Poteri di controllo Clausole campione

Poteri di controllo. La Contraente si impegna nel rispetto delle procedure di sicurezza impartite da LOGISTA, a consentire l’accesso al DFL a rappresentanti di LOGISTA e ad altri soggetti privati all’uopo autorizzati da LOGISTA stessa nonché agli organi pubblici di controllo competenti e alle forze dell’ordine. LOGISTA potrà effettuare verifiche in presenza della Contraente ivi inclusi gli inventari fisici, i controlli circa l’efficienza degli impianti e delle installazioni di sicurezza, la corretta applicazione dei Sistemi Aziendali, la verifica del rispetto delle specifiche di servizio e delle procedure emanate da LOGISTA, la custodia e la conservazione ottimale dei prodotti, la regolare tenuta della documentazione con l’obbligo di esibirla a semplice richiesta di LOGISTA, nonché il controllo sul rispetto del livello di servizio.
Poteri di controllo. L’affittuario si impegna ad usare i locali dell'azienda affittata, con la diligenza del buon padre di famiglia. S'impegna inoltre a restituirli alla scadenza della locazione, nello stato di normale efficienza, in cui riconosce di averli ricevuti dal Comune. Il locatore ha diritto, ai sensi dell’art. 1619 c.c., di controllare la corretta gestione dell’azienda affittata e all’uopo di effettuare sopralluoghi anche a mezzo di proprio personale o di propri tecnici incaricati.
Poteri di controllo. La Stazione Appaltante controlla la gestione dei servizi e l’attività dell’Aggiudicatario al fine di: a. verificare l’osservanza delle disposizioni del Contratto; b. evidenziare le eventuali criticità del Servizio; c. definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione degli atti della vigente pianificazione e regolazione; d. assicurare la corretta applicazione del Corrispettivo in ragione dei servizi resi; e. assicurare il rispetto della Carta della Qualità dei Servizi ed il grado di soddisfazione degli utenti desunto dalle indagini svolte e dall’analisi dei reclami registrati in conformità a quanto previsto dalla Carta della Qualità dei Servizi. Il predetto controllo sarà esercitato principalmente attraverso: a. i dati del servizio comunicati dall’Aggiudicatario, secondo quanto previsto all’ Art. 31 del presente capitolato; b. visite, ispezioni ed indagini a campione; c. indagini ed analisi sul servizio; d. indagini ed analisi sulla soddisfazione dell’utenza; e. analisi di mercato anche utilizzando parametri di benchmark. Rispetto ai documenti, edifici, opere e impianti attinenti al Servizio oggetto di affidamento e comunque in relazione ad ogni ulteriore bene mobile e/o immobile utilizzato per il Servizio, la Stazione appaltante, potrà effettuare in ogni momento, anche senza preavviso al Gestore tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive ritenuti opportuni o necessari. In occasione delle ispezioni possono essere effettuati, in contraddittorio tra le Parti, campionamenti ed ogni operazione conoscitiva di carattere tecnico, compresa l’assunzione di copie documentali, ferme restando le limitazioni previste dalla legislazione vigente. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, a mettere a disposizione degli enti e soggetti addetti al controllo i necessari spazi ed attrezzature.
Poteri di controllo. La Contraente si impegna, con il rispetto delle procedure di sicurezza impartite da ETÌNERA, a consentire l’accesso al DFL a rappresentanti di ETÌNERA e ad altri soggetti privati all’uopo autorizzati da ETÌNERA stessa. Per tali soggetti, ETÌNERA si impegna a compilare e mantenere aggiornati appositi elenchi nominativi. ETÌNERA potrà effettuare verifiche in presenza della Contraente ivi inclusi gli inventari fisici, i controlli circa l’efficienza degli impianti e delle installazioni di sicurezza, la custodia e la conservazione ottimale dei Prodotti, la regolare tenuta della documentazione con l’obbligo di esibire quella necessaria.
Poteri di controllo. 11.1. La società concedente potrà in qualunque momento, con richie- sta scritta recante un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, verificare, an- che a mezzo di propri incaricati, lo stato di conservazione dell’azienda e l'adempimento, da parte dell'affittuaria, agli obblighi assunti con il contratto. 11.2. L'affittuaria si impegna, fermo il preavviso di cui al punto 11.1. che precede, a lasciare accedere la società concedente nei locali in cui viene esercitata l’azienda, al fine dell'esercizio del diritto di cui al comma precedente.
Poteri di controllo. Nell’ambito del territorio dell'Amministrazione Comunale, fatte salve le competenze degli altri enti (Città Metropolitana di Milano, ARPA ecc.), per i servizi oggetto del presente appalto, spettano al Servizio preposto e alla Polizia Locale i poteri in materia di vigilanza e controllo. In particolare i componenti dei suddetti uffici possono: ⮚ effettuare controlli sugli automezzi utilizzati dall’Aggiudicataria per l’attuazione dei servizi (controllo del carico, controllo sullo stato di efficienza dei mezzi, ecc). Gli oneri per effettuare i controlli sono a carico dell’Aggiudicataria; ⮚ effettuare controlli sui locali di servizio e sulle attrezzature utilizzate dall’Aggiudicataria; ⮚ effettuare controlli sulla documentazione relativa ai servizi prestati (compresi i registri di carico e scarico dei rifiuti, formulari di identificazione al trasporto dei rifiuti, ecc. ovvero i documenti ricompresi nella normativa relativa al SISTRI) e disporre che venga messa a disposizione degli Uffici Comunali copia dei medesimi; ⮚ vigilare sull’attuazione dei servizi e sull’osservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato; ⮚ vigilare sul rispetto dei Regolamenti Comunali e della normativa vigente; ⮚ impartire disposizioni con riferimento ai servizi previsti nel presente Capitolato; ⮚ vigilare sul comportamento del personale addetto ai servizi previsti nel Capitolato ed effettuare le relative segnalazioni al Responsabile del Servizio preposto del Comune. In base ai controlli effettuati, da parte dei servizi suddetti verrà stilato periodicamente, con cadenza almeno mensile, un verbale di verifica dell’andamento dei servizi, volto a qualificare la regolarità e/o presenza di eventuali violazioni e/o inadempienze, che verranno sanzionate secondo le procedure indicate nell’art. “Contestazioni, penalità e procedimento sanzionatorio” Le podestà di cui al presente articolo si intendono svolte anche nei confronti degli eventuali subappaltatori, le eventuali inadempienze di questi ultimi saranno considerate come inadempienze dell’Aggiudicataria. Il rateo mensile da corrispondere all’Aggiudicataria sarà pertanto oggetto di certificazione dell’entità in base alle eventuali fattispecie indicate negli artt. 14 e successivi. In relazione ai processi di certificazione del sistema di gestione della qualità, già in atto nel Comune di Paderno Dugnano, il Comune stesso si riserva altresì di introdurre procedure e verifiche di funzionalità e qualità rispetto ai servizi forniti.

