SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Attività venatoria: copre la Responsabilità Civile per danni involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività venatoria svolta nei modi, nei luoghi e periodi consentiti dalle preposte Autorità. La garanzia, nei limiti contrattualmente previsti, assolve all’obbligo previsto dalla legge 27/12/1977, n. 968 e successive modifiche. Proprietà di altri fabbricati: l’Impresa si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, delle somme che gli stessi siano tenuti a pagare per la responsabilità civile loro derivante in qualità di proprietari delle unità immobiliari indicate all’ubicazione del rischio della presente “Condizione Particolare”. L’assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti al fabbricato stesso. Se l’abitazione fa parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali gli Assicurati devono rispondere in proprio, quanto la quota a loro carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune. La garanzia opera anche per l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo rischio della committenza, di lavori di straordinaria manutenzione. SEZIONE INFORTUNI Diaria da ricovero a seguito di infortunio – gessatura Tutela dei Minori: se uno stesso evento provoca la morte contemporanea, di entrambi i coniugi assicurati, l’impresa raddoppierà l’indennizzo spettante ai figli che al momento dell’evento risultassero minorenni. Tabella INAIL l’accertamento del grado di invalidità permanente parziale in base ai valori indicati nella tabella INAIL e non in quella prevista per la garanzia base. Xxxxxxxx delle spese di cura conseguenti ad infortunio: rimborsa le prestazioni sanitarie relative sia al ricovero o all’intervento chirurgico senza ricovero (come ad esempio onorari del chirurgo, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, apparecchi terapeutici applicati durante l’intervento, rette di degenza, assistenza medica ed infermieristica, cure, fisiochinesiterapia, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici durante il ricovero o l’intervento chirurgico) che quelle successive al ricovero (come ad esempio visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure termali effettuati nei 90 giorni successivi all’infortunio, al ricovero).
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Attività venatoria: copre Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) Responsabilità civile verso prestatori d’opera L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la Responsabilità Civile loro opera, in quanto soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL. L’Assicurazione RCO è efficace purché l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. (Buone fede inail). Malattie Professionali L’assicurazione RCO comprende le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. Lavoratori stagionali Le prestazioni di cui ai punti precedenti si intendono operanti anche per ulteriori lavoratori stagionali, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro. Somministrazione e vendita di È inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività venatoria svolta nei modidai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, nei luoghi con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. prodotti alimentari Per i generi alimentari prodotti direttamente dall’Assicurato e periodi consentiti dalle preposte Autoritàsomministrati o venduti nella struttura assicurata, sono inclusi i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto. La garanzia, nei limiti contrattualmente previsti, assolve all’obbligo previsto dalla legge 27/12/1977, n. 968 e successive modifiche. Proprietà Distributori di altri fabbricati: l’Impresa si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, delle somme che gli stessi siano tenuti a pagare per carburante È inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di colonnine per la distribuzione di carburante ubicate nell’area di pertinenza della struttura assicurata. La garanzia è estesa ai Danni materiali causati ai veicoli sottoposti alle operazioni di erogazione del carburante e/o del lubrificante in conseguenza della difettosa esecuzione di tali operazioni - compresi i danni da erogazione di carburanti e/o lubrificanti avariati - a condizione che tali danni si siano verificati non oltre 48 ore dalla loro derivante esecuzione. Somministrazione e vendita di prodotti farmaceutici A condizione che il titolare e del personale addetto alla farmacia/parafarmacia siano in qualità possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di proprietari delle unità immobiliari indicate all’ubicazione del rischio della presente “Condizione Particolare”. L’assicurazione comprende anche legge vigente per l’esercizio dell’attività, è inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi da spargimento di acqua dai prodotti farmaceutici somministrati o da rigurgiti venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei sistemi di scarico conseguenti danni dovuti a rotture accidentali degli impianti idrici difetto originario dei prodotti. Per i prodotti galenici prodotti direttamente dall’Assicurato e tecnici pertinenti al fabbricato stesso. Se l’abitazione fa parte di un condominiosomministrati o venduti nella struttura assicurata, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per sono inclusi i danni dei quali gli Assicurati devono rispondere in proprio, quanto la quota corporali dovuti a loro carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune. La garanzia opera anche per l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo rischio della committenza, di lavori di straordinaria manutenzione. SEZIONE INFORTUNI Diaria da ricovero a seguito di infortunio – gessatura Tutela dei Minori: se uno stesso evento provoca la morte contemporanea, di entrambi i coniugi assicurati, l’impresa raddoppierà l’indennizzo spettante ai figli che al momento dell’evento risultassero minorenni. Tabella INAIL l’accertamento difetto originario del grado di invalidità permanente parziale in base ai valori indicati nella tabella INAIL e non in quella prevista per la garanzia base. Xxxxxxxx delle spese di cura conseguenti ad infortunio: rimborsa le prestazioni sanitarie relative sia al ricovero o all’intervento chirurgico senza ricovero (come ad esempio onorari del chirurgo, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, apparecchi terapeutici applicati durante l’intervento, rette di degenza, assistenza medica ed infermieristica, cure, fisiochinesiterapia, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici durante il ricovero o l’intervento chirurgico) che quelle successive al ricovero (come ad esempio visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure termali effettuati nei 90 giorni successivi all’infortunio, al ricovero)prodotto.
