Validità esclusiva delle norme dattiloscritte Clausole campione

Validità esclusiva delle norme dattiloscritte. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Parimenti, le dichiarazioni a stampa di polizza del Contraente/Assicurato s’intendono nulle e prive di effetto essendo note alla Società tutte le circostanze determinanti per la valutazione del rischio.
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione. Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato e/o Contraente, in relazione a quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte. Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dalla Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d’atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti all’Associazione temporanea di imprese o Coassicuratrici (se esistente).
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d’atto del premio: le condizioni assicurative del contratto sono infatti costituite esclusivamente dai contenuti della presente polizza che costituirà, in allegato, parte integrante dei suddetti moduli a stampa.
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte. 14.1 Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.
Validità esclusiva delle norme dattiloscritte. 1. Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma digitale apposta dal Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.