Common use of SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Clause in Contracts

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il D.P.R. n° 8 del 19 gennaio 2015 è un regolamento recante modifiche al D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. L’introduzione dell’art. 17 bis sancisce le modalità per la concessione dell’accordo preventivo ai fini dell’installazione di ascensori per i quali non è possibile realizzare i volumi di rifugio previsti al punto 2.2 dell’Allegato I (RES) al D.P.R. n°162/99. L’accordo preventivo, di cui al punto 2.2 dell’allegato I al D.P.R. n°162/99, è realizzato: • in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico corredata da specifica certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, in merito alle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento. La comunicazione deve essere inviata dal proprietario al M.S.E. tramite posta elettronica certificata • in edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante concessione rilasciata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 120 giorni (decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, n° 272) dall’istanza di richiesta di accordo preventivo presentata dal proprietario. Anche in questo caso è necessario allegare all’istanza la certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, oltre alla documentazione attestante gli impedimenti oggettivi che motivano la richiesta dell’installazione dell’impianto e alla relazione tecnica da parte dell’installatore su come verrà realizzato l’impianto. Il presente Regolamento, conformemente ai disposti legislativi, descrive come C.S.D.M., in qualità di organismo accreditato e notificato ai sensi dell’art. 9 al D.P.R. n°162/99, opera nell’ambito dell’attività di rilascio della certificazione necessaria al proprietario di uno stabile per ottenere l’accordo preventivo per l’installazione degli impianti sopra descritti. Gli elevatori a cui si fa riferimento nel regolamento, sono quelli identificati nell’Articolo 2 del DPR 162/99 e s.m.i. Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra CSDM ed il cliente.

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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il D.P.R. n. 8 del 19 gennaio 2015 è un regolamento recante modifiche al D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. L’introduzione dell’artL'introduzione dell'art. 17 bis sancisce le modalità per la concessione dell’accordo dell'accordo preventivo ai fini dell’installazione dell'installazione di ascensori per i quali non è possibile realizzare i volumi di rifugio previsti al punto 2.2 dell’Allegato dell'Allegato I (RES) al D.P.R. n°162/99n. 162/99 così come modificato dal D.P.R. 10 gennaio 2017 n. 23 in attuazione della Direttiva Ascensori 2014/33/UE. L’accordo L'accordo preventivo, di cui al punto 2.2 dell’allegato dell'allegato I al D.P.R. n°162/99n 162/99 e s.m.i., è realizzato: in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico corredata da specifica certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, in merito alle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità all'idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento. La comunicazione deve essere inviata dal proprietario al M.S.E. Mi.S.E. tramite posta elettronica certificata • certificata; ⮚ in edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante concessione rilasciata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 120 giorni (decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, n° 272) dall’istanza dall'istanza di richiesta di accordo preventivo presentata dal proprietario. Anche in questo caso è necessario allegare all’istanza all'istanza la certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, oltre alla documentazione attestante gli impedimenti oggettivi che motivano la richiesta dell’installazione dell’impianto dell'installazione dell'impianto e alla relazione tecnica da parte dell’installatore dell'installatore su come verrà realizzato l’impiantol'impianto. Il presente Regolamento, conformemente ai disposti legislativi, descrive come C.S.D.M.OCERT, in qualità di organismo accreditato e notificato ai sensi dell’artdell'art. 9 al D.P.R. n°162/99n. 162/99 e s.m.i., opera nell’ambito dell’attività nell'ambito dell'attività di rilascio della certificazione necessaria al proprietario di uno stabile per ottenere l’accordo l'accordo preventivo per l’installazione l'installazione degli impianti sopra descritti. Gli elevatori a cui La procedura si fa riferimento nel regolamentoapplica agli “ascensori”, sono quelli identificati nell’Articolo 2 del DPR 162/99 e s.m.icosì come individuati nella Direttiva 2014/33/CE. Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra CSDM OCERT ed il cliente. Tale Regolamento, in ultima versione aggiornata, è disponibile sul sito web di OCERT S.r.l. (xxx.xxxxx.xx) e presso la sua sede sociale. Su esplicita richiesta può esserne inviata copia in formato elettronico al Cliente.

