Riunioni del Comitato direttivo. Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni due mesi e, straordinariamente, ogni qual volta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidente. La convocazione del Comitato è effettuata con avviso scritto spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine per la convocazione può essere ridotto a gg tre e la convocazione stessa può avvenire anche telegraficamente o con qualsiasi altro mezzo. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e gli argomenti da trattare. Le riunioni sono presiedute dal Presidente dell'Organismo nazionale bilaterale. Per la validità delle adunanze e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti e cioè di almeno sette membri. Le delibere attinenti ad assunzione di spese sono valide solo se ricevono il voto unanime dei presenti e con la presenza di almeno un rappresentante per ciascuna delle Organizzazioni di cui all'art. 1. Le altre delibere sono valide a maggioranza. Ciascun componente ha un voto. Non è ammessa la delega.
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