Sicurezza ed eccezioni generali. 1. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare misure o di mantenere riservate determinate informazioni ove, nell’ambito di appalti di armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indi- spensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, lo ritenga neces- sario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza. 2. Fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in un modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in cui vigono condi- zioni analoghe, o una restrizione dissimulata del commercio tra le Parti, nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da impedire a una qualsiasi Parte di imporre o applicare misure: (a) necessarie a tutelare la morale pubblica, l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica; (b) necessarie a proteggere la vita o la salute di uomini, animali o piante; (c) necessarie a proteggere la proprietà intellettuale; o (d) riguardanti merci o servizi forniti da persone disabili, istituzioni filantropi- che o mediante il lavoro carcerario.
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Samples: Accordo Di Libero Scambio, Accordo Di Libero Scambio
Sicurezza ed eccezioni generali. 1. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare misure o di mantenere riservate determinate informazioni ove, nell’ambito di appalti di armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indi- spensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, lo ritenga neces- sario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
2. Fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in un modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in cui vigono condi- zioni condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata del commercio tra le Partidi esse, nessuna disposizione disposi- zione del presente capitolo è interpretata in modo da impedire a una qualsiasi Parte di imporre o applicare misure:
(a) necessarie a tutelare la morale moralità pubblica, l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
(b) necessarie a proteggere la vita o la salute di uominipersone, animali o piante;
(c) necessarie a proteggere la proprietà intellettuale; o
(d) riguardanti merci o servizi forniti da persone disabili, istituzioni filantropi- che o mediante il lavoro carcerario.
3. Il paragrafo 2 lettera (b) comprende misure ambientali necessarie a proteggere la salute di persone, animali o piante.
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Samples: Accordo Di Partenariato Economico Globale, Accordo Di Partenariato Economico Globale
Sicurezza ed eccezioni generali. 1. Nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata come un divieto per una delle Parti di adottare misure o di mantenere riservate determinate informazioni ove, nell’ambito di appalti di armi, munizioni o materiale bellico oppure di appalti indi- spensabili indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale, lo ritenga neces- sario necessario per tutelare i suoi interessi essenziali in materia di sicurezza.
2. Fatto salvo l’obbligo di non applicare tali misure in un modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in cui vigono condi- zioni condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata del commercio tra le Partidi esse, nessuna disposizione del presente capitolo è interpretata in modo da impedire a una qualsiasi Parte di imporre o applicare misure:
(a) necessarie a tutelare la morale moralità pubblica, l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
(b) necessarie a proteggere la vita o la salute di uominipersone, animali o piante;
(c) necessarie a proteggere la proprietà intellettuale; o
(d) riguardanti merci o servizi forniti da persone disabili, istituzioni filantropi- che filantropiche o mediante il lavoro carcerario.
3. Il paragrafo 2 lettera (b) comprende misure ambientali necessarie a proteggere la salute di persone, animali o piante.
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