Contract
Lavori di manutenzione delle strade comunali e degli spazi pubblici di proprietà comunale - Annualità 2018/2019. Accordo Quadro art. 54 del D.lgs 18.04.2016, n.50.
Monreale
Relazione tecnica Schema di contratto
Capitolato speciale d'appalto Elenco prezzi
Analisi prezzi
E L A B O R A T I
COMUNE DI MONREALE
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO
Area VI - PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO EX ART. 54 COMMA 3, DEL “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI” PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI (ANNUALITÀ 2018/2019) - CIG 77167997FB
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ART. 1. OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
1.1. AVVERTENZE GENERALI
Nell’ambito del presente documento contrattuale, verranno adottate le seguenti definizioni: “ACCORDO QUADRO”: (art. 3 comma primo lett. iii e art. 54 del D. Lgs.50/2016) è un accordo concluso tra l’Amministrazione comunale di Monreale e un operatore economico, il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante il periodo indicato.
“CONTRATTO APPLICATIVO”: è il contratto, non autonomo, il cui oggetto sarà determinato di volta in volta, in applicazione del contenuto prefissato nell’Accordo Quadro.
Una volta stipulato l’Accordo Quadro, l’Aggiudicatario avrà, quindi, l’obbligo di effettuare i lavori, previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dal presente Schema di Accordo Quadro.
L'accordo quadro segue le leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate dallo Stato, dalla Regione Sicilia, CNR, U.N.I., C.E.I., ecc. circa i LL.PP., l’igiene, la sicurezza, la pulizia, la circolazione stradale, e quant’altro - nulla escluso - abbia riscontro diretto od indiretto con le attività ed i lavori oggetto del presente accordo.
Le normative suddette sono integrate dalle prescrizioni del presente Schema di Accordo Quadro.
L’Aggiudicatario, con la firma dell’Accordo Quadro, assume l’obbligo del rispetto di tali normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori e per quello dell'Amministrazione in visita ai cantieri per controlli e rilievi.
L’obbligo si estende automaticamente, senza ulteriori atti, alle eventuali normative tecniche che entrassero in vigore durante lo svolgimento del presente contratto.
1.2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente Schema di Accordo Quadro, ha per oggetto le condizioni alle quali l’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire quanto occorre per garantire la manutenzione ed il pronto intervento sulle sedi stradali del Comune di Monreale, nel periodo di tempo di cui al successivo art. 2, e comunque con inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto (contratto di “Conclusione dell’Accordo Quadro”).
Trattandosi di lavorazioni al momento non definibili nella loro quantità ed ubicazione, esse vengono qui semplicemente descritte, tecnicamente definite nel Capitolato Speciale Descrittivo
e Prestazionale e nelle descrizioni dei singoli prezzi unitari; pertanto, la Stazione Appaltante procederà con la stipula di Contratti Applicativi a seconda delle necessità individuate, tutti regolati dalle condizioni contenute nel presente Schema di Accordo Quadro.
L’Aggiudicatario accetta di eseguire i predetti lavori alle condizioni contenute nel presente Schema di Accordo Quadro e negli ulteriori atti da esso richiamati e ad esso allegati.
Fanno parte del contratto di accordo quadro, anche se non materialmente allegati:
a) il Decreto Legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) La legge 2248 allegato F del 20 marzo 1865 per quanto non abrogato;
c) Il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione» approvato con decreto 7 marzo 2018, n. 49 del MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (di seguito anche Regolamento);
d) Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con X.X.XX.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti ancora in vigore;
e) Decreto legislativo n° 81/2008 e ss.mm.ii.;
f) Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii.;
g) il presente schema di contratto
h) capitolato speciale di appalto descrittivo e prestazionale;
i) l’elenco prezzi unitari;
j) le polizze di garanzia e di assicurazione.
ART. 2. DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
L’Accordo Quadro, d’ora in poi A.Q., ha la durata di 365 giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto (contratto di “Conclusione dell’A.Q.”) o comunque sino all’esaurimento dell’importo complessivo al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario.
Da ciò discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell’importo contrattuale, al netto del ribasso offerto dall’aggiudicatario, anche se prima dei 365 giorni, oppure alla suddetta scadenza pur nell’eventualità che l’importo contrattuale non venga raggiunto.
ART. 3. AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO
L’ammontare complessivo del quadro economico di spesa per l’intero Accordo Quadro è di € 429.000,00.
L’ammontare complessivo dei lavori del presente A.Q., per l’intero periodo di validità, è pari ad un massimo di € 326.000,00 al netto di IVA.
CATEGORIA PREVALENTE: OG3
Classifica II
QUADRO ECONOMICO DI PREVISIONE SPESA
IMPORTO DEI LAVORI | 326.000,00 | |
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE | ||
• IVA al 22% sui lavori | 71.720,00 | |
• Incentivi per funzioni tecniche | 6.520,00 | |
• Oneri di accesso alle discariche | 20.000,00 | |
• Spese tecniche coordinamento della sicurezza | 3.000,00 | |
• Prove di laboratorio | 1.535,00 | |
• Contribuzione ANAC | 225,00 | |
SOMMANO | 103.000,00 | |
T O T A L E | 429.000,00 |
Il valore dell’importo dei lavori riportato nel quadro economico indica l’importo presunto complessivo dei lavori, al netto del ribasso d’asta, che possono essere affidati attraverso uno o più Contratti Applicativi, ulteriormente soggetti a variazioni nelle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni del presente schema di accordo quadro, senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti dal presente A.Q. o prezzi diversi dal medesimo.
Le spese per gli oneri di sicurezza saranno determinati in sede di redazione dei singoli contratti applicativi di cui al successivo art. 4 e non saranno soggetti a ribasso d’asta.
Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa e che l’Amministrazione Comunale non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo.
Con la partecipazione alla gara i prezzi di elenco posto a base del presente A.Q. vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario per cui le prestazioni complessivamente oggetto dell’A.Q. saranno affidate con uno o più Contratti Applicativi secondo i prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità contenute nel presente accordo.
Non possono in nessun caso essere apportate nei Contratti Applicativi modifiche alle condizioni fissate nel presente Accordo Quadro.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non stipulare alcun Contratto Applicativo, ovvero un numero di Contratti Applicativi per un importo complessivamente inferiore a quello dell’A.Q., senza che il contraente abbia nulla a pretendere.
Parimenti, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all’esecutore l’importo complessivo dell’A.Q. al netto del ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario, o parte di esso, senza che l’esecutore medesimo possa pretendere alcun indennizzo o maggiorazione, anche nel caso che una diversa programmazione comporti un differimento del termine finale dell’ultimo contratto applicativo.
