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Sanzioni amministrative pecuniarie Clausole campione

Sanzioni amministrative pecuniarie. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vigenti leggi, e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/92, è stabilita la seguente sanzione amministrativa pecuniaria: da € 51,00 a € 206,00 nel caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, ovvero alle norme di cui alla Legge Regionale n. 22/96.
Sanzioni amministrative pecuniarie. 1. Le modalità di addebito al Cliente di sanzioni pecuniarie sono disciplinate negli specifici Regolamenti. 2. Tutte le spese, gli addebiti sostenuti dal Gestore e le Penali in conseguenza dei procedimenti e dei provvedimenti sanzionatori di cui sopra saranno a carico del Cliente che aveva in Noleggio il veicolo al momento dell'applicazione della sanzione o il cui comportamento nell’utilizzo e rilascio del veicolo abbia comportato l’applicazione della sanzione. 3. Nel caso di rimozione forzata del veicolo durante il Noleggio, il Cliente deve adoperarsi per recuperare il veicolo e deve contattare tempestivamente il Servizio Clienti. Nel caso in cui il Cliente si rifiuti di recuperare il veicolo, il Gestore avvierà le procedure per il recupero del mezzo. Tutti i costi e sanzioni conseguenti alla rimozione forzata di un veicolo, sia durante che al termine di un Noleggio, saranno in ogni caso addebitati al Cliente in aggiunta alla relativa Penale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 4. In caso di violazione da parte del Cliente di anche uno solo degli obblighi di cui al presente articolo, il Gestore potrà dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 18 del Contratto.
Sanzioni amministrative pecuniarie. 1. Il Gestore potrà indicare alla competente autorità amministrativa gli estremi dell’ABBONATO, perché tale autorità possa provvedere alla nuova notifica allo stesso delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del codice della strada e già notificate al Gestore od al proprietario. 2. In alternativa alla procedura precedente, il Gestore trasmetterà la sanzione all’Abbonato, che dovrà provvedere immediatamente al pagamento nei termini di legge delle sanzioni recapitate al Gestore od al proprietario. 3. Tutte le spese e gli addebiti sostenuti dal Gestore in conseguenza dei procedimenti e dei provvedimenti sanzionatori di cui sopra saranno a carico dell’Abbonato.
Sanzioni amministrative pecuniarie. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 7 bis dal Decreto Lgs. 18/8/2000 n. 267, fermo restando le ulteriori sanzioni amministrative previste da altre leggi e dal presente regolamento.
Sanzioni amministrative pecuniarie. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisca reato, ai sensi delle vi- genti leggi e delle disposizioni di cui agli art. 85 e 86 del D.Lgs. n. 285/92, e all’art. 24 della L.R. n. 22/96, è stabilita in Euro 68,83 (£. 133.335) la somma che il trasgressore è ammesso a pagare, per cia- scuna norma violata del presente Regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione.
Sanzioni amministrative pecuniarie. 1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 86 del Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992, n. 285), nei casi in esso espressamente indicati, nonché dalle altre norme del medesimo Codice e del relativo Regolamento, per la violazione delle disposizioni del presente regolamento è prevista una sanzione amministrativa per gli importi indicati dall’art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689. 2. L'avvenuto pagamento della sanzione di cui sopra è ininfluente sull'applicazione, nei casi previsti, delle sanzioni della sospensione, della revoca e della decadenza della licenza per le fattispecie indicate dai successivi articoli.
Sanzioni amministrative pecuniarie. Art. 36 Rinuncia alla licenza
Sanzioni amministrative pecuniarie. Art. 34 - Diffida
Sanzioni amministrative pecuniarie. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di L. 100.000 ad un massimo di L. 1.000.000 per le seguenti violazioni: a. violazione dell’art. 12, comma 1, del presente Regolamento; b. violazione dell’art. 16, comma 2, del presente Regolamento; c. violazione dell’art. 17, del presente Regolamento; d. violazione dell’art. 24, comma 2, del presente Regolamento; e. violazione dell’art. 26, comma 3, del presente Regolamento; f. violazione delle norme previste dal successivo art. 28. Nel caso di contestazione immediata della violazione, l’inadempiente può pagare direttamente all’agente accertatore una somma a titolo di oblazione il cui importo è preventivamente determinato dal Sindaco ai sensi dell’art. 107 del R.D. 3.3.1934, n. 383. Il Sindaco provvede ad aggiornare gli importi di cui al presente articolo secondo le variazioni dell’indice dei prezzi al consumo.
Sanzioni amministrative pecuniarie. 1. Il Gestore informerà l’Utente della notifica della sanzione amministrativa a lui (ovvero al proprietario) pervenuta, invitando l’Utente stesso a pagare quanto dovuto (dandone contestuale prova scritta). In difetto di riscontro, ovvero di prova dell’adempimento, decorsi 30 giorni dal ricevimento dell’informativa di cui sopra, il Gestore pagherà la sanzione con diritto di regresso nei confronti dell’Utente. 2. Il Gestore potrà indicare, anche tramite il proprietario dell’autoveicolo, alla competente autorità amministrativa gli estremi dell’Utente, perché tale autorità possa provvedere alla nuova notifica delle sanzioni amministrative previste ai sensi del Codice della Strada e già notificate al Gestore od al proprietario. 3. Tutte le spese e gli addebiti sostenuti dal Gestore in conseguenza dei procedimenti e dei provvedimenti sanzionatori di cui sopra saranno a carico dell’Utente.