Common use of Rottura di vetri e cristalli Clause in Contracts

Rottura di vetri e cristalli. Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. Non sono considerati “cristalli” le lastre in vetro utilizzate quali elementi della copertura esterna del fabbricato, che pertanto saranno considerate quali parti integranti del tetto. All’interno o all’esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all’art.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”.

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Samples: Insurance Policy

Rottura di vetri e cristalli. Premesso che la La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato l'Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. Non sono considerati “cristalli” le lastre in vetro utilizzate quali elementi della copertura esterna del fabbricato, che pertanto saranno considerate quali parti integranti del tetto. All’interno all'interno o all’esterno all'esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all’art.3 Sezione 3, la all'art.51 della presente polizza. Le scheggiature e le rigature non sono parificate a rotture e quindi non sono indennizzabili. La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda all’Art. 65 della Sezione 6 presente polizza sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”.

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Rottura di vetri e cristalli. Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. Non sono considerati “cristalli” le lastre in vetro utilizzate quali elementi della copertura esterna del fabbricato, che pertanto saranno considerate quali parti integranti del tetto. All’interno o all’esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all’art.3 Sezione 3. Per rottura s’intende, oltre alla distruzione totale o parziale del vetro o cristallo anche le crepature che ne pregiudichino la tenuta strutturale e obblighino alla loro sostituzione. La garanzia è prestata a Primo Rischio Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”.

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Rottura di vetri e cristalli. Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. Non sono considerati “cristalli” le lastre in vetro utilizzate quali elementi della copertura esterna del fabbricato, che pertanto saranno considerate quali parti integranti del tetto. All’interno o all’esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all’art.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”. Si precisa che per rottura s’intende, oltre alla distruzione totale o parziale del vetro o cristallo anche le crepature che ne pregiudichino la tenuta strutturale e obblighino alla loro sostituzione.

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Rottura di vetri e cristalli. Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e diretti di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. Non sono considerati “cristalli” le lastre in vetro utilizzate quali elementi della copertura esterna del fabbricato, che pertanto saranno considerate quali parti integranti del tetto. All’interno o all’esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all’art.3 Sezione 3, la garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”.

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Rottura di vetri e cristalli. Premesso che la Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato dei danni materiali e sia diretti che consequenziali di rottura di vetri e cristalli facenti parte di vetrine, porte, finestre, tavoli ecc. Non sono considerati “cristalli” le lastre in vetro utilizzate quali elementi della copertura esterna del fabbricato, che pertanto saranno considerate quali parti integranti del tetto. All’interno o all’esterno dei fabbricati, qualunque ne sia la causa, salvo quanto escluso all’art.3 Sezione 3. Per rottura s’intende, oltre alla distruzione totale o parziale del vetro o cristallo, anche le crepature che ne pregiudichino la tenuta strutturale e obblighino alla loro sostituzione. La garanzia è prestata a Primo Rischio Xxxxx Xxxxxxx Assoluto con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Rottura vetri e cristalli”.

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