SERVIZIO DI CONSERVAZIONE – REGISTRI DI PROTOCOLLO Clausole campione

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE – REGISTRI DI PROTOCOLLO. Il servizio di conservazione denominato “Registri di protocollo” ha lo scopo di conservare i registri giornalieri di protocollo prodotti dal Sistema di gestione documentale e protocollo informatico della RGS, in particolare dalle piattaforme informatiche “Registro Elettronico Documentale” (RED) e “Nuovo Protocollo a Servizi” (NPS) nell’ambito di ciascuna Area Organizzativa Omogenea, di seguito AOO, secondo le normative vigenti alla data del presente manuale. Il Registro giornaliero di protocollo è definito nel glossario di cui all’allegato 2 alle Regole tecniche del “DPCM 3 dicembre 2013” come il “registro informatico di atti e documenti in ingresso e in uscita che permette la registrazione e l’identificazione univoca del documento informatico all’atto della sua immissione cronologica nel sistema di gestione informatica dei documenti”. I registri di protocollo generalmente sono aperti all’inizio dell’anno e sono chiusi alla fine dell’anno; è possibile però che per talune circostanze siano aperti e/o chiusi in periodi diversi. Ogni registro di protocollo ha un proprio Responsabile, riconosciuto nella figura del responsabile della gestione documentale dell’AOO, individuato come descritto nel Manuale di gestione documentale di RGS. Per RGS attualmente vengono prodotti da NPS i seguenti Registri giornalieri di Protocollo: − Registro giornaliero AOO RGS Centrale (Ispettorati Centrali) − Registro giornaliero AOO (UCB e RTS) − Registro giornaliero AOO Revisori Legali
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE – REGISTRI DI PROTOCOLLO. Il servizio di conservazione denominato “Registri di protocollo” ha lo scopo di conservare i registri giornalieri di protocollo prodotti dal Sistema di gestione documentale e protocollo informatico utilizzato dalla RGS, nell’ambito di ciascuna Area Organizzativa Omogenea, di seguito AOO, secondo le normative vigenti alla data del presente manuale. Il Registro giornaliero di protocollo è definito nel glossario di cui all’allegato 1 delle Linee guida, come “Registro informatico ove sono memorizzate le informazioni prescritte dalla normativa per tutti i documenti ricevuti e spediti da un ente e per tutti i documenti informatici dell'ente stesso.” I registri di protocollo generalmente sono aperti all’inizio dell’anno e sono chiusi alla fine dell’anno; è possibile però che per talune circostanze siano aperti e/o chiusi in periodi diversi. Ogni registro di protocollo ha un proprio Responsabile, riconosciuto nella figura del responsabile del servizio di protocollo, individuato come descritto nei rispettivi Manuali di gestione documentale di ciascuna AOO di RGS.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).