Common use of Riunioni del Comitato direttivo Clause in Contracts

Riunioni del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qual volta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidente. La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a gg tre e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Organismo nazionale bilaterale. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno sette membri. Le delibere attinenti ad assunzione di spese sono valide solo se ricevono il voto unanime dei presenti e con la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'art. 1. Le altre delibere sono valide a maggioranza. Ciascun componente ha un voto. Non è ammessa la delega. Il Collegio dei sindaci è composto da tre componenti effettivi così designati: uno dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, uno dalle Organizzazioni dei lavoratori, il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Le predette Organizzazioni designano inoltre due sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore. I sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 codice civile in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'Organismo nazionale bilaterale per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale. I sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo. Le disponibilità dell'Organismo nazionale bilaterale sono costituite dall'ammontare dei finanziamenti di cui al precedente art. 8, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei finanziamenti stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Organismo nazionale bilaterale le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali. In adesione allo spirito ed alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro il patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale sia durante la vita dell'Ente sia in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa. E' fatto espresso divieto durante la vita dell'Organismo nazionale bilaterale di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Organismo nazionale bilaterale il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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Riunioni del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente di norma ogni due mesi e, straordinariamente, e ogni qual volta sia disposto dal Presidente ovvero richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidentepropri componenti. La convocazione del Comitato è effettuata dalla Presidenza con avviso scritto spedito spedito, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a gg ad almeno tre e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzogiorni. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli l'Ordine del giorno degli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Organismo nazionale bilateraleed in sua assenza dal Vice- presidente. E' nominato, all'interno o all'esterno dei Comitato Direttivo, un Segretario con la funzione di redigere il verbale delle riunioni. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno sette membri. Le delibere attinenti ad assunzione di spese sono valide solo se ricevono il voto unanime dei presenti e con la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'art. 1. Le altre relative delibere sono valide a maggioranzaqualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto XXX voti. In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni. In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non Se nel corso del mandato un componente del Comitato Direttivo cessa dall'incarico per qualsiasi ragione come previsto dall'art. 19 comma 5, il Comitato stesso, su proposta della Parte precedentemente nominante, salvo esplicita rinuncia di questa, lo sostituirà mediante cooptazione. E' peraltro sempre consentito alle Parti stipulanti di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta indirizzata alla Presidenza. Delle riunioni del Comitato Xxxxxxxxx viene redatto, a cura del Xxxxxxxxxx, il verbale che è ammessa la delegafirmato dal Presidente e approvato nella riunione successiva a quella cui lo stesso si riferisce. Il Collegio dei sindaci è composto da tre componenti effettivi così designati: uno un rappresentante dalle Organizzazioni dei datori di lavoroAssociazioni datoriali, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra gli iscritti al registro Registro dei revisori contabili. Le predette Organizzazioni designano inoltre due sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggioreRevisori Contabili. I sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre XXX anni e possono essere riconfermati. I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. articoli 2403, 2404, 2407 codice 24072409 bis del Codice civile in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT per controllare la corrispondenza delle relative varie voci alle relative scritture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale. I sindaci potranno essere invitati a partecipare assistono alle riunioni dell'Assemblea dell'Assemblea, senza voto deliberativo. Le cariche ricoperte nell'ambito di OBT sono gratuite ad eccezione di quelle del Collegio dei Sindaci, salvo diversa delibera dell'Assemblea. Sono rimborsate, con le modalità indicate dal Comitato direttivo, eventuali spese vive sostenute per ragioni di ufficio e su