Sostituzione colleghi assenti. 1. In caso di assenze inferiori alla settimana, se l’efficienza del servizio lo consente, la sostituzione verrà fatta in prima istanza dai colleghi dello stesso profilo:
a. per assenza di un collega un collaboratore che presta servizio antimeridiano varia il proprio orario effettuando un orario da ricoprire la fascia oraria 16,00-18,30.
b. per assenza di più’ colleghi oltre alla variazione di cui sopra vengono reclutati collaboratori da altri plessi ,facendo ricorso se necessario a supplenze brevi.
c. Il personale in servizio presso la scuola d’infanzia è escluso dalla sostituzione colleghi assenti.
d. Il plesso di riferimento per la dotazione organica di collaboratori scolastici cui far ricorso per eventuali assenze è quello dove risulta più agevole sottrarre risorse lavorative in quanto è migliore il rapporto ore di apertura plesso/ore di lavoro assegnate al plesso (numero collaboratori scolastici).
2. La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie e/o ai recuperi di ore aggiuntive non farà maturare alcun compenso aggiuntivo; potrà dar luogo ad un prolungamento di orario (massimo 1 ora al giorno), da accreditare nella banca ore.
3. Nel caso di assenze plurime o di particolari esigenze del servizio scolastico (visite guidate, manifestazioni, ecc) la chiamata di un supplente temporaneo viene disposta fin dal primo giorno
4. Nel CCEI annuale possono essere definiti ulteriori criteri per la sostituzione del personale ATA.
Sostituzione colleghi assenti. 1. L’emergenza verrà gestita tenendo conto del minor disagio possibile per l’utenza e dei diritti dei lavoratori.
Sostituzione colleghi assenti. In caso di assenza dei colleghi il personale collaboratore scolastico è autorizzato ad effettuare un totale massimo di 2 ore di straordinario per collaborare alla pulizia del reparto del collega assente. Per cause di forza maggiore e non disponendo di personale che possa prolungare ulteriormente l’orario di servizio – in caso di assenza del personale – la D.S.G.A. affiderà di volta in volta a singoli collaboratori scolastici le pulizie necessarie per la sostituzione dei colleghi assenti, indipendentemente dal plesso di servizio originario, anche se ciò comporterà un aggravio per i colleghi del plesso di appartenenza
Sostituzione colleghi assenti. In caso di assenza di personale assegnato ad una sede la sostituzione momentanea verrà disposta con il criterio della turnazione. E’ attribuita una quota di ore di intensificazione: usata per dare 1 ora (di intensificazione appunto) ai coll. Scolastici che si spostano da una sede all'altra per sostituire i colleghi assenti e 1/2 ora per supplire l'assenza di un collega (sempre fino ai 7 giorni) nella sede di servizio – Non ci fossero più risorse si ripartirà il fondo quota-parte per i collaboratori beneficiari.
Sostituzione colleghi assenti. Per i collaboratori scolastici la copertura delle assenze sarà effettuata dai colleghi presenti al mattino con il riconoscimento di un’ora e trenta minuti di straordinario che sarà attribuito prioritariamente a chi ha accumulato meno ore di recupero per i prefestivi
Sostituzione colleghi assenti. La sostituzione dei colleghi assenti verrà effettuata secondo le seguenti modalità: disponibilità a farlo; recupero delle ore di permesso; con straordinario (nei limiti delle ore previste).
Sostituzione colleghi assenti. Ai Docenti di ogni ordine e grado che sostituiscono i colleghi assenti sono riconosciuti, oltre al pagamento delle ore eccedenti effettivamente svolte ai sensi dell’art. 70 C.C.N.L. 04/08/1995, un compenso forfettario totale da distribuirsi fra coloro che hanno dato la disponibilità e in base alle ore effettuate di € 2.000,00. Per disponibilità a supplenze urgenti su sedi diverse dalla propria vengono riconosciute n.2 h.ogni supplenza effettuata. Per € 315,00 per un totale di € 2.315,00
Sostituzione colleghi assenti. In caso di assenza di un assistente amministrativo o tecnico, la sostituzione verrà fatta da altro personale in servizio, previo riconoscimento di compenso aggiuntivo forfettario, con le modalità definite dal Tavolo di contrattazione annuale. In caso di assenza di un collaboratore scolastico, la sostituzione verrà fatta dai colleghi del gruppo in cui il collaboratore scolastico è inserito previo riconoscimento di compenso aggiuntivo forfettario, con le modalità definite dal Tavolo di contrattazione annuale. La sostituzione per le assenze riconducibili alle ferie o al recupero di ore eccedenti l’orario d’obbligo precedentemente prestate non farà maturare alcun compenso aggiuntivo. Ove il conteggio delle ore per la sostituzione del personale assente superi le disponibilità previste nel Fondo d’Istituto per la retribuzione delle stesse, il compenso verrà ripartito tra gli aventi diritto in misura proporzionale.
Sostituzione colleghi assenti. Nel caso in cui la chiamata degli eventuali supplenti, da parte del dirigente scolastico, in base alla normativa vigente, non fosse possibile, o nell'attesa dell'assunzione del supplente, il personale ATA attua, quando necessario, la sostituzione dei colleghi assenti mediante una intensificazione della prestazione nell'ambito dell'orario di servizio. La sostituzione del personale assente costituisce attività incentivabile, nei limiti di quanto stabilito nel paragrafo dedicato alle prestazioni aggiuntive.
Sostituzione colleghi assenti. La copertura del servizio per i colleghi assenti relativamente alle attività più rilevanti dovrà avvenire, di norma, da parte del personale del medesimo settore (o piano di servizio per il collaboratori scolastici). Per le pulizie assegnate sarà definita una copertura predeterminata del collega assente. L’assenza di una unità di personale non dà, di norma, diritto automatico al riconoscimento di ore di lavoro aggiuntivo rientrando l’attività, salvo diversa disposizione scritta, nell’ambito della ordinaria attività di lavoro. Nelle modalità che saranno previste dal contratto integrativo di istituto, viste le nuove disposizioni della Legge di Stabilità circa la non sostituibilità del personale ATA se non a certe condizioni, potranno essere riconosciute ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti. Non costituisce lavoro orario aggiuntivo qualsiasi attività comunque svolta, anche in sostituzione di colleghi assenti, non comportante un impegno orario aggiuntivo debitamente autorizzato. Quindi non potranno essere ammesse a recupero le cosiddette “intensificazioni”.