Validità
CONTRATTO PROVINCIALE OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI PROVINCIA DI
FORLI’ - CESENA E RIMINI
Validità
1 GENNAIO 2008
31 DICEMBRE 2011
L’anno 2008 il giorno 28 del mese di luglio in Forlì, presso la sede dell’Unione Interprovinciale degli Agricoltori di Forlì – Cesena e di Ri- mini, situata in X.xx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 00000 - Xxxxx
tra
- L’ UNIONE INTERPROVINCIALE degli AGRICOLTORI di Forlì - Ce-
sena e di Rimini rappresentata dal Presidente Dott. Xxxxxxxx XXXXX- XXXX, assistito dal Direttore Xxxxxxx XXXX, CONFAGRICOLTURA Forlì – Cesena e Rimini.
- La FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI rappre-
sentata dal suo Presidente sig. XXXXXXX Xxxxxxxxx, assistito dal Di- rettore sig. Xxxx Xxxxxxx , coadiuvato dal sig. Xxxxxxx Xxxxxxx e dal geom. XXXXX XXXXXXX.
- La CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI rappresentata dal Presidente sig. XXXXXXXX Xxxxxxxx, coadiuvato dal sig. Xxxxxxx Xxx- cenzi e dalla sig.ra Xxxxx Xxxx.
- La U.I.M.E.C. – U.I.L. di Forlì e Cesena, rappresentata dai Segretari territoriali Geom. Xxxx XXXXXXX, Geom.Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xx- navita e Xxxxxx Xxxxxxxx .
- La U.G.C. – X.X.X.X. xx Xxxxx e Cesena, rappresentata dal Segretario rag. Xxxxxxxxxx XXXXXXX e dalla sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxx Xx- xxxxxxxx Xxxxxxxx.
e
La F.L.A.I. - CGIL di Forlì - Cesena e di Rimini, rappresentata dai Se- gretari territoriali Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
La F.A.I. - CISL provinciale di Forlì - Cesena e di Rimini, rappresentata dai Segretari territoriali, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx- dio e Xxxxxxx Xxxxxxx.
La U.I.L.A. - UIL di Forlì - Cesena e di Rimini, rappresentata dai Se- gretari territoriali Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxx Xxxxx.
viene stipulato il presente Contratto Provinciale di Lavoro, a completa- mento del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 6 luglio 2006, da valere in tutto il territorio della provincia di Forlì – Cesena e di Rimini, per gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, dipen- denti da aziende agricole, zootecniche, florovivaistiche, agrituristiche e del verde.
PARTE INTRODUTTIVA
PREMESSA
Il settore agricolo provinciale, in cui si colloca questo rinnovo contrat- tuale, deve essere indirizzato verso nuovi obbiettivi di rilancio a fronte di continui indebolimenti che ha subito negli ultimi anni. Sono diminuite le imprese agricole, ma il dato più preoccupante sono diminuiti gli ettari a coltivazioni legnose, nonché di consistenti appezzamenti a seminativo, frutteto, vigneto e altre colture da reddito.
Si è invertito il rapporto domanda - offerta di lavoro con una maggiore necessità da parte delle imprese di lavoratori qualificati, specializzati. L’apporto consistente di lavoratori stranieri, ha assunto una caratteri- stica strutturale e indica in modo inequivocabile il cambiamento inter- venuto, ponendo nel contempo problemi nuovi sia alle parti sociali che alle comunità locali.
L’attenzione crescente dei consumatori nel mercato europeo ed inter- nazionale, a partire dai temi della qualità, salubrità dei prodotti, sicu- rezza alimentare e rintracciabilità, sono ormai caratteristiche irreversibili. Il controllo e la certificazione di qualità della produzione agricola, dai prodotti da questa derivati e trasformati dall’industria alimentare, in so- stanza, la ricerca di una sempre maggiore sicurezza e trasparente in- formativa alimentare, richiesta a gran voce dai consumatori, è diventata realtà.
Infatti l’impegno, già normato, assunto dal Parlamento Europeo relati- vamente all’obbligo, dell’indicazione di “RINTRACCIABILITA’ DI FI- LIERA” sui prodotti agricoli, và in questa direzione.
Tale assunto comporta il coinvolgimento delle imprese, dei lavoratori agricoli e di quelli dell’industria di trasformazione, l’apporto congiunto delle loro competenze e responsabilità, e di un sempre più elevato li- vello di professionalità e di conoscenza dei processi agricolo - indu- striale.
Solo con una crescita complessiva di tutto il sistema di “Filiera Agroali- mentare” si potranno cogliere gli obiettivi richiesti dai consumatori e ri- lanciare attraverso il parametro “QUALITA CONTROLLATA” la produzione italiana sui mercati mondiali.
L’agricoltura della nostra provincia è stata e rimane fra le prime per im- portanza in campo nazionale ed europeo, per reddito pro - capite e qua- lità delle produzioni.
Le imprese hanno modificato, qualificato e differenziato il proprio as-
setto colturale raggiungendo in molti casi livelli di eccellenza.
Ciò rappresenta la condizione fondamentale per il consolidamento e lo sviluppo del settore agricolo in queste province.
La valorizzazione del lavoro dipendente diventa per le parti contraenti l’elemento centrale in questo rinnovo contrattuale.
Le professionalità esistenti e quelle che si renderanno necessarie in fu- turo nell’ottica di filiera, sono e saranno una risorsa senza la quale sarà difficile vincere la sfida dei mercati nei prossimi anni.
Per questo la formazione professionale deve essere assunta dalle parti contraenti come elemento centrale.
Incentivare l’entrata al lavoro in agricoltura, stabilizzare e qualificare i rapporti di lavoro, fermando la sistematica riduzione degli organici a tempo indeterminato, il riconoscimento salariale e la valorizzazione pro- fessionale, significa anche creare condizioni affinché le imprese pos- sano contare su una forza lavoro che scelga l’agricoltura perché offra condizioni pari o superiori a quelle di altri settori della filiera agroali- mentare.
La qualità del prodotto deve essere fortemente legata alla qualità e alla sicurezza del lavoro; è questa una strada obbligata per garantire alle aziende agricole la continuità di rapporto con quella manodopera esperta e professionalizzata indispensabile per un futuro in cui l’agri- coltura si deve confermare come settore di eccellenza.
Occorrono scelte coraggiose che partano dalla considerazione che il comparto agricolo in questa nostra provincia è una vera prospettiva di sviluppo anche nell’ottica dell’insieme della produzione alimentare ita- liana. Diversamente rischia la marginalità.
L’utilizzo ed il rilancio degli strumenti contrattuali già esistenti, a partire da quelli previsti nell’ ambito delle relazioni sindacali, così come le in- novazioni sui temi legati alle condizioni di lavoro, possono contribuire e favorire lo sviluppo del settore. L’agricoltura romagnola ed in particolare quella forlivese-cesenate ha una grande funziona sociale che si xxxxxx- seca nel fornire cibo di qualità ai cittadini anche in un mercato globaliz- zato e collega l’uomo con la propria terra, mantenendone equilibrio ambientale e sviluppo territoriale. Con il presente contratto provinciale, che le parti hanno sottoscritto, si intende dare risposte moderne e non più rinviabili ad un settore agricolo che rimane per questa provincia un perno fondamentale per l’intera economia e la ricchezza prodotta.
Le organizzazioni datoriali: UNIONE INTERPROVINCIALE AGRICOL- TORI, COLTIVATORI DIRETTI, C. I. A., U.I.M.E.C. - U.l.L. e U.G.C. -
C.I.S.L., della provincia di Forlì – Cesena e di Rimini, nel momento in
cui addivengono alla sottoscrizione del Contratto Provinciale di La- voro, affermano:
Tra gli elementi di criticità strutturale le parti convengono nell’individuare come particolarmente rilevanti la carenza di manodopera, il peso degli oneri contributivi nella determinazione complessiva del costo del lavoro e la concorrenza sleale delle imprese strutturate sull’evasione fiscale e contributiva.
Le parti nell’ambito dei propri ruoli e competenze, manifestano la co- mune volontà di interagire con gli strumenti di governo dell’impiego, del- l’immigrazione, con l’obiettivo di migliorare i livelli di efficienza, di competitività e concorrenzialità del territorio e delle imprese.
Formazione professionale.
IL CONTRATTO PROVINCIALE
ART. 1 OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente C.P.L. regola i rapporti di lavoro fra i datori di lavoro in agri- coltura, singoli ed associati, compresi i conduttori di aziende floro - vi- vaistiche e zootecniche e gli operai agricoli della provincia di Forlì-Cesena e di Rimini comunque denominati, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, dipendenti dalle stesse aziende, secondo le specifiche norme indicate nel C.C.N.L. del 6 luglio 2006.
Il C.P.L. si applica, altresì, nelle imprese che svolgono lavori di siste- mazione e manutenzione di verde pubblico e privato, nonché nelle at- tività agrituristiche e faunistiche - venatorie le quali, come noto, sono attività complementari e connesse alle imprese agricole. Il presente ac- cordo avrà valenza economica e normativa per tutti gli addetti operanti nella provincia di Forlì-Cesena e Rimini; fermo restando le condizioni in essere relative agli accordi di contratto aziendale vigenti.
ART. 2 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto provinciale, fatte salve le specifiche decorrenze, espressamente previste, ha durata quadriennale e decorre dall’ 1 gen- naio 2008 e scade il 31 dicembre 2011.
Il contratto va disdettato da una delle parti contraenti almeno 4 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
La parte che avrà dato disdetta dovrà comunicare alle controparti le sue proposte 2 mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con av- viso di ricevimento.
Il negoziato per il rinnovo avrà inizio almeno 1 mese prima della sca- denza del contratto.
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all’entrata in vigo- re del nuovo.
ART. 3 CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE
Gli accordi aziendali e di zona di miglior favore per i lavoratori riman- gono impregiudicati.
Per quanto non espressamente riportato nel testo del presente C.P.L. valgono le condizioni migliorative previste dal C.C.N.L.
RELAZIONI SINDACALI
ART. 4 RELAZIONI SINDACALI - ENTI BILATERALI
Si costituisce dalla vigenza di questo contratto, così come previsto dal- l’art.9 del C.C.N.L. del 6 luglio 2006, l’ente bilaterale per la provincia di Forlì – Cesena e di Rimini. La sede fisica dell’ente bilaterale viene pre- vista presso la C. I. M. L. A. di Forlì, Via delle Torri n.42 . Si conviene di dare attuazione pratica ai disposti dell’articolo nove del C.C.N.L. e più complessivamente in materia occupazionale si concorda di demandare all’ente bilaterale il compito di svolgere iniziative per organizzare la do- manda – offerta di lavoro e delle connesse strumentazioni utili a favo- rirne l’incontro.
Dichiarazione a verbale di FAI CISL e UILA UIL sull’articolo 4 – Enti bilaterali C.P.L. 1 gennaio 2004 sottoscritto da FLAI CGIL – FAI CISL
– UILA IUL di Forlì – Cesena e Rimini
Le Organizzazioni Sindacali, FAI CISL e UILA UIL di Forlì – Cesena e Ri- mini, preso atto dell’impossibilità di dare attuazione all’art.4 – Enti Bila- terali C. P. L. 1 gennaio 2004 con azione unitaria, chiedono di costituire l’ente bilaterale per la tutela della salute e sicurezza in agricoltura e for- mazione e mercato del lavoro, entro il 31 marzo 2009 . Le parti si in- contreranno entro il 31 dicembre 2008 per convenire il percorso operativo per la costituzione dell’ente bilaterale .
ART. 4 bis
A fronte di ciò, che è previsto dall’art.9 del C.C.N.L. degli operai agricoli privati siglato nel 2006 e alla luce di quanto sottoscritto al tavolo unita- rio da, FAI CISL, FLAI CGIL e UILA UIL nazionali: tavolo i cui contenuti in materia di mercato del lavoro sono stati condivisi ed hanno trovato l’assenso anche delle associazioni datoriali, Confagricoltura, Coldiretti e Cia, nonché del Governo, che condividendoli li ha demandati per com- petenza alle Regioni per l’applicazione, le parti firmatarie del presente contratto provinciale si impegnano a mettere in atto una iniziativa co- mune presso l’Amministrazione Provinciale di Forlì – Cesena e di Ri- mini e dei collegati Centri per l’impiego, affinchè venga costituita un’apposita Commissione Tripartita (organismi tripartiti), per la promo- zione delle politiche attive del lavoro in agricoltura .
COSTITUZIONE COMMISSIONE PROVINCIALE TRIPARTITA AGRICOLA
Premessa:
In considerazione delle caratteristiche e della specifica esigenza del- l’agricoltura nel territorio interprovinciale, dove la richiesta dell’occupa- zione ed il suo impiego deve tendere ad un utilizzo sempre più qualitativamente e professionalmente adeguato alle nuove esigenze, attraverso la stabilizzazione e la multifunzionalità del lavoro;
le parti concordano:
nell’intento di dare pratica a quanto previsto dall’articolo 4 del C.P.L del 2004 e più specificatamente all’articolo 9 del C.C.N.L. per gli operai agri- coli e florovivaisti del 6 luglio 2006, le parti firmatarie si impegnano co- munemente per una iniziativa presso l’Amministrazioni Provinciali di Forlì - Cesene e di Rimini e dei collegati centri per l’impiego affinchè venga costituita una apposita commissione tripartita (Organismi tripar- titi), per la promozione delle politiche attive del lavoro in agricoltura. I servizi pubblici per il lavoro sono lo strumento istituzionale principale per regolare il mercato del lavoro, quindi, per favorire, incentivare, pra- ticare le politiche attive del lavoro anche sulla base di quanto previsto dalla Legge Regionale 17/05 , in raccordo con i collegati Centri per l’Im- piego .
Gli obbiettivi che si propongono e si demandano alle4 Commissioni sono
:
Mettere in atto percorsi sistematici sui temi agricoli di interessi comuni in materia di occupazione svolgendo iniziative attive per organizzare l’in- contro domanda – offerta di lavoro nell’ambito del comparto agricolo provinciale.
Xxxxxxxx e discutere temi quali : fabbisogni del settore; la qualificazione della filiera; il miglioramento del processi produttivi; la qualità e la sicu- rezza alimentare del prodotto ;
Mettere in campo una strategia comune ottimizzando la regolarità del rapporto di lavoro attraverso anche pratiche reali di “responsabilità so- ciale ed etica” delle aziende verso il lavoro agricolo dipendente, con l’ob- biettivo anche di contrastare condizioni e forme di irregolarità; Innalzare il livello della prevenzione della salute e della sicurezza sul la- voro, attraverso un tavolo di concertazione per arrivare, (come definito nel Patto dello Sviluppo Forlì – Cesena), ad un “protocollo di intesa per la regolarità e la sicurezza del lavoro nel territorio interprovinciale” ; Metter in campo un sistema rivolto ad una efficace formazione continua e permanente, questa destinata soprattutto a chi cerca lavoro, ma anche a tutti i lavoratori già in forza in relazione a quanto definito all’art.7 (si-
stema di formazione professionale e continua), del vigente C.C.N. L. Nello specifico la formazione sarà svolta in convenzione con gli enti pre- posti provinciali, regionali o anche nazionali (esempio FOR. AGRI); Mettere in campo azioni e una strategia comune connesse all’inseri- mento lavorativo della manodopera extracomunitaria attraverso anche questioni riguardanti le condizioni legate all’accoglienza (esempio: tra- sporto, collocazione lavorativa, alloggio, conoscenza minimo della lingua italiana, educazione civica ecc. ), questo attraverso anche opportune convenzioni;
Metter in campo azioni atte a favorire e a praticare l’inserimento lavo- rativo dei disabili;
Metter in campo gli opportuni interventi di riqualificazione professionale finalizzati al reimpiego nel settore di lavoratori coinvolti in processi di eventuali ristrutturazioni aziendali.
Inoltre, le parti convengono, di fornire nuovo impulso al fine di migliorare le relazioni sindacali nel settore attraverso rapporti più stringenti e si- stematici su temi di interesse comune .
Per questo, in particolare, le suddette relazioni dovranno compiersi, re- lativamente a temi di specifico interesse per la stabilizzazione e la qua- lificazione del mercato del lavoro, anche per quanto riguarda le dinamiche evolutive, il contesto sia economico che sociale, l’ambiente di lavoro, la formazione professionale, nonché per favorire politiche per l’aumento degli standard relativi alla sicurezza del lavoro .
ART. 5 OSSERVATORIO
Ad integrazione di quanto già previsto dall’art. 5 del precedente C.P.L. degli operai agricoli, (del 27 luglio 2004), le parti, al fine di agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, si impegnano ad attuare un progetto di programmazione preventiva in agricoltura in seno all’osser- vatorio provinciale e in collaborazione e in stretta sinergia con il servi- zio per l’impiego provinciale e la commissione tripartita agricola, che prevede quanto segue:
Entro la fine di ogni anno sarà previsto un monitoraggio sull’utilizzo della manodopera nell’anno in corso, al fine di addivenire alla previsione dei fabbisogni di manodopera per l’anno successivo, che tenga conto delle richieste di manodopera straniera avanzate dalle aziende agricole come stabilito dalla vigente legislazione in materia.
Le parti si impegnano a perseguire l’obbiettivo primario del ricambio ge- nerazionale attraverso l’inserimento di giovani con la predisposizione di progetti sperimentali finanziabili, in collaborazione con l’Assessorato
provinciale alla formazione professionale.
A tal fine l’osservatorio provinciale dovrà predisporre iniziative, in rela- zione alla Commissione Tripartita Provinciale, dei centri di formazione, degli istituti tecnici e delle università per qualificare e rendere operativa una programmazione degli interventi formativi rivolti al ricambio gene- razionale in relazione alla domanda delle esigenze di innovazione delle imprese del comparto agroalimentare.
Le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel 2006 hanno costituito un fondo paritetico nazionale interprofessionale per la formazione continua in agricoltura denominato “FOR. AGRI.”.
Il fondo opera a favore dei datori di lavoro e dei lavoratori che vi aderi- scono.
L’adesione al fondo non comporta oneri aggiuntivi a carico dei datori di lavoro in quanto per conseguire i propri scopi, FOR. AGRI., si avvale del contributo dello 0,30% (ex art.25, c. 4, Legge 21 dicembre 1978 n.845) versato dall’I.N.P.S. al fondo secondo le modalità previste dal comma 2 e seguenti dell’art.118 della Legge 23 dicembre 2000 e suc- cessive modifiche ed integrazioni.
Il fondo potrà inoltre avvalersi di eventuali finanziamenti pubblici e pri- vati, nonché di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali.
Le parti si impegnano ad individuare le necessità formative ed i pro- grammi formativi utili agli obbiettivi della formazione continua, da even- tualmente porre alla base di progetti formativi aziendali, territoriali, settoriali, per i quali chiedere il relativo finanziamento a FOR. AGRI., anche per il tramite dell’osservatorio provinciale.
SALUTE E SICUREZZA
Le parti convengono, così come previsto dall’art.64 del C.C.N.L. 2006 e di quanto al protocollo n.10 allegato al CCNL, di migliorare la tutela degli addetti in agricoltura attraverso strumenti di lavoro condivisi e di quanto convenuto nel testo unico sulla sicurezza D. Lgs.81 del 31 aprile 2008
.
A tal fine le parti si impegnano nel favorire momenti dedicati alla infor- mazione e formazione su questo importante argomento legato alla si- curezza e salute del settore agricolo interprovinciale.
