SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) Responsabilità civile verso prestatori d’opera L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL. L’Assicurazione RCO è efficace purché l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. (Buone fede inail). Malattie Professionali L’assicurazione RCO comprende le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. Lavoratori stagionali Le prestazioni di cui ai punti precedenti si intendono operanti anche per ulteriori lavoratori stagionali, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) Responsabilità civile verso prestatori d’opera L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL. L’Assicurazione RCO è efficace purché l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. (Buone fede inail). Malattie Professionali L’assicurazione RCO comprende le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. Lavoratori Addetti stagionali Le prestazioni di cui ai punti precedenti si intendono operanti anche per ulteriori lavoratori addetti stagionali, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 150 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) Responsabilità civile verso prestatori d’opera L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL. L’Assicurazione RCO è efficace purché l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. (Buone fede inail). Malattie Professionali L’assicurazione RCO comprende le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. Lavoratori stagionali Le prestazioni di cui ai punti precedenti si intendono operanti anche per ulteriori lavoratori stagionali, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro. Somministrazione e vendita di prodotti alimentari È inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. Per i generi alimentari prodotti direttamente dall’Assicurato e somministrati o venduti nella struttura assicurata, sono inclusi i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto. Distributori di carburante È inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di colonnine per la distribuzione di carburante ubicate nell’area di pertinenza della struttura assicurata. La garanzia è estesa ai Danni materiali causati ai veicoli sottoposti alle operazioni di erogazione del carburante e/o del lubrificante in conseguenza della difettosa esecuzione di tali operazioni - compresi i danni da erogazione di carburanti e/o lubrificanti avariati - a condizione che tali danni si siano verificati non oltre 48 ore dalla loro esecuzione. Saloni di parrucchieri, estetisti, centri estetici, beauty farm, centri tattoo e piercing La garanzia è valida a condizione che sia svolta nel rispetto delle autorizzazioni e delle competenze previste dalla normativa di legge vigente in materia ed è operante anche per la responsabilità civile derivante all’ Assicurato per i danni corporali, direttamente conseguenti all’applicazione di prodotti cosmetici ed a trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico.
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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) Responsabilità civile verso prestatori d’opera L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL. L’Assicurazione RCO è efficace purché l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. (Buone fede inail). Malattie Professionali L’assicurazione RCO comprende le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. Lavoratori stagionali Le prestazioni di cui ai punti precedenti si intendono operanti anche per ulteriori lavoratori stagionali, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro. Somministrazione e vendita di È inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. prodotti alimentari Per i generi alimentari prodotti direttamente dall’Assicurato e somministrati o venduti nella struttura assicurata, sono inclusi i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto. Distributori di carburante È inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di colonnine per la distribuzione di carburante ubicate nell’area di pertinenza della struttura assicurata. La garanzia è estesa ai Danni materiali causati ai veicoli sottoposti alle operazioni di erogazione del carburante e/o del lubrificante in conseguenza della difettosa esecuzione di tali operazioni - compresi i danni da erogazione di carburanti e/o lubrificanti avariati - a condizione che tali danni si siano verificati non oltre 48 ore dalla loro esecuzione. Somministrazione e vendita di prodotti farmaceutici A condizione che il titolare e del personale addetto alla farmacia/parafarmacia siano in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di legge vigente per l’esercizio dell’attività, è inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai prodotti farmaceutici somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. Per i prodotti galenici prodotti direttamente dall’Assicurato e somministrati o venduti nella struttura assicurata, sono inclusi i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto.
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