LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. La tabella seguente rappresenta una breve rassegna della normativa essenziale a livello nazionale ed europeo relativa ai fattori ambientali di interesse per lo studio. In sede di Rapporto Ambientale sarà approfondito per tema di studio la normativa regionale di riferimento e di recepimento della legislazione sovraordinata.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. In data 08 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 che ha inteso adeguare la normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali. Il Decreto ha introdotto nel nostro Paese una forma di responsabilità amministrativa degli enti, associazioni e consorzi, qualora vi sia la commissione, o la tentata commissione, di alcuni reati da parte dei Soggetti apicali o dei Sottoposti, nell’ interesse o a vantaggio dell’Ente. La responsabilità amministrativa degli enti è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona che ha commesso il fatto. Il D.Lgs 231/2001 richiama esplicitamente i reati per i quali è configurabile una responsabilità amministrativa dell’ente (un elenco di reati e delle relative fattispecie, che sono stati considerati critici rispetto all’attività di ASM, è riportato nella parte speciale). Rispetto alla tipologia di reati previsti, il Decreto legislativo, integrato dai successivi aggiornamenti, contempla le seguenti fattispecie:
I. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
II. Reati informatici;
III. Reati di criminalità organizzata – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
IV. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo;
V. Reati contro l’industria e il commercio;
VI. Reati societari;
VII. Reati contro la personalità individuale- Reati di pratiche di mutilazione di organi genitali femminili;
VIII. Reati ed illeciti amministrativi;
IX. Reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime commesse con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro;
X. Reati in materia di violazione dei diritti di autore;
XI. Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
XII. Reati ambientali;
XIII. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art 25 duodecies del Decreto);
XIV. Ulteriori reati previsti in altri provvedimenti normativi – Reati transnazionali (artt 3 e 10 L 146/2006) e abbandono di rifiuti (art 192 D. Lgs 152/2006)
3.1 I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO La normativa prevede forme di esonero della responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, è stabilito che la società non risponda se volontariamente impedisce il compimento dell’...
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della U.E. recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si richiamano tutte le norme in materia di contabilità di lavori pubblici e di forniture, nonchè tutte le norme vigenti che disciplinano le procedure ed i contratti da applicarsi dall'Ente. Il presente Regolamento si intende fin d'ora modificato e o sostituito nelle parti che risultino in contrasto con normative di legge o regolamentari emanate successivamente all'adozione del presente Regolamento.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Di seguito si riporta la normativa di riferimento di tipo comunitario e nazionale riconducibile alla presente iniziativa.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Il tema dei contributi erogati dalla pubblica amministrazione, fat- to salvo quale riferimento generale l’articolo 118 della Costituzione, può essere, in prima approssimazione, inquadrato considerando: • l'articolo 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”, che disciplina la parte più strettamente legata alla rendicontazione dei contri- buti da parte dei soggetti del terzo settore e delle imprese; • gli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore (decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117) proprio in relazione ai rapporti con tali sog- getti; tuttavia, l'articolo 12 fa riferimento anche a sussidi e sovven- zioni che riguardano tutte le persone fisiche, la cui regolamenta- zione è contenuta nell’approvazione dei regolamenti di accesso alle prestazioni sociali e alle prestazioni relative ai servizi alla persona; • il DPR 600/1973, in relazione agli aspetti più propriamente fi- scali legati ai contributi; • l'articolo 12 della legge n. 241/90, dove si evidenzia che la conces- sione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attri- buzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinati alla predeterminazione, cioè sul fatto che i contributi, i sussidi o altro beneficio economico devono fondarsi su una regolamentazione, su criteri specifici che possano permettere la trasparenza del processo amministrativo. Le fonti citate concordano nel delineare un contesto normativo fa- vorevole alla concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura da parte della pubblica amministrazione nel caso siano rispettati principi di equità, trasparenza nell'azione ammi- nistrativa e perseguimento di utilità sociali per la comunità amministra- ta, in modo da realizzare il miglior impiego delle risorse a disposizione. Non va dimenticato il riferimento all’articolo 29 della 241/90, per il quale le regioni e gli enti locali regolano, con riguardo all’azione amministrativa, le materie disciplinate dalla citata legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie dei cittadini. Da ultimo, l’art. 2-bis evidenzia che attengono ai livelli essenziali delle prestazioni le disposizioni concernenti gli obblighi per la pubbli- ca amministrazione di garantire la partecipazione degli interessati al procedimento, di individuarne un responsabile, di concluderlo entro il termine prefissato, di misurare i tempi effettivi di loro co...
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. COMPARTO DELL’ABBIGLIAMENTO
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. La definizione del rapporto di prestazione sportiva, nonché le modalità ed i termini di sua costituzione sono disciplinati dall’art. 4 della l. 23 marzo 1981 n. 914 che nell’ordinamento italiano ha posto le basi normative del professionismo sportivo partendo dall’abolizione del cosiddetto vincolo sportivo (in forza del quale era esclusa qualsiasi libertà contrattuale dell’atleta, così completamente assoggettato alla volontà della società sportiva che, sola ed anche contro la volontà dell’atleta, decideva del suo trasferimento ad altra società sportiva) ed attribuendo al rapporto di prestazione sportiva la natura di lavoro subordinato. Con il successivo art. 5 rubricato «Cessione di contratto»,5 la l. n. 91/1981 ha, in primo luogo (co. 1), previsto la possibilità per le parti contraenti di apporre 2 Così F. C. ARRESI, La cessione del contratto, Xxxxxxx, Milano, 1950, 51.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. L'evoluzione della normativa della Regione Xxxxxx-Romagna, già a partire dalla metà degli anni '90, ha visto un incremento nell'utilizzo degli accordi di programma (Leggi Regionali: 6/1995 – 30/1996 – 19/1998 – 20/2000 – 14/2014 – 24/2017) con la chiara finalità di consentire alle Amministrazioni lo stimolo e il coordinamento di politiche territoriali, investimenti finanziari, attività amministrative e scelte operative necessarie ad un risultato di interesse comune (generale e pubblico), integrando l'azione della Pubblica Amministrazione e di soggetti privati con lo scopo di perseguire specifiche finalità pubbliche e, contemporaneamente, private di interesse generale. In sostanza, la legislazione regionale ha via via esteso la possibilità di ricorrere a procedure speciali per agevolare la realizzazione di progetti privati nella ormai consolidata consapevolezza (sostanziale e giuridica) che lo sviluppo di attività economiche private di eccellenza “costituisca già di per sé un interesse pubblico in senso stretto per le numerose e positive ricadute che genera per i territori e le comunità locali” (Circolare Regionale PG.2015.03.08657 del 13/05/2015). Il contesto normativo ed amministrativo nel quale si inserisce il presente Accordo è quindi quello consolidato dalle numerose normative urbanistiche regionali che riconoscono “espressamente e senz'altro l'interesse pubblico a sostenere insediamenti, ampliamenti, ristrutturazioni, [...] di insediamenti produttivi, in particolare ove gli stessi presentino caratteristiche di innovazione e specializzazione del prodotto e del processo; di responsabilità sociale di impresa; di sostenibilità ambientale e sociale” (ibidem), come nel caso di specie.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. Il Protocollo d’accoglienza rappresenta uno strumento con cui l’Istituto amplia il Piano dell’Offerta Formativa. Esso è coerente con la legislazione vigente e si propone di dare concreta attuazione alle seguenti normative: - DPR 394/99 Art.45; - “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (C.M. n. 24, febbraio 2006); - Documento programmatico “La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri”, Ottobre 2007; - DPR 22 giugno 2009 , n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni”; - Nota MIUR prot. 465 del 27 gennaio 2012 - Studenti con cittadinanza non italiana iscritti a classi di istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Esami di Stato. - MIUR, Prot. 236 del 31 GENNAIO 2012, Linee guida per la progettazione dei percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana. - MIUR FEBBRAIO 2014 Linee guida per gli alunni stranieri.
LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO. LA TUTELA DEL DESIGN NELLA LEGGE ITALIANA La disciplina del design industriale in Italia è complessa e può avere fondamentalmente due tipologie di protezione: La protezione di Disegni e Modelli registrati La registrazione avviene a seguito di presentazione della domanda presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, anche per il tramite delle Camere di Commercio. Il Codice della Proprietà Industriale stabilisce che la registrazione può avvenire se il disegno o il modello presentano: Il Brevetto per invenzione o per Modello di Utilità Il brevetto per invenzione è un diritto che consiste nel fatto di poter produrre, importare/esportare, commercializzare in esclusiva e nell'ambito di un territorio specifico (ad esempio un singolo Stato) un certo bene o attuato in esclusiva un certo procedimento produttivo. L'istituto della protezione brevettuale prevede la concessione per un periodo limitato di tempo (al massimo 20 anni) del diritto consistente nel vantaggio competitivo di poter sfruttare un'innovazione in regime di monopolio e, al tempo stesso, richiede di corredare la domanda di brevetto con una descrizione tecnica che, venendo resa pubblica dopo 18 mesi dal deposito della domanda di esclusiva, mette in grado i terzi di conoscere l'innovazione in ogni dettaglio. Possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità i nuovi modelli atti a conferire particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego di macchine o parti di esse, strumenti, utensili ovvero oggetti di uso in genere, quali i nuovi modelli consistenti in particolari conformazioni, disposizioni, configurazioni o combinazioni di parti. Per essere protetto come modello di utilità, la cui durata massima è 10 anni, è necessario che il prodotto industriale sia nuovo e originale e che abbia particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego. Il Diritto d'Autore Il Diritto d'Autore protegge le opere dell'ingegno di carattere creativo e, tra le categorie protette, vi sono anche le opere figurative, tra le quali rientra il design industriale. Questa protezione si attua in modo automatico quando viene immesso sul mercato l'oggetto, senza formalità e senza spese, ma si garantisce tutela solo se al design ne viene riconosciuto il carattere creativo e il valore artistico dell'opera. La protezione vale per tutta la vita dell'autore e mantenuta sino al settantesimo anno solare dopo la sua morte. L'ordinamento italiano ha introdotto...