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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. I requisiti descritti nel presente Regolamento sono parte integrante dei documenti contrattuali di Richiesta di Certificazione relativa all’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga (modello PROD92). Con la sottoscrizione dei documenti contrattuali il richiedente accetta integralmente i requisiti contenuti nel presente Regolamento. Il D.P.R. n° 8 del 19 gennaio 2015 è un regolamento recante modifiche al D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 presente Xxxxxxxxxxx definisce le prassi generali adottate da CNIM per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 conduzione delle attività ai fini del rilascio della corretta applicazione della direttiva 95/16certificazione relativa all’accordo preventivo per l’installazione di ascensori in deroga (con fossa e/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. L’introduzione dell’arto testata ridotta) secondo quanto previsto dall’art. 17 bis sancisce le modalità per la concessione del D.P.R. n. 162/99 modificato dal D.P.R. n. 8/2015 e secondo quanto riportato nel Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2015 “Individuazione della documentazione da presentare ai fini dell’accordo preventivo ai fini dell’installazione per l’installazione di ascensori per i quali nei casi in cui non è possibile realizzare i prescritti spazi liberi o volumi di rifugio previsti al punto 2.2 dell’Allegato I (RES) al D.P.R. n°162/99. L’accordo preventivo, di cui al punto 2.2 dell’allegato I al D.P.R. n°162/99, è realizzato: • in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico corredata da specifica certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, in merito alle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento. La comunicazione deve essere inviata dal proprietario al M.S.E. tramite posta elettronica certificata • in edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante concessione rilasciata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 120 giorni (decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, n° 272) dall’istanza di richiesta di accordo preventivo presentata dal proprietario. Anche in questo caso è necessario allegare all’istanza la certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, oltre alla documentazione attestante gli impedimenti oggettivi che motivano la richiesta dell’installazione dell’impianto e alla relazione tecnica da parte dell’installatore su come verrà realizzato l’impianto. Il presente Regolamento, conformemente ai disposti legislativi, descrive come C.S.D.M., in qualità di organismo accreditato e notificato ai sensi dell’art. 9 al D.P.R. n°162/99, opera nell’ambito dell’attività di rilascio le posizioni estreme della certificazione necessaria al proprietario di uno stabile per ottenere l’accordo preventivo per l’installazione degli impianti sopra descritti. Gli elevatori a cui si fa riferimento nel regolamento, sono quelli identificati nell’Articolo 2 del DPR 162/99 e s.m.icabina”. Il Regolamento costituisce definisce le azioni che debbono essere effettuate a tal fine, sia da parte integrante di CNIM S.r.l. che da parte del contratto tra CSDM ed il clienteCliente/Richiedente. CNIM rende disponibile l’ultima versione aggiornata del Regolamento sul proprio sito web all’indirizzo xxxx://xxx.xxxx.xx, presso la propria sede o su richiesta del Richiedente, provvede ad inviarne copia in formato elettronico. Le modifiche e le integrazioni al Regolamento, sono gestite mediante l’emissione di revisioni successive, nelle quali le porzioni di testo modificate sono evidenziate con linee verticali a lato dello stesso. CNIM informa, via mail, i propri clienti qualora intervengano modifiche successive al Regolamento e applica sempre l’ultima revisione emessa. I servizi di certificazione CNIM sono aperti a tutte i Clienti che ne facciano richiesta e che si impegnino all’osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme di riferimento, senza che siano applicate politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla Certificazione. CNIM ha predisposto un “Tariffario” nel quale si riportano le condizioni economiche applicate a tutti Clienti richiedenti servizi di Certificazione di Prodotto.

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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il D.P.R. n° 8 del 19 gennaio 2015 è un regolamento recante modifiche al D.P.R. 162 del 30 aprile 1999 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. L’introduzione dell’art. 17 bis sancisce le modalità per la concessione dell’accordo preventivo ai fini dell’installazione di ascensori per i quali non è possibile realizzare i volumi di rifugio previsti al punto 2.2 dell’Allegato I (RES) al D.P.R. n°162/99. L’accordo preventivo, di cui al punto 2.2 dell’allegato I al D.P.R. n°162/99, è realizzato: • in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico corredata da specifica certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, in merito alle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento. La comunicazione deve essere inviata dal proprietario al M.S.E. MiSE tramite posta elettronica certificata • in edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante concessione rilasciata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 120 giorni (decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, n° 272) dall’istanza di richiesta di accordo preventivo presentata dal proprietario. Anche in questo caso è necessario allegare all’istanza la certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, oltre alla documentazione attestante gli impedimenti oggettivi che motivano la richiesta dell’installazione dell’impianto e alla relazione tecnica da parte dell’installatore su come verrà realizzato l’impianto. Il presente Regolamento, conformemente ai disposti legislativi, descrive come C.S.D.M., in qualità di organismo accreditato e notificato ai sensi dell’art. 9 al D.P.R. n°162/99, opera nell’ambito dell’attività di rilascio della certificazione necessaria al proprietario di uno stabile per ottenere l’accordo preventivo per l’installazione degli impianti sopra descritti. Gli elevatori a cui si fa riferimento nel regolamento, sono quelli identificati nell’Articolo 2 del DPR 162/99 e s.m.i. Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra CSDM ed il cliente.

