ROTTURA CRISTALLI. La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 750,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere. In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società stessa.
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ROTTURA CRISTALLI. La SocietàSocietà indennizza l’Assicurato delle spese sostenute, previa presentazione a fronte di idonea documentazioneadeguata documentazione fiscale, rimborsa le spese sostenute dal Contraente per la riparazione o sostituzione (ove quest’ultima sia ritenuta necessaria dal tecnico riparatore) dei cristalli delimitanti l’abitacolo del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata descritto in polizza a seguito di rottura o con altro contratto stipulato separatamente con la Societàdanneggiamento dei medesimi comunque verificatasi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 750,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende Sono comprese anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti L’assicurazione è prestata, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati, nei limiti della somma assicurata indicata in polizza, per sinistro e per anno assicurativo. La somma assicurata indicata in polizza si intende interamente operante qualora l’Assicurato provveda al ripristino del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere. In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un centro cristalli convenzionato danno avvalendosi del servizio offerto dai riparatori o dalle officine convenzionati con la Società. In tal caso contrario, la garanzia è prestata fino alla concorrenza somma assicurata indicata in polizza si intende ridotta, solo in caso di sostituzione, di Euro 1.000,00 150,00 per ogni sinistro e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società stessasinistro.
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Samples: Assicurazione Di Responsabilità Civile, Contratto Di Assicurazione Di Responsabilità Civile
ROTTURA CRISTALLI. La Società, previa presentazione di idonea documentazione, L’impresa rimborsa le spese sostenute dal Contraente dall’assicurato per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con polizza. Previa presentazione di regolare fattura, la Società. La garanzia è prestata fino alla concorrenza con una franchigia di Euro 750,00 euro 100 e con il limite di 520 euro per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti evento e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere. In alternativa ogni caso l’importo rimborsato non potrà superare l’importo risultante dalla fattura. Qualora la riparazione avvenga presso centri convenzionati non verrà applicata la franchigia e non opererà il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza limite di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società stessamassimale previsto.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autoveicoli Terrestri E Altre Garanzie
ROTTURA CRISTALLI. La Società, previa presentazione di idonea documentazione, L’Impresa rimborsa le spese sostenute dal Contraente dall’Assicurato per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi terzi, quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato emesso separatamente con l’Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e kasko). Previa presentazione di regolare fattura la Società. La garanzia è prestata prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di Euro 750,00 1.000,00= per ogni sinistroevento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere. In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società stessa.
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Samples: Insurance Policy
ROTTURA CRISTALLI. La Società, previa presentazione di idonea documentazione, L’impresa rimborsa le spese sostenute dal Contraente dall’assicurato per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con polizza. Previa presentazione di regolare fattura, la Società. La garanzia è prestata fino alla concorrenza con il limite di Euro 750,00 520 euro per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti evento e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, Fascicolo Informativo - Contratto di Responsabilità Civile Autoveicoli - Offerta Sapiens e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere. In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal ogni caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società stessal’importo rimborsato non potrà superare l’importo risultante dalla fattura.
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ROTTURA CRISTALLI. La SocietàSocietà si obbliga alle condizioni che seguono ad indennizzare l’Assicurato, previa presentazione fino a un massimo di idonea documentazione€ 550 per Sinistro, rimborsa le delle spese sostenute dal Contraente per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, delimitanti l’abitacolo dell’autoveicolo descritto in conseguenza della Polizza a seguito di rottura degli stessi dei medesimi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già Xxxxx, sempre che essi siano integri ed esenti da difetti. L’assicurazione é prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 750,00 esclusivamente per ogni sinistro, le autovetture ad uso privato e indipendentemente dal numero dei di cristalli rotti e comprende anche le spese danneggiati. La Società é surrogata in base all’art. 1916 C.C. nei diritti dell’Assicurato verso i Terzi responsabili fino a concorrenza dell’ammontare dell’indennizzo pagato. Sull’importo liquidato a termini di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e alla fanaleria in genere. In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente contratto rimane a carico della Società stessadell’Assicurato la Franchigia fissa precisata in Polizza.
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ROTTURA CRISTALLI. La Società, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le Società assicura il rimborso delle spese sostenute dal Contraente dall’Assicurato per la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato separatamente con la Società. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 750,00 per ogni sinistro, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature nonché i danni determinati ad altre parti dell’abitacolo del veicolo a seguito della loro rottura per fatto accidentale o azione di terzi. L’assicurazione è valida sino alla concorrenza, per sinistro e per anno, della somma convenuta in polizza. Sono esclusi, e comunque non costituiscono danni indennizzabili in base alla presente garanzia, le rigature, le segnature, le screpolature e simili, i danni a fari, fanalini e specchi, nonché i danni ad altre parti del veicolo, anche se causati dalla rottura dei cristalli e, stessi. E’ in ogni caso, i danni agli specchi retrovisori esterni e facoltà della Società provvedere direttamente alla fanaleria in genereriparazione. In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi ad un centro cristalli convenzionato Se la Società ha concluso con Società specializzate apposite convenzioni per la Società. In tal caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli, qualora la riparazione o sostituzione dei vetri o cristalli rimangono totalmente a carico della Società stessanon avvenga per il tramite dei riparatori convenzionati, l’indennizzo verrà liquidato, entro il massimale convenuto, deducendo una franchigia di 100,00 euro.
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Samples: Polizza Responsabilità Civile Auto
ROTTURA CRISTALLI. La Società, previa presentazione di idonea documentazione, L’Impresa rimborsa le spese sostenute dal Contraente dall’Assicurato per la sostituzione dei cristalli del veicolo assicurato, in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi terzi, quando l’evento non sia indennizzabile con altra garanzia già prestata in polizza o con altro contratto stipulato emesso separatamente con l’Impresa (incendio, furto, eventi socio-politici, eventi atmosferici e kasko). Previa presentazione di regolare fattura la Società. La garanzia è prestata prestata, per ogni evento, fino alla concorrenza di Euro 750,00 € 700 per ogni sinistroevento , indipendentemente dal numero dei cristalli rotti rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli. Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e, in ogni caso, e comunque i danni agli specchi retrovisori esterni allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere. In alternativa il Contraente, a propria discrezione, può rivolgersi La Società non rimborserà per anno somma superiore ad un centro cristalli convenzionato con la Società. In tal caso la garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 1.000,00 per ogni sinistro e le spese necessarie alla riparazione o sostituzione dei cristalli rimangono totalmente a carico della Società stessa€ 10.500,00.
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