Formazione e informazione: le parti, pertanto convengono, sulla oppor- tunità di redigere con oneri a carico dei datori di lavoro, pubblicazioni inerenti la tutela della salute e sicurezza entro il 31 gennaio 2009; a tal fine verrà costituita una apposita commissione di studio con il compito di redigere il testo (prontuario standard dei dispositivi di sicurezza), che poi sarà consegnato ad ogni lavoratore del settore. Altresì dovrà es- sere definito un programma di formazione ed informazione sia azien- dale (per le realtà dove il numero degli addetti è rilavante), sia per bacino territoriale o comune. Inoltre dovrà essere concordato un monte ore annuo minimo per tale attività di formazione da svolgersi in convenzione e con il coinvolgimento delle strutture pubbliche quali AUSL , medicina del lavoro e INAIL .
Visite mediche: la cassa C.I.M.L.A. verificherà la possibilità di prevedere per conto delle aziende agricole, convenzioni con centri medici specia- lizzati che siano in grado di effettuare, con cadenza organizzata e pe- riodica le visite mediche agli addetti del settore. Tali convenzioni saranno consegnate alle aziende che si attiveranno in materia.
Le parti al fine di adeguare il vigente Contratto Provinciale alle parti in- novative eventualmente definite da un accordo nazionale cui Testo Unico sulla Sicurezza demanda, si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro trenta giorni dall’emanazione dell’accordo stesso (questo in riferimento al Decreto sulla Sicurezza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008).
Le parti si impegnano entro il 31 dicembre 2008 a convocare il Comitato Paritetico Sicurezza (C.P.S.), così come previsto dall’articolo del C.P.L. 2004/2007 sottoscritto al titolo “Attuazione del D. L. 626/94 e successive modificazioni per il settore agricolo” al fine di attuare tutte le funzioni ivi già previste.
ART. 6 MERCATO DEL LAVORO
Le parti :
visto il D. L. vo n. 469/97 che trasferisce alle Regioni ed agli Enti locali le funzioni in materia di collocamento;
tenuto conto dell’inserimento di alcuni istituti introdotti dalla legge 196/97 quali il part-time, l’apprendistato ed il lavoro temporaneo;
tenuto conto dell’istituto delle convenzioni così come supportato dalle di- sposizioni della legge 608/96 e del citato D.L.vo n. 196/97 (semplifica- zione delle procedura di assunzione e specifica fiscalizzazione); tenuto conto dell’entrata in vigore della Legge 30/2003;
convengono di affidare, nelle more della costituzione dell’Ente Bilate- rale, all’Osservatorio Provinciale, il compito di svolgere, su base pro- grammata, tutte le iniziative utili per organizzare domanda-offerta di lavoro, promuovere lo sviluppo delle convenzioni, favorire la soluzione dei problemi derivanti dalla mobilità territoriale della manodopera e quant’altro necessario teso a verificare una positiva applicabilità di isti- tuti legislativi nell’ambito della provincia di Forlì, Cesena e Rimini con le opportune flessibilità da un Iato e dall’altro Iato, l’impegno di adottare forme e strumenti di garanzia per portare a trasparenza una parte si- gnificativa del mercato del lavoro.
IL RAPPORTO DI LAVORO
ART. 7 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Il rapporto di lavoro a tempo determinato riguarda solo gli operai il cui rapporto di lavoro, a differenza di quello a tempo indeterminato, è ca- ratterizzato dalla precarietà e saltuarietà di occupazione presso le varie aziende agricole, per l’esecuzione di lavori di breve durata o di carattere stagionale, la cui durata sarà indicata all’atto della richiesta del nulla- osta presso l’Ufficio competente.
Il nulla - osta di avviamento al lavoro per gli O.T.D. non potrà essere ri- chiesto per periodi superiori ai tre mesi, indicando all’atto della richiesta per quale mansione si intende effettuare l’assunzione e potrà essere rinnovato giusto come stabilisce la legge 83/70 e la legge 300/70.
Durante il periodo di validità del nulla - osta le aziende garantiranno l’oc- cupazione salvo motivo di forza maggiore.
Comunque le aziende, riconosciuta l’esigenza di garantire maggiore continuità possibile del lavoro, opereranno affinché nell’arco dell’anno solare (1 gennaio – 31 dicembre), siano assicurate le fasce occupazio- nali sulla base dell’anno precedente, tenuto conto dei piano culturale e compatibilmente all’andamento climatico stagionale, alle condizioni pro- duttive e di mercato.
Detti operai a tempo determinato saranno retribuiti con paga oraria se- condo le modalità di pagamento delle retribuzioni previste dal presente C.P.L.
ART. 8 RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO
A maggior chiarimento e precisazione di quanto stabilito dal C.C.N.L. 10 luglio 2002 art. 19, le parti convengono: “sono operai a tempo inde- terminato i lavoratori assunti senza prefissione di termine che prestano la loro opera alle dipendenze dell’azienda ed impresa agricola singola od associata”.
L’efficacia di tale rapporto coinvolge:
gli ex salariati fissi il cui rapporto di lavoro era disciplinato dalla legge 533/1949 e successive modifiche con contratto individuale biennale; coloro che vengono assunti, all’atto dell’avviamento e del rilascio del nulla - osta, con contratto a tempo indeterminato;
coloro che, pur avviati con nulla - osta a tempo determinato, raggiun- gano nell’arco dell’anno solare o dei dodici mesi, oltre 180 giornate la- vorative, anche se non continuative alle dipendenze della stessa
azienda od impresa o datore di lavoro, hanno diritto, previa accettazione scritta, alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale rapporto viene ad inquadrarsi agli effetti economici e normativi negli istituti e retribuzioni proprie dei lavoratori a tempo indeterminato, dato il suo carattere di continuità nel tempo.
ART. 9 ASSUNZIONE
L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti dispo- sizioni di legge e del vigente C.C.N.L..
L’assunzione degli operai a tempo determinato deve essere effettuata anche per fase lavorativa o in base alle disposizioni della Legge 608/96.
Per “fase lavorativa” si intende il periodo di tempo limitato alla esecu- zione delle singole operazioni colturali fondamentali in cui si articola il ciclo produttivo annuale delle principali colture agrarie della provincia di Forlì - Cesena e di Rimini.
Le fasi lavorative più rilevanti, individuate nelle colture agrarie della pro- vincia, sono quelle definite tra le parti.
Per le fasi di lavorazione individuate, l’assunzione degli operai a tempo determinato, braccianti avventizi, viene effettuata con garanzia di occu- pazione per tutta la durata della stessa fase lavorativa.
La garanzia di occupazione, di cui al comma precedente, dell’operaio assunto per fase lavorativa viene meno o potrà essere sospesa qualora il normale svolgimento dell’operazione produttiva stessa, a causa di av- versità atmosferiche e particolari condizioni negative di mercato ed obiettive esigenze tecniche, non possa più effettuarsi o debba sospen- dersi e/o interrompersi.
Fermo restando quanto sopra, la corresponsione del salario avverrà per il lavoro effettivamente prestato.
ART. 10 RIASSUNZIONE
Le parti, preso atto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legisla- tive in materia di “mercato del lavoro”, concordano che i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato e/o per fasi la- vorative, hanno diritto alla riassunzione nella stessa azienda con la me- desima qualifica e per gli stessi periodi, in relazione ai programmi colturali aziendali.
Decorsa la ciclicità stagionale e/o colturale, senza che sia avvenuta l’as- sunzione per l’indisponibilità del lavoratore, il lavoratore medesimo de- cade dal diritto di riassunzione, salvo i casi di maternità, malattia,
infortunio, o servizio militare comprovati presso l’ufficio di collocamento. E’ comunque fatta salva la validità annuale del diritto di assunzione.
In materia di riassunzione la precedenza prevista dall’art.8/bis della L. 79/83 e successive modificazioni, viene stabilita secondo i seguenti cri- xxxx:
1) disponibilità ;
2) professionalità e consolidamento delle fasce occupazionali prece- dentemente acquisite: ( gg. 51 - 104 e 162) e prevedendo l’adegua- mento alle nuove fasce sotto riportate.
3) condizioni socio economiche;
4) anzianità di iscrizione: a) presso la stessa azienda: b) presso il col- locamento.
Impegno a Verbale:
Le parti, qualora si dovessero determinare condizioni produttive nega- tive che non giustificano il mantenimento in attività di lavoratori, per gli stessi periodi già determinati in relazione ai programmi colturali azien- dali, convengono di incontrarsi per verificare gli eventuali riflessi occu- pazionali.
A decorrere dal 1 gennaio 2008, a seguito della Riforma della Previ- xxxxx Xxxxxxxx del 21 settembre 2007, tra Governo, XX.XX. e Asso- ciazioni Datoriali, le fasce occupazionali di riferimento per l’assunzione dei lavoratori agricoli, saranno le seguenti:
51 gg.
104 gg.
162 gg.
Nota: vedi allegato Verbale dell’Accordo del 21/09/2007 “Emersione del lavoro nero e sommerso in agricoltura”
ART. 11 OCCUPAZIONE
AI fine di migliorare i livelli di occupazione in collegamento ai fattori eco- nomici e produttivi le OO.PP. dei datori di lavoro opereranno affinché le aziende:
1) Riconoscano ai fini contrattuali e previdenziali per “stessa azienda”, anche le aziende che hanno in comune la
programmazione colturale e relativa amministrazione e direzione aziendale; ciò al di là dell’intestazione catastale
dei terreni;
2) Espandano i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, favorendo la trasformazione come previsto dall’art. 8 del
presente C.P.L., garantendo la sostituzione dei lavoratori che ces- sano l’attività per pensionamento di vecchiaia,
dimissioni e passaggio ad altra azienda o ad altra attività, nonché per licenziamento per giustificato motivo, di cui
all’art. 14 punto b).
3) migliorino ili rapporto di lavoro a tempo determinato, che giusto quanto previsto dalla Legge 37 del 16 febbraio
1977 assicuri maggiori garanzie di occupazione e di salario annuo. In tal senso, rispetto alle fasce occupazionali
dell’anno precedente, le aziende tenderanno al superamento del la- voro marginale e saltuario;
4) Rendano operante Ia presenza del Iavoro giovanile in riferimento aII’art. 31 del C.P.L. attraverso:
a) immissione dei giovani (Xxxxxxxx e/o diplomati);
b) assunzione di manodopera giovanile e femminile;
c) Ia creazione di contratti di formazione - Iavoro come previsto delle Ieggi vigenti;
d) Ia conseguente trasformazione in rapporto di Xxxxxx a tempo inde- terminato (con mansioni amministrative - tecniche e/o manuali) per coloro che intendono rimanere nel settore, compatibilmente alle esi- genze aziendali;
e) attraverso I’utilizzo dei giovani e delle donne nel settore cooperativo ortofrutticolo, durante Ia fase di diradamento, raccolta e confeziona- mento dei prodotti agricoli, ove sussistano le condizioni, anche at- traverso I’attivazione di nulla - osta plurimi;
f) l’utiIizzo del contratto dell’apprendistato giusto quanto previsto da- II’art. 16 CCNL 10/07/2002.
ART. 12 CONVENZIONI
Le parti riconoscono di dare piena attuazione all’istituzione delle Con- venzioni giusto quanto previsto dall’art. 24 del C.C.N.L. 6 luglio 2006.
ART. 13 AMMISSIONE AL LAVORO DEI DISABILI E TUTELA DELLE DONNE E DEL LAVORO MINORILE
Per l’ammissione al lavoro dei disabili e la tutela delle donne e del lavoro minorile valgono le norme di legge vigenti in materia.
Legge 284 del 27/12/2002 (disabili) - Legge 53 del 2000 (so- stegno maternità e paternità cura e formazione) - Legge 68 del
12/03/1999 (disabili) - Legge 104 del 1992 (disabili); - Legge 125 del 1991 (pari opportunità) - Legge 1204 del 1971 (tutela lavora- trici madri) - Legge 977 del 17/10/1967 (lavoro minorile); - Legge
31 del 22/02/2000 (lavoro minorile)
ART. 14 RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO OPERAI A TEMPO INDETERMINATO
La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato avviene per i seguenti motivi:
a) per giusta causa;
b) per giustificato motivo;
c) per dimissioni.
a) Per giusta causa: la risoluzione dei rapporto di lavoro a tempo inde- terminato, fermo restando le condizioni previste dagli articoli 2118 e 2119 del Codice Civile e delle cause contemplate all’art. 15 del vi- gente Contratto, avverrà mediante preavviso qualora si verifichino i seguenti motivi: Rientro o aggiunta nel nucleo familiare dell’impren- ditore, che esercita in modo professionale la attività agricola, di unità attive familiari. Quando l’imprenditore intenda lavorare la propria azienda impegnando anche il proprio nucleo familiare quale coltiva- tore diretto. Quando si effettuino o si verifichino modifiche sostanziali della superficie aziendale per destinazione ad area fabbricabile, ad aree industriali, nonché per gli altri impegni di superficie che inte- ressino alla pubblica amministrazione. Quando gli indirizzi della pro- grammazione pubblica comportino una sostanziale modifica degli ordinamenti produttivi e degli allevamenti, nonché quando si realiz- zano forme associative e di gruppo. Per cessione totale o parziale di terreni fatta a cooperative di conduzione o a coltivatori diretti. Quando il lavoratore raggiunga i limiti di età pensionabile e conse- gue il diritto alla pensione di vecchiaia, salvo che il lavoratore eser- citi l’opzione prevista dalla L. 54/82 art. 6.
b) Per giustificato motivo: il licenziamento per giustificato motivo deve essere comunicato dal datore di lavoro al lavoratore con lettera rac- comandata R. R., con preavviso di due mesi a decorrere dal giorno nel quale viene comunicato. Nella lettera di preavviso debbono es- sere specificati i motivi. Il lavoratore che si ritenga leso nei suoi di- ritti (previo tentativo di conciliazione in sede sindacale, di cui alla legge 11/05/90 n° 108) potrà tutelarsi a norma della legge 15 luglio 1966, n. 604, e della legge 20 maggio 1970, n. 300, estensibile a
tutte le aziende.
c) Per dimissioni del lavoratore: l’operaio che intende dare le dimissioni dovrà dare regolare comunicazione scritta al datore di lavoro, me- diante preavviso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, un mese prima della data dalla quale intende risolvere il contratto. In mancanza di preavviso l’operaio che abbandona il posto di lavoro in- correrà nelle sanzioni di legge. In caso di mancato preavviso in tutto od in parte nei termini suddetti, è dovuta, dall’una all’altra parte, una indennità sostitutiva equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per un periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione dei rapporto per morte dell’operaio.
ART. 15 NORME DISCIPLINARI
I lavoratori per quanto si attiene al rapporto di lavoro dipendono dal con- duttore dell’azienda o chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro affidato.
I rapporti fra i lavoratori dell’azienda e fra questi ed i loro datori di lavoro o chi per essi, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da as- sicurare la normale disciplina dell’attività aziendale.
L’inadempienza da parte dell’operaio alle disposizioni ricevute, l’ubria- chezza in servizio, il fumare quando può essere pericoloso, il maltratta- mento degli animali, ecc. dovranno essere scrupolosamente evitati.
Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato nel caso che interven- gano reali motivi, possono essere adottate sanzioni disciplinari, fino al licenziamento in tronco.
Si intendono per gravi motivi: il furto, le vie di fatto, insubordinazione grave, ed altre azioni che rivestono carattere di reato a danno del con- duttore o suoi rappresentanti e del buon andamento del ciclo produttivo aziendale.
Nei confronti dell’applicazione dei provvedimenti disciplinari, il lavora- tore a tempo indeterminato ha diritto di impugnativa, ricorrendo entro sei giorni dalla notifica scritta alla propria Organizzazione, che dovrà se- gnalare il motivo all’Organizzazione avversa, e alla quale appartiene il datare di lavoro e con essa svolgere il tentativo di conciliazione entro i successivi dieci giorni.
Per i lavoratori agricoli a tempo determinato i casi di infrazione discipli- nare saranno denunciati, dalla parte lesa, alla propria Organizzazione sindacale, affinché con l’Organizzazione sindacale dell’altra parte, ven- gano stabilite le sanzioni e le misure dei caso.
ORARIO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - FESTIVITA’
ART. 16 ORARIO DI LAVORO
L’orario di lavoro per tutto il personale regolato dal presente C.P.L. è di 39 ore settimanali, così suddivise:
7 ore dal lunedì al venerdì 4 ore il sabato;
In base a quanto stabilito dall’art. 30 del C.C.N.L. del 06/07/2006 per il periodo massimo di gg. 90, le aziende in accordo coi lavoratori e/o loro rappresentanti, definiranno un orario di lavoro di 44 ore settimanali, re- cuperando tale maggior orario in altro periodo dell’anno.
Alla luce della legge n. 37, art. 5, per alcune attività produttive e cioè (macelli avicoli, incubatoi e cantine vitivinicole), si prevede che l’orario di lavoro possa essere organizzato in 39 ore settimanali secondo il se- guente modulo:
- 8 ore: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì;
- 7 ore: venerdì.
In tal caso le aziende verseranno i contributi previdenziali anche per la giornata del sabato.
- 6,30 ore: dal lunedì al sabato compreso, in turni avvicendati;
La distribuzione dell’orario su cinque giorni, potrà essere applicata anche nelle aziende agricole tradizionali, escluse le attività zootecniche, previo preciso accordo tra le parti e limitatamente a brevi periodi sta- gionali prefissati ed eventualmente ripetibili.
Qualora, per comprovate necessità produttive aziendali da verificarsi con le strutture sindacali, sia richiesta l’attività lavorativa al sabato, fermo restando il modulo (8 x 4 + 7), il lavoratore avrà diritto al riposo equi- valente durante la medesima settimana dal lunedì al venerdì.
L’orario di lavoro per i giovani dai 15 ai 18 anni, liberi da impegni scola- stici, non può superare le 35 ore settimanali e le 7 giornaliere, salvo di- verse disposizioni di legge.
PAUSA RISTORO
Qualora l’orario di lavoro si protragga per necessità aziendali, ininter- rottamente oltre le 4 ore, il lavoratore, avrà e potrà godere di 15 minuti di riposo retribuito.
Qualora l’orario di lavoro si protragga ininterrottamente oltre le sei ore, il lavoratore avrà diritto e potrà godere di 30 minuti di riposo retribuito complessivi.
Le operazioni lavorative svolte fuori dell’orario ordinario giornaliero so- pracitato ricadono nelle maggiorazioni di cui al successivo articolo n. 18.
Per gli operai a tempo determinato si fa riferimento a quanto stabilito dall’art. 66 - successivo.
ART. 17 INTERRUZIONE E MANCATO INIZIO DEL LAVORO
In caso di interruzione o di mancato inizio dei lavoro per cause di forza maggiore e/o indipendenti dalla volontà delle parti, le ore di lavoro non effettuate saranno retribuite agli operai a tempo determinato solo e in quanto il datore di lavoro abbia disposto la permanenza dell’operaio in azienda.
Nel caso in cui al datare di lavoro non necessiti la permanenza in azienda dell’operaio, dovrà garantire un’ora di retribuzione in più rispetto quelle svolte.
Gli operai agricoli a tempo indeterminato, che a causa di avversità non completano l’orario di lavoro giornaliero, potranno recuperare le ore non effettuate entro i 10 giorni lavorativi successivi, con il limite di un ora al giorno in più rispetto l’orario stabilito.
ART.18 LAVORO STRAORDINARIO, FESTIVO, NOTTURNO PER GLI OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO IN- DETERMINATO
Si considera:
Lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro di cui all’art. 12:
Lavoro notturno quello eseguito dalle ore 21 alle ore 06 del mattino; Lavoro festivo quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni fe- stivi riconosciuti tali dallo Stato di cui all’art. 18, nonché per la festa del Patrono del luogo.
