SALARIO VARIABILE Clausole campione

SALARIO VARIABILE. Al fine di favorire, valorizzare e corrispondere alla partecipazione dei lavoratori al conseguimento degli obiettivi della Cooperativa le parti concordano di definire un sistema di retribuzione variabile strutturato su tre livelli di erogazione come da griglia che costituisce parte integrante del presente accordo. Nella definizione di una quota di Salario Variabile legata all’andamento dell’RNGC* (Risultato Netto della Gestione Commerciale) le parti intendono corrispondere ad un criterio collettivo di erogazione a fronte dei risultati complessivi della Cooperativa. Le parti altresì concordano di attribuire una valenza importante all’attività del PDV dove più diretto e percepibile è il risultato del contributo della prestazione svolta da parte dei lavoratori. A tal fine le parti concordano sull’individuazione di parametri quali-quantitativi chiari nella definizione, misurabili e trasparenti nella gestione al fine di meglio corrispondere alla partecipazione di tutti i lavoratori al raggiungimento degli obiettivi posti così come espressi nell’ALLEGATO F) parte integrante del presente accordo. ln considerazione della rilevanza delle dinamiche legate al raggiungimento dei risultati le parti concordano, nell’ambito di quanto indicato al Titolo II: “Relazioni Sindacali”, che i risultati del Salario Variabile saranno illustrati alle XX.XX. prima dell’erogazione. ln tale ambito ed in quello successivo previsto dal presente accordo, la Cooperativa si impegna a fornire una valutazione sugli andamenti dell’anno in corso. * RNGC trasformato in RO (Risultato Operativo) come da accordo del 10/7/2009 — Allegato G) La quota di salario variabile verrà integralmente corrisposta unitamente alla retribuzione del mese di maggio, fatte salve eventuali diverse scadenze determinate dal tempi di approvazione del bilancio che verranno tempestivamente comunicate alle XX.XX. Il salario variabile verrà corrisposto, riproporzionato per le quote di spettanza, ai lavoratori in forza a tempo indeterminato alla data di erogazione ed ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in forza alla stessa data che abbiano maturato 6 mesi di anzianità nell’anno di competenza. Il Salario Variabile riproporzionato verrà altresì corrisposto ai lavoratori che abbiano risolto nell’anno di competenza il rapporto di lavoro per raggiunte condizioni di pensionamento.
SALARIO VARIABILE. Art. 69 Premio di rendimento O.T.D. Art. 70 Retribuzione O. T. I.
SALARIO VARIABILE. 1. Costituzione della Commissione entro il 30 ottobre 2005;
SALARIO VARIABILE. Le parti stabiliscono di istituire, a decorrere dal 1.01.1997, un nuovo meccanismo di salario variabile che preveda un’erogazione economica per i dipendenti a fronte di risultati economici per l’Azienda, secondo quanto previsto dall’accordo sul costo del lavoro del 23.07.1993. Nella definizione di erogazioni salariali correlate a dei meccanismi legati a parametri di produttività, le parti convengono che, per il periodo di durata del vigente Accordo, si farà riferimento ad elementi relativi ai risultati ottenuti dall’Azienda nelle Regioni Lombardia – Xxxxxx – Veneto – Piemonte. I parametri stabiliti si riferiscono a:
SALARIO VARIABILE. Con decorrenza 1-01-2001, viene riconosciuto un premio dell' 1 %, calcolato sul salario di qualifica, agli operai agricoli che nell'anno precedente hanno effettuato oltre 100 giornate nell'azienda.
SALARIO VARIABILE. Premesso che la Cooperativa intende favorire e migliorare la partecipazione di tutti i lavoratori ai processi di raggiungimento dei risultati aziendali, così come individuati dal Protocollo sulla Politica dei redditi e dell’occupazione del 23 luglio 1993 e dalla normativa di legge vigente, vengono riconosciute a tutti i lavoratori occupati nell’Area Ferrarese, quote variabili di retribuzione da corrispondersi in relazione al raggiungimento o al superamento degli obiettivi annuali. L’erogazione del salario variabile coinvolge tutti i lavoratori che hanno lavorato, nell’anno di competenza, con un contratto di lavoro a termine non inferiore a 6 mesi e che abbiano avuto un giudizio positivo di valutazione delle mansioni svolte al termine del rapporto. I meccanismi e le modalità per l’erogazione del salario variabile sono definite da accordo integrativo aziendale Area Bologna valevole per tutti i dipendenti della Cooperativa. Eventuali modifiche apportate al meccanismo esistente alla data di sottoscrizione del presente Contratto Integrativo Aziendale di salario variabile dovranno essere concordate con la RSU/RSA e con le XX.XX. della Provincia di Ferrara sottoscrittrici del presente Contratto Integrativo Aziendale.