ART. 4. CONTRATTI APPLICATIVI
L’Aggiudicatario, preso atto della natura del presente A.Q., si impegna a stipulare i relativi Contratti Applicativi che ne discenderanno, ogni volta ciò sia richiesto dalla Stazione Appaltante e ad eseguire per ciascun Contratto Applicativo le prestazioni ed i lavori tutti a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’A.Q.
L’Amministrazione si riserva ogni autonoma facoltà di decorrenza e di durata dei Contratti Applicativi, al fine di soddisfare le esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica, senza che l’aggiudicatario abbia nulla a pretendere.
Tutti i Contratti Applicativi vengono stipulati con gli importi dei lavori già depurati del ribasso d’asta offerto in sede di aggiudicazione dell’A.Q. e riguarderanno gli Interventi Manutentivi Pronto e il Intervento come di seguito dettagliati, attraverso Ordini di Servizio o attraverso Scritture Private sottoscritte tra l’Aggiudicatario ed il Dirigente competente nei limiti del vigente regolamento comunale dei contratti (fino a € 20.000,00) soggetti a registrazione in caso d’uso o attraverso contratti regolarmente registrati.
Ciascun eventuale Contratto Applicativo od Ordine di Servizio conterrà, oltre le specifiche disposizioni e le prescrizioni tecniche degli interventi affidati, anche le seguenti indicazioni:
1) l’oggetto dei lavori da eseguire;
2) l’importo presunto dell’intervento con indicazione della quota riferita ai lavori e la quota riferita agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, coerentemente con le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento ove ciò si rendesse necessario;
3) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l’intervento da realizzare;
4) la descrizione e la consistenza dei lavori e delle eventuali forniture in opera;
5) i luoghi interessati dagli interventi;
6) il cronoprogramma operativo dei lavori di ciascun intervento nei casi di manutenzione ordinaria programmabile;
7) i termini utili per l’esecuzione dei lavori e le penalità;
8) il termine per l’emissione della “certificazione attestante il collaudo”;
9) i documenti previsti per la sicurezza;
Nella fase di predisposizione del singolo Contratto Applicativo, il Responsabile del Procedimento qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori e del pronto intervento da affidare, ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, può integrarle, ridurle ovvero a modificarle senza però modificare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate dall’A.Q.
L’Aggiudicatario risponderà verso la Stazione Appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in caso di non perfetta esecuzione dei lavori ed in caso di ritardato e/o omesso pronto intervento, a provvedere conseguentemente con oneri a suo totale carico, fatta salva la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e fermo restando l’ulteriore risarcimento di ogni danno alla Stazione Appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori spese.
L’Aggiudicatario riconosce che tutti i corrispettivi previsti dall’A.Q. e dai discendenti eventuali Contratti Applicativi, comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni qui contenute e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
ART. 5. OGGETTO DELLE PRESTAZIONI
Il patrimonio oggetto delle prestazioni del presente A.Q. è costituito dalle strade esistenti nel territorio comunale, di proprietà del Comune di Monreale, sia per il centro abitato che per le frazioni di Aquino, Pioppo, San Xxxxxxx delle Scale, Villaciambra e Grisì, e dalle strade in cui il Comune di Monreale è obbligato per legge ad intervenire con opere di manutenzione ordinaria o straordinaria a tutela della sicurezza pubblica, con le seguenti precisazioni:
1. sedi stradali e relative pertinenze (banchine spartitraffico, isole salvagente, cordoli di delimitazione, ecc.);
2. scarpate a margine carreggiata se di proprietà comunale;
3. fossi laterali e fossi di guardia a margine della carreggiata;
4. manufatti di raccolta delle acque superficiali (griglie, caditoie, ecc.);
5. sottosuolo della sede stradale e relative pertinenze con riferimento solo ai manufatti per lo smaltimento delle acque stradali fino al collegamento con la fogna principale, che è esclusa;
6. scale di accesso alle strade, se di proprietà pubblica;
7. segnaletica verticale ed orizzontale ;
8. parapedonali, guardrail e barriere di sicurezza metalliche;
9. parapetti metallici;
10.manufatti per il superamento delle barriere architettoniche;
L'Amministrazione si riserva piena ed insindacabile facoltà di aggiungere, in qualsiasi momento, altri tratti di infrastrutture stradali, di nuova costruzione, oltre a quelle già comprese nel presente A.Q.
Le aggiunte saranno comunicate all'aggiudicatario mediante appositi ordini di servizio impartiti dalla Direzione Lavori, vistati dal Responsabile Unico del Procedimento.
Ogni osservazione in merito alla nuova consegna dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla data dell'ordine di consegna. Eventuali contestazioni verranno risolte dal Responsabile del Procedimento d’intesa con l’Amministrazione comunale.
ART. 6. DEFINIZIONE DEI LAVORI DI PRONTO INTERVENTO
Tipologie del pronto intervento.
Sono oggetto del Pronto Intervento tutte le possibili situazioni di pericolo “in atto” o di pericolo “incipiente” per la pubblica incolumità, compresa la possibile “insidia o trabocchetto”.
L’Aggiudicatario è onerato di intervenire nelle forme e con le modalità di seguito descritte in caso di lavori di “pronto intervento”.
A mero titolo esemplificativo e non esaustivo la situazione di pericolo può essere determinata da:
a) buche sulla superficie carrabile, o pedonale, le cui dimensioni rappresentano un pericolo per gli utenti;
b) anomalie del piano viabile determinate da alterazioni per sottoservizi compresa la rumorosità dovuta a chiusini divelti o rotti;
c) alterazione del regolare stato dei ricettori delle acque stradali (caditoie, griglie, tombini e relativi chiusini, condotte di collegamento ecc.), che possono provocare allagamenti e ristagni d’acqua;
d) dissesto e/o manomissione dei chiusini dei pozzetti di accesso/derivazione/manovra/ecc. dei manufatti dei sottoservizi, formazione di buche/sfondature/ lesioni riconducibili ai manufatti nel sottosuolo.
e) presenza di neve e/o ghiaccio sulle aree transitabili da veicoli o pedoni;
f) presenza di terra o fango provenienti dalle scarpate a margine carreggiata;
g) presenza di graniglia o materiali terrosi in carreggiata o di fluidi provenienti dai veicoli a motore o carichi dispersi;
h) necessità di riallineamento di guardrail;
i) presenza di rami o piante precipitate sulle aree transitabili da veicoli o pedoni;
j) disassamento verticale con aggetto sulle aree transitabili da veicoli o pedoni di cartelli di segnaletica stradale, cartellonistica pubblicitaria, ecc,;
k) rami d’albero lesionati con incipiente caduta sulle aree transitabili da veicoli o pedoni;
l) elementi parapedonali/transenne ecc. divelti;
m) puntellamenti;
n) posa in opera di recinzioni/sbarramenti/segnaletiche anche se richiesto dalla Polizia Locale (Vigili Urbani, Carabinieri, etc.) o dalla Direzione dei Lavori;
o) ogni altro elemento che possa costituire “insidia o trabocchetto” per la pubblica incolumità.