richiesta di OBT ...................... Xxxxxx che ricoprono una carica associativa in OBT devono, nel caso intendano rinunciare a quest'ultima, darne comunicazione scritta al Presidente di OBT La rinuncia effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti del relativo organo di appartenenza o, in caso contrario, dal momento in cui lo stesso organo e ricostituito. Se viene meno la maggioranza dei componenti, l'organo si intende decaduto e si procede alla sua ricostituzione secondo le disposizioni previste dalle singole norme. La rinuncia alla carica da parte del Presidente di OBT ha effetto immediato se vi è un Vicepresidente. In mancanza, ha effetto dal momento dell'entrata in carica del nuovo Presidente. Ove un componente dell'Assemblea o del Comitato Direttivo cessi, per qualunque motivo il rapporto con la rispettiva organizzazione, su proposta della stessa, il componente decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito. Allo scopo di evitare interruzioni delle attività degli organi, le cariche di OBT si intendono, alla scadenza, prorogate fino al rispettivo rinnovo. Le disponibilità dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT sono costituite dall'ammontare dei finanziamenti del finanziamento di cui al precedente art. articolo 8, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei finanziamenti stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT tutte le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, qualsiasi titolo ed anche per lasciti e donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, (previo ottenimento occorrendo, eventuali delle relative necessarie autorizzazioni di legge), entrino a far parte del suo patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale ed nonche eventuali contributi contributi/erogazioni provenienti dallo Stato e/o da altre altri soggetti e strutture pubbliche e private, nazionali, internazionali o localiterritoriali. In adesione allo spirito ed alle finalità del contratto collettivo nazionale c.c.n.l. per le Imprese di lavoro pulizia e servizi integrati/multiservizi del 19 dicembre 2007 e successivi accordi di rinnovo il patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT ...................... è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuroepoca differita nel tempo. In ogni caso, almeno il 70% delle risorse dovranno essere impegnate per iniziative e non più del 30% delle risorse per costi di struttura. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale dell'Associazione, è quello del "fondo comune" comune regolato per solidale ed irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I singoli soci non hanno diritto diritti ad alcun titolo sul patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT sia durante la vita dell'Ente dell'Associazione sia in caso di scioglimento dello stesso della stessa o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa. E' fatto espresso divieto durante la vita dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Entedevoluto, secondo le determinazioni dell'Assembleadell'Assemblea e sentito l'ONBSI nazionale, o per ad altro soggetto associativo avente finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, 1996 n. 662 e salvo sempre eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

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Riunioni del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qual volta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidente. La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a gg tre e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Organismo nazionale bilaterale. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno sette membri. Le delibere attinenti ad assunzione di spese sono valide solo se ricevono il voto unanime dei presenti e con la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'art. 1. Le altre delibere sono valide a maggioranza. Ciascun componente ha un voto. Non è ammessa la delega. Il Collegio dei sindaci è composto da tre componenti effettivi così designati: uno dalle Organizzazioni dei datori di lavoro, uno dalle Organizzazioni dei lavoratori, il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra gli iscritti al registro dei revisori contabili. Le predette Organizzazioni designano inoltre due sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggiore. I sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, 2407 codice civile in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'Organismo nazionale bilaterale per controllare la corrispondenza delle relative voci alle scritture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale. I sindaci potranno essere invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea senza voto deliberativo. Le disponibilità dell'Organismo nazionale bilaterale sono costituite dall'ammontare dei finanziamenti di cui al precedente art. 8, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei finanziamenti stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Organismo nazionale bilaterale le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali o locali. In adesione allo spirito ed alle finalità del contratto collettivo nazionale di lavoro il patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 o accantonato - ­ se ritenuto necessario o opportuno - ­ per il conseguimento delle medesime finalità in futuro. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale è quello del "fondo comune" regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I singoli soci non hanno diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale sia durante la vita dell'Ente sia in caso di scioglimento dello stesso o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa. E' fatto espresso divieto durante la vita dell'Organismo nazionale bilaterale di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Organismo nazionale bilaterale il patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'Assemblea, o per fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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Riunioni del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente di norma ogni due mesi e, straordinariamente, e ogni qual volta sia disposto dal Presidente ovvero richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidentepropri componenti. La convocazione del Comitato è effettuata dalla Presidenza con avviso scritto spedito spedito, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a gg ad almeno tre e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzogiorni. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli l'Ordine del giorno degli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Organismo nazionale bilateraleed in sua assenza dal Vice­ presidente. E' nominato, all'interno o all'esterno dei Comitato Direttivo, un Segretario con la funzione di redigere il verbale delle riunioni. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno sette membri. Le delibere attinenti ad assunzione di spese sono valide solo se ricevono il voto unanime dei presenti e con la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'art. 1. Le altre relative delibere sono valide a maggioranzaqualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto XXX voti. In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni. In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non Se nel corso del mandato un componente del Comitato Direttivo cessa dall'incarico per qualsiasi ragione come previsto dall'art. 19 comma 5, il Comitato stesso, su proposta della Parte precedentemente nominante, salvo esplicita rinuncia di questa, lo sostituirà mediante cooptazione. E' peraltro sempre consentito alle Parti stipulanti di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta indirizzata alla Presidenza. Delle riunioni del Comitato Xxxxxxxxx viene redatto, a cura del Xxxxxxxxxx, il verbale che è ammessa la delegafirmato dal Presidente e approvato nella riunione successiva a quella cui lo stesso si riferisce. Il Collegio dei sindaci è composto da tre componenti effettivi così designati: uno un rappresentante dalle Organizzazioni dei datori di lavoroAssociazioni datoriali, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra gli iscritti al registro Registro dei revisori contabili. Le predette Organizzazioni designano inoltre due sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggioreRevisori Contabili. I sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre XXX anni e possono essere riconfermati. I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. articoli 2403, 2404, 2407 codice 24072409 bis del Codice civile in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT per controllare la corrispondenza delle relative varie voci alle relative scritture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale. I sindaci potranno essere invitati a partecipare assistono alle riunioni dell'Assemblea dell'Assemblea, senza voto deliberativo. Le cariche ricoperte nell'ambito di OBT sono gratuite ad eccezione di quelle del Collegio dei Sindaci, salvo diversa delibera dell'Assemblea. Sono rimborsate, con le modalità indicate dal Comitato direttivo, eventuali spese vive sostenute per ragioni di ufficio e su richiesta di OBT ...................... immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti del relativo organo di appartenenza o, in caso contrario, dal momento in cui lo stesso organo e ricostituito. Se viene meno la maggioranza dei componenti, l'organo si intende decaduto e si procede alla sua ricostituzione secondo le disposizioni previste dalle singole norme. La rinuncia alla carica da parte del Presidente di OBT ha effetto immediato se vi è un Vicepresidente. In mancanza, ha effetto dal momento dell'entrata in carica del nuovo Presidente. Ove un componente dell'Assemblea o del Comitato Direttivo cessi, per qualunque motivo il rapporto con la rispettiva organizzazione, su proposta della stessa, il componente decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito. Allo scopo di evitare interruzioni delle attività degli organi, le cariche di OBT si intendono, alla scadenza, prorogate fino al rispettivo rinnovo. Le disponibilità dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT sono costituite dall'ammontare dei finanziamenti del finanziamento di cui al precedente art. articolo 8, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei finanziamenti stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT tutte le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, qualsiasi titolo ed anche per lasciti e donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, (previo ottenimento