Il lavoro straordinario dovrà essere eseguito solo nei casi di assoluta necessità per non pregiudicare il buon esito dei raccolti e delle lavora- zioni dei prodotti per un massimo di 180 ore annue, e non potrà supe- rare le due ore giornaliere.
Le ore straordinarie devono essere eseguite su richiesta del datore di la- voro in accordo con le strutture aziendali sindacali e pagate di volta in volta.
Le percentuali di maggiorazione, da applicarsi sulla retribuzione (di cui all’art. 59 per gli O.T.I. e sulla retribuzione di cui all’art. 50 per gli O.T.D.) da aggiungersi al 3° elemento, sono le seguenti:
LAVORO STRAORDINARIO | 25 % |
LAVORO FESTIVO | 35 % |
LAVORO NOTTURNO | 40 % |
LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO | 40 % |
LAVORO NOTTURNO FESTIVO | 45 % |
ART. 19 GIORNI FESTIVI
Sono da considerare giorni festivi tutte le domeniche ed i seguenti: Il primo giorno dell’anno;
il 6 Gennaio (Epifania)
il 25 Aprile (Anniversario della Liberazione) il giorno del lunedì di Pasqua
Il primo Maggio (Festa dei Lavoro)
Il 2 Giugno (Fondazione della Repubblica) il 15 Agosto (Assunzione della B. V. M.)
il primo Novembre (Ognissanti)
l’8 Dicembre (Immacolata Concezione) Il 25 Dicembre (X. Xxxxxx)
Il 26 Dicembre (S. Stefano) Festa del Patrono del luogo
Per quanto riguarda il trattamento economico spettante agli operai a tempo indeterminato per le festività nazionali e infrasettimanali di cui sopra, si applicano le seguenti disposizioni:
per il 25 Aprile e il 1° Maggio, si farà riferimento alle leggi 27 Maggio 1949 n. 260, 31 Marzo 1954 n. 90 e 5 Maggio 1977 n. 54.
Per la festività nazionale del 4 Novembre, la cui celebrazione è stata spostata rispettivamente alla prima domenica di Novembre, si appli- cherà il trattamento previsto dalla legge 31 Marzo 1954 n. 90; per il caso di festività nazionali coincidenti con la domenica. Pertanto il 4 Novem- bre è giornata lavorativa a tutti gli effetti.
Per le restanti festività si procederà come segue:
a) Festività goduta: nessuna corresponsione aggiuntiva;
b) Festività lavorativa: corresponsione di 1/26 della retribuzione men- sile maggiorata dei 40 %;
c) Festività ricadente di domenica e goduta: corresponsione aggiun- tiva di 1/26 della retribuzione mensile;
d) Festività ricadente di domenica e lavorata: corresponsione aggiun- tiva di 1/26 della retribuzione mensile più le ore
lavorate con la maggiorazione dei 40%;
e) Le festività di cui alle leggi sopracitate e ricadenti nei periodi di so- spensione della Cassa Integrazione salari
saranno retribuite totalmente dalle Aziende.
Le percentuali di cui sopra vanno applicate sulla retribuzione.
Le quattro festività religiose soppresse di cui alla Legge 5 marzo 1977
n. 54, sono considerate lavorative e in luogo della paga ordinaria ag- giuntiva verranno corrisposti 4 giorni di permessi retribuiti da concor- darsi fra azienda e lavoratori.
Il trattamento economico spettante agli operai a tempo determinato per le festività sopra elencate è compreso nella percentuale del 3° elemento previsto dall’articolo del CPL, quando non vi sia prestazione di lavoro. Nel caso, invece, di prestazione lavorativa, ai predetti operai sarà cor- risposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente eseguite, con la maggiorazione dei lavoro festivo di cui all’articolo 18.
ART. 20 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il godimento dei riposo settimanale, delle ferie, delle festività e il rispetto dell’orario di lavoro, sarà assicurato dalle aziende con turnazioni fra gli O.T.I., anche attraverso sostituzioni con gli O.T.D., nella salvaguardia della funzionalità della attività aziendale.
A tale proposito si potranno costituire squadre di O.T.D. (attività di ser- vizio), per le sostituzioni di cui sopra anche a livello interaziendale.
ART. 21 DIARIE
Le spese sostenute dai lavoratori comandati fuori azienda (per viaggio, colazioni, pasti, pernottamenti, ecc;), dovranno essere rimborsate die- tro presentazione di lista, sia per il territorio provinciale che extra pro- vinciale.
La diaria è dovuta per il primo pasto allorquando la permanenza fuori dell’azienda si protragga oltre le ore 13.00, per il secondo pasto quando il lavoratore non sia rientrato in sede entro le ore 19.00.
L’indennità di pernottamento è dovuta quando il lavoratore è costretto a trattenersi fuori dell’azienda.
L’azienda per i trasferimenti ed i viaggi, metterà a disposizione il mezzo
necessario: nel caso che il lavoratore utilizzi un mezzo proprio, l’azienda gli corrisponderà una indennità chilometrica secondo tariffa A. C. I. .
Il tempo impiegato per i trasferimenti è considerato orario di lavoro a tutti gli effetti, compresi i trasferimenti fuori dall’azienda, per spostamenti all’interno della stessa e per quelli da unità produttiva ad altra della stessa proprietà.
ART. 22 CRISI DI MERCATO e/o EVENTI METEOROLOGI
Le parti, constatata la peculiarità dell’agricoltura della provincia di Forlì
- Cesena e di Rimini , a fronte di particolari situazioni produttive dovute a gravi crisi di mercato e/o gravi eventi meteorologici, che verranno ve- rificati e definiti da una apposita Commissione Intersindacale paritetica costituita fra le parti firmatarie il presente C.P.L., si impegnano alla sti- pula di accordi specifici.
Le Organizzazioni professionali, per conto delle aziende interessate, presenteranno alla Commissione le domande.
Le aziende e le Associazioni nel fornire i nominativi dei lavoratori inte- ressati permetteranno l’effettuazione di assemblee retribuite a norma di legge e di contratto per consentire una corretta, consapevole ed omo- genea gestione di quanto sopra.
Si provvederà alla stesura della normativa della operatività della Com- missione che verrà allegata al presente contratto.
PREVIDENZA E ASSISTENZA
ART. 23 PREVIDENZA, ASSISTENZA, ASSEGNI FAMILIARI
Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, l’indennità di disoccupazione, la cassa integrazione guadagni, maternità, ecc., valgono le norme di legge e le disposizioni integrative della C.I.M.L.A.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi assicurativi re- lativi alle norme vigenti, nonché dei contributi per la Cassa Integrazione Malattia Lavoratori Agricoli (C.I.M.L A. ), prevista dalle norme contrat- tuali .
ART. 24 TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
Le parti con il presente contratto intendono dare piena applicazione alla Legge 1204/71 di seguito riportata:
La legge 30 dicembre 1971 n° 1204 e il relativo regolamento di attua- zione DPR 25/11/76 costituiscono il fondamento giuridico di tutela delle lavoratrici madri. Sono tutelate coloro che svolgono una attività alle di- pendenze di un datore di lavoro privato o pubblico, più in dettaglio, le di- pendenti delle varie amministrazioni dello Stato, della regione, della Provincia o dei Comuni, le dipendenti di datori di lavoro privati, (aziende, artigiani, commercianti, industrie); le dipendenti di società cooperative, le apprendiste, le lavoratrici agricole. (Per quanto riguarda le lavoratrici a domicilio, le lavoratrici domestiche (colf) le mezzadre e le colone, la tu- tela subisce delle limitazioni di cui parleremo più avanti). La successiva legge 53/2000 denominata “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordi- namento dei tempi della città” - modifica la normativa (legge 1204/71) sulla tutela della maternità, ampliandone ed estendendone le norme anche al padre lavoratore. Le disposizioni della legge 1204/71 si appli- xxxx a tutte le lavoratrici madri, e con particolarità diverse alle appren- diste, alle colf e alle lavoratrici a domicilio. Le lavoratrici autonome, che hanno norme particolari, sono state inserite nella legge 53/2000 unica- mente per l’astensione facoltativa di 3 mesi. Per le lavoratrici del pub- blico impiego, tutti i contratti contengono appositi articoli dedicati alla maternità che stabiliscono condizioni di miglior favore rispetto a quelle contenute sia nella legge 1204/71 che nella nuova legge, soprattutto per quanto attiene alla misura dell’indennità economica e ai riposi e per- messi. Riportiamo di seguito le disposizioni coordinate delle due leggi,
menzionando quelle più importanti.
Divieto di licenziamento: Il divieto di licenziamento opera dall’inizio del periodo di gestazione fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Sono escluse da tale norma: - le colf. Tale divieto non opera nei casi di:
- licenziamento per giusta causa; - cessazione di attività dell’azienda; di ultimazione della prestazione a cui era addetta la lavoratrice e di risolu- zione del rapporto di lavoro per scadenza del termine. Il divieto di li- cenziamento non è ancorato alla presentazione del certificato medico, tuttavia si consiglia di presentarlo ugualmente quanto prima. Con la nuova normativa il divieto di licenziamento si applica anche al padre, che fruisca dell’astensione obbligatoria, dalla nascita del bambino fino al compimento di un anno di età del medesimo.
Divieto di adibire le lavoratrici a lavori gravosi e insalubri: Le lavo- ratrici durante il periodo di gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto sono esonerate dal trasporto e dal sollevamento di pesi e possono essere spostate ad altre mansioni , conservando la retribuzione e la qualifica ori- ginarie, se vengono spostate a mansioni inferiori. Il DPR 1026/76 è il regolamento che indica i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri a cui la la- voratrice non deve essere adibita.
Astensione obbligatoria: E’ vietato far lavorare le donne in stato di gravidanza: durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto: si deve far riferimento alla data indicata sul certificato medico, anche se vi può essere errore di previsione. - Durante i 3 mesi dopo il parto. La di- sposizione è valida anche per le lavoratrici a domicilio e per le colf. L’astensione obbligatoria post-partum è stata estesa anche al padre la- voratore nel caso in cui l’assistenza della madre al neonato sia diven- tata impossibile per decesso o grave infermità della madre stessa (Sentenza della Corte Cost. n.1/1987). La nuova norma oltre a recepire detta sentenza, stabilisce il diritto all’astensione obbligatoria per il padre anche nel caso di affidamento esclusivo. Tale disposizione è applicabile anche al padre lavoratore autonomo, per il quale si ipotizza la sostitu- zione in azienda con lavoratore a tempo determinato.
Parto prematuro: La nuova legge n.53/2000, recependo una sentenza della Corte Costituzionale (n.270/99), prevede che, qualora il parto av- venga in anticipo rispetto alla data presunta, si possano aggiungere ai 3 mesi post-partum i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, nel limite massimo di 5 mesi, a condizione che ci sia stata co- munque effettiva astensione dal lavoro. La lavoratrice è tenuta a pre- sentare entro 30 giorni dalla data del parto il certificato attestante la data dell’evento.
Flessibilità dell’astensione obbligatoria: Ferma restando la durata dell’astensione obbligatoria di 5 mesi, la nuova legge (art.12) introduce dal 28 marzo 2000 la possibilità di continuare a lavorare fino all’8° mese di gravidanza utilizzando così un solo mese prima del parto e 4 mesi dopo il parto. Tale facoltà può essere esercitata a condizione che sia un ginecologo del SSN sia un medico competente per la salute nei luoghi di lavoro attestino che tale scelta non pregiudichi la salute della gestante e del bambino. Entro 6 mesi dall’entrata in vigore della nuova legge un decreto individuerà con apposito elenco i lavori per i quali sarà vietata l’astensione obbligatoria flessibile.
Adempimenti della lavoratrice: Prima dell’inizio dell’astensione obbli- gatoria, la lavoratrice deve presentare al datore di lavoro e all’INPS (o all’Ente presso cui è assicurata) i seguenti documenti: - la domanda di corresponsione dell’indennità di maternità, con la precisazione della data di inizio dell’astensione obbligatoria, come prevista dall’articolo 15 della legge n.1204/71 e successive modificazioni. - Il certificato medico di gra- vidanza redatto su apposito modulo in dotazione alla ASL indicante, fra l’altro, il mese di gestazione (alla data della visita) e la data presunta del parto.
Astensione obbligatoria anticipata: La lavoratrice può chiedere al- l’ispettorato del lavoro, oggi Direzione Provinciale del Lavoro, l’asten- sione anticipata dal lavoro fin dall’inizio della gestazione nei seguenti casi: - gravi complicazioni della gestazione o di preesistenti forme mor- bose che si presume possono aggravarsi con lo stato di gravidanza; - se le condizioni di lavoro o ambientali siano da ritenersi pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino; - quando la lavoratrice non può essere spostata a mansioni meno disagevoli. Al suddetto fine la lavora- trice dovrà rivolgersi al proprio medico curante che dovrà rilasciare una proposta di astensione anticipata da presentare allo specialista dell’ASL, che a sua volta formulerà la prevista autorizzazione da presentare alla Direzione provinciale del lavoro in allegato alla domanda della lavora- trice. Detta astensione può essere protratta fino al 7° mese successivo al parto se la lavoratrice è addetta a lavorazioni nocive e non può essere spostata ad altre mansioni, con il diritto a percepire la stessa indennità spettante per la normale astensione obbligatoria.
Trattamento economico per l’astensione obbligatoria: Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione media globale percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o men- sile precedente a quello in cui ha avuto inizio l’astensione obbligatoria. Alla retribuzione media giornaliera su cui computare l’80% va aggiunto
il rateo giornaliero della gratifica natalizia, della 14° mensilità e di even- tuali premi.
Copertura contributiva: Il periodo di astensione obbligatoria per ma- ternità è considerato utile sia per il diritto che per la misura di tutti i trat- tamenti pensionistici.
Astensione facoltativa: Secondo la normativa previgente, la lavora- trice aveva diritto ad astenersi dal lavoro, successivamente all’asten- sione obbligatoria, per un periodo di 6 mesi, anche non consecutivi, entro il primo anno del bambino. In alternativa alla madre, e solo se que- sta ne aveva il diritto e vi rinunciava, l’astensione facoltativa poteva es- sere fruita anche dal padre. L’indennità economica era ed è il 30% della retribuzione media globale giornaliera del mese precedente l’astensione obbligatoria, esclusi i ratei delle mensilità aggiuntive e degli eventuali premi. Con l’applicazione delle norme vigenti, la retribuzione di riferi- mento per l’astensione facoltativa non potrà essere rapportata a quella precedente all’astensione obbligatoria, ma andrà rideterminata su quella contrattualmente in vigore al momento dell’astensione facoltativa.
I contratti possono prevedere quote aggiuntive a carico del datore di la- voro. La nuova legge 53/2000, mentre non modifica più di tanto le norme sull’astensione obbligatoria, apporta sostanziali innovazioni per quanto attiene all’estensione facoltativa. Le modifiche, tutte positive perché estensive di diritti, purtroppo confermano la non applicazione del- l’astensione facoltativa alle colf, alle lavoranti a domicilio, alle lavoratrici che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa. Tale esclusione ci pare incomprensibile e anche incostituzionale. Dal 28 marzo 2000 l’astensione facoltativa spetta ad entrambi i genitori, anche congiuntamente fino al compimento degli 8 anni del bambino, per un periodo complessivo di 10 mesi, continuativi o frazionati, mentre ogni genitore non potrà superare i 6 mesi di fruizione (ad es. se la madre frui- sce di 6 mesi, il padre ne potrà fruire di 4). Il padre ha diritto all’asten- sione facoltativa anche se la madre non ne ha diritto (perché è disoccupata, colf, lavoratrice a domicilio), e se il padre fruisce di tale di- ritto per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi, il suo limite di 6 mesi diventa di 7 mesi e il limite massimo complessivo di fruizione tra i due genitori diventa di 11 mesi (7 mesi x il padre, e 4 mesi x la madre). Nel caso di unico genitore il periodo di astensione facoltativa compete per 10 mesi, entro il compimento dell’8° anno del bambino.
Adempimenti della lavoratrice o del lavoratore o di entrambi: Il la- voratore o la lavoratrice o entrambi (se vogliono fruire della facoltativa nello stesso periodo), devono preavvisare per iscritto il proprio datore di
lavoro 15 giorni prima dell’inizio dell’astensione. Termini diversi possono essere previsti dai CCNL.
Misura dell’indennità: Dal 28 marzo 2000, l’indennità per astensione facoltativa compete per un periodo complessivo di 6 mesi tra i genitori, nella misura del 30% della retribuzione (media globale giornaliera del mese precedente l’astensione obbligatoria, esclusi i ratei delle mensilità aggiuntive e degli eventuali premi) fino al compimento del 3° anno. Per i periodi di fruizione oltre ai 6 mesi e per quelli successivi al compimento del 3° anno del bambino fino al compimento dell’8°anno di età, la sud- detta indennità compete soltanto se il reddito personale del richiedente è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo (per il 2000
£.23.429.250). Per la determinazione del reddito valgono le norme del- l’integrazione al T.M.: tutti i redditi assoggettabili IRPEF, tranne la casa di abitazione, il TFR, e i redditi a tassazione separata. I CCNL possono prevedere integrazioni aggiuntive.
Copertura contributiva: Il periodo di astensione facoltativa è coperto da contribuzione figurativa valida sia per il diritto che per la misura di tutte le prestazioni pensionistiche, per il periodo di fruizione comples- sivo di 6 mesi tra i genitori, e se fruito entro il compimento del 3° anno del bambino. Per i periodi fruiti oltre il 6° mese e dai 3 anni all’8° anno del bambino, la copertura figurativa è determinata sulla base di una re- tribuzione pari al doppio dell’assegno sociale (per il 2000 £. 16.733.600) e compete anche se non si ha diritto all’indennità del 30%, per supera- mento dei limiti di reddito. Quest’ultima contribuzione è integrabile da parte dell’interessata/o con domanda di riscatto o autorizzazione ai ver- samenti volontari.
Riposi giornalieri: Il datore di lavoro deve concedere alle lavoratrici madri, durante il 1° anno del bambino 2 permessi di riposo di 1 ora, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è di un’ora solo se l’ora- rio giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. Le ore devono essere con- cesse anche se non vi è allattamento, e devono essere retribuite , per conto INPS da parte del datore di lavoro. Mentre con la legge 1204/1, non vi era copertura figurativa per dette ore, attualmente — con la legge 53/2000 - viene prevista una copertura del doppio dell’importo dell’as- segno sociale, e detta copertura può essere integrata dalla lavoratrice. Detto beneficio è fruibile anche dal padre lavoratore nei seguenti casi:
- qualora i figli siano affidati al solo padre; - in alternativa alla madre la- voratrice dipendente che non se ne avvalga; - se la madre non è lavo- ratrice dipendente. In caso di parto plurimo, le ore di permesso vengono raddoppiate, e il padre può usufruire di quelle aggiuntive.
Permessi per malattia del bambino: Con la nuova legge, il diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro durante le malattie del bambino viene fissato per entrambi i genitori fino al compimento dell’8° anno di età. Fino al compimento del 3° anno di età del bambino non si preve- dono limiti temporali di fruizione, dai 3 anni agli 8 è previsto il limite di 5 giorni all’anno per ciascun genitore. La malattia del figlio deve essere certificata da un medico specialista del SSN o con esso convenzionato. Fino al compimento del 3° anno di età del bambino i periodi di asten- sione dal lavoro per malattia del figlio sono coperti da contribuzione fi- gurativa totalmente, dal 3° all’8° anno la copertura è commisurata ad una retribuzione figurativa pari al doppio dell’importo dell’assegno so- ciale. Il ricovero ospedaliero del figlio interrompe il decorso delle ferie di cui sia eventualmente in fruizione il genitore.
