Interventi di emergenza. L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire le conseguenze del Danno all’Ambiente o della sua Minaccia imminente, anche in virtù del Principio di Precauzione, e di tutti gli ulteriori danni conseguenti, diretti e indiretti.
Interventi di emergenza. Ogni volta che venga segnalato per telefono o per fax un inconveniente al Servizio Tecnico, ad un componente, ad una unità tecnologica o ad un impianto, definito di emergenza da chi effettua la chiamata, durante l’orario di servizio ovvero in regime di pronta disponibilità, il medesimo Servizio provvederà all’immediato invio di personale specializzato, munito di attrezzature e mezzi d’opera in grado di effettuare un intervento tampone. La necessità di un ordine di lavoro di emergenza può essere anche dovuta ad un intervento dei dispositivi di sicurezza (anche intempestivo) che possa, in qualunque modo, impedire o ridurre in maniera significativa il regolare svolgimento dell’attività lavorativa o la funzionalità del subsistema o impianto di manutenzione. Al fine di ridurre gli interventi di emergenza e permettere, nel contempo, un più immediato ripristino delle normali condizioni di esercizio del bene, è interesse effettuare con estremo scrupolo gli interventi programmati. L’intervento di emergenza si esplica anche senza necessità di sostituzioni di componenti, ovvero mediante l’uso di soli materiali ausiliari ed assume spesso le caratteristiche di intervento tampone. La manutenzione correttiva (o guasto) può essere eseguita in proseguo o rinviata.
Interventi di emergenza. L’aggiudicatario ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento di Emergenza richiesto dal Responsabile del Procedimento sui beni oggetto del presente capitolato deve essere iniziato, e condotto in modo da eliminare il pericolo, entro il tempo indicato nel progetto offerta. La definizione se un intervento sia da classificarsi “Emergenza” o meno è ad insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento. Si ribadisce l'obbligo della comunicazione telefonica al Responsabile del Procedimento o all’Ufficio preposto, dell’esecutore entro un ora e mezza dal momento del ricevimento dell’ordinativo, con la quale lo si informi sulla situazione in essere e su ciò che è necessario eseguire per eliminare il pericolo o danno.
Interventi di emergenza. Si intendono le misure urgenti e temporanee prese per reagire a un evento che ha determinato una minaccia imminente di danno all’ambiente, al fine di impedirne o minimizzarne le possibili conseguenze. Tali misure comprendono la messa in sicurezza d’emergenza.
Interventi di emergenza. Il servizio di pronto intervento 24 H/H in ogni giorno dell’anno potrà essere richiesto al numero verde 800115500, per interventi urgenti ed imprevisti che si rendessero necessari sulla parte d’impianto di competenza di VOLTEO. I suddetti interventi urgenti ed imprevisti atti a garantire il regolare funzionamento a perfetta regola d’arte dell’impianto dovranno essere iniziati entro 30 minuti dal ricevimento dell’ordine telefonico effettuato dal personale incaricato della Città Metropolitana di Torino o del terzo responsabile. Sarà cura del Committente comunicare ad VOLTEO i nominativi di detto personale.
Interventi di emergenza. Sono previsti interventi di sostegno al reddito per necessità non differibili legate a situazioni straordinarie ed eccezionali per il quale il comune è tenuto a rispondere per obblighi di legge come previsti nei diritti costituzionalmente garantiti. La misura è attivata per fronteggiare l’emergenza nel breve periodo e permettere una valutazione sociale circa l’opportunità di far rientrare la situazione in una delle due misure di sostegno al reddito.
Interventi di emergenza. La Ditta appaltatrice dovrà provvedere, nel minor tempo possibile a tutti gli interventi aventi carattere di emergenza, sia nelle ore diurne che in quelle notturne o festive, su tutti gli impianti elevatori affidati in manutenzione. Nei casi di intervento su chiamata per emergenze dovute a gravi disservizi o a persone intrappolate negli impianti il Soggetto aggiudicatario ha l’obbligo di intervenire con operaio abilitato entro:
Interventi di emergenza. Gli emendamenti 70, 78, 85 e 86 consentono alle autorità competenti di ricorrere all'aggiudicazione diretta dei contratti in situazioni di emergenza (ad esempio in caso di fallimento di un operatore). La Commissione accoglie tali emendamenti nel loro principio informatore e li raggruppa in un nuovo articolo 7 ter.
Interventi di emergenza. Un'autorità competente può adottare provvedimenti di emergenza per garantire la fornitura di servizi di trasporto pubblico adeguati qualora:
a) in seguito alla pubblicazione di un bando di gara non siano state presentate offerte conformi ai requisiti previsti;
b) la sentenza relativa all'aggiudicazione di un contratto emessa da un organo giurisdizionale o da un organo di ricorso impedisca di stipulare un nuovo contratto ai sensi del presente regolamento prima dello scadere degli accordi esistenti;
c) un operatore non soddisfi persistentemente i criteri stabiliti da un contratto di servizio pubblico, con conseguente risoluzione del contratto a norma dello stesso;
d) un operatore non sia in grado, perché insolvente, di rispettare le condizioni stabilite in un contratto di servizio pubblico;
e) un operatore intenda cessare la fornitura di un servizio che non sia oggetto di un contratto di servizio pubblico. Le autorità competenti possono chiedere agli operatori un preavviso massimo di sei mesi prima di cessare la fornitura di qualsiasi servizio di trasporto pubblico di passeggeri da essi gestito. I provvedimenti di emergenza assumono la forma dell'aggiudicazione diretta di un contratto di servizio pubblico o della proroga, stabilita di comune accordo, di un contratto di servizio pubblico già stipulato. Gli effetti dell'aggiudicazione o della proroga di un contratto con provvedimento di emergenza non si estendono al di là del periodo necessario all'autorità competente per organizzare una nuova procedura di aggiudicazione ai sensi del presente regolamento, e sono comunque limitati ad un anno ad eccezione dei provvedimenti adottati ai sensi della lettera a) qualora neppure la nuova procedura di aggiudicazione abbia portato alla presentazione di offerte che soddisfino i requisiti previsti.
Interventi di emergenza. Il comune in caso di emergenza ed in assenza del locatario, è autorizzato ad entrare nell’appartamento, nelle forme previste dalla legge. Ove, in assenza anche temporanea del locatario, si rendano necessarie riparazioni che non possano essere in alcun modo differite senza compromettere la situazione dell’immobile e l’incolumità dei terzi, il comune è autorizzato a far aprire l’alloggio ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal locatario qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico.