Scorte. 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni.
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Scorte. 1. Avvenuta la conversione del contratto in affitto, qualora il concedente non abbia liberato il fondo dalla propria parte di scorte vive e morte, e, nella soccida, dal bestiame di sua proprietà, il concessionario conces- sionario può continuare a goderne, pagando una maggiorazione del canone legale dovuto, pari al sei per cento del valore di tali beni.
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