Sanzioni e penali. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo, il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di: • mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli alloggi ERS, entro i tempi stabiliti; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, come determinato dal collaudatore in corso d’opera sulla base dei prezzi unitari desunti dal prezziario della C.C.I.A.A. di Bologna; • non collaudabilità delle opere di urbanizzazione e degli alloggi ERS, realizzate; in tal caso la fidejussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte dei Soggetti Attuatori rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dal tecnico collaudatore, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto. Nei suddetti casi di inottemperanza, i Soggetti Attuatori dovranno inoltre corrispondere al Comune una penale pari all’1 per mille del valore delle opere non collaudabili per ogni giorno di ritardato esercizio delle opere di urbanizzazione e delle opere del contributo di sostenibilità, da calcolarsi a partire dalle scadenze determinate agli articoli precedenti. Sino al giorno del totale e corretto completamento delle opere da parte dei Soggetti Attuatori ovvero sino al giorno dell’escussione della cauzione, nell’ipotesi di accertata inottemperanza e subentro d’ufficio, entro un massimo di mesi. Xxxxxx inoltre ritenersi qui richiamate le ulteriori sanzioni derivanti dalle inadempienze relative alla corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione come disciplinate dalla Del. G.C. n. 1111/60 del 29/08/2007.
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Samples: Accordo Operativo
Sanzioni e penali. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione17.1 Oltre alle sanzioni previste per i Concessionari dalla Legge 337/1998, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danniquando applicabili, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivoirregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente Contratto e dalle disposizioni vigenti e fermo restando, il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di: • mancata ultimazione ove ancora possibile, l'obbligo di rimozione delle opere di urbanizzazione cause e degli alloggi ERSconseguenze del mancato o tardivo inadempimento, entro i tempi stabiliti; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzatealla Società possono essere inoltre inflitte penali determinate, come determinato dal collaudatore in corso d’opera sulla base dei prezzi unitari desunti dal prezziario della C.C.I.A.A. di Bologna; • non collaudabilità delle opere appositi indicatori tecnici ed economici che saranno definiti nel capitolato di urbanizzazione e degli alloggi ERS, realizzate; in tal caso la fidejussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte dei Soggetti Attuatori rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dal tecnico collaudatore, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità servizio di cui al precedente puntoall'art. Nei suddetti casi di inottemperanza15, i Soggetti Attuatori dovranno inoltre corrispondere al Comune una penale pari all’1 per mille con provvedimento dirigenziale a discrezione del valore delle opere non collaudabili per ogni giorno di ritardato esercizio delle opere di urbanizzazione e delle opere del contributo di sostenibilitàComune, da calcolarsi a partire dalle scadenze determinate agli articoli precedenti. Sino al giorno del totale e corretto completamento delle opere da parte dei Soggetti Attuatori ovvero sino al giorno dell’escussione della cauzione, nell’ipotesi un minimo di accertata inottemperanza e subentro d’ufficio, entro Euro 1.000,00 (mille/00) fino ad un massimo di mesiEuro 10.000,00 (diecimila).
17.2 Le penali inflitte in un anno solare non possono superare complessivamente la somma di Euro 100.000,00 (centomila).
17.3 Gli importi delle penali espressi in valore assoluto vengono adeguati annualmente al 100% dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
17.4 In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi dalla Società, richiede alla Società il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 30% per rimborso di oneri di carattere generale.
17.5 Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione.
17.6 L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre formule di tutela.
17.7 In ogni caso il Comune potrà, sempre ai sensi dell'art. Xxxxxx inoltre ritenersi qui richiamate le 1382 del Codice civile, richiedere alla Società il risarcimento degli ulteriori sanzioni derivanti dalle inadempienze relative danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.
17.8 Nel caso che i contribuenti chiedano al Comune, in seguito a decisione giudiziale, il risarcimento del danno derivante da inadempimenti della Società, la stessa si impegna a sollevare il Comune da ogni responsabilità e ad assumere direttamente ed in proprio il danno preteso.
17.9 La Società provvede alla corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione come disciplinate dalla Del. G.C. n. 1111/60 relativa copertura assicurativa ai sensi del 29/08/2007precedente art. 8.
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Samples: Servizio Di Riscossione E Gestione Delle Entrate Comunali
Sanzioni e penali. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo, il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di: • - mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli alloggi ERS, entro i tempi stabiliti; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, come determinato dal collaudatore in corso d’opera sulla base dei prezzi unitari desunti dal prezziario della C.C.I.A.A. di BolognaC.C.I.A.A.; • - non collaudabilità delle opere di urbanizzazione e degli alloggi ERS, realizzate; in tal caso la fidejussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte dei Soggetti Attuatori degli attuatori rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dal tecnico collaudatore, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto. Nei suddetti casi di inottemperanza, i Soggetti Attuatori concessionari dovranno inoltre corrispondere al Comune una penale pena pari all’1 per mille del valore delle opere non collaudabili per ogni giorno di ritardato esercizio ritardo nella corretta e completa realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle opere del contributo di sostenibilitàurbanizzazione, da calcolarsi a partire dalle scadenze determinate agli articoli precedentidalla scadenza stabilita all’art. Sino 12 sino al giorno del totale e corretto completamento delle opere da parte dei Soggetti Attuatori concessionari ovvero sino al giorno dell’escussione della cauzione, nell’ipotesi di accertata inottemperanza e subentro d’ufficio, entro un massimo di mesi. Xxxxxx inoltre ritenersi qui richiamate le ulteriori sanzioni derivanti dalle inadempienze relative alla corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione come disciplinate dalla Del. G.C. n. 1111/60 del 29/08/2007.