occorrendo, eventuali delle relative necessarie autorizzazioni di legge), entrino a far parte del suo patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale ed nonche eventuali contributi contributi/erogazioni provenienti dallo Stato e/o da altre altri soggetti e strutture pubbliche e private, nazionali, internazionali o localiterritoriali. In adesione allo spirito ed alle finalità del contratto collettivo nazionale c.c.n.l. per le Imprese di lavoro pulizia e servizi integrati/multiservizi del 19 dicembre 2007 e successivi accordi di rinnovo il patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT ...................... è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 o accantonato - ­ se ritenuto necessario o opportuno - ­ per il conseguimento delle medesime finalità in futuroepoca differita nel tempo. In ogni caso, almeno il 70% delle risorse dovranno essere impegnate per iniziative e non più del 30% delle risorse per costi di struttura. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale dell'Associazione, è quello del "fondo comune" comune regolato per solidale ed irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I singoli soci non hanno diritto diritti ad alcun titolo sul patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT sia durante la vita dell'Ente dell'Associazione sia in caso di scioglimento dello stesso della stessa o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa. E' fatto espresso divieto durante la vita dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Entedevoluto, secondo le determinazioni dell'Assembleadell'Assemblea e sentito l'ONBSI nazionale, o per ad altro soggetto associativo avente finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, 1996 n. 662 e salvo sempre eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

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Riunioni del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente di norma ogni due mesi e, straordinariamente, e ogni qual volta sia disposto dal Presidente ovvero richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidentepropri componenti. La convocazione del Comitato è effettuata dalla Presidenza con avviso scritto spedito spedito, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a gg ad almeno tre e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzogiorni. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli l'Ordine del giorno degli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Organismo nazionale bilateraleed in sua assenza dal Vice- presidente. E' nominato, all'interno o all'esterno dei Comitato Direttivo, un Segretario con la funzione di redigere il verbale delle riunioni. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno sette membri. Le delibere attinenti ad assunzione di spese sono valide solo se ricevono il voto unanime dei presenti e con la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'art. 1. Le altre relative delibere sono valide a maggioranzaqualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto XXX voti. In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni. In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non Se nel corso del mandato un componente del Comitato Direttivo cessa dall'incarico per qualsiasi ragione come previsto dall'art. 19 comma 5, il Comitato stesso, su proposta della Parte precedentemente nominante, salvo esplicita rinuncia di questa, lo sostituirà mediante cooptazione. E' peraltro sempre consentito alle Parti stipulanti di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta indirizzata alla Presidenza. Delle riunioni del Comitato Xxxxxxxxx viene redatto, a cura del Xxxxxxxxxx, il verbale che è ammessa la delegafirmato dal Presidente e approvato nella riunione successiva a quella cui lo stesso si riferisce. Il Collegio dei sindaci è composto da tre componenti effettivi così designati: uno un rappresentante dalle Organizzazioni dei datori di lavoroAssociazioni datoriali, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra gli iscritti al registro Registro dei revisori contabili. Le predette Organizzazioni designano inoltre due sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggioreRevisori Contabili. I sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre XXX anni e possono essere riconfermati. I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. articoli 2403, 2404, 2407 codice 24072409 bis del Codice civile in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT per controllare la corrispondenza delle relative varie voci alle relative scritture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale. I sindaci potranno essere invitati a partecipare assistono alle riunioni dell'Assemblea dell'Assemblea, senza voto deliberativo. Le cariche ricoperte nell'ambito di OBT sono gratuite ad eccezione di quelle del Collegio dei Sindaci, salvo diversa delibera dell'Assemblea. Sono rimborsate, con le modalità indicate dal Comitato direttivo, eventuali spese vive sostenute per ragioni di ufficio e su richiesta di OBT ...................... Coioro che ricoprono una carica associativa in OBT ..................... devono, nel caso intendano rinunciare a quest'ultima, darne comunicazione scritta al Presidente di OBT La rinuncia effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti del relativo organo di