Common use of Sanzioni pecuniarie Clause in Contracts

Sanzioni pecuniarie. 14.1 Il Cliente è responsabile delle violazioni delle norme relative alla circolazione e all’utilizzo del veicolo, nonché del pagamento di pene pecuniarie e sanzioni relative. In tali circostanze il Cliente sosterrà tutti gli oneri e i costi derivanti (compresi tutti gli eventuali costi di recupero, traino e rimessa del veicolo), sollevando integralmente il Gestore da eventuali rivendicazioni di terzi. 14.2 Nelle ipotesi previste dall’art. 14.1 il Gestore potrà, anche a mezzo di propri fiduciari, comunicare alla competente Autorità i dati anagrafici del Cliente contravventore, affinché l’Autorità medesima possa provvedere alla rinotifica dei relativi verbali previsti dal Codice della Strada. In quest’ultimo caso, sarà onere del Cliente informare tempestivamente il Gestore dell’avvenuto pagamento della sanzione ovvero dell’avvio di un procedimento giudiziale di contestazione della sanzione stessa, restando impregiudicata la facoltà del Gestore di provvedere direttamente al pagamento della sanzione amministrativa, con immediato addebito dell’importo nei confronti del Cliente contravventore, in ipotesi di inerzia di quest’ultimo o di risultato negativo dell’eventuale procedimento giudiziale di contestazione. In alternativa e a sua totale discrezione, il Gestore potrà provvedere immediatamente al pagamento delle sanzioni amministrative e ad addebitare al Cliente contravventore il rimborso dell’importo pagato, rinunciando quest’ultimo a sollevare qualsivoglia contestazione nei confronti del Gestore. 14.3 Per l'elaborazione delle notificazioni di cui al precedente art. 14.2 il Gestore addebiterà una commissione al Cliente il cui ammontare è pari a quanto indicato nell’art. 20. 14.4 In caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente articolo, il Gestore potrà sospendere o dichiarare risolto il rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 18.

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Samples: Car Sharing Service Regulations, Car Sharing Service Regulations

Sanzioni pecuniarie. 14.1 Il Cliente è responsabile delle violazioni delle norme relative alla circolazione e all’utilizzo del veicoloVeicolo, nonché del pagamento di pene pecuniarie e sanzioni relative. In tali circostanze il Cliente sosterrà sarà tenuto a pagare le penali previste dall’art. 20 ed a sostenere tutti gli oneri e i costi derivanti dalle suddette violazioni (compresi tutti gli eventuali costi di recupero, traino e rimessa del veicoloVeicolo), sollevando integralmente il Gestore interamente KINTO Italia da eventuali rivendicazioni di terzi. 14.2 Nelle ipotesi previste dall’art. 14.1 il Gestore KINTO Italia potrà, anche a mezzo di propri fiduciari, comunicare alla competente Autorità i dati anagrafici del Cliente contravventore, affinché l’Autorità medesima possa provvedere alla rinotifica dei relativi verbali previsti dal Codice della Strada. In quest’ultimo caso, sarà onere del Cliente informare tempestivamente il Gestore KINTO Italia dell’avvenuto pagamento della sanzione ovvero dell’avvio di un procedimento giudiziale di contestazione della sanzione stessa, restando impregiudicata la facoltà del Gestore KINTO Italia di provvedere direttamente al pagamento della sanzione amministrativa, con immediato addebito dell’importo nei confronti del Cliente contravventore, in ipotesi di inerzia di quest’ultimo o di risultato negativo dell’eventuale procedimento giudiziale di contestazione. In alternativa e a sua totale discrezione, il Gestore KINTO Italia potrà provvedere immediatamente al pagamento delle sanzioni amministrative e ad addebitare al Cliente contravventore il rimborso dell’importo pagato, rinunciando quest’ultimo a sollevare qualsivoglia contestazione nei confronti del Gestoredi KINTO Italia. 14.3 Per l'elaborazione delle notificazioni di cui al precedente art. 14.2 il Gestore KINTO Italia addebiterà una commissione al Cliente il cui ammontare è pari a quanto indicato nell’art. 20. 14.4 In caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente articolo, il Gestore potrà sospendere o dichiarare risolto il rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 18.

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Samples: Servizio Di Car Sharing

Sanzioni pecuniarie. 14.1 Il Cliente è responsabile delle violazioni delle norme relative alla circolazione e all’utilizzo del veicoloVeicolo, nonché del pagamento di pene pecuniarie e sanzioni relative. In tali circostanze il Cliente sosterrà sarà tenuto a pagare le penali previste dall’art. 20 ed a sostenere tutti gli oneri e i costi derivanti dalle suddette violazioni (compresi tutti gli eventuali costi di recupero, traino e rimessa del veicoloVeicolo), sollevando integralmente il Gestore interamente KINTO Italia da eventuali rivendicazioni di terzi. 14.2 Nelle ipotesi previste dall’art. 14.1 il Gestore KINTO Italia potrà, anche a mezzo di propri fiduciari, comunicare alla competente Autorità i dati anagrafici del Cliente contravventore, affinché l’Autorità medesima possa provvedere alla rinotifica dei relativi verbali previsti dal Codice della Strada. In quest’ultimo caso, sarà onere del Cliente informare tempestivamente il Gestore KINTO Italia dell’avvenuto pagamento della sanzione ovvero dell’avvio di un procedimento giudiziale di contestazione della sanzione stessa, restando impregiudicata la facoltà del Gestore KINTO Italia di provvedere direttamente al pagamento della sanzione amministrativa, con immediato addebito dell’importo nei confronti del Cliente contravventore, in ipotesi di inerzia di quest’ultimo o di risultato negativo dell’eventuale procedimento giudiziale di contestazione. In alternativa e a sua totale discrezione, il Gestore KINTO Italia potrà provvedere immediatamente al pagamento delle sanzioni amministrative e ad addebitare al Cliente contravventore il rimborso dell’importo pagato, rinunciando quest’ultimo a sollevare qualsivoglia contestazione nei confronti del Gestoredi KINTO Italia. 14.3 Per l'elaborazione delle notificazioni di cui al precedente art. 14.2 il Gestore KINTO Italia addebiterà una commissione al Cliente il cui ammontare è pari a quanto indicato nell’art. 20. 14.4 In caso di violazione da parte del Cliente degli obblighi di cui al presente articolo, il Gestore KINTO Italia potrà sospendere o dichiarare risolto il rapporto contrattuale, ai sensi dell’art. 18.

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Samples: Termini E Condizioni Generali Di Contratto