Figli in adozione o affidamento: I lavoratori che adottano bambini fino a 6 anni per adozioni nazionali e superiori a 6 anni per quelle interna- zionali, possono fruire dell’astensione obbligatoria e dell’indennità con- seguente nei 3 mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia. Per quanto attiene alle norme sull’astensione facoltativa, così come modifi- cate dalla nuova legge 53/2000, i genitori possono astenersi dal lavoro qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra 6 e 12 anni, nei primi 3 anni dall’ingresso del minore stesso nel nucleo familiare. Si applicano quindi le norme generali con alcune particolarità, che andranno chiarite con l’Ente erogatore.
Figli disabili in situazione di gravità: I genitori, sia padre che madre, anche adottivi o affidatari, di bambini portatori di handicap in situazione di gravità riconosciuta, oltre all’astensione obbligatoria, hanno diritto: al prolungamento ininterrotto dell’astensione facoltativa al 30% della retri- buzione fino al compimento del 3° anno di età del bambino, a condi- zione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno in istituto specializzato; in alternativa, ad un permesso giornaliero di 2 ore, fino al compimento del 3° anno di età normalmente retribuiti; dal 3° anno del bambino, a 3 giorni di permesso mensile, fruibili anche continuativa- mente, e normalmente retribuiti. La copertura contributiva figurativa agi- sce in tutti i casi, compresi - dal 28 marzo 2000 - i 3 giorni di permesso mensili finora retribuiti, ma scoperti di contribuzione.
Nuove possibilità di anticipazione del T F R: per dare concreta applica- zione alle suddette norme, la legge prevede che in caso di astensione facoltativa dopo il parto il lavoratore o la lavoratrice, può chiedere l’an- ticipazione del TFR, oltre ai casi contemplati dall’articolo 2120 del codice civile (spese sanitarie documentate, acquisto della prima casa), anche
per far fronte alle spese da sostenere nei periodi di astensione facolta- tiva e di malattia del bambino. Per i dipendenti pubblici, vista la partico- larità della loro indennità di buonuscita, le modalità applicative della norma saranno definite da un decreto interministeriale.
Lavoratrici subordinate o dipendenti: Risale al 1971 la legge sulla tutela delle lavoratrici madri (n.1204/71), seguita dal regolamento di at- tuazione del 1976 (n.1026/76).
I due testi indicano nei dettagli il trattamento cui hanno diritto le lavora- trici madri e gestanti che svolgono un’attività alle dipendenze di un da- tore di lavoro, privato o pubblico (amministrazioni dello Stato, Regioni, Province, Comuni ecc.).
La legge sulla parità di trattamento fra uomini e donne in materia di la- voro (n. 903/77) ha esteso alcune norme anche ai padri lavoratori di- pendenti, nonché alle madri e ai padri adottivi o affidatari. Da ricordare che le lavoratrici disoccupate da non oltre 60 giorni (dalla cessazione del rapporto i lavoro), che entrano nel periodo di astensione obbligatoria, hanno diritto al pagamento della indennità di maternità da parte del- l’INPS. In quale misura e in base a quali parametri è stabilito, secondo i casi, dalla legge sulla tutela della maternità.
Divieto di licenziamento: La donna lavoratrice ha diritto alla conser- vazione del posto di lavoro dall’inizio della gravidanza fino al compi- mento del primo anno di vita del bambino, a meno che non abbia un contratto a termine, la cui scadenza cade in quel periodo, oppure l’azienda non cessi l’attività.
Tutela della salute: Durante il periodo della gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto la donna non può essere adibita a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, e al lavoro notturno (n. 1204/71). Il recente decreto legge n. 645 del 25/11/96 precisa meglio i lavori faticosi e insalubri e prevede misure per attuare forme di prevenzione e protezione, nonché il diritto a permessi retribuiti per esami prenatali e accertamenti clinici in gravi- danza.
Astensione obbligatoria: Nel periodo che va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi ad esso, la legge vieta assolutamente che la donna lavori; si parla di astensione obbligatoria, possibile anche per le madri adottive e affidatarie nei tre mesi succes- sivi all’ingresso del bimbo nella famiglia, purché il piccolo non abbia compiuto i sei anni. Se la gravidanza è a rischio o l’ambiente di lavoro può risultare nocivo per la salute della madre e del bimbo, si può chie- dere l’anticipo di tale periodo, dietro presentazione di certificazione me- dica. In ogni caso, i mesi di astensione obbligatoria sono considerati
come “lavorati” ai fini del calcolo per la pensione e per la liquidazione, del diritto alle ferie e alla tredicesima; i contratti di formazione-lavoro hanno le stesse caratteristiche per quanto riguarda la tutela della ma- ternità.
Astensione facoltativa: Dopo i tre mesi di astensione obbligatoria, la donna ha diritto, se vuole, a un periodo di astensione facoltativa dal la- voro, fino a un massimo di sei mesi, su semplice richiesta. Possono usufruirne le madri naturali, fino al compimento del primo anno del bambino; le madri adottive o affidatarie, fino a un anno dopo l’in- gresso in famiglia del bambino, se questi non ha più di tre anni al mo- mento dell’adozione; il padre lavoratore in alternativa alla madre lavoratrice. In questo periodo si percepisce il 30% della retribuzione, non si maturano le ferie e la tredicesima, ma di questi mesi si terrà conto per la liquidazione e per la pensione.
Riposi giornalieri e permessi: Nel primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre ha diritto a due riposi giornalieri retribuiti di un’ora l’uno per l’allattamento, riposi che si possono cumulare in un unico periodo di due ore; con orario di lavoro inferiore alle sei ore, il riposo è uno di un’ora. Se non esistono asili nido nell’azienda, la madre può uscire per godere delle sue ore di riposo. Anche il padre lavoratore dipendente può usufruire dei riposi giornalieri in alternativa alla madre (Corte costituzio- nale, sentenza n. 179 del 21/4/1993). E fino al compimento del terzo anno di vita del bambino i genitori lavoratori dipendenti (o l’uno o l’altro) hanno il diritto di assentarsi dal lavoro in caso di malattia del piccolo, presentando un certificato medico.
Lavoratrici non subordinate: Anche le lavoratrici autonome e le com- mercianti, le coltivatrici dirette, le colone, le mezzadre, e le libere pro- fessioniste hanno diritto a un’indennità di maternità giornaliera per i due mesi che precedono la data presunta del parto e per i tre successivi ad esso. Devono però essere iscritte in appositi elenchi, rispettivamente presso le Camere di Commercio, gli Uffici provinciali del Servizio per i contributi agricoli unificati e presso le competenti casse di previdenza per i liberi professionisti. L’iscrizione alla gestione separata dei lavora- tori autonomi consente alle lavoratrici autonome di usufruire della legge sulla tutela della maternità. In che modo è tuttavia ancora da definire (fine Febbraio 1998). Le lavoratrici domestiche sono meno tutelate dalla legge, che prevede:
il divieto di assumere o di mantenere in servizio donne in stato di gravi- danza nei due mesi precedenti il parto e nei tre successivi;
il versamento in quel periodo di un’indennità giornaliera pari all’80% della
retribuzione media convenzionale stabilita dal contratto nazionale delle colf, ma solo se la lavoratrice ha i contributi versati per un totale di 52 settimane nei due anni.
Non c’è divieto di licenziamento: il rapporto di lavoro può cessare con un regolare preavviso.
Direttiva europea: Una volta tanto le leggi nazionali hanno anticipato i contenuti delle direttive Cee. E’ del 1992, infatti, la Direttiva del Consi- glio delle Comunità europee sull’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Tale direttiva, oltre a sta- bilire quali sono gli agenti fisici, chimici e biologici, e i processi industriali pericolosi per la salute o la sicurezza delle future mamme, impone il di- vieto di licenziamento, il non obbligo al lavoro notturno, un periodo di congedo per maternità (14 settimane) da utilizzare prima e/o dopo il parto, la dispensa dal lavoro per eseguire esami di controllo prenatali, la conservazione dei diritti connessi al contratto di lavoro (retribuzione e/o versamento di una indennità adeguata). Questo a grandi linee il con- tenuto del testo europeo, che in sostanza è presente nella nostra legi- slazione dal 1971. E’ comunque specificato che la direttiva non può avere per effetto un abbassamento del livello di protezione delle lavo- ratrici interessate rispetto alla situazione esistente in ogni Stato membro. Riferimenti normativi: legge n. 1204/71, regolamento di attuazione n. 1026/76, legge n. 903/77, decreto legge n. 645/96, direttiva Cee n.92/85 del 19 ottobre 1992.
ART. 25 CONGEDI PARENTALI
Le parti convengono sull’opportunità di dare piena attuazione a quanto previsto dalla Legge 8 marzo 2000 n. 53.
Legge 8 marzo 2000 n. 53
“Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il di- ritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”
(Pubblicata nella Gazzetta Ordinaria del 13 marzo 2000 n. 60)
Attenzione, si vedano anche:
- la circolare INPS - 6 giugno 2000, n.109 “Congedi parentali.
Legge 8 marzo 2000, n. 53. “Disposizioni per il sostegno della ma- ternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”
- la circolare INPS - 17 luglio 2000, n. 133 “Benefici a favore delle
persone handicappate. Legge 8 marzo 2000, n. 53. Art. 33, commi
1, 2, 3 e 6 della legge n. 104/92”
ART. 25 Bis. Pari opportunità:
Per favorire un graduale reinserimento in azienda della lavoratrice madre si chiede che, a richiesta scritta della stessa, possa essere esen- tata dal lavoro notturno per un periodo di sei mesi continuativi a partire dal compimento del terzo anno di vita del proprio figlio. Sono previsti per padri e/o madri dieci giorno di permesso annui, non retribuiti, per assistere i figli di età inferiore agli otto anni in presenza di malattia e cer- tificata.
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
ART. 26 CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI
Con l’applicazione del presente C.P.L. gli operai agricoli sono classificati sulla base di tre aree professionali e su 10 livelli; conseguentemente la classificazione degli operai agricoli è così definita:
Area 1° declaratoria (Liv. 7°.8°.9°.10°) SPECIALIZZATI Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di specifi- che conoscenze e capacità professionali, che consentono loro di svol- xxxx lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Area 2° declaratoria (Liv. 3°.4°.5°.6°) QUALIFICATI
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi, per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali - acquisite per pratica o per titolo - ancorchè ne- cessitanti di un periodo di pratica.
Area 3° declaratoria (Liv. 2°) COMUNI
Appartengono a quest’area i lavoratori capaci di eseguire solo mansioni generiche e semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali.
ART. 27 MANSIONI E CAMBIAMENTO DI QUALIFICA
I lavoratori agricoli a tempo determinato ed a tempo indeterminato deb- bono essere adibiti alle mansioni relative alla qualifica di assunzione e debbono essere retribuiti con il salario corrispondente ad essa.
I lavoratori specializzati, qualificati, come tali richiesti ed assunti nel- l’azienda conservano, per tutta la durata dei rapporto, i diritti ed il trat- tamento economico relativo alla qualifica per la quale sono stati assunti, anche se per esigenza dell’azienda vengono adibiti a lavori propri della
qualifica inferiore.
I lavoratori, che per esigenze aziendali vengono adibiti a lavori propri della qualifica superiore, hanno diritto al trattamento economico previ- sto per tale qualifica superiore limitatamente alla durata di tale specifica prestazione.
Acquisiscono il diritto al passaggio di qualifica quando vengono adibiti continuamente a detta attività per un periodo di trenta giorni lavorativi, oppure, saltuariamente, per almeno due volte per un periodo comples- sivo non inferiore ai 50 giorni lavorativi nel corso di un’annata agraria. Il passaggio di qualifica non compete nei casi dì sostituzione di altri la- voratori per malattie, infortuni, richiamo alle armi e cioè per il periodo di tempo in cui dura la conservazione del posto dell’assente.
In ogni caso il lavoro prestato nella qualifica superiore sarà regolato con la tariffa della qualifica.
ART. 28 LAVORO NON PROFESSIONALIZZATO
I lavoratori ulteriormente e specificatamente assunti in aggiunta all’or- ganico aziendale, per le operazioni di raccolta (fragole, frutta, uva), che nell’arco dell’anno, all’interno della stessa azienda non superano le 30 gg. lavorative saranno inquadrati al livello primo, garantendo agli stessi il trattamento salariale previsto dal C. P. L .
Pertanto al fine di favorire lo sviluppo dell’occupazione nel settore agri- colo, i lavoratori assunti dopo la data di stipula del presente C.P.L., senza una comprovata e specifica esperienza professionale in agricoltura, sa- ranno inquadrati, per le prime 51 giornate, anche effettuate in più anni, nel livello primo area non professionalizzata. Al superamento delle 51 giornate i lavoratori acquisiscono il livello terzo o quello contrattualmente previsto dalla presente classificazione in base alle professionalità ma- turate. Fatte salve le figure professionali attualmente inquadrate al li- vello secondo.
ART. 29 INDENNITA’ DI CAPO
Giusto quanto prescritto dal C.C.N.L. ai lavoratori specializzati o non, ai quali il datore di lavoro conferisca l’incarico di capo, verrà riconosciuta la corresponsione di una maggiorazione.
Per quanto riguarda l’attribuzione di una nuova qualifica le parti con- vengono di esaminare nella Commissione intersindacale i casi che ver- ranno prospettati.
Per le figure contemplate nel presente articolo verrà riconosciuto un aumento dei 15% di paga base; ferme restando le condizioni di miglior favore.
ART. 30 MANSIONARIO
Le mansioni previste dal presente Contratto di Xxxxxx, valgono sia per gli operai con rapporto di lavoro a tempo determinato che indeterminato; più specificatamente:
AREA 3° OPERAI COMUNI
Appartengono a questa area i lavoratori capaci di eseguire solo man- sioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professio- nali.
AREA NON PROFESSIONALIZATA (Ex LIv..1 C.P.L. precedente)
Livello 2
AZIENDE AGRITURISTICHE Addetto alla pulizia ed alla prepara- zione degli alloggi nelle aziende agrituristiche; aiuto in cucina e di sala nello aziende agrituristiche; addetto al guardaroba, lavanderia, stireria in aziende agrituristiche; addetto alla manutenzione dei campo da ten- nis e dabocce
AZIENDE TRADIZIONALI
E DEL CAMPO Raccolta uva da vino, scacchiatura viti AZIENDE FAUNISTICHE
VENATORIE Accompagnatore di caccia, accompagnatore in per- corsi agrituristici, addetto al campo da tennis e bocce.
AZIENDE VIVAISTICHE
E FORESTALI Addetto alla preparazione del terreno e all’apertura buche dediti esclusivamente questo lavoro
FUNGAIE I lavoratori neo assunti adibiti a mansioni di sradica- mento manuale, trasporto, sgambatura dei funghi, con pulizia dei letti e delle stanze di coltivazione saranno inquadrati nel livello 2° per le prime 51gg. Anche se effetuate in piu’ anni. Dopo tale periodo acquisi- ranno il diritto al passaggio al livello 4°.
AREA 2° OPERAI QUALIFICATI
Appartengono a quest’area i lavoratori che svolgono compiti esecutivi variabili non complessi per la cui esecuzione occorrono conoscenze e capacità professionali, acquisite per pratica o per titolo, ancorchè ne- cessitanti di un periodo di pratica.
Livello 3
AZIENDE TRADIZIONALI E DEL CAMPO
Campo: Addetto agli impianti di vigneto e frutteto; raccolta ortofrutticoli e diradamento frutta in carro o a terra; cernita in campo. Diradamento, passetti bietole e piante porta seme; estirpatura e scollettatura bietole, pianta porta seme. Zappatura, addetti al carico e allo scarico in genere, mietitore a mano di cereali e piante porta seme; falciatura di fieno; for- mazione barchi e pagliai Atterramento piante; spaccatura e sistemazio- ne legna a mano; diserbatore a mano.
Ortaggi - Messa a dimora di piantine di fragola, tabacco, bietole, porta seme, sia a mano che a macchina; raccolta tabacco verde, raccolta fra- gole. Lavori nelle serre in genere.
VIVAI E FORESTALE Addetto alla manutenzione semplice di parchi e giardini.
AZIENDE AGRITURISTICHE Addetto al maneggio e/o alla stalla equina; addetto alla piscina; conducente di automezzo leggero con pa- tente B; operaio addetto al caseificio.
AZIENDE VERDE
Taglio dell’erba con attrezzature manuali (falce, falcetto, forbici ecc.), potatura/sagomatura di siepi arbusti di altezza inferiore a mt. 1,5 con cesoie manuali, eliminazioni polloni basali con cesoie e troncarami, annaffiatura manuale, vangatura, zappatura, rastrellatura di aiuole. FUNGAIA Addetti esclusivamente all’eliminazione dei carpofori con in- fezioni e malattie.
Livello 4
CAMPO Aiuto potatore e aiuto innestatore. Potatore e legatore viti; raccolta e cernita Uva da tavola; raccolta e diradamento frutta con scala e che svolgono mansioni di livelli inferiori.
FUNGAIE Preparatore di letti caldi per fungaie; raccolta con cernita funghi; addetti alla preparazione dei letti di coltura.
VIVAI E FORESTALE Aiuto innestatore e/o in grado di provvedere au-
tonomamente alla preparazione di marze. Commessa con compiti di cassa e anche preparazione di confezioni ornamentali (con esperienza inferiore ai sei mesi).
AZIENDE AGRITURISTICHE Accompagnatore in percorsi agrituristici e ippoturistici.
INCUBATOI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI Carico e scarico polli e pul- cini, pulizia di pollai e incubatoi che svolgono esclusivamente questo la- voro.
AZIENDE FAUNISTICHE VENATORIE Addetto agli allevamenti di sel- vaggina; addetto alla semplice distribuzione di mangime; pulizia alle- vamenti.
CANTINE Addetto al carico e allo scarico a mano in genere. LABORATORI MICROPROPAGAZIONE Addetti a lavori generici la- vaggio vasi, ambientamento in serra, in campo e che svolgono esclu- sivamente questo tipo di mansione.
AZIENDE VERDE Messa a dimora di piantine da fiore ed arbusti.
Livello 5
MANGIMIFICI Addetti ai lavori generici nei mangimifici ALLEVAMENTI ZOOTECNICI Addetti agli allevamenti zootecnici con mansioni di manutenzione ordinaria; addetto alle vaccinazioni; addetto alla raccolta uova con selezionatura e calibratura; addetti agli alleva- menti avicoli; addetti agli allevamenti suinicoli.
XXXXXXX Xxxxxxx ai lavori nei macelli avicoli e suinicoli e nelle celle fri- gorifere.
INCUBATOI Addetti ai lavori generici negli incubatoi senza incarichi di responsabilità.
CANTINE Addetti alle linee di imbottigliamento con mansioni semplici FRIGORIFERI Calibratori sia a mano che a macchina, confezione, in- carto, timbratura dei contenitori; Addetti alla liofilizzazione o surgela- zione con mansioni semplici
LABORATORIO MICROPROPAGAZIONE Addetti alla lavorazione sotto cappa e che svolgono mansioni di livello inferiore.
AZIENDE VERDE Utilizzo di decespugliatore con motore a scoppio per il lavoro di rifinitura, potatura/sagomatura di siepi o arbusti di altezza fra mt 1 e mt 3 mediante utilizzo di scale di altezza non superiore a mt. 3 MAGAZZINO AGRICOLO ORTOFRUTTICOLO Gli operai agricoli ad- detti alla preparazione, selezione, timbratura, confezione, campionatura semplice o a macchina, chiamata campioni dei prodotti.
