SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (Legge 146/90) che prevede l’obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale. L’Appaltatore dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, di giorni 5, a segnalare alle Amministrazioni Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale, con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire il servizio. Le Amministrazioni Contraenti non corrisponderanno il minor servizio erogato. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime provvederanno al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'Appaltatore non avrà svolto il servizio, le Amministrazioni Contraenti effettueranno le corrispondenti detrazioni. L'ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l'evento di forza maggiore.
Appears in 7 contracts
Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Attrezzature Mediche, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Attrezzature Mediche
SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Trattandosi di Il servizio in appalto è definito di pubblica utilitàutilità e pertanto lo stesso non può essere interrotto o sospeso o soppresso, in caso di scioperisciopero del personale, assemblee sindacali o altre così come per cause di forza maggiore maggiore, l’appaltatore deve impegnarsi a garantire la presenza di idonei operatori in numero adeguato all’assolvimento del servizio (si rimanda a quanto previsto dalla normativa vigente in materia (applicherà la Legge 146/90) che prevede l’obbligo 146/90 e ss.mm.ii.). L’interruzione, sospensione o soppressione ingiustificata di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal un servizio di pubblica utilità comporta responsabilità penale ex art. 331 del Codice Penale e risoluzione del contratto collettivo nazionale ex art. 1456 del Codice Civile. In caso di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale. L’Appaltatore scioperi generali di categoria, l’impresa aggiudicataria dovrà provvedere, tramite avviso scritto e con un anticipo, di norma, anticipo di giorni 55 (cinque), a segnalare alle Amministrazioni Contraenti all'Istituto la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell’assemblea sindacale, e le modalità con la presentazione del piano delle prestazioni minime per garantire le quali intende espletare il servizio. Le Amministrazioni Contraenti non corrisponderanno il minor servizio erogato. Qualora, al verificarsi In caso di cause di forza maggioremaggiore e/o scioperi, l’impresa aggiudicataria è tenuta ad assicurare l’assoluta continuità nello svolgimento del servizio in appalto attraverso l’adozione di un piano di emergenza ed indipendentemente dalla causa che ha provocato la situazione di eccezione e dalla attribuzione della sua responsabilità, è fatto obbligo per l’impresa aggiudicataria mettere a disposizione le risorse necessarie per gestire l’evento negativo e ripristinare le condizioni minime di servizio recuperando una situazione regolare e minimizzandone gli effetti. L’impresa aggiudicataria dovrà concordare con il Direttore dell’Esecuzione del Servizio eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che ne dovessero compromettere la regolarità. Qualora l’impresa aggiudicataria sospendesse il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime provvederanno al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l'Appaltatore non avrà svolto il servizio, le Amministrazioni Contraenti effettueranno le corrispondenti detrazioni. L'ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l'evento di forza maggiorel’Istituto potrà procedere alla risoluzione del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
SCIOPERI E CAUSE DI FORZA MAGGIORE. Trattandosi Considerato come il servizio in gara sia destinato a garantire la funzionalità ed efficienza e, pertanto, il miglior stato d’uso del complesso delle apparecchiature biomedicali impiegate dalle Stazioni appaltanti nello svolgimento della propria attività istituzionale a tutela della salute delle persone, il servizio stesso deve, pertanto, ritenersi strumentale e connesso all’erogazione di prestazioni, da parte delle Aziende appaltanti, che costituiscono servizi pubblici essenziali ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della L. n. 146/90. In ipotesi di scioperi e/o agitazioni e conflitti sindacali coinvolgenti il personale dipendente dall’aggiudicatario impiegato nell’espletamento del servizio in gara, l’appaltatore si obbliga, pertanto, nel rispetto del diritto di pubblica utilitàsciopero dei propri dipendenti, ad adottare tutte quelle misure ed iniziative necessarie a garantire anche in tali circostanze l’erogazione delle prestazioni minime ed indispensabili ad assicurare la continuità del servizio ad esso affidato in relazione, in caso particolare, alla natura del servizio svolto dall’appaltatore ed alle esigenze di scioperisicurezza delle apparecchiature oggetto dell’appalto, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore si rimanda a nei termini, alle condizioni e con le modalità previste dalla L. n. 146/90 citata e secondo quanto previsto dalla normativa vigente disciplina collettiva applicabile in materia (Legge 146/90) che prevede l’obbligo relazione ai contingenti di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti del personale. L’Appaltatore dovrà provvedereIn tali ipotesi, tramite avviso scritto segnatamente, l’aggiudicatario è obbligato a garantire almeno l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - comunicare tempestivamente e per iscritto alle Aziende appaltanti, con un anticipopreavviso pari ad almeno 3 giorni (tre), di norma, di giorni 5, a segnalare alle Amministrazioni Contraenti la data effettiva dello sciopero programmato e/o dell’agitazione programmata e la data dell’assemblea sindacalepresumibile durata dell’impedimento alla regolare esecuzione dell’appalto; - garantire la presenza e reperibilità di un proprio referente/rappresentante anche in tali circostanze; - garantire la disponibilità di un servizio di emergenza: anche in ipotesi di sciopero e/o conflitti sindacali che determinino la momentanea assenza di proprio personale, con la presentazione del piano l’impresa aggiudicataria dovrà, in ogni caso, garantire l’esecuzione delle attività di manutenzione correttiva sulle apparecchiature nei termini, modalità e condizioni previste dal presente Capitolato e nel rispetto della vigente normativa. L’aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire l’esecuzione delle prestazioni minime dianzi indicate anche ove ricorrano altre eventuali circostanze prevedibili, non imputabili ad esso aggiudicatario, che possano determinare la momentanea assenza del proprio personale, restando ben inteso che sono, in ogni caso, escluse da tale ipotesi e non costituiscono, poi ed in ogni caso, forza maggiore o caso fortuito le assenze del personale dell’appaltatore in conseguenza di ferie, aspettativa, infortunio, permesso, malattia etc o comunque conseguenti alla applicazione degli altri istituti similari previsti dalla normativa, anche di origine collettiva, relativa al rapporto di lavoro nell’impresa. Fatti salvi gli obblighi minimi ed essenziali gravanti sull’aggiudicatario anche per garantire il servizio. Le Amministrazioni Contraenti non corrisponderanno il minor servizio erogato. Qualora, al verificarsi l’ipotesi di cause di forza maggiore, il servizio di emergenza sostitutivo non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime provvederanno al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare all’Appaltatore inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende chesciopero ed altri eventi prevedibili dianzi descritte, per il periodo tutte le altre ipotesi non regolate nel presente articolo, che possano configurare impossibilità totale o parziale di tempo in cui l'Appaltatore esecuzione della prestazione per causa non avrà svolto il servizioimputabile alle parti e dovuta a forza maggiore od a caso fortuito, le Amministrazioni Contraenti effettueranno le si rimanda alle corrispondenti detrazioni. L'ammontare da trattenere sarà sempre calcolato in base ai prezzi di aggiudicazione ed il relativo onere sarà decurtato dalla fattura dello stesso mese in cui si è verificato l'evento di forza maggioredisposizioni del codice civile.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto