Sospensione dell’autorizzazione Clausole campione

Sospensione dell’autorizzazione. L’autorizzazione d’esercizio può essere sospesa dal Dirigente, sen- tita la Commissione di cui all’art. 10 del presente Regolamento, in relazione alla maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale loro reiterazione qualora ricorra uno dei seguenti casi: a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia; b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all’esercizio dell’attività di trasporto; c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da com- promettere la sicurezza dei trasporti; d) violazione, per la seconda volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecu- niaria ai sensi dell’art. 25 del presente Regolamento; e) violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività; f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autoriz- zati; g) prestazione di servizio con contachilometri non regolarmente fun- zionante. La sospensione disposta dal Dirigente non potrà essere superiore a Per i casi di violazione per la quale è prevista la revoca, il Di- rigente, nelle more del procedimento teso all’applicazione del pre- detto provvedimento, dispone la sospensione provvisoria dell’autorizzazione con effetto immediato per un periodo non supe- riore a 30 giorni.
Sospensione dell’autorizzazione. 1. L’autorizzazione comunale d’esercizio è sospesa dal Responsabile del Servizio per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi: a) Violazione di norme del Codice della strada tali da compromettere l’incolumità dei passeggeri trasportati; b) Violazione delle norme sulla guida dei mezzi così come previste dall’articolo 6; c) Violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all’articolo 23; d) Violazione, per la terza volta nell’arco dell’anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 29, comma 1; e) Violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività di noleggio. 2. La Giunta comunale, sentita la commissione di cui all’articolo 8, dispone sul periodo di sospensione dell’autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità dell’infrazione e dell’eventuale recidiva. 3. La sospensione viene comunicata all’ufficio provinciale della motorizzazione civile per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
Sospensione dell’autorizzazione. L’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente può essere sospesa dal Responsabile del Servizio, sentito il parere della commissione di cui all’art. 6, per un periodo da 1 a 90 giorni nel caso di: a) violazione al divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico; b) violazione al divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla Legge n. 21/92. c) sostituzione del veicolo indicato sull’autorizzazione con altro senza preventivo nulla-osta del Responsabile del Servizio; d) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto; e) non conformità del veicolo e mancato adeguamento entro i termini prefissati; f) cattivo stato di manutenzione o conservazione del veicolo posto in servizio rilevato successivamente ad una precedenza diffida in tal senso; g) investimento, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva; h) guida del veicolo in stato di ubriachezza; i) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia; j) violazione delle vigenti norme del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati; k) violazione di norme amministrative o penali connesse all’esercizio dell’attività; L’autorizzazione può essere sospesa anche per altre infrazioni non lievi o qualora il titolare sia stato punito per due volte in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista l’immediata sospensione (di cui al presente articolo) o la revoca dell’autorizzazione stessa (di cui al successivo art. 30). Il provvedimento di sospensione deve essere notificato entro 30 giorni dalla data di conoscenza del fatto nelle forme previste dalla Legge 241/1990 e successive modificazioni; l’interessato può presentare eventuali giustificazioni o controdeduzioni nel termine massimo di 10 giorni dalla data di notifica. Durante la sospensione l’autorizzazione all’esercizio del servizio di noleggio con conducente deve essere depositata presso gli uffici comunali e deve essere restituita al termine di tale periodo.
Sospensione dell’autorizzazione. 1. L'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa per un periodo non superiore a 90 giorni in caso di infrazione alle norme di legge o regolamentari, diverse da quelle che ne determinano la revoca o la decadenza. 2. Il provvedimento di sospensione, da applicare a seguito di due consecutive diffide, è adottato dal Dirigente Comunale responsabile del servizio sentita la Commissione di cui all'articolo 12.
