Servizi minimi in caso di sciopero e/o assemblea Clausole campione

Servizi minimi in caso di sciopero e/o assemblea. Secondo quanto stabilito dalla legge 146/90, dalla legge 83/2000, dall’apposito allegato al CCNL 26.5.99 art.3 (che prevede un massimo 12 gg. di sciopero per le superiori), dall’accordo integrativo nazionale del 8.10.99 e dalle attuali norme che prevedono 10 h. di assemblee per ciascun a.s., si conviene che in caso di sciopero deve essere garantito esclusivamente lo svol- gimento di qualsiasi tipo di esame finale e/o scrutini finali. Per lo svolgimento di detto servizio necessitano un collaboratore scolastico ed un assistente amministrativo. In caso di assemblea del personale sarà assicurata la presenza di un ausiliario in ogni plesso e di una unità di segre- teria. Al di fuori del servizio menzionato non potrà essere impedita l’adesione totale allo sciopero e/o assemblea. In caso di adesione totale, l’individuazione del personale da mantenere in servizio avverrà per sorteggio. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore dalla data dello sciopero il Dirigente Scolastico invia alle RSU e agli uffici competenti una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto de- gli scioperanti con relativa percentuale di adesione. I dipendenti, di cui ai precedenti commi, ufficialmente precettati per l’espletamento dei servizi minimi, vanno computati fra coloro che hanno aderito allo sciopero, ma devono essere esclusi dalle trattenute stipendiali.
Servizi minimi in caso di sciopero e/o assemblea. Al di fuori delle specifiche situazioni elencate non potrà essere impedita l'adesione totale allo sciopero e/o assemblea. A tal fine il Dirigente scolastico utilizzerà prioritariamente personale anche di altri plessi che non ha partecipato allo sciopero e/o assemblea. In caso di adesione totale, l'individuazione del personale da mantenere in servizio avverrà a rotazione. Nel caso di eventuali scioperi, entro 48 ore dalla data dello sciopero il Dirigente scolastico agli uffici competenti una comunicazione scritta riepilogativa del numero esatto degli scioperanti con relativa percentuale di adesione.
Servizi minimi in caso di sciopero e/o assemblea. Articolo 21: Sostituzione colleghi assenti

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