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  • VIGILANZA E CONTROLLO L'ente che rilascia l'autorizzazione allo scarico svolge l'attività di controllo. A tal scopo l'ente competente (Comune o Provincia) può avvalersi dell'Arpa (1) all’interno di specifici programmi annuali di controllo e vigilanza degli scarichi. Anche il Gestore può organizzare un adeguato servizio di controllo (2), secondo le modalità previste nella convenzione di gestione, anche avvalendosi di ditte affidatarie o società dal medesimo costituite o partecipate. Tale attività di controllo è finalizzata ad un’ottimizzazione della gestione delle reti fognarie e dei depuratori ed agli accertamenti fiscali ai fini tariffari come descritto nel dettaglio nell’art.16 del presente Regolamento. I soggetti delegati dal Gestore al controllo, specificatamente individuati, sono autorizzati a effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all’accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regolamentari, delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, della funzionalità degli impianti di pretrattamento, del rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale utilizzo dell’acqua. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l’accesso ai menzionati soggetti ai luoghi dai quali si origina lo scarico. I controlli di cui al presente articolo riguardano, fra l’altro, la rilevazione del consumo di acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, se del caso, lo scarico dell’insediamento tramite un prelievo significativo per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni autorizzative. Dove, per gli scarichi contenenti le sostanze di cui alla tabella D del presente Regolamento, l’autorizzazione abbia prescritto, a carico del titolare, l’installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, i soggetti tenuti al controllo sono autorizzati a verificare gli andamenti dei dati stessi. Il controllo degli scarichi in reti fognarie, si intende effettuato subito a monte del punto di immissione in rete fognaria, tramite prelievo da apposito pozzetto. Per le acque reflue industriali scaricate nella rete fognaria contenenti le sostanze della tabella D cit., il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. Gli scarichi di acque reflue industriali, devono essere resi accessibili per il campionamento finalizzato al controllo dei soggetti incaricati, nel punto assunto per la misurazione. I campionamenti saranno definiti a seconda della tipologia e delle caratteristiche dello scarico. Le modalità di campionamento potranno essere dettagliate nell’autorizzazione allo scarico. Nel caso in cui dall’analisi dei prelievi effettuati dal gestore o da un controllo da esso effettuato risulti che l’immissione dello scarico di acque reflue industriali in rete fognaria non sia conforme ai limiti imposti dall’atto autorizzativo, il gestore provvederà a notificare i valori rilevati al Comune che ha emesso l’autorizzazione ed all’ARPA territorialmente competente per i dovuti accertamenti. Nel caso in cui dai prelievi effettuati sulla rete fognaria, dal personale del gestore o da personale da questo incaricato, risulti la non conformità alla tabella A del presente regolamento in un determinato punto od in più punti della rete fognaria, senza che risulti possibile accertare con immediatezza la fonte dello scarico non conforme alla normativa vigente che ha provocato l’alterazione dei valori limite di immissione degli scarichi nella rete fognaria, il gestore provvederà, tempestivamente, a segnalare all’ARPA territorialmente competente ed al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione le risultanze rilevate. (1) delibera regionale n.651 del 1/3/2000 e S.M. (2) art. 26 della l. n. 36 del 1994 così come richiamato dall’art. 49 comma secondo del Dlgs 152/99 e S.M..