ART. 7. PRONTO INTERVENTO
Per il presente accordo quadro, l’onere della disponibilità dell’impresa appaltatrice relativa all’esecuzione dell’attività di pronto intervento a qualsiasi ora, nell’arco delle 24 ore giornaliere, è compensata nei prezzi di elenco.
Qualora le opere non siano immediatamente eseguibili, la Direzione Lavori attiva la procedura di segnalazione di pericolo fino all’interdizione parziale o totale del sito, nelle forme prescritte dal Codice della Strada, con segnaletica e transennamenti o recinzioni idonei a permanere sino all’inizio dei lavori, il tutto a tutela della pubblica incolumità.
I transennamenti o recinzioni di salvaguardia andranno mantenuti nel rispetto del decoro urbano. Anche prima della stipula della conclusione dell’Accordo Quadro e della consegna del primo Contratto Applicativo, l'Aggiudicatario è obbligato a garantire immediatamente, senza soluzione di continuità e per tutta la durata dell’A.Q., il Pronto Intervento su tutte le aree oggetto di manutenzione, 24 ore su 24 sia nei giorni feriali che festivi, entro sessanta minuti dalla segnalazione della D.L. o del Servizio di Reperibilità interno all’Amministrazione per il centro abitato e per le frazioni di Aquino e Villaciambra, ed entro novanta minuti per le frazioni di San Xxxxxxx delle Scale, Pioppo e Grisi.
L’Aggiudicatario dovrà mettere a disposizione almeno una squadra operativa in orario diurno e notturno e/o festivo, organizzata in relazione ai lavori da eseguire, con mezzi sufficienti (escavatore, pala meccanica, mezzi vari di trasporto di personale, materiali, mezzi d’opera etc…) a soddisfare entro i tempi massimi fissati tutte le richieste di Pronto Intervento. A tale scopo comunicherà. dopo la declaratoria dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva dell’Accordo Quadro, un numero di telefono cellulare dedicato per le comunicazioni relative a tale fattispecie di intervento.
Ulteriori richieste di disponibilità di squadre per il Pronto Intervento potranno venire dalla Direzione dei Lavori in caso di eventi o situazioni di grave pregiudizio per la pubblica incolumità o condizioni meteorologiche di particolare avversità documentate da dichiarazione di Stato di Pre- Allerta diramata dalla Protezione Civile.
Ai fini contabili, ogni attività svolta nell'ambito del Pronto Intervento sarà contabilizzata dalla D.L. previa conferma e sottoscrizione dell’Impresa dell’Ordine di Servizio tempestivamente disposto, in relazione alle circostanze verificate, dalla Direzione Lavori.
Qualora l’Aggiudicatario venga chiamato a salvaguardia della pubblica incolumità, per fatti conseguenti da responsabilità di terzi (per esempio per caduta di materiale dai cornicioni degli edifici, o in caso di chiusini danneggiati appartenenti a Società erogatrici di XX.XX., o in caso di voragini createsi per sprofondamento di collettori fognari, o in caso di smottamento di terreni di proprietà non Comunale, ecc.), esso verrà remunerato per la collocazione in opera di transennamenti o altri apprestamenti provvisori e per il noleggio di dette attrezzature.
ART. 8. MANUTENZIONE PROGRAMMABILE
Gli interventi cui si riferisce il presente A.Q. possono riguardare qualsiasi tipologia di lavoro per la Manutenzione delle strade, per il cui corretto svolgimento l’Aggiudicatario stesso deve essere in grado di allestire contemporaneamente anche più di un cantiere, ciascuno con propria autonomia funzionale, deve eseguire i lavori nei tempi e nei modi indicati dalla Direzione Lavori e deve essere in possesso della necessaria autorizzazione al trasporto ad idonea discarica per tutti i materiali di risulta.
8.1. LAVORI DI MANUTENZIONE
Fanno parte della Manutenzione Ordinaria e Straordinaria tutti gli interventi di ripristino non aventi carattere d'urgenza, per l’esecuzione dei quali è richiesto l’affidamento di un apposito Contratto Applicativo o, in relazione al modesto importo delle opere, l’emissione di apposito Ordine di Servizio, con valore di contratto, della Direzione Lavori, sottoscritto dal Responsabile Unico del procedimento
Tali interventi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare:
1. sistemazione di porzioni/strisce/tratti di:
a. pavimentazioni stradali in conglomerati bituminosi;
b. pavimentazioni stradali in materiali lapidei;
x. xxxxxxxxxxx in conglomerati bituminosi;
x. xxxxxxxxxxx in materiali lapidei;
e. guardrail/ringhiere di protezione/parapedonali;
2. segnaletica stradale orizzontale e verticale;
3. cigliature;
4. pulizia o spurgo delle caditoie;
5. videoispezioni di tubolari di collegamento delle caditoie alla fognatura e loro ricostruzione per il ripristino della funzionalità idraulica;
6. adeguamento per superamento barriere architettoniche;
7. riempimenti, scavi, demolizioni, movimenti di terra;
8. pulizia, diserbo, sfalci;
9. opere in muratura ed in conglomerato cementizio.
8.2. LAVORI PER CONTO TERZI E LAVORI IN DANNO
Sono altresì contemplati, nel presente A.Q., i lavori per Xxxxx Xxxxx, che dietro ordine della Direzione Lavori l’Aggiudicatario è tenuto a realizzare, come, a mero titolo indicativo e non esaustivo: realizzazione di passi carrabili, imbocchi in fogna, ecc.
In particolare, qualora sorgano segnalazioni dovute alla pericolosità di dispositivi di coronamento posti in superficie (coperchi, chiusini, ecc.) di appartenenza ai servizi a rete interrati, di proprietà di aziende esterne all’Amministrazione, erogatrici dei XX.XX., l’Aggiudicatario realizzerà adeguata segnaletica e recinzione provvisoria. Nel caso di mancato intervento di ripristino da parte dell’Azienda proprietaria, la Direzione dei Lavori si riserva, trascorsi 15 (quindici) giorni dall'attivazione della procedura di segnalazione all’Azienda interessata, di ordinare all'Aggiudicatario medesimo il ripristino “in danno” del manufatto.
8.3. ALTRE ATTIVITÀ
Rientrano, infine, tra le possibili attività che il D.L. può ordinare, anche le seguenti:
1. realizzazione di opere afferenti al completamento, anche per interventi in danno, di scavi stradali aperti a seguito di autorizzazione rilasciata a Società di XX.XX. dall'Amministrazione Comunale;
2. rimozione ed allontanamento a deposito di cartelloni pubblicitari abusivi;
3. interventi su aree e manufatti di proprietà comunale per eseguire recinzioni, per rimuovere discariche di materiali, ecc.