MAGAZZINO AGRICOLO ORTOFRUTTICOLO Personale addetto al confezionamento, al ricevimento o alla consegna dei prodotti e delle merci, ai lavori di carico, alle pulizie, al lavaggio, alla disinfestazione anche meccanica, al ricevimento del materiale da incarto e al ricevi- mento o consegna dell’imballaggio.
MAGAZZINO AGRICOLO ORTOFRUTTICOLO Personale addetto alle macchine automatiche o semiautomatiche anche non in catena, per il riempimento e il confezionamento dei prodotti (es.confezionatrici, eti- chettatrici, imbottigliatrici, insaccatrici, tappatrici, sterilizzatrici, aggraf- fatrici, sigillatrici, timbratrici, pallettizzatori, pelatrici, passatrici, inscatolatrici,etc…)
MAGAZZINO AGRICOLO ORTOFRUTTICOLO Personale addetto al movimento erba medica, all’insaccatura, pesatura, cucitura, accatasta- mento nei mulini, mangimifici e disidratatori.
MAGAZZINO AGRICOLO ORTOFRUTTICOLO Personale addetto nei reparti alla semplice manutenzione ed in officina a lavori di equivalente impegno.
AZIENDE AGRITURISTICHE Cameriera di sala
Livello 6
CAMPO Distributore di antiparassitari con pompa a mano LABORATORI MICROPROPAGAZIONE Addetto alle mansioni più complesse e difficoltose nelle aziende di micropropagazione
VIVAI E FORESTALE Commessa con compiti di cassa e anche prepa- razione di confezioni ornamentali con esperienza superiore ai 6 mesi. AZIENDE AGRITURISTICHE Aiuto cuoco
AREA 1° OPERAI SPECIALIZZATI
Appartengono a quest’area i lavoratori in possesso di titolo o di speci- fiche conoscenze e capacità professionali che consentono loro di svol- xxxx lavori complessi o richiedenti specifica specializzazione.
Livello 7
CAMPO Addetto alla preparazione e distribuzione di presidi sanitari, di- serbanti e dissecanti”, operatore di macchine cimatrici e potatrici; con-
ducente di macchine semoventi e trainate, scava scoletta barbabietole; trattori sta con capacita di piccole riparazioni e/o manutenzione; con- duttore metitrebbia e trincia semoventi, magazzinieri; guardianotte; giar- diniere; ortolano; addetto alla mieti legatura. Responsabile dell’azienda assistito da tecnico aziendale; custode; autista con patente X. Xxxxxxx- tore viti. Conduttore di motocoltivatore, moto falce, mietilega con barra frontale; spondino; conduttore di trattore trainante carri raccogli prodotti in campo; motosega.
AZIENDE AGRITURISTICHE Addetti di scuderia
CANTINA Addetti ai lavori di cantina con lavorazioni promiscue e ad- detti ai lavori di cantina con mansione di controllo macchinari FRANTOIO Addetti ai lavori di frantoio.
FRIGORIFERI Addetti alla posatura e stivatura per la conservazione e spedizione; Responsabile del funzionamento macchine negli impianti di liofilizzazione e surgelazione.
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI Addetti agli allevamenti zootecnici in stalle specializzate e meccanizzate.
INCUBATOIO Addetti alla manutenzione dell’incubatrice, seleziona- tura e speratura, incubazione e schiusa uova, addetto alla manuten- zione in genere e coloro con compiti di preparazione e/o coordinamento di altri lavoratori.
XXXXXXX, MANGIMIFICI Elettricista e meccanico.
MAGAZZINO AGRICOLO ORTOFRUTTICOLO Capi banco nei ma-
gazzini; personale addetto alla vendita (dettaglio, ingrosso) ai lavori di pesatura delle merci o dei prodotti in entrata e uscita;
Personale addetto alla stivatura per la conservazione e spedizione dei prodotti ortofrutticoli e vitivinicoli;
Personale con compiti esecutivi di controllo di un piccolo gruppo di ad- detti di una linea di produzione all’interno del reparto;
Personale con compiti esecutivi di immissione/regolazione di prezzi /co- dici di macchine tipo pesatrici, etichettatrici e prezzatrici;
Operatore al controllo della qualità del prodotto in uscita dalle linee di la- vorazione;
Personale addetto alla stivatura per la conservazione e spedizione dei prodotti
Livello 8
CANTINA Vice cantiniere; operatore all’imbottigliatrice con capacità di piccole riparazioni e/o manutenzioni; conducente carrelli elevatori.
FRIGORIFERI Conducente carrelli elevatori; capo selezionatura; ad- detto alla campionatura della frutta.
INCUBATOIO Responsabile del funzionamento delle incubatrici; Responsabile della selezionatura e speratura, responsabile dell’incu- bazione e schiusa uova. Responsabile della preparazione del vaccino. VIVAI E FORESTALE Potatore e innestatore piante da fiore; aiuto ibri- datore; vivaista.
GIARDINIERE: operaio in grado di provvedere in autonomia, indivi- duando le operazioni necessarie alla sistemazione degli stessi ed in grado di provvedere alla cura delle piante.
CAMPO Potatore e innestatore piante da frutto.
ORTAGGI Responsabile di colture orticole specializzate con assistenza del tecnico.
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI Addetto alla mungitura meccanica; ad- detto alla preparazione e miscelazione alimenti; responsabile preven- zione pullarosi e vaccinazione; addetto responsabile preparatore e miscelatore alimenti; addetto responsabile alla fecondazione artificiale. MANGIMIFICI Addetto al quadro di comando e addetto agli integratori. FUNGAIE Conduttore di macchine (trattrice - pala meccanica, ecc.) AZIENDE VERDE Utilizzo di piattaforme aeree per la potatura/sago- matura (manuale o con attrezzature a scoppio o pneumatiche) di siepi o arbusti di altezza superiore a mt. 3; utilizzo di autocarro con gru e pinza per la raccolta ed il trasporto del materiale di risulta in discarica; utilizzo di motosega per il taglio di rami e tronchi a terra; utilizzo di mac- chine operatrici tosaerba a lame rotanti (con operatore a bordo o a se- guito) munite o meno di cestello raccoglitore.
MAGAZZINO AGRICOLO ORTOFRUTTICOLO Personale che mano- vra carrelli , trattori, pale effettuando operazioni e manovre complesse o di precisione relativamente al trasporto, deposito , carico, smista- mento, sollevamento e sistemazione dei prodotti e/o materiali e che eventualmente sia in grado di provvedere alla normale manutenzione.
Livello 9
CAMPO Responsabile ai piani e agli squadri per gli impianti vigneto od impianti frutteto; guardiacaccia;
Responsabile meccanico officina aziendale responsabile aziendale senza assistenza del tecnico; autista autocarro.
Operatore di macchine agricole complesse e/o con capacità profes- sionali plurime.
XXXXXXX MANGIMIFICI E INCUBATOI Caldaista con attestato pro- fessionale.
VIVAI E FORESTALE Responsabile di cantiere; addetto alla sperimen- tazione e/o ricerca erbacea, arborea e floricola; ibridatore; innestatore, ricercatore.
MAGAZZINO AGRICOLO ORTOFRUTTICOLO Personale addetto agli impianti di natura complessa, con adeguata conoscenza dei pro- cessi produttivi (caldaista, frigorista, caposquadra, responsabile impianti di surgelazione e liofilizzazione,etc…)
Livello 10
AZIENDE AGRITURISTICHE Istruttore ippico. Responsabile di cucina con particolari funzioni di selezioni dei prodotti alimentari ricavati in azienda e non; responsabile, cuoco.
CANTINE Responsabile cantine.
MAGAZZINO AGRICOLO ORTOFRUTTICOLO Responsabile di ser- vizi, reparti o strutture produttive omogenee (capo magazzino, capo re- parto, responsabile manutenzione impianti con compiti di direzione e controllo).
INCUBATOIO Responsabile dell’incubatoio.
Responsabile della manutenzione ( meccanico e/o elettricista). ALLEVAMENTI ZOOTECNICI Responsabile allevamenti zootecnici non assistito da tecnico.
MACELLO Responsabile macello. FUNGAIE Responsabile fungaie. MANGIMIFICIO Responsabile mangimificio. FRANTOIO Responsabile di frantoio.
AZIENDE VERDE Utilizzo di piattaforma aerea per la potatura, la spol- lonatura ed il taglio di rami o fusti con motoseghe, troncarami o cesoie (compreso posizionamento e manovra della piattaforma aerea).
PER TUTTI I SETTORI Autisti di auto-frigo; autista di autotreno.
Ai lavoratori di questo livello che svolgono con capacità e competenza lavori di particolare complessità o responsabilità la commissione inter- sindacale potrà riconoscere quanto previsto all’articolo 24 secondo comma.
ART. 31 PARAMETRI RETRIBUTIVI
O.T.I.
O.T.D.
LIVELLO | 3 | 1 5 1 |
4 | 1 5 4 | |
5 | 1 5 7 | |
6 | 1 6 1 | |
7 | 1 7 1 | |
8 | 1 7 3 | |
9 | 1 8 4 | |
10 | 1 8 8 |
LIVELLLO | 1 | 1 0 0 |
2 | 1 3 2 | |
3 | 1 5 1 | |
4 | 1 5 4 | |
5 | 1 5 7 | |
6 | 1 6 1 | |
7 | 1 7 1 | |
8 | 1 7 3 | |
9 | 1 8 4 | |
10 | 1 8 8 |
LA CASSA EXTRA - LEGEM
ART. 32 CASSA INTEGRAZIONE MALATTIA E ASSISTENZA AGLI OPERAI AGRICOLI (C.I.M.L.A.)
Le integrazioni all’assistenza di legge a favore dei lavoratori agricoli nel periodo di malattia riconosciuti dall’I.N.P.S., nei periodi di infortuni rico- nosciuti dall’I.N.A.I.L., l’assistenza contrattuale provinciale, nonché ogni forma di integrazione prevista da istituti contrattuali nazionali e provin- ciali, vengono effettuate dalla Cassa Integrazione malattia lavoratori agricoli (C.I.M.L.A.), secondo le disposizioni previste dall’apposita con- venzione stipulata fra le Organizzazioni sindacali contraenti il presente Contratto Provinciale di Lavoro.
Le parti contraenti e firmatarie del C.C.N.L. del C.P.L., per gli operai agri- coli a tempo determinato (O.T.I.) e a tempo indeterminato (O. T. D.), si sono riunite ed hanno convenuto:
A) il contributo giornaliero C.I.M.L.A. per gli operai agricoli a tempo de- terminato, così come stabilito dall’accordo parasociale, sottoscritto dalla parte firmataria il presente C.P.L., in data 3 novembre 2003 e successiva integrazione 21 novembre 2003, è fissato in Euro 0,72 a giornata lavorativa, di cui Euro 0,41 a carico del datore di lavoro ed Euro 0,31 a carico dei lavoratori. Tali contributi sono stabiliti in cifra fissa limitatamente agli anni 2004 e 2005.
B) il contributo giornaliero C.I.M.L.A. per gli operai a tempo indetermi- nato sarà pari all’1,4% del salario reale, di cui lo 0,80% a carico dei datori di lavoro e lo 0.60% a carico dei lavoratori;
Detti contributi sono iscritti nelle tabelle di retribuzione, per cui le tratte- nute sono operanti per tutta l’annata solare e saranno corrisposti alla Cassa, tramite gli appositi bollettini, da parte delle aziende datrici di la- voro, che sono obbligate al versamento ai sensi dell’art. 25 del presente contratto.
Tale accordo sarà parte integrante del presente contratto.
PREMESSA
In ottemperanza a quanto previsto dai vigenti Accordi e Contratti di la- voro Nazionali e/o di secondo livello stipulati tra le Organizzazioni co- stituenti ed in riferimento ai capoversi b) e c) dell’art. 4 dello Statuto Sociale è stato predisposto il presente regolamento che detta le norme di attuazione della ASSISTENZA INTEGRATIVA agli operai agricoli, occupati nelle Aziende agricole private o cooperative di Forlì - Cesena e Rimini con decorrenza 28 luglio 2008, salvo quanto diversa- mente previsto nei singoli capitoli.
Art. 1 - LAVORATORI E LAVORATRICI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI
Hanno diritto alle prestazioni previste dal presente regolamento tutti i Lavoratori e le Lavoratrici occupati nelle imprese agricole Private e/o Cooperative delle Province di Forlì - Cesena e Rimini che applicano i Contratti indicati in premessa ed in regola con i versamenti dei contributi CIMLA, regolarmente iscritti negli elenchi anagrafici dell’anno prece- dente con almeno 51 giornate ovvero con 51 giornate nell’anno corrente lavorate entro la data della presentazione della domanda. Per i lavora- tori e le lavoratrici residenti fuori dalle province di competenza della Cassa, ma regolarmente occupati nelle imprese di cui sopra, valgono gli
stessi diritti. Le domande atte ad ottenere i benefici previsti dal presente regolamento, possono essere presentate sia personalmente dall’avente diritto che per il tramite di un Patronato a cui sia stata conferita regolare delega e fatte pervenire alla Cassa tramite le modalità previste all’art. 2. La relativa modulistica è reperibile presso la sede della CIMLA in via delle Torri 45 a Forlì oppure sul sito Internet xxx.xxxxxxx.xx/xxxxx/ o presso le Organizzazioni Sindacali ed i Patronati.
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Art. 2 - INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE PER MALATTIE, T.B.C., INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIO- NALI A DECORRERE DAL 28.07.2008
Aventi diritto
Tutti gli operai agricoli di cui all’art. 1 in caso di malattia, T.B.C., infortu- nio sul lavoro e malattia
professionale, potranno usufruire di una indennità giornaliera integra- tiva, erogata dalla Cassa,
in aggiunta a quella corrisposta dagli Enti preposti (I.N.P.S. - I.N.A.I.L) nella misura e
secondo le modalità indicate nei punti che seguono.
Misura della indennità integrativa
L’indennità in caso di malattia, infortunio sul lavoro, T.B.C, e malattia professionale, a decorrere dal 28.07.2008 è la seguente:
Xxxxxxxx e T.B.C.
dal 4° al 20° giorno Euro 14,98 al giorno
dal 21° al 180° giorno Euro 7,23 al giorno (escluso festività e
domeniche)
Infortunio e Malattia Professionale
dal 5° al 90° giorno Euro 5,16 al giorno
dal 91° al 180° giorno Euro 1,03 al giorno (compreso festività e
domeniche)
L’ammontare delle indennità integrative sopra citate potranno essere modificate dalla Assemblea della X.X.X.XX. in caso di morbilità ecce- zionale e comunque su parere unanime della Assemblea stessa.
Modalità per ottenere l’indennità integrativa
Domanda
Per ottenere l’indennità integrativa gli operai agricoli aventi diritto do- vranno presentare domanda su appositi moduli predisposti dalla X.X.X.XX., entro 180 giorni dalla data della prima liquidazione della pre- stazione da parte degli enti erogatori (I.N.P.S. - I.N.A.I.L). È fatta ecce- zione per coloro i quali presentano la domanda per la prima volta, agli stessi è concesso un termine di 365 giorni dalla data della prima liqui- dazione. La domanda potrà pervenire alla C.I.M.L.A. anche tramite Fax oppure E-Mail, purché accompagnata da fotocopia di un documento di identità valido.
Allegati alla domanda
Alla domanda dovranno essere allegati il prospetto di liquidazione me- diante il quale è stato effettuato il primo pagamento dell’indennità a saldo da parte dell’I.N.P.S. o dell’I.N.A.I.L, indicante le giornate indennizzate dagli Istituti. In caso di smarrimento del medesimo dovrà essere pre- sentata una dichiarazione rilasciata dagli Istituti dalla quale risultino il periodo di inattività e le giornate indennizzate.
Riconoscimento del diritto alla integrazione
II diritto alla corresponsione dell’indennità giornaliera, matura dopo che la X.X.X.XX. abbia accertato:
che il diritto all’assistenza è maturato esclusivamente per il lavoro pre- stato in agricoltura.
il diritto all’indennità spetta pure nel caso di infortunio in itinere derivante da incidente stradale .
La X.X.X.XX. si riserva, inoltre, ogni ulteriore indagine e/o accertamento si rendesse necessario per verificare la regolarità della documentazione presentata e degli elementi dichiarati nella domanda, agendo pure nei confronti del responsabile del sinistro (e quindi della sua compagnia as- sicuratrice) facendo valere il proprio diritto di rivalsa.
Limiti massimi e minimi ammessi ad integrazione - Periodo di ca- renza
II periodo indennizzabile per malattia, T.B.C., infortunio e malattia pro- fessionale, sarà quello per il quale I.N.P.S. e/o I.N.A.I.L abbiano prov- veduto alla liquidazione e comunque fino ad un massimo di 180 giorni nell’arco dell’anno solare. Nel caso di infortunio e malattie professionali, se il periodo di inattività prosegue oltre il 31 dicembre, il calcolo dei 180 giorni riparte nell’anno successivo mantenendo lo stesso scaglione di ali- quota. La C.I.M.L.A. si uniformerà agli Istituti Previdenziali I.N.P.S. e
I.N.A.I.L. e alle norme contrattuali applicando il salario medio conven- zionale determinato dall’Accordo Parasociale.
Nessuna indennità compete al lavoratore se il periodo a riferimento non è superiore alle 3 giornate per le malattie e alle 4 giornate per gli in- fortuni.
Liquidazione della integrazione
L’indennità integrativa verrà liquidata dalla Cassa:
entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, mediante as- segno circolare “non trasferibile” intestato all’interessato.
entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda mediante rim- borso diretto all’Azienda di appartenenza, nel caso in cui questa abbia provveduto all’anticipo della stessa.
semestralmente (giugno – dicembre) con invio presso l’Azienda di ap- partenenza di assegno circolare “non trasferibile” intestato all’interes- xxxx.
Nota: l’assegno ha una validità di 60 giorni, termine oltre il quale, se l’as- segno non viene incassato, l’importo viene riaccreditato alla C.I.M.L.A. e riemesso solo su richiesta del lavoratore interessato.
Indennità in caso di morte e liquidazione agli eredi legittimi
Nel caso che alla malattia o all’infortunio faccia seguito la morte del la- voratore, l’indennità spettantegli sarà erogata agli aventi diritto, con le modalità previste dalle vigenti norme di Xxxxx.
Art. 3 - DURATA DEL REGOLAMENTO
II presente Regolamento, che trova applicazione dal 28 luglio 2008, si intende tacitamente rinnovato di anno in anno ed è valido fino a revoca o a nuova stesura approvata da parte dell’ Assemblea della C.I.M.L.A. Per situazioni eccezionali e/o di particolare gravita, non contemplate dal presente Regolamento, si demanda la decisione di merito al Comitato di Gestione o all’Assemblea della Cassa.
Art. 4 – INADEMPIENZE
Le aziende inadempienti al versamento dei contributi C.I.M.L.A. (sala- rio differito di cui al C.C.N.L. ed Integrativo Provinciale) verranno solle- citate dalla C.I.M.L.A. ed i lavoratori dipendenti saranno messi a
conoscenza delle inadempienze del datore di lavoro.
Questo Regolamento approvato dall’Assemblea della Cassa in data 15 giugno 2009 discende dall’accordo intercorso tra le sottoscritte Asso- ciazioni e Organizzazioni ed è parte integrante del predetto Accordo In- terprovinciale.
Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni e qualsiasi prece- dente.
DIRITTI SINDACALI
ART. 33 DELEGATI DI AZIENDA
Dare piena attuazione a quanto previsto dagli articoli 75 e 77 del CCNL.
ART. 34 TUTELA DEI DELEGATI DI AZIENDA
Il delegato di azienda non può essere licenziato o trasferito dall’azienda in cui è stato eletto, salvo i casi di comando per servizio, né colpito da misure disciplinari e da sanzioni, di carattere economico, in costanza del rapporto di lavoro, per motivi attinenti l’attività sindacale svolta.