appartenenza o, in caso contrario, dal momento in cui lo stesso organo e ricostituito. Se viene meno la maggioranza dei componenti, l'organo si intende decaduto e si procede alla sua ricostituzione secondo le disposizioni previste dalle singole norme. La rinuncia alla carica da parte del Presidente di OBT ha effetto immediato se vi è un Vicepresidente. In mancanza, ha effetto dal momento dell'entrata in carica del nuovo Presidente. Ove un componente dell'Assemblea o del Comitato Direttivo cessi, per qualunque motivo il rapporto con la rispettiva organizzazione, su proposta della stessa, il componente decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito. Allo scopo di evitare interruzioni delle attività degli organi, le cariche di OBT si intendono, alla scadenza, prorogate fino al rispettivo rinnovo. Le disponibilità dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT sono costituite dall'ammontare dei finanziamenti del finanziamento di cui al precedente art. articolo 8, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei finanziamenti stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT tutte le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, qualsiasi titolo ed anche per lasciti e donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, (previo ottenimento occorrendo, eventuali delle relative necessarie autorizzazioni di legge), entrino a far parte del suo patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale ed nonche eventuali contributi contributi/erogazioni provenienti dallo Stato e/o da altre altri soggetti e strutture pubbliche e private, nazionali, internazionali o localiterritoriali. In adesione allo spirito ed alle finalità del contratto collettivo nazionale c.c.n.l. per le Imprese di lavoro pulizia e servizi integrati/multiservizi del 19 dicembre 2007 e successivi accordi di rinnovo il patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuroepoca differita nel tempo. In ogni caso, almeno il 70% delle risorse dovranno essere impegnate per iniziative e non più del 30% delle risorse per costi di struttura. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale dell'Associazione, è quello del "fondo comune" comune regolato per solidale ed irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I singoli soci non hanno diritto diritti ad alcun titolo sul patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT sia durante la vita dell'Ente dell'Associazione sia in caso di scioglimento dello stesso della stessa o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa. E' fatto espresso divieto durante la vita dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Entedevoluto, secondo le determinazioni dell'Assembleadell'Assemblea e sentito l'ONBSI nazionale, o per ad altro soggetto associativo avente finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, 1996 n. 662 e salvo sempre eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Riunioni del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente di norma ogni due mesi e, straordinariamente, e ogni qual volta sia disposto dal Presidente ovvero richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidentepropri componenti. La convocazione del Comitato è effettuata dalla Presidenza con avviso scritto spedito spedito, anche per via telematica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a gg ad almeno tre e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzogiorni. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli l'Ordine del giorno degli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Organismo nazionale bilateraleed in sua assenza dal Vice- presidente. E' nominato, all'interno o all'esterno dei Comitato Direttivo, un Segretario con la funzione di redigere il verbale delle riunioni. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno sette membri. Le delibere attinenti ad assunzione di spese sono valide solo se ricevono il voto unanime dei presenti e con la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'art. 1. Le altre relative delibere sono valide a maggioranzaqualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto XXX voti. In caso di parità di voti, l'argomento viene ripreso in esame in una nuova riunione indetta entro i successivi 60 giorni. In caso di ulteriore parità di voti, la proposta viene ritirata. Ciascun componente ha diritto ad un voto. Non Se nel corso del mandato un componente del Comitato Direttivo cessa dall'incarico per qualsiasi ragione come previsto dall'art. 19 comma 5, il Comitato stesso, su proposta della Parte precedentemente nominante, salvo esplicita rinuncia di questa, lo sostituirà mediante cooptazione. E' peraltro sempre consentito alle Parti stipulanti di provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti anche prima della scadenza del triennio, in qualunque momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta indirizzata alla Presidenza. Delle riunioni del Comitato Xxxxxxxxx viene redatto, a cura del Xxxxxxxxxx, il verbale che è ammessa la delegafirmato dal Presidente e approvato nella riunione successiva a quella cui lo stesso si riferisce. Il Collegio dei sindaci è composto da tre componenti effettivi così designati: uno un rappresentante dalle Organizzazioni dei datori di lavoroAssociazioni datoriali, uno dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, il terzo, con funzioni di Presidente, scelto di comune accordo fra gli iscritti al registro Registro dei revisori contabili. Le predette Organizzazioni designano inoltre due sindaci supplenti, uno per parte, destinati a sostituire i sindaci eventualmente assenti per cause di forza maggioreRevisori Contabili. I sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica tre XXX anni e possono essere riconfermati. I sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli artt. articoli 2403, 2404, 2407 codice 24072409 bis del Codice civile in quanto applicabili. Essi devono riferire immediatamente all'Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni. Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT per controllare la corrispondenza delle relative varie voci alle relative scritture contabili. Esso si riunisce ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei sindaci collegio lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità procedurale. I sindaci potranno essere invitati a partecipare assistono alle riunioni dell'Assemblea dell'Assemblea, senza voto deliberativo. Le cariche ricoperte nell'ambito di OBT sono gratuite ad eccezione di quelle del Collegio dei Sindaci, salvo diversa delibera dell'Assemblea. Sono rimborsate, con le modalità indicate dal Comitato direttivo, eventuali spese vive sostenute per ragioni di ufficio e su richiesta di OBT ...................... Xxxxxx che ricoprono una carica associativa in OBT devono, nel caso intendano rinunciare a quest'ultima, darne comunicazione scritta al Presidente di OBT La rinuncia effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dei componenti del relativo organo di appartenenza o, in caso contrario, dal momento in cui lo stesso organo e ricostituito. Se viene meno la maggioranza dei componenti, l'organo si intende decaduto e si procede alla sua ricostituzione secondo le disposizioni previste dalle singole norme. La rinuncia alla carica da parte del Presidente di OBT ha effetto immediato se vi è un Vicepresidente. In mancanza, ha effetto dal momento dell'entrata in carica del nuovo Presidente. Ove un componente dell'Assemblea o del Comitato Direttivo cessi, per qualunque motivo il rapporto con la rispettiva organizzazione, su proposta della stessa, il componente decade automaticamente dalla carica e deve essere sostituito. Allo scopo di evitare interruzioni delle attività degli organi, le cariche di OBT si intendono, alla scadenza, prorogate fino al rispettivo rinnovo. (Il Patrimonio di OBT ) Le disponibilità dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT sono costituite dall'ammontare dei finanziamenti del finanziamento di cui al precedente art. articolo 8, dagli interessi attivi maturati sull'ammontare dei finanziamenti stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT tutte le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, qualsiasi titolo ed anche per lasciti e donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, (previo ottenimento occorrendo, eventuali delle relative necessarie autorizzazioni di legge), entrino a far parte del suo patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale ed nonche eventuali contributi contributi/erogazioni provenienti dallo Stato e/o da altre altri soggetti e strutture pubbliche e private, nazionali, internazionali o localiterritoriali. In adesione allo spirito ed alle finalità del contratto collettivo nazionale c.c.n.l. per le Imprese di lavoro pulizia e servizi integrati/multiservizi del 19 dicembre 2007 e successivi accordi di rinnovo il patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT ...................... è utilizzato esclusivamente per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 o accantonato - se ritenuto necessario o opportuno - per il conseguimento delle medesime finalità in futuroepoca differita nel tempo. In ogni caso, almeno il 70% delle risorse dovranno essere impegnate per iniziative e non più del 30% delle risorse per costi di struttura. Il regime giuridico relativo ai beni e, più in generale, al patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale dell'Associazione, è quello del "fondo comune" comune regolato per solidale ed irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del presente Statuto, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in tema di comunione di beni. I singoli soci non hanno diritto diritti ad alcun titolo sul patrimonio dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT sia durante la vita dell'Ente dell'Associazione sia in caso di scioglimento dello stesso della stessa o di recesso del singolo socio per qualsiasi causa. E' fatto espresso divieto durante la vita dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Si dispone l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota o contributo associativo. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Organismo nazionale bilaterale di OBT il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Entedevoluto, secondo le determinazioni dell'Assembleadell'Assemblea e sentito l'ONBSI nazionale, o per ad altro soggetto associativo avente finalità analoghe ovvero fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, 1996 n. 662 e salvo sempre eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

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