ART. 9. PROVVISTA DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, QUALITA’ DEGLI STESSI
I materiali devono corrispondere alle prescrizioni dell’A.Q. secondo le indicazioni tecniche riportate nel relativo Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale ed essere della migliore qualità; dovranno inoltre rispondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'esecutore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione delle lavorazioni di ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q., purché essi abbiano le caratteristiche prescritte. Le eventuali modifiche migliorative di tale scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.
Nel prezzo dei materiali sono compresi, per ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q., tutti gli oneri derivanti all'Aggiudicatario dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.
A richiesta dell’Amministrazione l'Aggiudicatario deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni di legge nel caso di occupazione temporanea di proprietà private e di aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o per i danni eventualmente arrecati.
Quando, per alcuni materiali, le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale prevedono il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.
Quando i luoghi di provenienza dei materiali sono indicati nelle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale, l'Aggiudicatario non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori con in calce l'espressa approvazione del Responsabile del Procedimento.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'Aggiudicatario deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri, a sue spese.
Xxx l'Aggiudicatario non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L'Aggiudicatario che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, a carico dell’Aggiudicatario. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
ART. 10. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL’ESECUTORE PER I DIFETTI DI COSTRUZIONE
Ai sensi degli art. 18 e 19 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'Aggiudicatario, in relazione a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente all’A.Q., deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
Se l'Aggiudicatario contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l'Aggiudicatario non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del Contratto Applicativo.
Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Aggiudicatario. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Aggiudicatario, in caso contrario l'Aggiudicatario ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante nel corso dei singoli eventuali Contratti Applicativi non escludono la responsabilità dell'Aggiudicatario per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Aggiudicatario stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.
Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Aggiudicatario, né alcuna preclusione in capo all’Amministrazione.
ART. 11. GARANZIA PROVVISORIA
All’atto della presentazione della documentazione di gara il concorrente dovrà produrre, secondo le indicazioni riportate negli atti di gara ed ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.. n. 50/2016. un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo presunto complessivo dell’A.Q.
ART. 12. CAUZIONE DEFINITIVA
L’Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo per l’intero importo di cui all’art. 3 del presente schema di A.Q. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati.
Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.
L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno
dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
Ai sensi dell’art. 103 comma primo del D.Lgs. n.50/2016, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte.
In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario.
A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero A.Q., nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è autorizzato con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, della documentazione attestante l’avvenuta regolare esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) dell’ultimo contratto applicativo realizzato dall’aggiudicatario.
La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il presente A.Q. e i conseguenti eventuali Contratti Applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 13. POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI IN ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
A norma dell’art. 103 comma settimo del D.lgs n. 50/2016, l'Aggiudicatario è obbligato a stipulare, per l’intera durata del presente A.Q. una polizza assicurativa in conformità agli “schemi tipo” di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori e contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale non inferiore a €.2.500.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori del primo Contratto Applicativo. L'Aggiudicatario trasmette alla Stazione Appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanzia.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di gara comporta l’inaccettabilità delle polizze presentate senza che l’Aggiudicatario possa sollevare obiezione alcuna per tale fatto.
In particolare nel caso in cui le prescrizioni sopra indicate non vengano rispettate non si procederà alla consegna dei lavori né alla stipula del singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.
L'Aggiudicatario è diffidato ad adempiere entro un termine massimo di 30 giorni, decorso inutilmente il quale l’Amministrazione procede ad incamerare la cauzione definitiva presentata in sede di sottoscrizione del presente A.Q. a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula del Contratto Applicativo per volontà dell’Aggiudicatario.
ART. 14 ANTICIPAZIONE
Con esclusivo riferimento ai singoli contratti applicativi sottoscritti, ai sensi del comma 18 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è corrisposta un’anticipazione del 20% dell’importo contrattuale.
ART. 15. PIANI PER LA SICUREZZA
L’Amministrazione, quando per le esigenze dei lavori oggetto dei singoli contratti applicativi si rende necessario, predispone il Piano di sicurezza e di Coordinamento, nominando preventivamente un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
L’Aggiudicatario prima della consegna dei lavori dei singoli Contratti Applicativi, redige e consegna alla Stazione Appaltante:
o POS specifico in relazione ai lavori del singolo contratto applicativo.
o eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento generale predisposto dall’Amministrazione in relazione al singolo Contratto Applicativo;
Il piano di sicurezza e di coordinamento generale, nonché i singoli piani operativi di sicurezza afferenti i singoli contratti applicativi formano parte integrante del contratto di accordo quadro/singoli contratti applicativi anche se materialmente non allegati.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Aggiudicatario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
L'Aggiudicatario, prima dell'inizio dei lavori conseguenti all’affidamento dei singoli eventuali contratti applicativi, ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. n.81/2008, proposte di modifiche o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento generale quadro predisposto dalla Stazione Appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Aggiudicatario, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nella documentazione complessiva afferente la sicurezza.
Una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi dalla Stazione Appaltante e dal Direttore dei Lavori, sarà mantenuta presso lo stesso Direttore dei Lavori per ogni singolo Contratto Applicativo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
ART. 16. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI
Ai sensi del vigente art. 6. del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 l'Aggiudicatario, per ciascun Contratto Applicativo, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel/i cantiere/i e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
L'Aggiudicatario, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Aggiudicatario o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Aggiudicatario medesimo ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.
Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Aggiudicatario, di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.
L'Aggiudicatario è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Aggiudicatario per ciascun Contratto Applicativo, si intendono, pertanto, tra l’altro:
- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del Responsabile del Procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo;
- le spese per le vie di accesso al cantiere, l’istallazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo;
- le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- gli oneri generali e particolari previsti dallo Schema di Accordo Quadro e dal relativo Capitolato Speciale.
ART. 17. CONSEGNA DEI LAVORI
Dopo la stipula di ogni singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., in caso di opere programmabili, il Responsabile del Procedimento, autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori.
Il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori afferenti ciascun Contratto Applicativo, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della Stazione Appaltante.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’Aggiudicatario, dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Qualora l’Aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere l’A.Q. e di incamerare la cauzione definitiva.
Si applica per ogni contratto applicativo l’art.5 del Regolamento di cui al DECRETO 7 marzo 2018, n. 49.
ART. 18. SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE
Ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016, qualora circostanze speciali impediscano, per ciascun Contratto Applicativo, in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
Il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall’articolo citato.
Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Aggiudicatario o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale è inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele da adottare affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano
d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Aggiudicatario ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei Lavori indica il nuovo termine contrattuale riferito al Contratto Applicativo.
Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Aggiudicatario è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
Le contestazioni dell'Aggiudicatario in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.
