Riunioni dell'Assemblea. L'Assemblea si riunisce, in xxx xxxxxxxxx, xxxxxx due volte l'anno di cui una entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed una a fine anno per I'approvazione del bilancio preventivo ed eventualmente delle linee guida dei piani di attività. L'Assemblea si riunisce altresì, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da uno dei soci di cui all art. 1 o ritenuto opportuno dalla Presidenza, dal Comitato Direttivo o dal Collegio dei sindaci. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente e, in caso di impedimento dal Vicepresidente mediante avviso scritto da inviare, anche pervia telematica, almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il termine è ridotto ad almeno cinque giorni prima della riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l'Ordine del giorno degli argomenti da trattare. L'Assemblea dei soci, di volta in volta, nomina nel suo ambito il socio che la presiede. E' nominato, all'interno o all'esterno dell'Assemblea, un Segretario con la funzione di redigere il verbale delle riunioni assembleari. Trascorsa un'ora da quella fissata dall'avviso di convocazione l'Assemblea si intende costituita in seconda convocazione ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ferme restando le modalità previste dall'art. 11 del presente Statuto, le delibere sono valide con la presenza di tutti i soci. Dalle riunioni di Assemblea viene redatto, a cure del Segretario, il verbale che è firmato dal Presidente e dal Vice Presidente ed approvato nella riunione successiva a quella cui lo stesso si riferisce. Il Presidente ed il Vice Presidente assistono alle riunioni dell'Assemblea dei soci. Alle riunioni dell'Assemblea devono essere convocati i revisori dei conti. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'OBSI e stipula I contratti deliberati dagli organi statuari. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedita Presidenza è composta dal Presidente e dal Vicepresidente che sono nominati dall'Assemblea ordinaria, alternativamente, una volta fra i componenti effettivi rappresentanti i datori di lavoro e la volta successiva fra i componenti effettivi rappresentanti le organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Presidenza dura in carica un triennio. Qualora, nel corso del triennio si debba provvedere alla nomina di un nuovo Presidente o Vicepresidente, questi durano in carica fino alla scadenza del medesimo triennio.
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