Durante il rapporto di lavoro i provvedimenti disciplinari a carico del de- legato non possono essere esecutivi se non dopo l’esame e l’intesa con le Organizzazioni sindacali di appartenenza del delegato e del datore di lavoro.
ART. 35 PERMESSI PER CARICHE SINDACALE
Ai lavoratori agricoli membri dei Comitati Direttivi territoriali delle Orga- nizzazioni sindacali di categoria, saranno concessi brevi permessi retri- buiti fino ad undici ore mensili cumulabili, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impegni di ordine tecnico e organizzativo aziendale.
“E’ riconosciuto il permesso sindacale retribuito per tutti i lavoratori av- ventizi in forza anche se non in turno nella medesima giornata “(Legge 300/70)
Nota a verbale all’art. 33 e all’art. 35 del C.P.L.
Le parti chiariscono che possono godere dei suddetti permessi tutti i la- voratori agricoli, sia a tempo determinato che indeterminato, che siano
delegati di azienda o componenti di direttivi di categoria, i cui nomina- tivi siano stati trasmessi dalle rispettive XX.XX. alle Aziende. Potranno godere dei permessi sindacali retribuiti solo i lavoratori regolarmente as- sunti.
ART. 36 RIUNIONI IN AZIENDA
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda agricola nella quale prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette congiuntamente dalle organizzazioni sindacali territoriali, firmatarie del presente contratto, in materia di interesse sin- dacale e di lavoro. La convocazione della riunione in azienda o as- semblea sindacale, dovrà avvenire con un congruo anticipo in accordo con la direzione aziendale.
ART. 37 TRATTENUTA E VERSAMENTO CONTRIBUTI SINDACALI DEI LAVORATORI AGRICOLI
In base all’articolo 26 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, l’azienda a prescindere dal numero dei dipendenti, provvederà a trattenere la quota di contributo sindacale da versare alle Organizzazioni sindacali brac- ciantili contraenti per conto dei lavoratori che lo richiedono e l’autorizzino a tale scopo mediante delega debitamente sottoscritta, individuale o col- lettiva.
Detta delega dovrà riportare le generalità dei lavoratore e indicare in Euro o in percentuale sul salario lordo, l’importo mensile da trattenere al lavoratore.
La delega resterà valida ed operante fino a quando l’operaio non abbia a revocarla o a sostituirla con altra.
E’ inteso che il possesso della delega firmata dal lavoratore, autorizza e impegna l’azienda a versare tale contributo alle Organizzazioni brac- ciantili contraenti, nelle epoche e modalità che queste ultime stabili- ranno.
Le aziende agricole potranno fornire, almeno una volta all’anno, alle
O.O.S.S. firmatarie del C.P.L. gli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti per i quali versano le quote sindacali sottoscritte per dele- ghe.
ART. 38 COMMISSIONI INTERSINDACALI PARITETICHE
Le parti convengono:
di rendere operante la Commissione intersindacale paritetica provin-
ciale (vedi allegato “a”); di istituire tre Commissioni intersindacali pari- tetiche comprensoriali corrispondenti ai comprensori di Forlì, Cesena e Rimini. di individuare per le predette Commissioni i seguenti compiti: va- lutare le finalità cui debbono tendere i finanziamenti pubblici, nell’am- bito della programmazione e della legislazione sociale; assicurare il rispetto integrale dei Contratti di lavoro quando vengano segnalate dalle parti inadempienze contrattuali; e parti si dovranno incontrare entro trenta giorni dalla segnalazione effettuata da una delle parti, datoriali o sindacali, per esaminare, discutere e comporre la vertenza sorta, per la giusta applicazione e/o la interpretazione di norme di Legge, del con- tratto Collettivo Nazionale ed eventualmente del Contratto Provinciale assicurare il rispetto dell’applicazione delle leggi concernenti la previ- denza, infortuni, nonché quanto previsto dalle leggi sanitarie e dalla legge 83 dell’11 marzo 1970, 56/87 e di assistenza integrativa e con- trattuale: promuovere corsi d’istruzione professionale, onde consentire la qualificazione e le speciali mansioni delle maestranze agricole per fa- vorire l’occupazione e l’afflusso della mano d’opera nelle aziende agri- xxxx con scopi produttivi e sociali; Le Commissioni intersindacali paritetiche di cui sopra sono così composte:
a) numero tre rappresentanti dei datori di lavoro, indicati dalla Organizzazioni Datoriali;
b) numero tre rappresentanti dei lavoratori, uno per ogni Orga- nizzazione Sindacale FLAI -CGIL, FAI - CISL e UILA - UIL.
AMBIENTE SALUTE E SICUREZZA
ART. 39 AMBIENTE DI LAVORO
a) Servizi -
Per assicurare ai lavoratori la possibilità di consumare pasti al coperto in normali condizioni di igiene e confort, l’azienda è tenuta a mettere a disposizione locali idonei, provvisti di acqua potabile, riscaldamento, ta- volo e sedie.
Nelle aziende che occupano stabilmente oltre trenta operai dovrà es- sere predisposto uno spogliatoio ed un locale adibito a mensa.
b) Indumenti di lavoro –
Agli operai adibiti a lavori disagiati e/o nocivi, le aziende sono tenute a
fornire gratuitamente il vestiario necessario ed idoneo, esempio, grem- biuli plastificati, stivali, guanti, maschere, e quant’altro idoneo a salva- guardare la salute del lavoratore.
c) Igiene e sicurezza –
Agli operai adibiti a lavorazioni particolarmente disagiate e/o nocive in conformità all’art. 9 della Legge n. 300 del 25/5/1970, e D.Lgs 626/94, saranno concessi permessi retribuiti semestrali per recarsi a visite me- diche di controllo pari a 4 ore, previa convenzione fra aziende e istituti preposti, presso Istituti Pubblici, quando non saranno effettuati in azienda.
Ciò nel quadro delle iniziative per la medicina preventiva e sociale. Il la- voratore dovrà comunque esibire certificati di avvenuta visita, o docu- mento equipollente.
d) Mobilità e rotazione professionale –
Nelle aziende con lavorazioni a catena sulle quali si effettuano sempre le stesse operazioni manuali, le parti concordano sulla possibilità di ef- fettuare periodicamente la rotazione della mano d’opera su diverse po- sizioni e reparti di lavoro, tenendo conto delle esigenze tecniche e produttive dell’azienda stessa, nonché delle capacità professionali dei la- voratori.
e) Formazione professionale -
AI fine di creare idonei strumenti di informazione e conoscenza sulle problematiche legate alla tutela della salute e al risanamento dell’am- biente, le parti convengono sulla necessità di predisporre corsi di for- mazione professionale.
I lavoratori a T.I. che partecipano a tali corsi hanno diritto di usufruire di 30 ore di permesso retribuito da detrarre dalle ore previste dal C.C.N.L., nell’arco di un triennio con facoltà di cumularle anche in un solo anno.
f) Tutela della salute -
Le parti si impegnano attraverso l’intervento della Medicina preventiva del Lavoro e degli organi competenti, a individuare strumenti e modalità di intervento nel settore avicolo-zootecnico (pririoritariamente per quanto riguarda l’aggancio degli animali vivi nei macelli) nelle serre (escluse quelle di montaggio stagionale) e nelle fungaie.
Quanto sopra al fine di accertare le idoneità e le condizioni ambientali di lavoro, le condizioni di salute dei lavoratori e le eventuali misure di tu- tela atte a salvaguardarle.
AI fine di rendere operante quanto stabilito, le parti concordano incontri provinciali, e/o comprensoriali e/o aziendali, con lo scopo di definire le metodologie e le modalità degli interventi di cui sopra.
LAVORI NOCIVI E DISAGIATI
Fermo restando le conclusioni delle commissioni di cui sopra, sono de- finiti lavori nocivi e disagiati: espurgo canali, sgombero xxxxx xxxx, span- dimento cianamide, preparazione e irrorazione di miscele antiparassitarie, disinfestazione dei capannoni avicoli, pulizia silos e ci- sterne a tenuta ermetica, lavori in acquitrino e in celle frigorifere con temperature uguali o superiori a -20 gradi. (esempio meno 20 , meno 21 gradi ecc..)
Per tali lavori si stabilisce la riduzione dell’orario di lavoro di due ore e venti minuti giornaliere nonché la rotazione e altre misure atte a salva- guardare la salute fisica dei lavoratore.
Per i lavori in celle frigorifere con temperature superiori a 20 gradi, (come sopra), la retribuzione sindacale sarà maggiorata dei 20%.
Impegno a verbale
Misure di prevenzione per la tutela fisica dei lavoratore.
Le parti contraenti nell’intento di tutelare al massimo la salute e la sicu- rezza dei lavoratori dipendenti ritengono che la riduzione dell’orario di la- voro previsto per l’acquisto, la preparazione e la somministrazione dei presidi sanitari di terza e di quarta classe, non abbia luogo nei casi in cui i datori di lavoro mettano a disposizione, oltre quanto già previsto dal paragrafo b) dei citato art. 43, anche un casco all’uopo preposto e una cassetta di pronto soccorso e là dove esiste, l’uso della cabina termica nei trattori.
Per tutto quanto sopra e alla luce delle nuove metodologie che la ricerca mette a disposizione delle imprese agricole, viene auspicata che da parte imprenditoriale si vada all’adeguamento tecnologico in tal senso (cabine pressurizzate o quant’altro) e le 00.XX. di categoria degli ope- rai agricoli si impegnino a una sensibilizzazione su un giusto uso di tutti questi prodotti.
La delicatezza e la complessità dell’integrità fisica degli operatori agri- coli investe campi di competenza che vanno al di là dei tavolo contrat- tuale; per questo tutte le organizzazioni datoriali, si impegnano verso i loro associati, al fine di sostituire l’uso di antiparassitari con metodi e metodologie innovative e di ricerca. (lotta biologica; lotta guidata; edu- cazione al consumo di prodotti agricoli non esteticamente perfetti ma non di inferiore qualità).
L’uso degli antiparassitari di terza e di quarta classe non debbono essere considerati l’unica causa delle potenziali malattie degli operatori agri- coli.
La complessità della problematica è così ampia e difficile, che necessita un impegno collegiale a sensibilizzare tutti gli Enti preposti alla preven- zione fisica.
Per questo e a tal fine, da ogni parte, dovrà scaturire un fermo impegno per la divulgazione, utilizzando ogni mezzo a disposizione.
I corsi professionali potrebbero essere idonei strumenti e momenti di in- formazione. In presenza di metodologie e attrezzature atte alla elimina- zione dell’esposizione al rischio dei lavoratori, le loro organizzazioni si rendono disponibili a rivedere e ridimensionare la riduzione dell’orario di lavoro, riferiti non solo ai prodotti antiparassitari di 3° e 4° classe ma anche a quelli appartenenti alla 1° e 2° classe.
Un impegno comune dovrà essere comunque indirizzato alla divulga- zione e sensibilizzazione degli Enti preposti per la erogazione del cre- dito agevolato per l’acquisto di tutti i mezzi e degli attrezzi meccanici necessari per questi fini.
ATTUAZIONE DEL D.L. 626/94 E SUCCESSIVE MODIFICHE PER IL SETTORE AGRICOLO
PREMESSO:
- che l’accordo Interconfederale Nazionale del 5 ottobre 1996 ha dato applicazione al D.L. 626/94 (poi tradotto nel D.Lgs. 81/2008)sulla sicu- rezza e salute nei luoghi di lavoro; ……
- che detto accordo, da intendersi qui integralmente riprodotto, ha pre- visto, tra l’altro, la costituzione di un Organismo Paritetico a livello Ter- ritoriale (e interprovinciale) al quale, con il presente accordo, si intende dare corso;
- che le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, FLAI-CGIL, FAI-CISL, UILA-UIL e le Organizzazioni e Associazioni Datoriali: UNIONE NTER- PROVINCIALE AGRICOLTORI, FEDERAZIONE COLTIVATORI DI- RETTI, CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI, UIMEC-UIL,
UGC-CISL delle province di Forlì-Cesena e di Rimini, ritengono che la frammentazione del lavoro e delle aziende rende difficile un’adeguata applicazione delle misure in materia di sicurezza, se non si attivano stru- menti di raccordo, mutualistici e di orientamento.
Le parti si propongono di realizzare un intervento attivo e interprete di tutti i soggetti interessati al fine di individuare, prevenire e ridurre le si- tuazioni di rischio.
A TAL FINE:
- si istituisce il Comitato Paritetico Sicurezza (C.P.S.) e si individuano le modalità di elezione dei rappresentanti dei Lavoratori alla Sicurezza.
1) Il Comitato Paritetico Sicurezza ( C. P. S. ) è costituito, con la sot- toscrizione del presente Accordo, per dimensione Interterritoriale Forlì - Cesena e di Rimini e con sede a Xxxxx xxxxxx X.X.X.XX, Xxx xxxxx Xxxxx
x. 00. Esso è composto da n. 12 membri effettivi così designati:
- n. 6 membri designati dai datori di Lavoro
- n. | 2 | “ | “ | dalla | FLAI - CGIL |
- n. | 2 | “ | “ | dalla | XXX - XXXX |
- x. | 0 | “ | “ | dalla | UILA - UIL |
Le parti si daranno reciproca comunicazione entro 30 giorni dalla data odierna dei nominativi suddetti.
2) AI Comitato Paritetico Sicurezza compete:
2.1. la composizione di controversie sindacali insorte tra le parti conseguenti all’applicazione del D.L. 626/94 e successive mo- difiche;
2.2. la tenuta e aggiornamento dell’elenco dei nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza, eletti o designati secondo quanto previsto al punto 4 del presente accordo;
2.3. la tenuta e aggiornamento dell’elenco dei nominativi dei Re- sponsabili e degli Addetti alla Sicurezza nominati dalle Imprese.
2.4. l’analisi dei fabbisogni formativi dei Rappresentanti dei La- voratori per la Sicurezza e la promozione di iniziative formative concordate per i medesimi. Fermo restando quanto previsto in merito alla formazione dal D.lgs. 626/94, ed in seguito dal D.Lgs 81/2008, il C.P.S. si attiverà, anche, al fine di individuare e ri- cercare possibili forme pubbliche di finanziamento da sottoporre alle parti interessate.
Potranno, inoltre, essere oggetto di comuni intese, l’individua- zione degli Enti preposti all’attuazione dei programmi formativi, le strutture logistiche, ecc. ecc.;
2.5. le iniziative di informazione e formazione sui temi dell’igiene e della sicurezza del lavoro. Il C.P.S., inoltre, potrà affrontare iniziative educative in tema di ambiente e sicurezza; il C.P.S.
definirà, in base alle necessità presenti per le varie tipologie di lavoro, le figure professionali che beneficeranno di un monte di ore per la formazione e l’informazione di massima così definito:
- ore 2 operai agricoli comuni e neo-assunti;
- ore 4 “ “ qualificati;
- ore 6 “ “ specializzati.
2.6. l’analisi del fabbisogno, la razionalizzazione e l’organizza- zione della sorveglianza sanitaria a fronte della polverizzazione del lavoro e delle aziende agricole già evidenziato in premessa.
3) Funzioni Operative :
3.1. Le riunioni del C.P.S. sono convocate su richiesta di una delle parti firmatarie con preavviso agli altri componenti di al- meno 15 giorni. Esso si intende regolarmente riunito se è pre- sente la maggioranza dei suoi componenti in prima convocazione e qualsiasi numero in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. Delle riunioni è redatto verbale a cura del servizio di segreteria. La sede sarà presso la Cassa Extra Legem, in Via delle Torri n.45 a Forlì (C.I.M.L.A.).
3.2. In merito alle controversie, la parte che ricorre al C.P.S. in- forma contemporaneamente le altre parti interessate. L’analisi della controversia non potrà superare i 30 giorni, entro i quali la Commissione delibera sulla stessa. Superati i 30 giorni e ove la Commissione non deliberi, le parti si considerano libere nella loro iniziativa di inoltrare il ricorso al livello superiore.
4) Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)
Le parti convengono sul pieno rispetto di quanto disposto al punto 1/a dell’Accordo nazionale del 18 dicembre 1996 sull‘applicazione del D.Lgs. 626/94, (poi sostituito dal X.Xxx 81/2008)
4.1. Per le ragioni citate in premessa, riferite alla dimensione delle Imprese Agricole presenti sul territorio, si conviene, in que- sta fase, di attuare compiutamente i disposti di cui alla 626/94,
(sostituito dal DLgs 81/2008) a partire dalle aziende con almeno 1000 (mille) giornate annue, provvedendo alla nomina/elezione dei R.L.S.
4.2. In applicazione del punto b) del sopracitato accordo del 18 dicembre 1996 (Diverse modalità per l’individuazione del R.L.S.) si conviene di realizzare nell’ambito delle convenzioni per il re- clutamento della manodopera stagionale, la figura del R.L.S. in- teraziendale.
SERVIZI - FORMAZIONE – STUDIO
ART. 40 SERVIZI CIVILI E SOCIALI
Fermo restando quanto previsto dal C.C.N.L., tenute presenti positive esperienze a livello locale, le aziende opereranno:
1) al fine di dare un’adeguata soluzione al trasporto dei lavo- ratori nelle modalità e nei tempi di esecuzione;
2) per istituire nelle zone già individuate o da individuare, anche in collegamento con gli altri settori od al territorio, mense interaziendali;
3) per dare adeguate soluzioni all’istituzione di spacci aziendali o centri di vendita interaziendali per l’approvvigionamento dei prodotti agricoli.
ART. 41 FORMAZIONE PROFESSIONALE
Vista l’esigenza di andare all’istituzione di corsi di formazione profes- sionale in rapporto alla specificità dell’agricoltura forlivese, le parti con- cordano di:
1) individuare, operando in tal senso anche a livello di Commissione pa- ritetiche, il tipo di formazione professionale ed i conseguenti corsi in re- lazione al mercato dei lavoro e alla esigenza di garantire obiettivi occupazionali certi;
2) creare le necessarie disponibilità per esperienze di interprofessiona- lità soprattutto nelle aziende dove esistono cicli produttivi collegati e in relazione al mercato dei lavoro.
A tal fine, agli 0.T.I. che frequentano corsi di addestramento professio- nale di interesse agrario istituiti da Enti qualificati e riconosciuti, è con- cesso un permesso retribuito di 200 ore ( CCNL art.33 ) nell’arco dei
triennio; con la possibilità di cumularle in un solo anno, a totale carico dell’Azienda.
Agli O.T.D. 162isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno
2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 112 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A,
Agli O.T.D. 104isti dipendenti di Aziende nelle quali si effettuino almeno
2.500 gg. di lavoro annue, è concesso un permesso retribuito di 72 ore nell’arco dei triennio, con possibilità di cumularli in un solo anno per par- tecipare ai corsi di cui sopra. Il costo di tale permesso è a carico per il 75% dell’Azienda e per il 25% a carico della C.I.M.L.A, .
Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi necessari per partecipare ai corsi non potrà superare nello stesso momento il numero di 1, per quelle Aziende che hanno da 4 a 10 operai O.T.I. e O.T.D. ed il 10% per quelle Aziende che hanno più di 10 operai O.T.D. e O.T.I.
I permessi di cui sopra non sono conteggiabili nelle ferie.
ART. 42 DIRITTO ALLO STUDIO
All’operaio a tempo indeterminato che partecipa a corsi di recupero sco- lastico è concesso un permesso retribuito nella misura di 100 ore annue a carico dell’Azienda e 50 ore a carico della C.I.M.L.A., per un insieme di 150 ore annue.