  • Controllo 10.1 Ad ARTI spetta la gestione del presente contratto di servizio, cioè: • la vigilanza sull’espletamento del servizio, al fine di accertare il rispetto da parte della Società degli adempimenti previsti nel presente contratto di ser- vizio; • il controllo sui modi e tempi di effettuazione del servizio, al fine di accerta- re il rispetto degli standard operativi. A tal fine, la Società s’impegna a fornire trimestralmente i dati sull’andamento dei servizi oggetto del presente contratto di servizio. ARTI potrà comunque eseguire, in qualunque momento, ispezioni e controlli, nei locali ed aree oggetto dei servizi affi- dati. 10.2 ARTI esercita sulla società un controllo “analogo” a quello esercitato sui propri servizi attraverso l’esercizio dei diritti di socio secondo le disposizioni previste nello statuto della società. Sono pertanto riservate ad ARTI le funzioni d’indirizzo, vigilan- za e controllo sulla Società in house. Tali funzioni si esplicano anche attraverso l’esame dei principali atti di gestione e dei documenti di rendicontazione. A tal fine, la Società deve trasmettere ad ARTI, entro la data di approvazione del proprio bilan- cio di esercizio, un conto economico derivante dalla contabilità analitica contenente la composizione quali-quantitativa del risultato economico d’esercizio e coerente, sotto il profilo della rappresentazione economica, con quanto previsto dallo Statuto della società per la relazione semestrale. Il conto economico dovrà precisare i criteri di suddivisione/imputazione dei costi, con particolare riferimento a quelli indiretti. La società deve altresì approntare un controllo di gestione con frequenza minimale trimestrale e relativa analisi. 10.3 ARTI e gli uffici regionali competenti hanno in qualsiasi momento facoltà di ac- cesso agli atti contabili, ai rendiconti e ad ogni documentazione esistente presso la Società. La Società deve fornire ad ARTI tutti i dati richiesti o comunque ritenuti utili ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo, fornire ogni informazione ri- chiesta e offrire la collaborazione necessaria per un’efficace verifica.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

  • VIGILANZA E CONTROLLI La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

  • Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento 1. L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. 2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. 3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci: a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate. 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo. 5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.