Ai sensi dell’art. 107 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori di ciascun Contratto Applicativo nel termine fissato, può richiederne la proroga.
La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale per ogni singolo Contratto Applicativo. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Aggiudicatario per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione Appaltante.
La risposta in merito all'istanza di xxxxxxx è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'Aggiudicatario deve ultimare i lavori nel termine stabilito dal Contratto Applicativo, decorrente dalla data del verbale di consegna dei lavori.
L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Aggiudicatario per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
L'Aggiudicatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'Aggiudicatario rispetto al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori.
Si applica per ogni contratto applicativo l’art.10 del Regolamento di cui al DECRETO 7 marzo 2018, n. 49
ART. 19. ULTIMAZIONE DEI LAVORI - CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI DEL SINGOLO CONTRATTO APPLICATIVO
I termini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti in ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.
Si applica per ogni contratto applicativo l’art.12 del regolamento di cui al D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo Contratto Applicativo, dovrà essere redatto in contraddittorio con l’Aggiudicatario, un verbale di ultimazione (chiusura) dell’Accordo Quadro.
ART. 20. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Tutti i lavori previsti nei Contratti Applicativi discendenti dall’A.Q. debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Aggiudicatario e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara.
Tale elenco prezzi è costituito dall’elenco prezzi dell’A.Q. e, in carenza, dai prezzi desunti dal prezziario per le Opere Pubbliche vigente nella Regione Sicilia, Decreto Assessoriale dell’8
gennaio 2018 dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 5 del 26 gennaio 2018 che si intende allegato e trascritto nel suddetto elenco prezzi.
Sui soli lavori notturni o festivi si applicherà un incremento nella misura del 20%, non cumulabile.
Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'Aggiudicatario che, a richiesta del Direttore dei Lavori, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.
Per l’esecuzione di nuove categorie di lavori non previsti nella perizia del singolo contratto applicativo o per i quali non è possibile applicare i prezzi di elenco, perché in esso mancanti, si procederà al concordamento di Nuovi Prezzi desunti da analisi dei prezzi con riferimento ai prezzi elementari di mercato di mano d’opera, materiali, noli e trasporti vigenti al momento dell’offerta. Tutti i Nuovi Prezzi sono soggetti al ribasso d’asta.
Gli eventuali lavori in economia che dovessero rendersi indispensabili, a titolo del tutto eccezionale e rientranti nelle somme a disposizione del quadro economico dell’intervento, devono essere autorizzati dal Responsabile del Procedimento e possono essere eseguiti solo nei limiti impartiti, con Ordine di Servizio, dalla Direzione dei Lavori.
Non è ammessa la revisione dei prezzi offerti.
ART. 21. LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI
Nel corso dell’esecuzione dei lavori di ciascun contratto applicativo sono erogati all’Aggiudicatario, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, ogni qualvolta l’ammontare dei lavori eseguiti risulti, al netto delle trattenute di legge, superiore ad € 30.000,00 (trentamila/00).
La liquidazione del credito residuo di ogni singolo contratto affidato avverrà dopo l’emissione e l’approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione redatto per ogni singolo contratto applicativo.
Per i singoli contratti applicativi, il cui importo totale sia inferiore ad € 30.000,00 (trentamila/00), si procederà alla liquidazione del corrispettivo in un’unica soluzione dopo la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti.
Per i lavori di importo inferiore a € 30.000,00 (trentamila/00) sarà possibile redigere la contabilità in forma semplificata ai sensi dell'art.15 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine sopra indicato.
L'importo dell'acconto è pari alla somma della parte relativa ai lavori, nonché della corrispondente aliquota per gli oneri per la sicurezza relativa ai lavori.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
La contabilità sarà redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara, in contradditorio con l’impresa esecutrice dei lavori;
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale del singolo contratto.
Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità, dell’Aggiudicatario nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.
Contestualmente sarà acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’Aggiudicatario con l’elenco di tutti i subcontratti relativi al singolo Contratto Applicativo conseguente all’A.Q.
La stima che individuerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti applicativi conseguenti all’A.Q., verrà determinata applicando i prezzi della tariffa per la sicurezza;
il costo degli oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato di avanzamento lavori emesso nei confronti dell’Aggiudicatario.
Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento lavori di ogni singolo Contratto Applicativo conseguente all’A.Q., si procederà al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto effettivamente spettante all’Aggiudicatario stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.
I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.
Il pagamento della rata di saldo è disposto entro 90 giorni dalla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione o di Collaudo di ciascun Contratto Applicativo.
Per ogni singolo contratto applicativo sarà redatto un CIG.
Il CIG sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni Contratto Applicativo conseguente all’A.Q.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge n.136/2010 come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche con Legge 17 dicembre 2010 n. 217.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa indicazione del CIG e del CUP di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti di cui al singolo contratto.
Ai sensi dell’articolo 3, comma 8, della L. n. 136/2010, un Contratto Applicativo si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.
L’Aggiudicatario, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della L. n. 136/2010 procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la Stazione Appaltante.
L’Aggiudicatario si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione agli articoli 4 e 5 della Legge n.136/2010.
ART. 22. SUBAPPALTO
Il subappalto è consentito, con riferimento a ciascun eventuale Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., nei limiti del 30% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'Aggiudicatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla Stazione Appaltante, per tutti i Contratti Applicativi discendenti dal presente A.Q. può provvedersi, sentito l'Aggiudicatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del D.P.R. 207/2010 (tuttora in vigore ex art. 217 comma primo lett. u) del D.Lgs. n.50/2016), nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
E' sempre consentito alla Stazione Appaltante, anche per i Contratti Applicativi in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le mandanti, e dalle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'art. 93 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai
subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura.
L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione, alle seguenti condizioni:
1) che l’Aggiudicatario dell’A.Q., in sede di dichiarazioni di gara o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento del singolo Contratto Applicativo, abbiano indicato i lavori o le parti di lavorazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'Aggiudicatario, in sede di Contratto Applicativo, provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, corredato, altresì, della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L'Aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, per ciascun Contratto Applicativo, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione dell’A.Q., con ribasso non superiore al venti per cento. L'Aggiudicatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, e ove presente il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori di ciascun Contratto Applicativo la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile, Assicurativi e Antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.
L'Aggiudicatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti sai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
L'Aggiudicatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.
L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate con il singolo Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q. o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare con il singolo Contratto Applicativo.
È fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione di ogni Contratto Applicativo, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
ART. 23. VARIANTI E QUINTO D’OBBLIGO
In ogni singolo contratto applicativo, nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Esecutore se non è disposta dal Direttore di Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016
In caso di inadempienza è prevista la riesecuzione delle attività secondo il progetto approvato, a carico dell’ Appaltatore, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i le medesime attività.
