Ritardi ed assenze. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro. I ritardi e/o le assenze giustificati e dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore daranno luogo a trattenuta dalla retribuzione di un importo corrispondente al ritardo e/o assenza. Nel caso del ritardo, la mancata giustificazione o la recidiva per la terza volta nell’anno solare daranno luogo, oltre alla trattenuta, anche ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 70. Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice ed al lavoratore l’onere della prova, le assenze e le prosecuzioni delle stesse debbono essere comunicate tempestivamente in tempo utile per consentire la normale continuità del servizio, prima dell’inizio del turno di lavoro e successivamente idoneamente certificate entro 48 ore. Parimenti devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse. Nel caso di assenza non preavvertita e/o non giustificata, saranno applicati i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 70.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Ritardi ed assenze. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro. I ritardi e/o le assenze giustificati e dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore daranno luogo a trattenuta dalla retribuzione di un importo corrispondente al ritardo e/o assenza. assenza. Nel caso del ritardo, la mancata giustificazione o la recidiva per la terza volta nell’anno solare daranno luogo, oltre alla trattenuta, anche ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 70. Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice ed al lavoratore l’onere della prova, le assenze e le prosecuzioni delle stesse debbono essere comunicate tempestivamente in tempo utile per consentire la normale continuità del servizio, prima dell’inizio del turno di lavoro e successivamente idoneamente certificate entro 48 ore. Parimenti devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse. Nel caso di assenza non preavvertita e/o non giustificata, saranno applicati i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 70.
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Ritardi ed assenze. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro. I ritardi e/o le assenze giustificati e dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore daranno da- ranno luogo a trattenuta dalla retribuzione di un importo corrispondente al ritardo e/o assenza. Nel caso del ritardo, la mancata giustificazione o la recidiva per la terza volta nell’anno solare daranno luogo, oltre alla trattenuta, anche ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 7071. Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice ed al lavoratore l’onere della prova, le assenze e le prosecuzioni delle stesse debbono essere comunicate tempestivamente in tempo utile per consentire la normale continuità del servizio, prima dell’inizio del turno di lavoro servizio e successivamente idoneamente certificate entro 48 ore. Parimenti devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse. Nel caso di assenza non preavvertita e/o non giustificata, saranno applicati i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 7071.
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Ritardi ed assenze. Le lavoratrici ed 1. Salvi i casi di legittimo impedimento, con onere della prova a carico del lavoratore, ai lavoratori sono tenuti al rispetto dell’orario medesimi è fatto obbligo di lavorogiustificare, tempestivamente, ritardi edassenze.
2. I ritardi e/ritardi, anche ove giustificati o le assenze giustificati e dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore daranno luogo a trattenuta dalla retribuzione maggiore, devono essere recuperati; ove ciò non sia possibile, al datore di un importo corrispondente al ritardo e/o assenzalavoro è riservato il diritto di decurtare e trattenere, nei normali periodi di paga, l’equivalente del tempo di lavoro non effettuato dal dipendente.
3. Nel caso del ritardoIn ogni caso, la mancata giustificazione o la recidiva per la terza volta nell’anno solare daranno luogo, oltre alla trattenuta, anche ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 70. Salvo il caso di grave i ritardi e legittimo impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice ed al lavoratore l’onere della prova, le assenze e le prosecuzioni delle stesse debbono ingiustificati potranno essere comunicate tempestivamente oggetto di provvedimento disciplinare, con applicazione di sanzioni, in misura proporzionale, secondo quanto disposto dall’art. 91 del CCNL, con contestuale perdita della retribuzione equivalente al tempo utile per consentire la normale continuità del servizio, prima dell’inizio del turno di lavoro non effettuato, in ragione del ritardo o dell’assenza dallavoro.
4. Resta fermo e successivamente idoneamente certificate entro 48 ore. Parimenti devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle valido tutto quanto stabilito dal CCNL, in via aggiuntiva, con riferimento alle assenze stesse. Nel caso di assenza non preavvertita e/dovute a malattia o non giustificata, saranno applicati i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 70infortunio.
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Ritardi ed assenze. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti al rispetto dell’orario di lavoro. I ritardi e/o le assenze giustificati e dovuti a motivi di eccezionalità o forza maggiore daranno luogo a trattenuta dalla retribuzione di un importo corrispondente al ritardo e/o assenza. Nel caso del ritardo, la mancata giustificazione o la recidiva per la terza volta nell’anno solare daranno luogo, oltre alla trattenuta, anche ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 7072. Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice ed al lavoratore l’onere della prova, le assenze e le prosecuzioni delle stesse debbono essere comunicate co- municate tempestivamente in tempo utile per consentire la normale continuità del servizio, prima dell’inizio del turno di lavoro e successivamente idoneamente certificate entro 48 ore. Parimenti devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse. Nel caso di assenza non preavvertita e/o non giustificata, saranno applicati i provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 7072.
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Ritardi ed assenze. Le lavoratrici ed i lavoratori sono tenuti al rispetto dell’orario La lavoratrice e il lavoratore deve osservare il proprio orario di lavoro, certificando la presenza in servizio controfirmando il registro delle presenze oppure mediante il controllo automatico dell'orologio marcatempo ove predisposto dalla Struttura. I ritardi e/o le assenze devono essere giustificati immediatamente e dovuti comportano la perdita dell'importo della retribuzione corrispondente al ritardo stesso arrotondato al quarto d'ora superiore. Qualora il ritardo giustificato sia a parere del responsabile di servizio dovuto a motivi di eccezionalità o forza maggiore daranno luogo a trattenuta dalla retribuzione di un importo corrispondente al ritardo e/o assenzamaggiore, non comporta la perdita della retribuzione, se fatto salvo il recupero nella giornata se possibile. Nel caso del ritardo, la mancata giustificazione o la recidiva per la terza volta nell’anno solare daranno luogo, oltre alla trattenuta, anche ai provvedimenti disciplinari di cui al successivo art. 70. Salvo il caso di grave e legittimo impedimento, di cui sempre incombe alla lavoratrice ed al lavoratore l’onere della prova, le Le assenze e le prosecuzioni delle stesse debbono essere comunicate tempestivamente in tempo utile per consentire la normale continuità del servizio, segnalate prima dell’inizio dell'inizio del turno di lavoro alle persone o all'Ufficio a tanto preposto e successivamente idoneamente certificate entro 48 comunque non oltre le ventiquattro ore, salvo legittimo e giustificato impedimento. Parimenti devono essere tempestivamente comunicati anche i rientri dalle assenze stesse. Nel caso L’assenza arbitraria ed ingiustificata è oggetto di assenza non preavvertita e/o non giustificata, saranno applicati i provvedimenti sanzioni disciplinari di cui al successivo artall’art. 7037 e comporta la perdita della relativa retribuzione.
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