Common use of SCOPO DEL CONTRIBUTO Clause in Contracts

SCOPO DEL CONTRIBUTO. 1.1 L’Istituto erogherà alla/al Partecipante il contributo finanziario proveniente dall’Unione Europea per intraprendere una mobilità ERASMUS a fini di studio/tirocinio nell’ambito del Programma Erasmus+ Partner Countries. 1.2 La/Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3. e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio/tirocinio, come descritto nell’Allegato I. 1.3 La/Il Partecipante dichiara con la presente di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail. 1.4 La/Il Partecipante dichiara che l’intera durata del periodo di mobilità prevista dal presente Accordo, comprensivo di altri periodi di mobilità eventualmente già effettuati all’estero per studio o per Traineeship/Placement nell’ambito del programma Erasmus+/LLP Xxxxxxx nel corso del medesimo ciclo di studio, non è superiore a 12 mesi per i corsi di studio 3+2 o 24 mesi per i corsi di studio a ciclo unico. Eventuali periodi di mobilità virtuale, incluse le componenti virtuali delle mobilità blended, non rientrano nel computo del numero di mensilità massime previste per ogni ciclo di studio. Pertanto, è possibile svolgere più mobilità Erasmus (Erasmus per Studio, Erasmus Traineeship, Erasmus Blended Intensive Programme), anche nello stesso anno accademico, sempre nel rispetto della durata massima prevista per ogni ciclo di studi di cui sopra e purché i periodi di mobilità non si sovrappongano. 1.5 La mobilità dovrà essere pianificata prevedendo prevedendone un periodo di attività all’estero. Previa disponibilità dell’Ateneo ospitante, potrà altresì prevedere un periodo in modalità “virtuale” dal Paese di residenza abituale, nel quale sarà possibile svolgere qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all’obiettivo della mobilità oggetto del presente Contratto e concordata in sede di “Learning Agreement for Studies/Traineeship” (i.e. “distance learning/training” organizzata dall’istituzione ospitante, formazione virtuale etc. ecc.) 1.6 La/Il Partecipante dichiara di non laurearsi presso l’Istituto di appartenenza durante il periodo di mobilità, pena l’annullamento della mobilità.

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SCOPO DEL CONTRIBUTO. 1.1 L’Istituto erogherà alla/al Partecipante il contributo finanziario proveniente dall’Unione Europea per intraprendere una mobilità ERASMUS a fini di studio/tirocinio nell’ambito del Programma Erasmus+ Partner Countries. 1.2 La/Il Partecipante accetta il contributo nell’ammontare specificato nell’Articolo 3. e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di studio/tirocinio, come descritto nell’Allegato I. 1.3 La/Il Partecipante dichiara con la presente di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente Accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all’Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail. 1.4 La/Il Partecipante dichiara che l’intera durata del periodo di mobilità prevista dal presente Accordo, comprensivo di altri periodi di mobilità eventualmente già effettuati all’estero per studio o per Traineeship/Placement nell’ambito del programma Erasmus+/LLP Xxxxxxx nel corso del medesimo ciclo di studio, non è superiore a 12 mesi per i corsi di studio 3+2 o 24 mesi per i corsi di studio a ciclo unico. Eventuali periodi di mobilità virtuale, incluse le componenti virtuali delle mobilità blended, non rientrano nel computo del numero di mensilità massime previste per ogni ciclo di studio. Pertanto, è possibile svolgere più mobilità Erasmus (Erasmus per Studio, Erasmus Traineeship, Erasmus Blended Intensive Programme), anche nello stesso anno accademico, sempre nel rispetto della durata massima prevista per ogni ciclo di studi di cui sopra e purché i periodi di mobilità non si sovrappongano. 1.5 La mobilità dovrà essere pianificata prevedendo prevedendone un periodo di attività all’estero. Previa disponibilità dell’Ateneo ospitante, potrà altresì prevedere un periodo in modalità “virtuale” dal Paese di residenza abituale, nel quale sarà possibile svolgere qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all’obiettivo della mobilità oggetto del presente Contratto e concordata in sede di “Learning Agreement for Studies/Traineeship” (i.e. “distance learning/training” organizzata dall’istituzione ospitante, formazione virtuale etc. ecc.) 1.6 La/Il Partecipante dichiara di non laurearsi presso l’Istituto di appartenenza durante il periodo di mobilità, pena l’annullamento della mobilità. 1.6 In relazione alle misure di contrasto al contagio da COVID-19, la mobilità potrà essere eccezionalmente avviata in modalità “virtuale”, con qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all’obiettivo della mobilità oggetto del presente Accordo e concordata in sede di Learning Agreement for Studies/Traineeships (i.e. “distance learning/training” organizzata dall’istituzione ospitante, etc.). La mobilità dovrà essere pianificata prevedendone il completamento con un periodo di attività all’estero, laddove la situazione lo consenta. In caso di mobilità svolta parzialmente in modalità virtuale e parzialmente all’estero la mobilità sarà di tipo “blended”. 1.7 Nel caso dovessero perdurare restrizioni legate all’emergenza COVID-19 che non consentono il regolare svolgimento della mobilità, la durata della mobilità all’estero potrà essere ridotta a favore di una maggiore durata della componente virtuale, oppure potrà essere valutato di introdurre un periodo di interruzione tra i periodi di mobilità virtuale e all’estero, purché l’attività sia svolta entro il 31/07/2023 e sia rispettata la durata minima stabilita nella Guida al Programma e di cui all’art. 2.2 del presente Accordo. Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute all’emergenza epidemiologica non consenta alla/al Partecipante di completare la mobilità con un periodo di mobilità all’estero, sarà eccezionalmente ritenuto eleggibile ai fini del riconoscimento delle attività formative anche un intero periodo di mobilità virtuale. In caso di mobilità esclusivamente virtuale non è prevista l’erogazione della borsa di mobilità, ai sensi di quanto previsto all’art. 3 del presente Accordo.

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