Scarichi di sostanze pericolose. 1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 131 del D. Lgs. 152/06 e smi. Per tali scarichi, contenenti sostanze pericolose, il Gestore può indicare prescrizioni, a carico del titolare degli scarichi, e l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore per un periodo non inferiore a tre anni. Gli strumenti devono essere installati a cura e spese del titolare dello scarico. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili per il controllo del Gestore. L’utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento. 2. Per l’accettazione degli scarichi di cui al presente articolo, il Gestore stabilisce in aggiunta a quanto indicato nei precedenti articoli: − un trattamento particolare per gli scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose prima della loro confluenza nello scarico generale; − la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, aventi una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell’arco di 24 ore lavorative, nonché, al fine di regolare l’immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell’impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate. 3. Resta salva la facoltà da parte del Gestore di indicare, di volta in volta, idonee prescrizioni aggiuntive.
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Scarichi di sostanze pericolose. 1. Si Le disposizioni del presente articolo si applicano le disposizioni agli stabilimenti nei quali si svolgono attività che comportano la produzione, la trasformazione o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’artalle tabelle 3/A e 5 dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 131 del D. Lgs152/2006 e nei cui scarichi sia accertata la presenza di tali sostanze in quantità o concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento in essere. 152/06 e smi. Per tali scarichi, contenenti L’accertamento della presenza delle suddette sostanze pericolose, il Gestore può indicare prescrizioni, è a carico del titolare degli scarichi, e l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità con obbligo di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del darne comunicazione al Gestore per un periodo non inferiore a tre anni. Gli strumenti devono essere installati a cura e spese del titolare dello scarico. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili per il controllo del Gestore. L’utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamentoagli Enti competenti al rilascio dell’autorizzazione.
2. Per l’accettazione degli le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, l’autorizzazione allo scarico stabilisce altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell’attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità a quanto indicato nella stessa tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al presente articolocomma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell’Allegato 5 alla parte terza del decreto.
3. Tenendo conto della tossicità, della persistenza e della bioaccumulazione della sostanza considerata nell’ambiente in cui è effettuato lo scarico, l’Autorità Competente, anche a seguito del parere del Gestore, in sede di rilascio dell’autorizzazione può fissare, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli fissati ai sensi dell’articolo 101, commi 1 e 2 del T.U. nei casi in cui risulti accertato che i valori limite definiti ai sensi dell’Art. 101, commi 1 e 2 del T.U. impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità previsti nel Piano di tutela di cui all’Art. 121 del T.U., anche per la compresenza di altri scarichi di sostanze pericolose, o qualora l’impianto di depurazione o di idoneo trattamento ricevente lo scarico non sia in grado di garantire un trattamento adeguato;
4. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 107 e dell’articolo 108 comma 2, entro il 30 ottobre 2007 devono essere attuate le prescrizioni concernenti gli scarichi delle imprese assoggettate alle disposizioni Parte Seconda Titolo III bis. Dette prescrizioni, concernenti valori limite di emissione, parametri e misure tecniche si basano sulle migliori tecniche disponibili, senza obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell’impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell’ambiente.
5. Per le acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 alla parte terza del T.U. il punto di misurazione dello scarico è fissato secondo quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale e, nel caso di attività non rientranti nel campo di applicazione del suddetto decreto, subito dopo l’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L’Ente Competente al rilascio dell’autorizzazione può richiedere, sentito il Gestore stabilisce in aggiunta a quanto indicato nei precedenti articoli: − un trattamento particolare per del servizio di fognatura e depurazione, che gli scarichi parziali contenenti tali sostanze siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti. Qualora l’impianto di trattamento di acque reflue industriali che tratta le sostanze pericolose, di cui alla tabella del medesimo Allegato 5, riceva acque reflue contenenti sostanze pericolose prima non sensibili al tipo di trattamento adottato, in sede di autorizzazione l’Autorità di Ambito valuterà se imporre una riduzione dei valori limite di emissione indicati nella tabella 3 del medesimo allegato 5 per ciascuna delle predette sostanze pericolose indicate in tabella 5, tenendo conto della loro confluenza nello scarico generale; − la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento diluizione operata dalla miscelazione delle diverse acque reflue, aventi una capacità minima corrispondente o se negare l’autorizzazione allo scarico.
6. L’Ente competente al volume rilascio dell’autorizzazione per le sostanze di cui alla tabella 3/A e 5 dell’Allegato 5 della parte terza del T.U., redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi prodotti nell’arco di 24 ore lavorativeesistenti e dei controlli effettuati, nonché, al fine di regolare l’immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze ai fini del processo dell’impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portatesuccessivo inoltro alla Commissione europea.
3. Resta salva la facoltà da parte del Gestore di indicare, di volta in volta, idonee prescrizioni aggiuntive.
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Scarichi di sostanze pericolose. 1. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 131 del D. Lgs. 152/06 e smi. Per tali scarichi, contenenti sostanze pericolose, il Gestore può indicare prescrizioni, a carico del titolare degli scarichi, e l'installazione di strumenti in automatico che permettano di tenere sotto controllo la qualità dello scarico, ovvero i parametri ritenuti significativi, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione del Gestore per un periodo non inferiore a tre anni. Gli strumenti devono essere installati a cura e spese del titolare dello scarico. Gli strumenti dovranno essere sigillabili ed accessibili per il controllo del Gestore. L’utente è responsabile del regolare funzionamento degli strumenti ed è tenuto a segnalare immediatamente ogni anomalia che dovesse comprometterne il buon funzionamento.
2. Per l’accettazione degli scarichi di cui al presente articolo, il Gestore stabilisce in aggiunta a quanto indicato nei precedenti articoli: − ‐ un trattamento particolare per gli scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose prima della loro confluenza nello scarico generale; − ‐ la realizzazione di vasche di accumulo a perfetta tenuta idraulica da impiegare in caso di avaria degli impianti di pretrattamento delle acque reflue, aventi una capacità minima corrispondente al volume degli scarichi prodotti nell’arco di 24 ore lavorative, nonché, al fine di regolare l’immissione degli scarichi in pubblica fognatura, dimensionate tenendo conto delle esigenze del processo dell’impianto pubblico di depurazione ed in relazione alle portate.
3. Resta salva la facoltà da parte del Gestore di indicare, di volta in volta, idonee prescrizioni aggiuntive.
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