In caso di occorrenza di entrambe le condizioni di cui all’’articolo 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs.
n. 50/2016, il Direttore dei Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento.
L’Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel Contratto.
Ai sensi dell’art. 106 comma dodicesimo del Codice, l’Amministrazione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto
ART. 24. ONERI GENERALI E PARTICOLARI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Oltre agli oneri afferenti quanto esposto negli articoli precedenti sono, altresì, a carico dell'Aggiudicatario, per ciascun Contratto Applicativo, in considerazione dell’entità, delle dimensione dei lavori e delle relative forniture dell’A.Q., i seguenti oneri e obblighi:
a. fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo indicato dalla Direzione Lavori, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008;
b. fornire e posizionare la segnaletica stradale provvisoria di cantiere, le segnalazioni, ogni altro accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della Strada;
c. predisporre gli sbarramenti e/o recinzioni, vigendo il divieto assoluto di effettuare sbarramenti al traffico mediante filari o cumuli di materiali;
d. predisporre su indicazione della D.L. accorgimenti per consentire, in ogni caso, l'accessibilità dei mezzi di soccorso e dei pedoni (con percorsi protetti) agli edifici esistenti;
e. comunicare per iscritto alla direzione lavori l'elenco dei mezzi d'opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con particolare riferimento alle pompe, ai mezzi di trasporto, alle macchine ed attrezzature di cantiere ecc.. La comunicazione avverrà entro cinque giorni dalla consegna dei lavori in funzione di ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., con obbligo dell'aggiornamento - entro 48 ore - in caso di variazioni.
Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario i seguenti oneri:
f. eseguire ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità delle lavorazioni, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del singolo Contratto Applicativo con esclusione delle spese relative alla sicurezza del cantiere stesso;
x. xxxxxxxxxx il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti, entro cinque giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;
h. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il traffico e di quant’altro prescritto a scopo di sicurezza e ciò secondo le particolari indicazioni della direzione lavori e, in genere, osservando le norme del vigente Codice della Strada;
i. le spese per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;
Sono a carico dell'Aggiudicatario e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal D.P.R. n. 207/2010 ed in ogni parte dell’A.Q. del presente lotto, di cui l'Aggiudicatario dovrà tener conto nel formulare la propria offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sarà corrisposto all'Aggiudicatario per l’osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.
Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri derivanti dal Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oneri che si intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso.
Sono inoltre a carico dell'Aggiudicatario, e si intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. riterrà opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza a fronte di specifiche richieste avanzate dall'Aggiudicatario in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto: l'Aggiudicatario dovrà fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.
L'Aggiudicatario, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti di cui all’articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016 di ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. per il presente lotto, devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.
In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione di ciascun Contratto Applicativo, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dalla Stazione Appaltante, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa Edile.
Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione Appaltante per le prestazioni oggetto del singolo Contratto Applicativo è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti. Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità dell'Aggiudicatario, l'ente appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all'Aggiudicatario medesimo.
L'Aggiudicatario è tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L'Aggiudicatario è tenuto a depositare presso la S.A., prima della consegna dei lavori, il piano di sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza, xxx xxxxxxx, di cui al citato X.Xxx. n. 81/2008 e s.m.i.
Il piano operativo deve essere redatto, per ciascun Contratto Applicativo conseguente all’A.Q. per il presente lotto, in conformità alle prescrizioni dell’allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Sono, inoltre, a carico dell'Aggiudicatario tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:
j. nella fase prevista per la cantierizzazione l'Aggiudicatario dovrà approntare il cantiere e dotarlo dei necessari macchinari, al fine di iniziare le lavorazioni “a pieno ritmo”;
x. predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;
l. sottostare alle prescrizioni relative ai piani di sicurezza;
m. sostituire il proprio rappresentante o il Direttore di Cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore dei Lavori nei casi e secondo le modalità indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000;
n. la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entità de i lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformità alle norme d'igiene;
o. l'esecuzione di tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno;
p. il provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e licenze necessari per l’esecuzione degli interventi ed alla corresponsione delle indennità per l'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio tenendone indenne l’Amministrazione la quale, se chiamata a rispondere, potrà avvalersi della facoltà di recuperare quanto versato trattenendo una somma corrispondente sui pagamenti dovuti all'Aggiudicatario o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva;
q. il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali;
r. la manutenzione del cantiere, l’idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso;
s. l'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Aggiudicatario, restandone sollevata l'Amministrazione ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;
t. il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature necessarie perla costruzione, la riparazione e la demolizione dei manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;
u. il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori, alle provviste, agli attrezzi e a tutte le opere provvisionali;
v. il consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino all'approvazione del certificato di collaudo) alle persone che seguono i lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante e dalle ulteriori persone individuate dall’Amministrazione stessa;
w. denunciare all’Amministrazione le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. L'Aggiudicatario dovrà provvedere alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorità, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avrà autorizzato il trasporto;
x. la prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti e del personale necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire; dopo questi ultimi l'Aggiudicatario è anche obbligato a ripristinare a proprie spese ciò che è stato alterato o demolito.
y. il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori, restando convenuto che, qualora l'Aggiudicatario non ottemperasse a tale disposizione, la direzione lavori, farà eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto;
z. il provvedere, sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a piè d'opera, secondo le disposizioni della direzione lavori, di materiali, forniture, arredi nonché alla loro buona conservazione e custodia;
aa. il provvedere alle spese per l'esecuzione delle prove, di resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carote, provini degli acciai, ecc.), delle prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla direzione lavori o dal collaudatore, per l’assistenza agli eventuali collaudi statici, tecnico-amministrativo e degli impianti, compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di sostegno, ecc;
xx.xx manutenzione dell'intera opera fino al collaudo finale delle opere eseguite, qualora l'Amministrazione si riservi di iniziare l'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al suddetto collaudo finale. L'obbligo della manutenzione va inteso peri difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali.
cc. Messa a disposizione di n° 1 autovettura a 4 posti per il trasporto del personale dell’Amministrazione addetto alla sorveglianza e gestione dell’appalto ed alle operazioni inerenti ai lavori stessi per tutta la durata dell’appalto compresa l’eventuale disponibilità notturna. Sono comprese tutte le spese, nonché assicurative, compresa l’assicurazione a favore dei terzi trasportati, relative al servizio riguardante la messa a disposizione dell’automezzo,
ART. 25. CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE
In corrispondenza del raggiungimento di mesi tre di attività il Direttore dei Lavori provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità preteso per l’esecuzione dei lavori tenendo presenti, tra l’altro, i seguenti parametri:
1. numero di reclami/solleciti da parte dell’utenza valutati dal Responsabile del Procedimento;
2. non conformità, per gravità e ripetitività, delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale relativo l’A.Q. del presente lotto;
3. non conformità, per gravità e ripetitività, delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni tecniche ed indicazioni della direzione lavori;
4. numero delle penali, eventualmente applicate nel corso dei tre mesi;
5. numero degli infortuni verificatisi nel corso dei tre mesi;
6. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche in corso d’opera.
7. Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte della Stazione Appaltante, devono essere notificate all'Aggiudicatario.
Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'Aggiudicatario concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita dei lavori ai fini dell’applicazione di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 26. RITARDI E PENALI NELL’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI
Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di ciascun Contratto Applicativo, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari al 3 (tre) per mille dell’importo del relativo Contratto Applicativo.
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a. nell’inizio del lavoro, anche in caso di lavoro conto terzi, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori nel Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q.;
b. nella ripresa del lavoro, anche nel caso di lavoro conto terzi, seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;
c. nel rispetto dei termini imposti dalla direzione lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all’ultimazione dei lavori.
La penale di cui alla lettera a) e alla lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al alla lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo contrattuale del singolo Contratto Applicativo; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Al di fuori delle penali sopra indicate, per i ritardi nella esecuzione degli interventi o per le incomplete prestazioni, qualora - dopo un richiamo scritto del Responsabile del Procedimento all’osservanza di uno qualsiasi dei patti e degli obblighi contrattuali assunti con il presente Schema di Accordo Quadro e con i successivi Contratti Applicativi, delle leggi e dei regolamenti da esso richiamati o vigenti e degli “ordini” della direzione lavori - l'Aggiudicatario non ottemperasse a tale richiamo, che può riguardare inadempienza singola o categorie di inadempienze, sarà passibile, per ogni inadempienza, di una penale pari al 2 (due) per mille dell’importo del Contratto Applicativo per ciascuna inadempienza o categorie di inadempienze che verrà applicata a giudizio della direzione lavori.
Questo, fra l’altro, anche per inadempienze del tipo:
e. omessa fornitura tempestiva di dati o risposte alle richieste del Direttore dei Lavori;
f. omessa o ritardata fornitura di relazioni di consistenza ed eventuale pericolo conseguenti a sopralluoghi per la pubblica incolumità;
g. rapporti non corretti con i cittadini, lavorazioni disturbanti gli utenti o terzi, accertati dal Responsabile del Procedimento tramite la direzione dei lavori;
h. fornitura di dati insufficienti od errati;
i. vestiario indecoroso del personale operativo;
j. mancato rispetto delle norme di sicurezza;
k. ritardato allontanamento di subappaltatori e tecnici di cantiere non graditi al Responsabile del Procedimento o al Direttore dei Lavori;
l. insufficiente attività di organizzazione o di supporto del lavoro che danneggi il regolare andamento dei lavori;
m. omessa o insufficiente assistenza in fase di controllo dell’andamento dei lavori e degli interventi;
n. mancata o ritardata risposta a richieste del Responsabile del Procedimento.
Violazioni nel Pronto Intervento:
a. inosservanza della composizione tipo dell’equipaggiamento del Pronto Intervento come su descritto all’art. 7; per ciascuna violazione contestata dalla Direzione Lavori a seguito di verifica in corso di esecuzione od a seguito di segnalazione di terzi, penale pari ad € 250,00; (duecentocinquanta/00); in caso di recidiva, oltre la seconda violazione sarà avviata la procedura di cui al citato 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
b. mancato intervento della squadra di Pronto Intervento: per ciascuna violazione contestata dalla Direzione Lavori nelle ispezioni od a seguito di segnalazione di terzi, penale pari ad €
300,00 (trecento/00); in caso di recidiva, oltre la seconda violazione sarà avviata la procedura di cui al citato 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
c. ritardato intervento della squadra di Pronto Intervento, oltre i tempi prescritti: per ciascuna violazione contestata dalla Direzione Lavori a seguito delle verifiche in corso di esecuzione, penale pari ad € 100 (cento/00) per ogni ora di ritardo accertato; in caso di recidiva, oltre la seconda violazione sarà avviata la procedura di cui al citato art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
d. accertata mancata disponibilità dell'Aggiudicatario per l’esecuzione dell’attività di pronto intervento a qualsiasi ora, per tutto l’arco delle 24 ore giornaliere: per ciascuna violazione constatata dalla direzione lavori a seguito delle verifiche in corso di esecuzione od a seguito di segnalazione di terzi, penale pari ad € 50,00(cinquanta/00) per ogni ora accertata di indisponibilità; in caso di recidiva, oltre la seconda violazione sarà avviata la procedura di cui al citato art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
L’applicazione di tutte le penali di cui al presente articolo avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalla Stazione Appaltante in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa violazione, anche se con altro contratto applicativo .
L’applicazione della penale non solleva l'Aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione dell’A.Q. e dei singoli Contratti Applicativi.
Esecuzione d’ufficio delle prestazioni afferenti i lavori: l’applicazione delle penali di cui sopra non pregiudica il diritto che si riserva la Stazione Appaltante di pretendere il rispetto dei patti contrattuali, con tutte le conseguenze inerenti, o procedere all’esecuzione di tutte le lavorazioni o di parte di esse, d’ufficio e a tutto carico dell'Aggiudicatario, quando questi, per negligenza o per mancanza di rispetto ai patti contrattuali e agli obblighi relativi, ritardasse l’esecuzione degli interventi o li conducesse in modo da non assicurarne la perfetta ultimazione nei termini previsti oppure ne compromettesse la buona riuscita.
Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Aggiudicatario, o, in sua mancanza, con l’assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento.
Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
ART. 27. DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE
Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Aggiudicatario ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini di giorni due, in difetto è soggetto alle penalità previste, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. L'Aggiudicatario non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Aggiudicatario stesso.
Appena ricevuta la denuncia di cui sopra, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'Aggiudicatario, all'accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Aggiudicatario o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
ART. 28. DOMICILIO ELETTO
A norma dell’art.2 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all’atto della stipulazione del contratto l'Aggiudicatario che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede l’ufficio di direzione lavori dovrà eleggere domicilio presso la Casa Comunale, o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
L'Aggiudicatario prende atto che, a norma dell’art. 2, comma 2, del D.M. n.145/2000, tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente A.Q. e dai conseguenti contratti applicativi sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie del legale rappresentante dell'Aggiudicatario medesimo o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.
L’Aggiudicatario prende atto altresì che tutte le comunicazioni dell’Amministrazione inerenti la gestione tecnico amministrativa dell’A.Q. e dei conseguenti contratti applicativi saranno inviate tramite posta elettronica certificata.
ART. 29. SPESE CONTRATTUALI, DI REGISTRO E ACCESSORI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione dell’accordo quadro sono a carico dell'Aggiudicatario.
Ai sensi dell’art. 216 comma undicesimo del D.lgs. n. 50/2016, le spese per la pubblicazione sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’Aggiudicatario dell’A.Q. entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione.
