Sanzioni amministrative e altre misure amministrative Clausole campione

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative. 1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni: a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell’articolo 20, paragrafo 1; nonché b) l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2. Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti norme di diritto penale. Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica. 2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a): a) un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta in questione e di non reiterarla; b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati; c) un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa; d) la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento; e) l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento; f) nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei c...

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  • DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA La documentazione amministrativa da includere nella busta n. 1, pena l’esclusione, è la seguente: 1. istanza di partecipazione, in lingua italiana e dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentate o Procuratore dell’impresa offerente ai sensi degli artt. 38, 39, 41, 42 del D.Lgs. n. 163/2006 redatta secondo l’unito Modello “B”, corredato del prospetto dei principali contratti espletati nel settore oggetto di gara; 2. dichiarazione di cui allegato “C” di accettazione di tutte le clausole contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli atti tutti di gara; 3. dichiarazione di cui all'allegato “D” ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose ai sensi dell’art. 1341 del C.C.; 4. documento attestante l’avvenuto versamento della cauzione provvisoria. Qualora il deposito cauzionale è prestato in numerario o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, tale documento è costituito da copia della quietanza di versamento presso la Tesoreria della ASL 5. Qualora invece detto deposito cauzionale è prestato mediante polizza fideiussoria o assicurativa, tale documento è costituito da copia della polizza medesima;tale cauzione dovrà contenere i seguenti dati: impegno di un Fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 75 del D. Lgs. N. 163/2006, qualora l'Offerente risultasse Aggiudicatario; la rinuncia del Garante all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C.; la rinuncia del Garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del C.C. ; 5. (nel caso la cauzione sia prestata in numerario o in titoli di stato) Dichiarazione, a pena di esclusione, di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 75 comma 8 del Dlgs n°163/06 e s.m.i. , qualora l’offerente risultasse aggiudicatario; 6. documentazione attestante l’avvenuto pagamento del contributo all’Autorità di vigilanza secondo le modalità di cui al successivo art. 19; 7. Eventuale procura, nel caso in cui l’offerta economica sia sottoscritta da un procuratore; N.B.: la firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessitano di autenticazione; le dichiarazioni sostitutive dovranno essere accompagnate, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n° 445/2000, da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore delle stesse. In caso di partecipazione in R.T.I., l’istanza e la dichiarazione di cui al punto 1, dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI costituito o costituendo. I documenti di cui ai punti 2 e 3 dovranno essere sottoscritti da tutte le Imprese in RTI o Consorziate. La documentazione attestante il pagamento del contributo all’AVCP di cui al punto 6 dovrà essere presentata, in caso di RTI costituito o costituendo, dall’impresa mandataria. La cauzione provvisoria e l’impegno del fideiussore di cui ai punti 4 e 5 dovrà essere prodotta: a) in caso di RTI costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;

  • Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.