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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il D.P.R. n° 8 presente Regolamento si applica alle attività dell’Organismo di Ispezione di tipo C della società Vignoli S.r.l. che esegue la verificazione periodica degli strumenti di misura ai sensi del 19 gennaio 2015 decreto n. 93 del 21/04/2017: “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea”. Questo Regolamento è adottato dall’Organismo di Ispezione Vignoli S.r.l. per l’attività di verificazione periodica degli strumenti di pesatura a funzionamento automatico e non, in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI EN ISO/IEC17020 come da schema di accreditamento rilasciato da ACCREDIA e conseguente autorizzazione di UNIONCAMERE. Lo schema riguarda la tipologia di strumenti di pesatura, conformi alla normativa nazionale ed europea, di seguito indicata: • Strumenti a funzionamento non automatico (NAWI) elettroniche e meccaniche ordinari ad equilibrio automatico, semiautomatico e ad equilibrio non automatico in classe I (max 15 kg), classe II (max 35 kg), classe III, IIII (fino a MAX 3.000 kg) • Strumenti a funzionamento automatico (AWI) selezionatori ponderali in classe X(x) - OIML R51: 1996 e XIII/XIIII (x) - OIML R51; 2006; con un regolamento recante modifiche al D.P.R. 162 fattore di designazione x = (1) e (2) ed etichettatrici peso/prezzo in classe Y(a) e Y(b) fino a MAX 30 kg. I servizi erogati riguardano le verificazioni periodiche eseguite sugli strumenti dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione della tipologia dello strumento o a seguito di riparazione, per qualsiasi motivo compreso il caso di ordine di aggiustamento emesso dalle CCIAA che ha comportato la rimozione di un sigillo legale. Il presente Regolamento viene applicato dall’Organismo di Ispezione Vignoli S.r.l. in maniera uniforme e imparziale per tutti i soggetti destinatari ovvero interessati ai servizi di verificazione periodica erogati; l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione del 30 aprile 1999 per chiudere la procedura Cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo. Il presente Regolamento è pubblicato nell’ultima revisione disponibile sul sito dell’Organismo di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti Ispezione Vignoli S.r.l. xxx.xxxxxxx.xxx per la concessione presa visione da parte del nulla osta per ascensori Titolare. In caso di impossibilità da parte del Titolare di accedere ad internet, lo stesso è tenuto a chiederne copia cartacea all’OdI Vignoli S.r.l. che provvederà ad inviarglielo via posta elettronica in fase di emissione dell’offerta. Il Regolamento si intende integralmente accettato quando sottoscritto dal Titolare in calce dallo stesso al momento dell’accettazione dell’offerta o ne viene sottoscritta la presa visione sul modello di Offerta/Ordine M-OFF-ORD. In caso di variazione del Regolamento tra la data di sottoscrizione e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. L’introduzione dell’art. 17 bis sancisce le modalità l’erogazione del servizio l’OdI invierà al Titolare l’aggiornamento per la concessione dell’accordo preventivo ai fini dell’installazione relativa presa visione e accettazione. Al fine di ascensori per i quali non è possibile realizzare i volumi garantire la massima correttezza e trasparenza nell’esecuzione delle suddette attività, si mette in evidenza che Xxxxxxx S.r.l. svolge in tali settori anche le seguenti attività: - Fornitura, installazione strumenti di rifugio previsti al punto 2.2 dell’Allegato I (RES) al D.P.R. n°162/99. L’accordo preventivopesatura - Riparazioni di strumenti di pesatura - Manutenzione e taratura e, che l’attività dell’Organismo di ispezione, di cui al punto 2.2 dell’allegato I al D.P.R. n°162/99, è realizzato: • in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico corredata da specifica certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, in merito alle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate per evitare il rischio di schiacciamento. La comunicazione deve essere inviata dal proprietario al M.S.E. tramite posta elettronica certificata • in edifici di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante concessione rilasciata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 120 giorni (decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, n° 272) dall’istanza di richiesta di accordo preventivo presentata dal proprietario. Anche in questo caso è necessario allegare all’istanza la certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, oltre alla documentazione attestante gli impedimenti oggettivi che motivano la richiesta dell’installazione dell’impianto e alla relazione tecnica da parte dell’installatore su come verrà realizzato l’impianto. Il presente Regolamento, conformemente ai disposti legislativiin conformità a quanto previsto dalle norme di riferimento ha carattere di indipendenza, descrive come C.S.D.M.imparzialità ed integrità in quanto è dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata esclusivamente alle attività ispettive, in qualità di organismo accreditato e notificato ai sensi dell’art. 9 al D.P.R. n°162/99, opera nell’ambito dell’attività di rilascio separata ed identificabile all’interno dell’organizzazione della certificazione necessaria al proprietario di uno stabile per ottenere l’accordo preventivo per l’installazione degli impianti sopra descritti. Gli elevatori a cui si fa riferimento nel regolamento, sono quelli identificati nell’Articolo 2 del DPR 162/99 e s.m.iVignoli S.r.l. Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra CSDM ed il clienteresponsabile delle verifiche periodiche dipende direttamente dal legale rappresentante dell’azienda.