Sono anche a carico dell'Aggiudicatario tutte le ulteriori eventuali spese di bollo e registrazione inerenti gli atti occorrenti, per ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., per la gestione dei lavori dal giorno della consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo.
ART. 30. RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
Si applicheranno le fattispecie previste dall’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016.
Qualora l’ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni del singolo Contratto Applicativo superi la percentuale del 10% del valore complessivo del singolo Contratto Applicativo, il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del relativo Contratto Applicativo per grave inadempimento di cui all’art.108 del D.Lgs. n. 50/2016.
La risoluzione contrattuale di un solo Contratto Applicativo relativo all’Accordo Quadro del presente Lotto determinerà la risoluzione dell’intero Accordo Quadro e l’eventuale interpello ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Al soggetto eventualmente individuato quale nuovo esecutore ai sensi del citato art. 110 del D.Lgs.
n. 50/2016. potranno essere affidati i successivi contratti applicativi ancora da stipulare.
Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'Aggiudicatario ai sensi dell’art. 3 della legge 3 agosto 2010 n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito con modifiche nella legge 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione dell’A.Q.
L'Aggiudicatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall’Amministrazione per l’avvio dell’esecuzione del contratto; qualora l'Aggiudicatario non adempia, l’Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione dell’A.Q. e di incamerare la cauzione.
Ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Aggiudicatario concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Aggiudicatario.
Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Aggiudicatario, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Aggiudicatario abbia risposto, l’Amministrazione Comunale, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione dell’A.Q.
Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni di programma operativo di ciascun Contratto Applicativo in conseguenza del presente A.Q., il Responsabile del Procedimento assegna all'Aggiudicatario un termine che, salvo i casi d’urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.
Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all'Aggiudicatario la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con preavviso diventi giorni che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti.
Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.
ART. 31. INTERPELLO AI SENSI DELL’ART 110 DEL D. LGS. N. 50/2016
Ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. n.50/2016, successivamente alla stipula del contratto di A.Q. o alla stipula dei successivi eventuali Contratti Applicativi (o alla eventuale consegna d’urgenza intervenuta prima della formale stipula dei singoli Contratti Applicativi), in caso di fallimento dell'Aggiudicatario o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 o di recesso dal contratto ai sensi del D.Lgs. n.159/2011, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto di Accordo Quadro e il/i relativo/i contratto/i applicativo/i per l’affidamento del completamento delle lavorazioni. Si procede all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario dell’accordo quadro in sede di offerta.
ART. 32. RECESSO DAL CONTRATTO APPLICATIVO
Ferma restando la facoltà che l’Amministrazione Comunale si riserva di non addivenire alla stipulazione di alcun Contratto Applicativo discendente dal presente A.Q. l’Amministrazione si riserva, altresì, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 la facoltà di recedere, in qualunque tempo, unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite.
Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra i quattro quinti dell’importo del Contratto Applicativo depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Aggiudicatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l’Amministrazione prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
I materiali il cui valore è riconosciuto dall’Amministrazione sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei Lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.
L’Amministrazione può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Aggiudicatario del singolo Contratto Applicativo, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso
dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
L'Aggiudicatario deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell’Amministrazione nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.
ART. 33. CLAUSOLA DI ADESIONE ALLA PROCEDURA CONCILIATIVA
L'Aggiudicatario in relazione allo Schema di Accordo Quadro, si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza.
L'Aggiudicatario medesimo è abilitato a delegare alla partecipazione la Compagnia di Assicurazione con la quale è stipulata la relativa polizza per la responsabilità civile e la manleva nei limiti di quanto stabilito all’art.14.
La mancata partecipazione alla suddetta procedura è motivo di risoluzione del contratto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
Nel caso che l'Aggiudicatario intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione conciliativa della controversia, si impegna a fornire contestualmente dettagliate indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato.
L'Aggiudicatario e, per esso, la compagnia di assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante, nei limiti di quanto stabilito all’art. 14, nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro l’Amministrazione in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto, assumendo la gestione della lite, unitamente all’Ufficio Legale dell’Amministrazione.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'Aggiudicatario si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.
L'Aggiudicatario, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuto a rifondere all'Amministrazione tutte le spese a quest'ultima addebitate.
Qualora l'Aggiudicatario non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dall'Amministrazione a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, è facoltà dell'Amministrazione stessa avvalersi dei crediti che l'Aggiudicatario stesso vanta a qualunque titolo nei confronti dell’Amministrazione Comunale.
L'Aggiudicatario sarà responsabile verso l'Amministrazione e verso terzi di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. esistenti nel sottosuolo, prodotti nel corso dell'esecuzione dei propri lavori.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare all'Aggiudicatario di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della direzione lavori e a tutti i rappresentanti dell’Amministrazione Comunale che, per ragioni di servizio, si rechino nei luoghi di lavoro del presente A.Q.
ART. 34. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'Aggiudicatario del presente accordo quadro si obbliga all’osservanza del disposto di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, così come sostituito dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010 n. 217.
Ai sensi dell’art. 3, comma 9–bis, della citata legge n.136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione dell’A.Q.
L'Aggiudicatario del presente A.Q., in relazione a ciascun Contratto Applicativo, si obbliga a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Qualora le transazioni relative al presente A.Q., siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., il presente contratto di A.Q. si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della legge n. 136/2010 come sostituito dall’art. 7 del D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni nella legge n.217/2010.
Ai sensi del citato art. 3 della legge n. 136/2010 l'Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge.
L'Aggiudicatario, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, in relazione a ciascun Contratto Applicativo conseguente al presente A.Q., dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all’Amministrazione ai sensi del citato art. 3, comma 9 della legge n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture relativi all’esecuzione dei singoli contratti applicativi conseguenti al presente
A.Q. , sia inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito
con modificazioni nella legge 17 dicembre 2010, n. 217.
ART. 35. CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DI CREDITI E PROCURE ALL’INCASSO
Ai sensi dell’art. 105 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati all’acquisizione della relativa documentazione antimafia, nei termini e secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere conto di cessioni non riconosciute.
ART. 36. COMUNICAZIONI AI SENSI ART. 76 DEL D.LGS. N.50/2016.
Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Amministrazione informa tempestivamente gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione dell’A.Q.
Ai sensi dell’art. 32 del D.lgs n. 50/2016. il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nel caso degli eventuali Contratti Applicativi basati sull’A.Q. di cui all'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016.
In ogni caso la Stazione Appaltante comunicherà di ufficio la decisione di non concludere il presente A.Q.
ART. 37. CONTROVERSIE
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal presente schema di Accordo Quadro, nonché per i conseguenti contratti applicativi, è competente il Foro di Palermo.
È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
IL TECNICO COMUNALE
Arch. Xxxxxx Xxxxxxx