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Samples: Convenzione Urbanistica
Sanzioni e penali. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo, il Comune provvederà all'escussione della fideiussione della/delle fideiussioni nel caso di: • - mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli alloggi ERS, entro i tempi stabiliti; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, come determinato dal collaudatore in corso d’opera sulla base dei prezzi unitari desunti dal prezziario della C.C.I.A.A. di BolognaC.C.I.A.A.; • - non collaudabilità delle opere di urbanizzazione e degli alloggi ERS, realizzate; in tal caso la fidejussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte dei Soggetti Attuatori degli attuatori rispetto alle richieste e ed ai tempi stabiliti dal tecnico collaudatore, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto. Nei suddetti casi di inottemperanza, i Soggetti Attuatori concessionari dovranno inoltre corrispondere al Comune una penale pari all’1 per mille del valore delle opere non collaudabili per ogni giorno di ritardato esercizio ritardo nella corretta e completa realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle opere del contributo di sostenibilitàurbanizzazione, da calcolarsi a partire dalle scadenze determinate agli articoli precedentidalla scadenza stabilita all’art. Sino 10 sino al giorno del totale e corretto completamento delle opere da parte dei Soggetti Attuatori concessionari. ovvero sino al giorno dell’escussione della cauzione, nell’ipotesi di accertata inottemperanza e subentro d’ufficio, entro un massimo di mesi. Xxxxxx inoltre ritenersi qui richiamate le ulteriori sanzioni derivanti dalle inadempienze relative alla corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione come disciplinate dalla Del. G.C. n. 1111/60 del 29/08/2007.
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Samples: Convenzione Urbanistica
Sanzioni e penali. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo, il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di: • - mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli alloggi ERS, entro i tempi stabiliti; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, come determinato dal collaudatore in corso d’opera sulla base dei prezzi unitari desunti dal prezziario della C.C.I.A.A. di BolognaC.C.I.A.A.; • - non collaudabilità delle opere di urbanizzazione e degli alloggi ERS, realizzate; in tal caso la fidejussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte dei Soggetti Attuatori degli attuatori rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dal tecnico collaudatore, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto. Nei suddetti casi di inottemperanza, i Soggetti Attuatori concessionari dovranno inoltre corrispondere al Comune una penale pari all’1 per mille del valore delle opere non collaudabili per ogni giorno di ritardato esercizio ritardo nella corretta e completa realizzazione delle opere di urbanizzazione e delle opere del contributo di sostenibilitàurbanizzazione, da calcolarsi a partire dalle scadenze determinate agli articoli precedentidalla scadenza stabilita all’art. Sino 12 sino al giorno del totale e corretto completamento delle opere da parte dei Soggetti Attuatori concessionari ovvero sino al giorno dell’escussione della cauzione, nell’ipotesi di accertata inottemperanza e subentro d’ufficio, entro un massimo di mesi. Xxxxxx inoltre ritenersi qui richiamate le ulteriori sanzioni derivanti dalle inadempienze relative alla corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione come disciplinate dalla Del. G.C. n. 1111/60 del 29/08/2007.
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Sanzioni e penali. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche per il risarcimento danni, in ogni caso di inottemperanza senza giustificato motivo, il Comune provvederà all'escussione della fideiussione nel caso di: • mancata ultimazione delle opere di urbanizzazione e degli alloggi ERSurbanizzazione, delle opere di pubblica utilità entro i tempi stabiliti; in tal caso la fideiussione verrà escussa per la quota parte corrispondente al costo delle opere non realizzate, come determinato dal collaudatore in corso d’opera sulla base dei prezzi unitari desunti dal prezziario della C.C.I.A.A. di Bologna; • non collaudabilità delle opere di urbanizzazione e degli alloggi ERSurbanizzazione, delle opere di pubblica utilità realizzate; in tal caso la fidejussione verrà escussa, a seguito di inottemperanza da parte dei Soggetti Attuatori del Soggetto Attuatore rispetto alle richieste e ai tempi stabiliti dal tecnico collaudatore, per la quota parte corrispondente al costo delle opere non collaudate, quantificato secondo le modalità di cui al precedente punto. Nei suddetti casi di inottemperanza, i Soggetti Attuatori dovranno il Soggetto Attuatore dovrà inoltre corrispondere al Comune una penale pari all’1 per mille del valore delle opere non collaudabili per ogni giorno di ritardato esercizio delle opere di urbanizzazione e delle opere del contributo di sostenibilità, da calcolarsi a partire dalle scadenze determinate agli articoli precedenti. Sino al giorno del totale e corretto completamento delle opere da parte dei Soggetti Attuatori del Soggetto Attuatore ovvero sino al giorno dell’escussione della cauzione, nell’ipotesi di accertata inottemperanza e subentro d’ufficio, entro un massimo di mesi. Xxxxxx inoltre ritenersi qui richiamate le ulteriori sanzioni derivanti dalle inadempienze relative alla corretta realizzazione delle opere di urbanizzazione come disciplinate dalla Del. G.C. n. 1111/60 del 29/08/2007.
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Samples: Accordo Operativo