Sospensione dell’autorizzazione. Articolo 32 — Revoca dell’autorizzazione Articolo 33 - Decadenza dell’autorizzazione
Sospensione dell’autorizzazione. Il Dirigente del Settore Sviluppo Economico, sentita la Commissione consultiva comunale, dispone la sospensione dell’autorizzazione d’esercizio per il servizio di noleggio di autovetture da rimessa con conducente, per un periodo minimo di tre giorni e massimo di sei mesi, nei seguenti casi: a) violazione delle tariffe; b) provvedimenti delle competenti autorità che comportino la sospensione temporanea della patente di guida (il periodo di sospensione dell’autorizzazione dovrà essere corrispondente a quello della patente); c) violazione, per la terza volta nell’arco di un anno, degli articoli di cui al Capo IV del presente regolamento; d) violazione di cui agli articoli 186 e 187 del codice della strada. Sarà competenza del Dirigente del Settore Sviluppo Economico, sentita la Commissione consultiva comunale, fissare i criteri per la graduazione delle sanzioni relative alla sospensione dell’autorizzazione d’esercizio in rapporto alle diverse variabili (gravità, recidiva ecc.).
Sospensione dell’autorizzazione. 1. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di venti giorni a un massimo di quaranta giorni qualora un'impresa commetta, nel corso di un anno, quattro infrazioni alle prescrizioni del Regolamento come riportate negli Artt. 10 e 11 del presente documento, concernenti la sicurezza e la regolarità del servizio, o contravvenzioni alle disposizioni di cui all'articolo 6 della L. 218/03. Qualora l'impresa commetta due o più infrazioni gravi l'autorizzazione è sospesa da un minimo di trenta giorni a un massimo di sessanta giorni. 2. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno qualora un'impresa commetta, nel corso di un anno, almeno due infrazioni alle prescrizioni del Regolamento come riportate nel precedente Art. 14, comma 4, concernenti la regolarità contributiva dei conducenti. 3. L'autorizzazione è sospesa da un minimo di sette a un massimo di trenta giorni qualora un’impresa commetta, nel corso di un anno, quattro infrazioni alle prescrizioni del Regolamento come riportate nel precedente Art. 12, concernenti la regolarità della documentazione attestante il possesso dei requisiti e gli adempimenti necessari al corretto svolgimento dell'attività. Qualora l'impresa commetta due o più infrazioni gravi l'autorizzazione è sospesa da un minimo di venti giorni a un massimo di quarantacinque giorni. 4. Fatto salvo quanto previsto per le infrazioni gravi, se l'impresa ha in disponibilità almeno dieci autobus il numero delle violazioni annuali di cui ai precedenti commi 1 e 3 che comportano sospensione dell'autorizzazione aumenta di un’unità e aumenta altresì di un’ulteriore unità ogni cinque autobus in più disponibili, fino a un massimo di dieci violazioni. 5. Ai fini del presente articolo, costituisce infrazione grave l'illecito punito con una sanzione superiore alla metà del massimo previsto.
Sospensione dell’autorizzazione. 1. L’autorizzazione e, quindi, l'esercizio dell’attività sono sospese: a) nel caso previsto dall’art. 9, comma 3; b) nel caso previsto dall’art. 12, comma 2; c) fino a venti giorni consecutivi, in caso di particolare gravità o di recidiva (ossia quando l’operatore ha commesso la stessa violazione per due volte in un anno). Si considerano di particolare gravità: l'abbandono di rifiuti a terra; i danneggiamenti alla sede stradale, all'arredo urbano, al patrimonio arboreo; la vendita di prodotti del settore merceologico (o merceologia) diverso da quello autorizzato; l’occupazione eccedente lo spazio concesso; d) nel caso previsto dall’art. 5, comma 7. Questa sospensione non è da intendersi come mancato utilizzo del posteggio.
Sospensione dell’autorizzazione. Art. 20 - Revoca dell'autorizzazione.
Sospensione dell’autorizzazione. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto passeggeri su strada con autobus e conducente è sospesa: a) fino a un massimo di due mesi qualora il titolare non si presenti alla verifica del veicolo predisposta dal Comando della Polizia Municipale; b) fino ad avvenuta annotazione sull’autorizzazione della sostituzione dell’autobus, qualora lo stesso sia stato sostituito senza la preventiva autorizzazione del Comune e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso terzi – noleggio con conducente; c) fino alla regolarizzazione della forma giuridica dell’impresa in caso di trasformazione della stessa non conforme a quanto previsto dall’art. 7 della L. 21/1992; d) fino ad un massimo di sei mesi qualora, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, l’autobus, che sia risultato privo delle caratteristiche previste dal presente regolamento, non sia stato reso idoneo nel termine assegnato dal Comune.