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Samples: Assicurazione Multirischi
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Attività venatoria: copre la Responsabilità Civile L’Impresa si obbliga a tenere indenne il Contraente ed i familiari con lui conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività venatoria svolta nei modiper morte, nei luoghi lesioni personali e periodi consentiti dalle preposte Autoritàper danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. L’assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante agli assicurati per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da: a) FIGLI MINORI, anche nell’eventualità in cui gli stessi siano affidati al coniuge separato o divorziato, oppure temporaneamente ad altri familiari. La garanziaresponsabilità delle predette persone, anche se non conviventi con il Contraente, si intende in questo caso assicurata; b) MINORI e PERSONE “ALLA PARI”, temporaneamente ospiti degli assicurati; BABY SITTER e ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI, anche se prestatori d’opera occasionali; c) INCAPACI DI INTENDERE E VOLERE (art. 2047 del Codice Civile) in tutela agli assicurati. Inoltre, per quanto relativo alla responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Impresa si obbliga, nei limiti contrattualmente previsti, assolve all’obbligo previsto dalla legge 27/12/1977, n. 968 e successive modifichedel massimale assicurato. Proprietà di altri fabbricati: l’Impresa si obbliga a) a tenere indenni gli Assicuratiassicurati di quanto questi siano tenuti a pagare (capitali, interessi e spese) quali civilmente responsabili ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30/6/65, n. 1124, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dagli addetti ai servizi domestici assicurati presso l’Inail per gli infortuni sul lavoro; b) al risarcimento delle somme che gli stessi assicurati siano tenuti a pagare per la responsabilità civile loro derivante in qualità di proprietari delle unità immobiliari indicate all’ubicazione del rischio della presente “Condizione Particolare”. L’assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti al fabbricato stesso. Se l’abitazione fa parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali gli Assicurati devono rispondere in proprio, quanto la quota a loro carico civilmente responsabili per danni corporali subìti dagli addetti ai servizi domestici, “personale a ore”, “baby sitter” e “persone alla pari”, non soggetti all’obbligo di cui deve rispondere la proprietà comuneassicurazione infortuni ai sensi del D.P.R. 30/6/65 n. 1124. La garanzia opera anche per: a) proprietà ed uso di apparecchi domestici, compresi fonoaudiovisivi e limitatamente alle lesioni corporali – i danni a terzi derivanti da incendio, scoppio ed esplosione degli stessi; b) intossicazione ed avvelenamenti causati agli ospiti da cibi o bevande avariati; c) utenza della strada in qualità di pedone; d) proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili; l’assicurazione si estende anche ai mezzi provvisti di motore, purché aventi caratteristiche di giocattolo, nonché a biciclette con pedalata assistita da motore elettrico ausiliario e a carrozzette elettriche per l’esecuzione disabili, ma esclusi tutti i rischi assicurabili secondo quanto disciplinato dalla legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche; e) pratica del campeggio nei luoghi dove è consentito, compresi i danni derivanti da incendio, scoppio, esplosione, ma esclusi tutti i rischi assicurabili secondo quanto disciplinato dalla legge n. 990 del 24/12/69 e successive modifiche; f) partecipazione del Contraente o dei Familiari conviventi, in qualità di lavori genitori accompagnatori, a qualsiasi attività indetta ed autorizzata dalle Autorità Scolastiche, comprese gite, visite culturali, manifestazioni sportive e ricreative, intendendosi altresì compresa la responsabilità derivante da fatto di ordinaria manutenzione eminori affidati alla loro sorveglianza; g) proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela, limitatamente al solo rischio della committenzasenza motore né entro né fuoribordo, nonché di lavori tavole con o senza vela; h) esercizio di straordinaria manutenzione. SEZIONE INFORTUNI Diaria attività ricreative non retribuite, escluse la pratica dell’aeromodellismo e l’attività venatoria; i) esercizio di sport in qualità di dilettante, esclusi il paracadutismo, gli sport aerei in genere e quelli motoristici; j) proprietà, detenzione ed uso di armi, anche da ricovero fuoco, per difesa, tiro “a seguito segno” e “a volo”, ma escluso l’uso delle stesse per l’attività venatoria; k) uso o guida da parte dei figli minori di infortunio – gessatura Tutela dei Minori: se uno stesso evento provoca la morte contemporaneaveicoli o natanti a motore, non in usufrutto o di entrambi i coniugi proprietà degli assicurati, l’impresa raddoppierà l’indennizzo spettante ai figli od agli stessi locati, nel caso di azione di rivalsa della società assicuratrice di tali mezzi; l) proprietà, uso o possesso di animali domestici, esclusi i cani ed i rischi derivanti dalla proprietà dei cavalli. Infine l’Impresa assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che al momento dell’evento risultassero minorennigiudiziale, sia civile che penale, a nome dell’assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’assicurato stesso. Tabella INAIL l’accertamento Non sono previste opzioni con riduzione del grado di invalidità permanente parziale in base ai valori indicati nella tabella INAIL e non in quella prevista per la garanzia base. Xxxxxxxx delle spese di cura conseguenti ad infortunio: rimborsa le prestazioni sanitarie relative sia al ricovero o all’intervento chirurgico senza ricovero (come ad esempio onorari del chirurgo, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, apparecchi terapeutici applicati durante l’intervento, rette di degenza, assistenza medica ed infermieristica, cure, fisiochinesiterapia, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici durante il ricovero o l’intervento chirurgico) che quelle successive al ricovero (come ad esempio visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure termali effettuati nei 90 giorni successivi all’infortunio, al ricovero)premio.
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Samples: Assicurazione Danni