Agli operai a O.T.D. 162isti che partecipano a corsi di recupero scola- stico è concesso un permesso retribuito nella misura di 90 ore triennali, con possibilità di cumularle in un solo anno, il cui costo per il 75% sarà a carico dell’Azienda ed il 25% a carico della C.I.M.L.A.
Agli operai a O.T.D. 104isti che partecipano a corsi di recupero scola- stico è concesso un permesso retribuito nella misura di 58 ore triennali, con possibilità di cumularle in un solo anno, il cui costo per il 75% sarà a carico dell’Azienda ed il 25% a carico della C.I.M.L.A.
Il numero degli operai di ogni singola Azienda che può beneficiare dei permessi per la partecipazione ai corsi non potrà superare, nello stesso momento, il numero di 1, per quelle aziende che hanno da 4 a 10 ope- rai e il 10% per quelle aziende che hanno più di 10 operai.
CONTROVERSIE
ART. 43 CONTROVERSIE INDIVIDUALI
In caso di contestazione fra il datore di lavoro e l’operaio agricolo, in di- pendenza dei rapporto di lavoro, qualora le parti non raggiungessero l’accordo, la controversia individuale dovrà essere demandata alle ri- spettive Organizzazioni sindacali per il tentativo di amichevole compo- nimento.
Le Organizzazioni, sentite le parti interessate, decideranno entro quin- dici giorni dalla data in cui è stata rimessa la controversia.
ART. 44 CONTROVERSIE COLLETTIVE
Le controversie collettive che dovessero sorgere per l’applicazione e l’interpretazione del Contratto di lavoro, debbono essere esaminate dalle rispettive organizzazioni sindacali per il sollecito amichevole componi- mento.
CAPITOLO DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO DETERMINATO
ART. 45 DEFINIZIONE OPERAI AGRICOLI A TEMPO DETERMI- NATO
Sono operai agricoli a tempo determinato quei lavoratori il cui lavoro è caratterizzato dalla precarietà e saltuarietà dell’occupazione presso le varie aziende agricole per l’esercizio di lavoro di breve durata e di ca- rattere stagionale, le cui prestazioni vengono retribuite come specificato agli Artt. 7 ( rapporto di lavoro a tempo determinato) – art. (salario va- riabile) - art. (premio di produzione) - art. ( retribuzione O.T.D.) C.P.L.
CAPITOLO DEI LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO
ART. 46 DEFINIZIONE DI OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETER- MINATO
Sono operai agricoli a tempo indeterminato coloro che assunti e vinco- lati ai sensi dell’ art. 8 del C.P.L. che prestano la loro opera presso la stessa azienda agricola e sono retribuiti a salario mensile.
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ART. 47 ATTREZZI DI LAVORO
Il datore di lavoro consegnerà al lavoratore gli attrezzi necessari al com-
pimento del lavoro cui è chiamato. Tali attrezzi dovranno essere conse- gnati al lavoratore in buono stato di efficienza e di sicurezza.
Il lavoratore è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi e gli uten- sili ed in genere quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
ART. 48 CONTRATTO INDIVIDUALE
Tra il datore di lavoro e l’operaio agricolo a tempo indeterminato all’atto dell’assunzione dovrà essere redatto, firmato e scambiato, il contratto in- dividuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge.
In tale contratto dovranno essere precisati la qualifica e le corrispon- denti mansioni attribuite al lavoratore a tempo indeterminato, la data di inizio dei rapporto, il salario spettante in base a quanto stabiliti dal con- tratto provinciale di lavoro.
Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere da rappre- sentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali firmatarie.
ART. 49 PERIODO DI PROVA
Il periodo di prova a cui viene sottoposto l’operaio a tempo indeterminato è:
26 giorni lavorativi per i lavoratori inquadrati nei livelli 10°, 9°, 8°, 7°;
15 giorni lavorativi per i lavoratori inquadrati nei livelli 6°, 5°, 4°, 3°. Durante tale periodo è reciproco il diritto di sciogliere in qualunque mo- mento il contratto senza alcun preavviso. Il lavoratore che entro il ter- mine dei periodo di prova, non venga confermato dal datore di lavoro, o non intenda per sua volontà rimanere in servizio, ha il diritto alla cor- responsione dei salario dovuto al livello per la quale è stato assunto e per i giorni di lavoro prestato.
Ultimato il periodo di prova senza che una delle parti abbia fatto alcuna comunicazione all’altra parte, verbale o scritta, il lavoratore si intende ta- citamente confermato e la retribuzione spettante non potrà essere infe- riore a quella per la categoria alla quale viene assegnato
ART. 50 SCATTI DI ANZIANITA’
Per ogni biennio di anzianità di servizio prestato presso la stessa azienda, a decorrere dall’11 novembre 1969 (con decorrenza dal 10 feb- braio 1983) gli operai a tempo indeterminato, hanno diritto, a titolo di aumento periodico di anzianità, alla corresponsione di una somma in cifra pari a Euro 11,36205 lordi mensili se inquadrati nei livelli 3°, 4°,; a Euro 11,93014 lordi mensili se inquadrati nei livelli 5° e 6°; a Euro
12,49826 lordi mensili se inquadrati nei livelli 7°, 8° ed a Euro 12,78231 lordi mensili se inquadrati nei livelli 9° e 10°.
Tali aumenti periodici sono fissati nel numero massimo di cinque.
In caso di passaggio alla qualifica superiore, l’operaio conserverà il nu- mero degli aumenti periodici già maturati ed avrà diritto alla loro rivalu- tazione secondo l’importo previsto per la nuova qualifica. In tal caso lo stesso operaio avrà, altresì, diritto agli ulteriori aumenti periodici di an- zianità, sino al raggiungimento dei numero massimo di cinque.
L’importo degli aumenti periodici di anzianità spettante all’operaio di- pendente è computato ad ogni effetto per il calcolo delle indennità ed isti- tuti contrattuali.
ART. 51 RIPOSO SETTIMANALE
Agli operai agricoli a tempo indeterminato è dovuto un riposo settima- nale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la dome- nica.
Quando però, per esigenze tecniche dell’azienda ciò non fosse possibile il lavoratore a tempo indeterminato dovrà eseguire anche nel giorno di riposo i lavori strettamente necessari alla cura degli animali che ha in consegna. (Attività zootecniche).
Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui, per la presenza di un unico O.T.I., non sussistessero le condizioni di fruire dei riposo settima- nale o festivo, verrà concesso al lavoratore un riposo retribuito da usu- fruirsi, o durante la settimana successiva o nel mese nel quale lo stesso non abbia potuto godere di tale riposo.
ART. 52 CASSA INTEGRAZIONE SALARI LAVORATORI A TEMPO INDETERMINATO (C.I.S.O.A.)
Fermo restando quanto previsto per i lavoratori di cui alla legge n. 533/1949 e successive modifiche, fino a quando non sarà totalmente integrata da parte dell’INPS la differenza tra l’indennità liquidata dalla Cassa integrazione istituita con legge n. 457/72 ed i salari contrattuali ta- bellari l’azienda corrisponderà agli operai a tempo indeterminato so- spesi, la differenza in ragione dei 75 per cento per tutta la durata dei presente contratto provinciale.
Nel caso in cui non venga riconosciuta la/e giornata/e di C.I.S.O.A., l’azienda è tenuta al pagamento della/e giornata/e così come previsto dalla Legge e dalle norme contrattuali.
ART. 53 COMPENSI PER ABITAZIONE ED ACCESSORI
Gli operai agricoli a tempo indeterminato hanno diritto ad una casa di abitazione proporzionata ai bisogni igienici e funzionali alla famiglia, con orto porcile e pollaio.
Se il datore di lavoro, per esigenze aziendali non concede l’uso della casa di abitazione ed annessi, o parte di essi, corrisponderà al lavora- tore mensilmente quanto previsto dalla Legge.
Tali compensi sono parte integrante della retribuzione, ed ammontano complessivamente ad Euro 14,98 mensili .
Se il lavoratore beneficiava dell’uso della casa di abitazione, la sua fa- miglia continuerà nell’uso di essa o di altra corrispondente, per un pe- riodo di sei mesi dalla data di decesso dell’operaio.
(Casa Euro 11,3620 - Orto Euro 0,7746 - Pollaio Euro 0,7746 - Porcile Euro 2,0658).
ART. 54 COMPENSI SPECIALI
Nei centri di fecondazione artificiale agli operai a tempo indeterminato, sarà riconosciuto un premio annuo complessivo di Euro 20,65 per ogni toro in attività.
Nelle aziende agricole per ogni parto bovino e/o equino, ove necessiti la presenza del boaro, sarà corrisposto un premio da liquidarsi a fine anno di Euro 1,80.
Nell’allevamento suinicolo, ove non esista la sala parto modernamente concepita, necessitando l’effettivo intervento dell’addetto sulla scrofa, sarà corrisposto un premio da liquidarsi a fine anno di Euro 1,03 a parto.
ART. 55 13a MENSILITA’
Agli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve essere corrisposta, alla data del 31 dicembre di ogni anno, la 13esima mensilità, pari alla retribuzione globale mensile sindacale in vigore alla stessa data, compresi i compensi previsti all’art. 53 del C.P.L.
Nel caso di inizio o di cessazione dei rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13esima mensilità, quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda.
La frazione di mese superiore a 15 giorni viene considerata, a questi ef- fetti, come mese intero.
ART. 56 14a MENSILITA’
Agli operai agricoli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato deve
essere corrisposta, alla data del 30 giugno di ogni anno, (ciò a decorrere dall’1 gennaio 2009), la 14esima mensilità, pari alla retribuzione globale mensile sindacale in vigore alla stessa data, compresi i compensi pre- visti all’art. 53.
Nel caso d’inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, l’operaio ha diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 14esima mensilità quanti sono i mesi di servizio prestati presso l’azienda:
La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata, a questi ef- fetti, come mese intero.
ART. 57 MALATTIA E INFORTUNIO
Per la previdenza ed assistenza valgono le norme di legge integrate come appresso:
- ai lavoratori a T.I. colpiti da infortunio o malattia professionale, l’azienda conserverà il posto di lavoro fino ad un anno dal verificarsi dell’evento e corrisponderà il salario reale di fatto dal 1° giorno fino ad un massimo di gg. 110.
In caso di malattia sarà garantito il seguente trattamento:
a) conservazione del posto di lavoro per un periodo di 200 giorni;
b) corresponsione del salario reale di fatto dal primo giorno;
c) quando la malattia si protrae oltre i 20 giorni , il salario sarà corri- sposto fino ad un massimo di 80 giorni;
d) In caso di malattia con ricovero ospedaliero superiore a 15 giorni, il salario di fatto, sarà corrisposto fino ad un massimo di 90 giorni.
Per tutti i casi di cui sopra l’azienda recupererà, dall’operaio agricolo, quanto allo stesso corrisposto dagli Enti di mutualità, di assicurazione e dalla X.X.X.XX.
E’ escluso il recupero da parte del datore di lavoro, di quanto corrispo- sto da assicurazioni personali dell’operaio.
Trascorso i periodi di conservazione del posto di lavoro di cui sopra e perdurando l’infermità è reciproco il diritto di risolvere il Contratto di La- voro, dietro corresponsione del trattamento di fine rapporto, dei ratei della 13esima e 14esima mensilità, nonchè delle indennità sostitutive delle ferie maturate, fino alla data della risoluzione del contratto.
Durante tale periodo, per il quale viene conservato il posto di lavoro, il lavoratore continuerà ad usufruire gratuitamente della casa, dell’orto, del pollaio e del porcile che gli sono stati dati in uso. Per mancata con- cessione saranno corrisposti mensilmente gli emolumenti di cui all’art. 53 del C.P.L.
In caso di necessità di pronto intervento ospedaliero l’azienda fornirà gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone.
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI PER L’ASSICURAZIONE OB- BLIGATORIACONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALAT- TIE PROFESSIONALI (D.P.R. 30 giugno 1965 - n. 1124 )
Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere al lavoratore infortunato l’intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l’infortunio e il 60% della retribuzione stessa per il secondo, terzo e quarto giorno, salvo migliori condizioni previste da norme legislative, nonché da Con- tratti collettivi o individuali di lavoro, per i giorni successivi fino a quando sussiste la carenza dell’assicurazione.
L’obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui la guarigione avvenga entro il periodo di carenza.
L’obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate festive e per i casi di malattia professionale nell’industria, nonché per i casi di infortunio e di malattia professionale nell’agricoltura. La conseguente erogazione è commisurata sulla base dei salario medio giornaliero percepito dal la- voratore negli ultimi quindici giorni precedenti l’evento.
ART. 58 FERIE
Tutti gli operai a tempo indeterminato debbono usufruire, per ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda, di un periodo di ferie re- tribuite pari a 26 giorni lavorativi.
Per i giovani dai 15 ai 18 anni in base all’art. 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, il periodo di ferie non può essere inferiore ai 30 giorni.
In caso di sopravvenuta e comprovata malattia durante le ferie, i lavo- ratori possono chiedere la loro interruzione, per riprenderle in altro con- cordabile periodo.
Il datore di lavoro nello stabilire il periodo di godimento delle ferie deve tener conto, compatibilmente alle esigenze aziendali, degli interessi e desideri dei lavoratori a tempo indeterminato, coi quali dovranno essere concordati i periodi di ferie. Nel caso di assunzione, agli operai di cui sopra spettano tanti dodicesimi delle ferie per quanti sono i mesi di ser- vizio prestati presso d’azienda.
La frazione di mese superiore ai 15 giorni, viene considerata a questi ef- fetti, come mese intero.
LAVORATORI MIGRANTI: Per gli operai O.T.I., prevedere la possibilità di cumulare le ferie per il rientro nel proprio paese di origine compatibil-
mente con le esigenze aziendali.
ART. 59 PERMESSI STRAORDINARI
Il lavoratore a T.I. che contragga matrimonio ha diritto ad un congedo re- tribuito di giorni 12 lavorativi, durante il quale è considerato a tutti gli ef- fetti in attività di servizio; ha altresì diritto ad un permesso di giorni 3 in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o di conviventi, purchè la stabile convi- venza con il lavoratore e la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, senza alcuna trattenuta da parte del datore di lavoro.( Xxxxx 53/2000 – art. 4 comma primo. Pubblicata sulla G.U. 13 marzo 2000 – n.60; “Di- sposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per ilo coordinamento dei tempi delle città”).
ART. 60 TRAPASSO DI AZIENDA
Il trapasso di azienda non comporta la risoluzione dei rapporto di lavoro ed il lavoratore conserva tutti i suoi diritti per crediti di lavoro nei confronti dei datore di lavoro subentrante, quando non sia stato liquidato, con consenso delle parti.
ART. 61 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
In ogni caso di cessazione dei rapporto di lavoro, l’operaio a tempo in- determinato ha diritto ad un trattamento di fine rapporto che si calcola sommando, per ciascuno anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso di- visa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguale o su- periori a 15 giorni.
Tale disciplina si applica ai rapporti di lavoro, con decorrenza dal 1° giu- gno 1982, a partire, cioè, dalla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982 n. 297, le cui disposizioni che regolano la materia dei trat- tamento di fine rapporto, si intendono qui integralmente richiamate.
Per il servizio prestato anteriormente al primo giugno 1982, è dovuta al lavoratore a tempo indeterminato un’indennità di anzianità in ragione di ogni anno di servizio prestato presso la stessa azienda in misura di: 06 giorni per ogni anno di servizio prestato dal 1 marzo 1947 al 10 no- vembre 1960;
08 giorni per ogni anno di servizio prestato dall’11 novembre 1960 al10 novembre 1963;
10 giorni per ogni anno di servizio prestato dall’11 novembre 1963 al 10
novembre 1967;
12 giorni per ogni anno di servizio prestato dall’11 novembre 1967 al 10 giugno 1970;
14 giorni per ogni anno di servizio prestato dall’11 giugno 1970 al31 ago- sto 1972;
18 giorni per ogni anno di servizio prestato dal 1 settembre 1972 al12 luglio 1974;
25 giorni per ogni anno di servizio prestato dal 13 luglio 1974 al 15 ago- sto 1976;
26 giorni per ogni anno di servizio prestato dal 16 agosto 1976 al 30 maggio 1982.
Alla data dell’11 novembre 1967 va aggiunto il valore forfettario della xxxx, xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx (xxxx 00,000000 xxxx a lire 29.000).
La retribuzione da prendersi a base per la determinazione dell’inden- nità di anzianità è quella percepita al 31 maggio 1982: paga base e con- tingenza più un dodicesimo della tredicesima mensilità e della 14a mensilità e più tutti gli elementi retributivi che compongono la retribu- zione.
La liquidazione di detta indennità deve computarsi in dodicesimi per l’eventuale frazione di anno.
In caso di morte dell’operaio, le indennità spettanti ed il trattamento di fine rapporto vanno liquidate agli aventi diritto indicati nell’art. 2122 dei Codice Civile.
Agli inizi di ogni anno e comunque entro il 31 Maggio l’azienda dovrà tra- smettere al proprio dipendente il relativo prospetto indicando la somma accantonata a tale titolo.
PARTE ECONOMICA
ART. 62 MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI
Ad integrazione di quanto sancito dal C.C.N.L. dall’ art. 45 e di quanto previsto dal C.P.L. si precisa:
1) Le tabelle di fine annata per la liquidazione annuale degli O.T.I. con- templeranno il periodo dall’1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno; comunque entro il 10 gennaio dovranno essere regolate le even- tuali pendenze di salario riferite all’anno precedente.
2) A tutti gli operai O.T.I. e O.T.D. verranno consegnate mensilmente e contestualmente alla retribuzione le regolari buste-paga, riferite al rapporto di lavoro del mese precedente. Le retribuzioni dovranno essere pagate entro il mese o non oltre il decimo giorno del mese successivo cui si riferiscono.
ART. 63 AUMENTI ECONOMICI.
E’ pattuito un aumento salariale su tutti i livelli di qualifica pari a : 6,90 %, per il biennio 2008 – 2009, così ripartito:
3,80 %, decorrente dal 1° luglio 2008 sul salario al 30/06/2008; 3,10 %, decorrente dal 1° gennaio 2009 sul salario al 30/06/2008. ART. 64 PREMIO FEDELTA’ AZIENDALE
- Addetti agli incubatoi -
In considerazione della permanenza al 5° livello da parte degli addetti agli incubatoi ed al fine di evitare la dispersione di tali figure, si stabili- sce che agli stessi, quando assunti consecutivamente in qualità di O.T.D. dalla stessa azienda, sin dalla stipula del precedente CPL del 1996, venga riconosciuto a titolo “ad personam” un importo annuo pari a € 123,949656 (lire 240.000) da corrispondere in aggiunta al T.F.R. e da erogarsi nella busta paga del mese di dicembre, in presenza di almeno cinque anni di anzianità continuativa maturata dall’operaio presso la stessa azienda e/o datore di lavoro.
Per tutti gli altri alla maturazione in continuità lavorativa
- Assunti nel 1996 - 31 dicembre 2001
- Assunti nel 1997 - 31 dicembre 2002
- Assunti nel 1998 - 31 dicembre 2003
- Assunti nel 1999 - 31 dicembre 2004.
- Assunti nel 2000 - 31 dicembre 2005 e così di seguito per gli anni successivi.