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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE. Il D.P.R. n° 8 Nel presente Regolamento vengono definiti i rapporti tra l’Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di Asti - AT LAB - ON 2081 - in seguito chiamato anche ENTE o O.N. - e i Fabbricanti, Importatori e Distributori di strumenti di misura che operano in conformità ai requisiti della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativa agli strumenti di misura (di seguito Direttiva MID), recepita in Italia con D.lgs. n. 84 del 19 gennaio 2015 è maggio 2016 e che sottoscrivono un contratto con l’O.N.. Il presente regolamento recante modifiche al D.P.R. 162 definisce nella stessa maniera i rapporti con i fabbricanti ai sensi della Direttiva 2014/31/UE del 30 aprile 1999 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa agli ascensori “Strumenti per pesare a funzionamento non automatico”, recepita in Italia con D.lgs. n. 83 del 19 maggio 2016. Notifica su NANDO per gli strumenti MID, in base alla Direttiva 2014/32/UE: Le “Categorie degli strumenti di misura” e gli schemi di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché “Valutazione della relativa licenza di esercizio. L’introduzione dell’art. 17 bis sancisce le modalità per la concessione dell’accordo preventivo ai fini dell’installazione di ascensori Conformità” della Direttiva 2014/32/UE MID per i quali l’Organismo Notificato n. 2081 opera sono di seguito elencati: Notifica su NANDO per gli strumenti per pesare a funzionamento non è possibile realizzare i volumi di rifugio previsti al punto 2.2 dell’Allegato I automatico (RES) al D.P.R. n°162/99. L’accordo preventivo, di cui al punto 2.2 dell’allegato I al D.P.R. n°162/99, è realizzato: • in edifici esistenti, mediante comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico corredata da specifica certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificatoNAWI), in merito alle circostanze che rendono indispensabile il ricorso base alla deroga, nonché in merito all’idoneità delle soluzioni alternative utilizzate Direttiva 2014/31/UE Le “Categorie degli strumenti di misura” e gli schemi di “Valutazione della Conformità” della Direttiva 2014/31/UE MID per evitare il rischio i quali l’Organismo Notificato n. 2081 opera sono di schiacciamento. La comunicazione deve essere inviata seguito elencati: Il controllo sulla corretta interpretazione ed applicazione del presente Regolamento viene fatto dal proprietario al M.S.E. tramite posta elettronica certificata • in edifici Direttore dell’Area Certificazione e Controlli e dal Comitato di nuova costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di impossibilità per motivi di carattere geologico, mediante concessione rilasciata direttamente dal Ministero dello Sviluppo Economico entro 120 giorni (decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 22 dicembre 2010, n° 272) dall’istanza di richiesta di accordo preventivo presentata dal proprietario. Anche in questo caso è necessario allegare all’istanza la certificazione rilasciata da un organismo accreditato e notificato, oltre alla documentazione attestante gli impedimenti oggettivi che motivano la richiesta dell’installazione dell’impianto e alla relazione tecnica da parte dell’installatore su come verrà realizzato l’impiantoCertificazione. Il presente Regolamento, conformemente ai disposti legislativi, descrive come C.S.D.M., Certificato emesso dall’ AT LAB - ON 2081 è il documento con il quale l'Organismo Notificato attesta che l'Azienda/Organizzazione richiedente opera coerentemente alla direttiva MID. Schemi di valutazione della conformità in qualità cui può operare l’O.N. 2081: B Esame UE del Tipo D Dichiarazione di organismo accreditato Conformità al Tipo basata sulla Garanzia di Qualità del Processo di Produzione D1 Dichiarazione di Conformità basata sulla Garanzia di Qualità del Processo di Produzione E Dichiarazione di Conformità al Tipo basata sulla Garanzia di Qualità dell’Ispezione e notificato ai sensi dell’art. 9 delle Prove effettuate sul Prodotto Finale F Dichiarazione di Conformità al D.P.R. n°162/99, opera nell’ambito dell’attività Tipo basata sulla Verifica del Prodotto F1 Dichiarazione della Conformità basata sulla Verifica del Prodotto G Dichiarazione della Conformità basata sulla Verifica di rilascio della certificazione necessaria al proprietario un unico Prodotto H1 Dichiarazione di uno stabile per ottenere l’accordo preventivo per l’installazione degli impianti sopra descritti. Gli elevatori a cui si fa riferimento nel regolamento, sono quelli identificati nell’Articolo 2 Conformità basata sulla Garanzia di Qualità Totale e sull'Esame del DPR 162/99 e s.m.i. Il Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra CSDM ed il cliente.Progetto

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Samples: Regolamento Per L’attivita’ Di Certificazione/Ispezione Ai Fini Delle Direttive Mid E Nawi