SALARIO VARIABILE. Con riferimento a quanto contenuto nell’accordo interconfederale del 23 Lu- glio 1993, in ottemperanza a quanto disposto all’art.2 del CCNL vigente, le parti convengono sull’opportunità di istituire un Premio Integrativo Provin- ciale variabile. A far data 1° Gennaio 2013, tale premio è determinato nella misura per- centuale del 1,2 % dei minimi tabellari, riferiti all’ammontare lordo annuale del salario contrattuale provinciale in vigore (imponibile previdenziale), senza alcuna incidenza sugli istituti contrattuali e di legge diretti e indiretti, tratta- mento di fine rapporto compreso. A tal fine, il suddetto Premio Integrativo Provinciale sarà correlato all’anda- mento congiunturale del settore agricolo bergamasco, verificato sulla base di indicatori che le parti individueranno entro il 31 Dicembre di ogni anno, con il supporto e monitoraggio dell’osservatorio provinciale. Analogamente, entro la suddetta data, le parti individueranno le modalità di erogazione del premio stesso. Nelle aziende in cui, alla firma del presente accordo, è già definito un premio di risultato aziendale variabile, si verificheranno le necessarie compensazioni in ordine alle quantità economiche erogate.
SALARIO VARIABILE. Il nuovo modello di salario variabile è quello riportato nell’allegato 8 che si intende parte integrante del presente CIA.
SALARIO VARIABILE. Costituzione della Commissione entro il 30 ottobre 2005; individuazione dei parametri, degli obiettivi e dell’area di applicazione entro iI 31 dicembre 2005. Non applicazione della presente norma alle Aziende che assumono almeno 1000 giornate annue; determinazione ed erogazione del salario per obiettivi entro il 31 di- cembre 2005; se entro il 31 dicembre 2004 non si opererà quanto previsto nel prece- dente punto 2, a far data dal primo gennaio 2005 si provvederà a dare in una unica soluzione o mese per mese le seguenti cifre; Livelli 3° – 4° 30,987414 / anno oppure 2,582285 per 12 mesi Livelli 5° – 6° 43,382380 “ oppure 3,615199 per 12 mesi Livelli 7° – 8° 49,579863 “ oppure 4,131656 per 12 mesi Livelli 9° – 10° 61,974828 “ oppure 5,164569 per 12 mesi Si precisa inoltre che il salario variabile per i lavoratori a tempo deter- minato, viene calcolato in 169 ° dell’importo mensile e a questo importo viene aggiunta la percentuale del 3° elemento depurata della percen- tuale riferita alla 13esima e alla 14esima mensilità.
SALARIO VARIABILE. La base di calcolo per la definizione dell’importo del Salario Variabile, sarà pari al 25% dell’utile della gestione caratteristica, ricavato dal bilancio civilistico (costi – ricavi), come tetto economico da ridistribuire ai lavoratori (esclusi i dirigenti). Il salario variabile sarà erogato con la retribuzione del mese di giugno, al personale in forza al 31/12 dell’anno di riferimento, a tempo indeterminato (compresi salario d’ingresso), ed ai contratti a tempo determinato presenti in graduatoria al 31/12 dell’anno di riferimento; per i contratti a termine della Sede Amministrativa per cui non esiste graduatoria verrà erogato previa valutazione positiva e periodo lavorato superiore ai sei mesi nell’anno. Per i lavoratori inseriti con contratto d’avvio, valgono le modalità definite dall’accordo stesso. Ai lavoratori assunti in corso d’anno sarà proporzionato ai mesi di anzianità di servizio prestato, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni di calendario. L’importo calcolato al 4° livello sarà riparametrat o come da C.C.N.L., e riproporzionato all’orario di lavoro contrattuale. Il parametro retributivo da considerare sarà quello relativo all’inquadramento attribuito al 31/12 dell’anno di riferimento. Ai lavoratori dei punti vendita che prestano attività lavorativa di un numero di aperture in deroga pari o superiore a otto (8) annue, verrà riconosciuta una maggiorazione del 10% rispetto al salario variabile complessivamente raggiunto. Ai lavoratori del punto vendita di Silla, verrà riconosciuta una maggiorazione del 20% rispetto al salario variabile complessivamente raggiunto. Al personale inquadrato come Quadri Intermedi, Impiegati Direttivi e Capi Negozio (anche in percorso formativo) sarà applicato un parametro retributivo ricalcolato in considerazione della q.s.a; il parametro base (par. 100) sarà quello associato al livello 3D aumentato del doppio dell’importo stesso. Il tetto massimo erogabile viene fissato nel 20% del R.A.L. individuale. Le parti si danno atto che le erogazioni di salario variabile definite con il presente accordo rientrano nei criteri di legge previsti ai fini del regime di decontribuzione