ART. 65 SALARIO VARIABILE
Costituzione della Commissione entro il 30 ottobre 2005; individuazione dei parametri, degli obiettivi e dell’area di applicazione entro iI 31 dicembre 2005. Non applicazione della presente norma alle Aziende che assumono almeno 1000 giornate annue;
determinazione ed erogazione del salario per obiettivi entro il 31 di- cembre 2005;
se entro il 31 dicembre 2004 non si opererà quanto previsto nel prece- dente punto 2, a far data dal primo gennaio 2005 si provvederà a dare in una unica soluzione o mese per mese le seguenti cifre;
Livelli 3° – 4° 30,987414 / anno oppure 2,582285 per 12 mesi
Livelli 5° – 6° 43,382380 “ oppure 3,615199 per 12 mesi
Livelli 7° – 8° 49,579863 “ oppure 4,131656 per 12 mesi
Livelli 9° – 10° 61,974828 “ oppure 5,164569 per 12 mesi
Si precisa inoltre che il salario variabile per i lavoratori a tempo deter- minato, viene calcolato in 169 ° dell’importo mensile e a questo importo viene aggiunta la percentuale del 3° elemento depurata della percen- tuale riferita alla 13esima e alla 14esima mensilità.
ART. 66 PREMIO DI RENDIMENTO O.T.D.
Tenuto conto delle esigenze e delle prospettive di un maggiore sviluppo del processo produttivo dell’agricoltura, anche nell’interesse dell’im- prenditore agricolo, nelle aziende agricole che assumono lavoratori a tempo determinato, ed al fine di assicurare ad essi il massimo periodo di occupazione, si ravvisa l’opportunità della stipulazione di accordi ag- giuntivi al Contratto provinciale di lavoro.
Il periodo di impegno sottoscritto fra le parti dovrà partire da un minimo di 130 giornate fino ad un massimo di 179 giorni per gli uomini da un mi- nimo di 60 giorni ad un massimo di 179 giornate per le donne, da effet- tuarsi nel corso dell’anno.
Per tutte le suddette forme di accordi aggiuntivi e assolto il reciproco impegno, verrà corrisposto come minimo al lavoratore, un premio di ren- dimento del 5% da calcolarsi sulla paga base e contingenza, (salario contrattuale, colonna uno delle tariffe, escluso il terzo elemento), per il totale delle ore prestate e lavorate durante l’anno solare. (1.1 – 31.12). Nota a verbale sull’art. 66 del C.P.L.
Le parti chiariscono che il premio di rendimento, stabilito a livello inter- provinciale nella misura minima dei 5%, deve essere comunque corri-
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OPERAI A TEMPO INDETERMINATO DI AZIENDE PRIVATE RETRIBUZIONE AL 01.07.2008 TARIFFE IN EURO
LIVELLO | SALARIO CONTRATTUALE | CIPL 01/07/2008 | ANNESSI | TOTALE LORDO | TRATT. |
1A AREA(SPEC.) | |||||
LIVELLO 10 | 1389,33257 | 52,79464 | 14,97725 | 1457,10446 | 9,35% |
LIVELLO 9 | 1355,48782 | 51,50854 | 14,97725 | 1421 ,97361 | 9,35% |
LIVELLO 8 | 1275,33371 | 48,46268 | 14,97725 | 1338,77364 | 9,35% |
LIVELLO 7 | 1260,06104 | 47,88232 | 14,97725 | 1322,92061 | 9,35% |
2A AREA (QUAL.) | |||||
LIVELLO 6 | 1186,02095 | 45,06880 | 14,97725 | 1246,06700 | 9,35% |
LIVELLO 5 | 1157,19604 | 43,97345 | 14,97725 | 1216,14674 | 9,35% |
LIVELLO 4 | 1136,01695 | 43,16864 | 14,97725 | 1194,16284 | 9,35% |
LIVELLO 3 | 1115,34701 | 42,38319 | 14,97725 | 1172,70745 | 9,35% |
LIVELLO | STRAORDINARIO 25% | NOTTURNO 40% | STR. FESTIVO | NOTTURNO. FESTIVO |
1A AREA(SPEC.) | ||||
LIVELLO 10 | 10,77740 | 12,07069 | 12,07069 | 12,50178 |
LIVELLO 9 | 10,51756 | 11,77966 | 11,77966 | 12,20037 |
LIVELLO 8 | 9,90217 | 11,09043 | 11,09043 | 11,48652 |
LIVELLO 7 | 9,78492 | 10,95911 | 10,95911 | 11,35050 |
2A AREA (QUAL.) | ||||
LIVELLO 6 | 9,21647 | 10,32245 | 10,32245 | 10,69111 |
LIVELLO 5 | 8,99517 | 10,07459 | 10,07459 | 10,43440 |
LIVELLO 4 | 8,83257 | 9,89247 | 9,89247 | 10,24578 |
LIVELLO 3 | 8,67387 | 9,71474 | 9,71474 | 10,06169 |
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OPERAI A TEMPO DETERMINATO DI AZIENDE PRIVATE RETRIBUZIONE ORARIA AL 01/07/2008 – TARIFFE IN EURO
LIVELLO | SALARIO CONTRATTUALE | CIPL 01/07/2008 | 3° ELEMENTO | TOTALE LORDO | T.F.R. 8,63% |
1A AREA(SPEC.) | |||||
LIVELLO 10 | 8,22090 | 0,31239 | 2,59754 | 11,13083 | 0,73642 |
LIVELLO 9 | 8,02064 | 0,30478 | 2,53426 | 10,85968 | 0,71848 |
LIVELLO 8 | 7,54635 | 0,28676 | 2,38440 | 10,21751 | 0,67600 |
LIVELLO 7 | 7,45598 | 0,28333 | 2,35585 | 10,09516 | 0,66790 |
2A AREA (QUAL.) | |||||
LIVELLO 6 | 7,01788 | 0,26668 | 2,21742 | 9,50197 | 0,62866 |
LIVELLO 5 | 6,84731 | 0,26020 | 2,16353 | 9,27104 | 0,61338 |
LIVELLO 4 | 6,72199 | 0,25544 | 2,12393 | 9,10136 | 0,60215 |
LIVELLO 3 | 6,59969 | 0,25079 | 2,08528 | 8,93576 | 0,59120 |
3A AREA (COM.) | |||||
LIVELLO 2 | 5,75300 | 0,21861 | 1,81776 | 7,78937 | 0,51535 |
LIVELLO 1 | 4,32625 | 0,16440 | 1,36695 | 5,85760 | 0,38754 |
LIVELLO | STRAORDINARIO 25% | NOTTURNO | STR. FESTIVO 40% | NOTT. FESTIVO 45% |
1A AREA(SPEC.) | ||||
LIVELLO 10 | 13,26416 | 14,54415 | 14,54415 | 14,97082 |
LIVELLO 9 | 12,94104 | 14,18985 | 14,18985 | 14,60612 |
LIVELLO 8 | 12,17579 | 13,35076 | 13,35076 | 13,74242 |
LIVELLO 7 | 12,02998 | 13,19088 | 13,19088 | 13,57785 |
2A AREA (QUAL.) | ||||
LIVELLO 6 | 11,32311 | 12,41580 | 12,41580 | 12,78002 |
LIVELLO 5 | 11,04792 | 12,11404 | 12,11404 | 12,46942 |
LIVELLO 4 | 10,84572 | 11,89233 | 11,89233 | 12,24120 |
LIVELLO 3 | 10,64838 | 11,67595 | 11,67595 | 12,01847 |
3A AREA (COM.) | ||||
LIVELLO 2 | 9,28228 | 10,17802 | 10,17802 | 10,47660 |
LIVELLO 1 | 6.98026 | 7,65386 | 7,65386 | 7,87839 |
sposto, per le modalità previste all’art. 66, dalle aziende senza dar luogo per la misura minima ad alcuna contrattazione aziendale.
Dichiarazione interpretativa sull’art. 66 del C.P.L.
Il lavoratore agricolo che nel corso dell’annata solare o nell’arco dei 12 mesi dalla data di assunzione, abbia effettuato comunque almeno 180 giornate, fermo restando il diritto di instaurare il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, verrà retribuito per le effettive prestazioni di qua- lifica e per il numero di giornate effettuate nel predetto periodo; qualora il medesimo sia stato vincolato ai sensi del presente articolo e intenda, in relazione a quanto sopra, avvalersi del passaggio a tempo indeter- minato, perderà il beneficio dei premio di rendimento, maturando vice- versa dal primo giorno di assunzione tutti gli istituti previsti per il rapporto a tempo indeterminato.
ART. 67 RETRIBUZIONE O.T.I.
Gli elementi che costituiscono la retribuzione sono:
a) il salario contrattuale nazionale;
b) il salario contrattuale provinciale;
c) i compensi previsti all’art. 53;
d) scatti di anzianità ed eventuali altri emolumenti e quanto previsto a ti- tolo di retribuzione.
La corresponsione dei salario sarà fatta ogni fine mese e comunque non oltre i primi 10 giorni del mese successivo cui si riferisce.
Il datore di lavoro sull’intero ammontare dei salario mensile applicherà le trattenute di legge.
ART. 68 RETRIBUZIONE O.T.D.
La retribuzione dei lavoratori a tempo determinato è stabilita dai seguenti elementi:
salario contrattuale nazionale; salario contrattuale provinciale.
Agli operai a T.D. (avventizi), compete inoltre, una indennità (terzo ele- mento), pari al corrispettivo degli istituti riconosciuti agli operai a tempo indeterminato, O.T.I. , la cui misura espressa in percentuale, è calcolata sull’insieme del salario contrattuale nazionale e salario contrattuale pro- vinciale.
Tale indennità si applica nella misura del 30,44%.
Il terzo elemento compete agli operai a tempo determinato quale corri- spettivo dei seguenti istituti riconosciuti agli operai a tempo indetermi-
nato e calcolati su 312 giorni lavorativi:
Festività nazionali e infrasettimanali 5,45% Ferie 8,33%
13esima mensilità 8,33%
14esima mensilità 8,33%
Totale 30,44%
AI momento della conversione del rapporto di lavoro da tempo deter- minato a tempo indeterminato, gli operai agricoli acquisiscono il diritto al trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per gli operai a tempo indeterminato. Pertanto, dallo stesso momento, la percentuale del terzo elemento non è più dovuta ai predetti operai fissi.
ART. 69 TABELLE SALARIALI
Le parti nel sottoscrivere il presente C.P.L. concordano di realizzare nuove tabelle salariali unitarie a cui tutte le parti sindacali faranno rife- rimento, dalla data di sottoscrizione del presente contratto provinciale. In caso di nuovi aumenti salariali, derivanti da altri tavoli contrattuali (C.C.N.L.), le parti tempestivamente si riuniranno e di volta in volta sot- toscriveranno le nuove tabelle salariali.
EMERSIONE DEL LAVORO NERO E SOMMERSO IN AGRICOLTURA VERBALE DI ACCORDO
II Governo (Ministro del Lavoro, Ministro delle Politiche Agricole), le parti sociali (Confagricoltura, Coldiretti, C.I.A, Flai-CgiI, Fai-Cisl, Uila-Uil, Con- fcooperative-Fedagri, Legacoop-Agroalimentare, Agci-Agrital), INPS e INAIL concordano sulle seguenti misure in materia di emersione del la- voro nero e sommerso in agricoltura:
1) Riforma dei trattamenti di disoccupazione agricola
L’attuale sistema delle soglie (00-000-000 giornate annue), in base alle quali scatta un diverso livello di indennità (rispettivamente 30%, 40%, 60%) incentiva da una parte l’evasione contributiva parziale e dall’altra il cosiddetto lavoro fittizio.
La riforma concordata prevede una soglia di ingresso (51 giornate), l’eli- minazione delle altre due soglie e il pagamento della disoccupazione nella misura unitaria del 40% della retribuzione.
Ai fini dei raggiungimento del requisito annuo di 270 contributi giorna- lieri, valido per il diritto e la misura delle prestazioni pensionistiche, si prevede un contributo di solidarietà nella misura del 9% dell’indennità di disoccupazione per ogni giornata indennizzata sino ad un massimo di 150 giornate.
Ai fini dell’accredito figurativo utile per la pensione di anzianità restano ferme le norme vigenti.
Oneri per la finanza pubblica di 90 milioni di euro annui.
2) Accesso alla Cassa integrazione solari straordinaria per il settore agri- colo
Ferma restando la cassa integrazione speciale nei casi di calamità na- turale, si prevede di estendere la cassa integrazione salariale straordi- naria in deroga al settore agricolo nei casi di ristrutturazione e riconversione aziendale, crisi, connessi alle profonde modifiche del mer- cato, quali le nuove Organizzazioni Comuni del mercato stabilite a li- vello europeo (OCM).
Nell’ambito delle risorse per gli ammortizzatori in deroga a partire dal 2008 sarà riservata una quota di 20 milioni di euro per gli interventi di cui sopra che pertanto non grava sul costo complessivo del provvedimento, ma sulle risorse eventualmente destinate dalla Finanziaria 2008 agli am- mortizzatori in deroga.
3) Incentivi alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro
A completamento degli interventi volti alla qualificazione del mercato del lavoro dei braccianti agricoli, si intende introdurre un’agevolazione - sotto forma di credito di imposta - per le imprese per ciascuna giornata la- vorativa ulteriore rispetto all’anno precedente.
II contributo, in misura diversificata in modo da favorire le zone consi- derate economicamente s vantaggiate secondo i parametri comuni tari, viene concesso in relazione al numero delle giornate lavorative ulteriori rispetto a quelle svolte nell’anno precedente. Si tratta di riconoscere - alla particolare struttura stagionale del lavoro agricolo - parte delle age- volazioni concesse agli altri settori economici in favore del lavoro a tempo indeterminato.
4) Sicurezza sul lavoro
Al fine di promuovere la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro si con- sente all’INAIL di applicare, nell’ambito delle proprie economie di ge- stione relative al settore agricolo, una riduzione, in misura comunque non superiore al 20%, della contribuzione dovuta per l’assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti, alle aziende con almeno due anni di atti- vità, che siano in regola con tutti gli obblighi in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, che non abbiano registrato infortuni nel biennio pre- cedente e che abbiano attivato piani pluriennali di prevenzione.
5) Finanziamento della formazione
II decisivo rilancio della formazione professionale dei lavoratori agricoli, anche attraverso la funzionalità dei fondi paritetici costituiti nel settore, si ottiene poi con la previsione del finanziamento della formazione con- tinua, con la destinazione dello 0,30% della retribuzione lorda, nell’am- bito dei contributi già versati all’INPS per la disoccupazione, senza oneri aggiuntivi a carico delle Aziende che aderiscono ai Fondi Paritetici Na- zionali interprofessionali.
Nell’ambito delle risorse disponibili verranno attivati i finanziamenti allo start-up per sostenere il primo anno di attività del For.Agri ai fini della va- lorizzazione della formazione continua in agricoltura
6) Riordino degli interventi a favore dell’occupazione nelle aziende col- pite da calamità naturale Si prevede la revisione dei requisiti di accesso al beneficio della indennità di disoccupazione agevolata nei casi di ca- lamità naturali. Il numero dei beneficiari non sarà più quello di tutti i la-
voratori residenti nei tenitori colpiti da calamità, individuati con decreto regionale, bensì solo quello dei lavoratori dipendenti dalle aziende ope- ranti nei suddetti tenitori che siano state effettivamente danneggiate dalle predette calamità, con conseguente risparmio di spesa pubblica.
7) Ai fini della attuazione del DURC, documento unico di regolarità con- tributiva introdotto nella legislazione del 2006 per l’accesso alle provvi- denze comunitarie, si prevede la compensazione diretta da parte dell’AGEA sul pagamento degli aiuti comunitari, dei debiti previdenziali già scaduti, compresi gli interessi di legge a qualsiasi titolo maturati e tutte le sanzioni conseguenti.
Conclusioni
Gli interventi di cui ai punti 3- 4- 5- 6 costituiscono oneri per la finanza pubblica nella misura di 50 milioni di euro annui.
Complessivamente l’Accordo costa 140 milioni di euro.
Roma, 21 settembre 2007
I Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
CONFAGRICOLTURA COLDIRETTI
C.I.A. FLAI-CGIL FAI-CISL UILA-UIL
CONFCOOPERATIVE- Fedagri
LEGACOOP- Agroalimentare AGGI- Agrital
INPS
INAIL
II Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
INDICE:
INTRODUZIONE
Art. 1 Oggetto del Contratto Art. 2 Decorrenza e durata
Art. 3 Condizioni di miglior favore
RELAZIONI SINDACALI
Art. 4 Enti bilaterali Art. 4 bis
Art. 5 Osservatorio
Art. 6 Mercato del lavoro
RAPPORTO DI LAVORO
Art. 7 Rapporto di lavoro a tempo determinato (O.T.D.) Art. 8 Rapporto di lavoro a tempo indeterminato (O.T.I.) Art. 9 Assunzione
Art. 10 Riassunzione
Art. 11 Occupazione
Art. 12 Convenzioni
Art. 13 Ammissione al lavoro dei disabili e tutela delle donne e del lavoro minorile
Art. 14 Risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indetrminato Art. 15 Norme disciplinari
ORARIO DI LAVORO -
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – FESTIVITA’’
Art. .16 Orario di lavoro
Art. 17 Interruzione e mancato inizio del lavoro
Art. 18 Lavoro straordinario – Festivo – Notturno, per gli operai agricoli a T.I. ed a T.D.
Art. 19 Festività
Art. 20 Organizzazione del lavoro Art. 21 Diarie
Art. 22 Crisi del mercato e/o eventi meteorologici Art. 23 Previdenza – Assistenza – Assegni familiari Art. 24 Tutela delle lavoratrici madri
Art. 25 Congedi parentali Art. 25 bis Pari opportunità
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 26 Classificazione degli operi: Area 1° - 2° - 3° Art. 27 Mansioni e cambiamento di qualifica
Art. 28 Xxxxxx non professionalizzato Art. 29 Indennità di Capo
Art. 30 Mansionario
Art. 31 Parametri retributivi
CASSA EXTRA - LEGEM
Art. 32 Cassa Extra-Legem. C.I.M.L.A.: Cassa Integrazione Ma- lattia Lavoratori Agricoli
DIRITTI SINDACALI
Art. 33 Delegati di azienda Art. 34 Tutela dei Delegati
Art. 35 Permessi per cariche sindacali Art. 36 Riunioni in azienda
Art. 37 Trattenute e versamenti contributi sindacali dei lavoratori Art. 38 Commissioni Intersindacali Paritetiche
AMBIENTE E SALUTE
Art. 39 Ambiente di lavoro Art. 40 Servizi civili e sociali
SERVIZI - FORMAZIONE - STUDIO
Art. 41 Formazione professionale Art. 42 Diritto alla studio CONTROVERSIE
Art. 43 Controversie individuali Art. 44 Controversie collettive
CAPITOLO PER I LAVORATORI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO
Art. 45 Definizione operai agricoli a Tempo Determinato Art. 46 Definizione operai agricoli a tempo Indeterminato Art. 47 Attrezzi di lavoro
Art. 48 Contratto individuale di lavoro Art. 49 Periodo di prova
Art. 50 Scatti di anzianità Art. 51 Riposo settimanale
Art. 52 Cassa Integrazione Salari lavoratori a Tempo Indetermi- nato
Art. 53 Compensi per abitazione ed accessori Art. 54 Compensi speciali
Art. 55 13° mensilità
Art. 56 14° mensilità
Art. 57 Malattia e Infortunio Art. 58 Ferie
Art. 59 Permessi straordinari Art. 60 Trapasso di azienda
Art. 61 Trattamento di Fine Rapporto
PARTE ECONOMICA
Art. 62 Modalità di pagamento delle retribuzioni Art. 63 Aumenti economici
Art. 64 Premio Fedeltà Aziendale Art. 65 Salario variabile
Art. 66 Premio di rendimento O. T. D. avventizio Art. 67 Retribuzione O.T.I. fisso
Art. 68 Retribuzione O. T. D. avventizio Art. 69 Tabelle salariali