LEGGE. Il Decreto Legislativo 07 settembre 2005, n. 209 - “Codice delle Assicurazioni Private”, i relativi regolamenti attuativi ed il regolamento di esecuzione (DPR 24/11/1970 N° 973) sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modificazioni.
LEGGE. In caso di regolamentazione legislativa dell'istituto del telelavoro le parti si incontreranno al fine di esaminare le disposizioni contenute nel presente accordo. In data 29 novembre 1996 la Confcommercio e la FILCAMS-CGIL la FISASCAT-CISL la UILTUCS-UIL - in considerazione di quanto disposto dal X.Xxx. n. 124 del 21 aprile 1993 in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari; - preso atto delle sue successive modificazioni ed integrazioni, introdotte dalla L. 8 agosto 1995 che ha riformato il sistema pensionistico complementare; - al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi; - di costituire, entro il 30 giugno 1997, un Fondo di previdenza complementare, impegnandosi a predisporre, nello stesso termine, l'atto costitutivo, lo Statuto ed il regolamento attuativo, nonché a completare le formalità amministrative necessarie. Resta inteso, in ogni caso, che la costituzione del Fondo dovrà avvenire secondo quanto di seguito indicato:
LEGGE. D.Lgs. n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e successive modifiche ed integrazioni.
LEGGE. Il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private e i relativi regolamenti.
LEGGE. La Legge 7 Settembre 2005, n ° 209 sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,e successive modificazioni.
LEGGE. Il decreto legislativo n. 209 del 9 settembre 2005 – Titolo X sull'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti e successive modifiche ed integrazioni.
LEGGE. (i)Tutte le leggi, i decreti, le norme e i regolamenti (inclusa la normativa emanata dall'Unione Europea) applicabili a un CONTRATTO e/o alle OPERE E/O APPARECCHIATURE alla data di sottoscrizione di detto CONTRATTO o la cui emanazione o applicazione era ragionevolmente prevedibile, nel periodo di esecuzione del CONTRATTO fino alla data dell'ACCETTAZIONE PROVVISORIA, da una società adeguatamente informata operante nel campo di attività del FORNITORE, nonché (ii) tutti gli standard applicabili conosciuti alla data di sottoscrizione di tale CONTRATTO. Rappresenta(no), a seconda dei casi, nelle CONDIZIONI GENERALI o in qualsiasi CONTRATTO, l’ACQUIRENTE o il FORNITORE quanto citati individualmente, oppure l’ACQUIRENTE e il FORNITORE quando citati congiuntamente.
LEGGE. 311/2004 Tra
LEGGE. 7 AGOSTO 1990, N. 241 La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, (di seguito indicato come Ufficio) con sede in Xxxx 00000, Largo Chigi 19, CF 80188230587, rappresentato dal Cons. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Capo Ufficio, domiciliato per la carica presso la sede indicata L’Università degli Studi di Milano – Bicocca – Dipartimento di Psicologia, di seguito per brevità denominata anche “Università”, con sede in Milano, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, casella PEC xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, C.F./X.XXX 12621570154 rappresentata dal Pro-Rettore Vicario, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Orlandi, autorizzato alla stipula del presente atto con Determina del Direttore Generale Rep. 364/2022 Prot. 0004834/22 del 20/01/2022 Di seguito denominati singolarmente come “Parte” e collettivamente congiuntamente “Parti”;
LEGGE. Composizione bonaria – Foro competente)