Common use of Sicurezza nel cantiere Clause in Contracts

Sicurezza nel cantiere. Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dall'Esecutore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell’Appaltante. Pertanto l'Esecutore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con l’Appaltante, al quale rimane comunque la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente contratto e nei Piani di sicurezza. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque almeno 20 giorni prima della consegna dei lavori, l’Esecutore redige e consegna all’Appaltante e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: − eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; − piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui sopra, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La mancata consegna dei citati documenti nei tempi e nei modi stabiliti si configurerà come inadempienza dell’Esecutore. I lavori potranno iniziare, ai sensi dell’art. 101 c. 3 D.Lgs. 81/2008, solo dopo l’esito positivo della verifica del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il piano di sicurezza e di coordinamento oppure il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. L’Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. L’Esecutore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’Esecutore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Esecutore, le proposte si intendono accolte. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L'Esecutore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Esecutore restandone completamente sollevati sia l’Appaltante che i propri organi tecnici, i Collaudatori e l’ufficio D.L.. Il Direttore Tecnico di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani da parte di tutti i soggetti impegnati nell'esecuzione dei lavori. L'Esecutore, sottoscrivendo il presente contratto, dà atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi i lavori, e di aver conseguentemente verificato, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione. Su richiesta scritta dell’Appaltante, l'Esecutore dovrà fornire una certificazione rilasciata dall'ente competente in materia, oppure, nei casi in cui ciò è ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso del contratto. L'Esecutore dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per conto suo, tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, oltre alle norme contenute nel presente contratto. L’Appaltante si riserva di pretendere, in ogni caso, l'allontanamento del personale operante in cantiere ove sia stato accertato che esso contravvenga ai propri doveri di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dai subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Esecutore. In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Esecutore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il D.L. e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, per l'eventuale verifica delle cause che li hanno determinati. L’ufficio D.L. avrà funzioni di vigilanza sull'adempimento di quanto previsto contrattualmente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con l'obbligo di riferire immediatamente con comunicazione scritta all’Appaltante, per eventuali inadempienze o danni a beni o attività dello stesso Appaltante. L’ufficio D.L. avrà la possibilità di adottare nei confronti dell'Esecutore, previa comunicazione scritta, sanzioni adeguate alla gravità delle violazioni accertate ed al numero delle stesse, che potranno andare dal richiamo scritto fino a proporre all’Appaltante la risoluzione del contratto. In particolare potrà essere disposta la sospensione dei lavori per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza, e la ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo comunicazione scritta dell'Esecutore circa l'avvenuta eliminazione della situazione di pericolo. La suddetta sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, non potrà quindi costituire motivo per richieste di compensi e non determinerà mutamento del termine di ultimazione dei lavori. Nel caso l’Esecutore sia un RTC gli obblighi derivanti dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008 sono in capo al capogruppo.

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Sicurezza nel cantiere. Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dall'Esecutore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell’Appaltante. Pertanto l'Esecutore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con l’Appaltante, al quale rimane comunque la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente contratto e nei Piani di sicurezza. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque almeno 20 giorni prima della consegna dei lavori, l’Esecutore redige e consegna all’Appaltante e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: − eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; (oppure: piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento. Il piano di sicurezza e di coordinamento non è stato redatto in quanto si prevede che in cantiere non vi sia la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici; pertanto se durante il corso dei lavori l’Esecutore dovesse richiedere autorizzazione al subappalto oppure comunicare di aver stipulato un subcontratto, il D.L. provvederà a sospendere i lavori al fine di redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 90 c. 5 D.Lgs. 81/2008), senza che l’Esecutore possa accampare pretese per risarcimenti o indennizzi vari.).) − piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui sopra, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La mancata consegna dei citati documenti nei tempi e nei modi stabiliti si configurerà come inadempienza dell’Esecutore. I lavori potranno iniziare, ai sensi dell’art. 101 c. 3 D.Lgs. 81/2008, solo dopo l’esito positivo della verifica del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il piano di sicurezza e di coordinamento oppure il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. L’Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. L’Esecutore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’Esecutore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Esecutore, le proposte si intendono accolte. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L'Esecutore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Esecutore restandone completamente sollevati sia l’Appaltante che i propri organi tecnici, i Collaudatori e l’ufficio D.L.. Il Direttore Tecnico di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani da parte di tutti i soggetti impegnati nell'esecuzione dei lavori. L'Esecutore, sottoscrivendo il presente contratto, dà atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi i lavori, e di aver conseguentemente verificato, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione. Su richiesta scritta dell’Appaltante, l'Esecutore dovrà fornire una certificazione rilasciata dall'ente competente in materia, oppure, nei casi in cui ciò è ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso del contratto. L'Esecutore dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per conto suo, tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, oltre alle norme contenute nel presente contratto. L’Appaltante si riserva di pretendere, in ogni caso, l'allontanamento del personale operante in cantiere ove sia stato accertato che esso contravvenga ai propri doveri di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dai subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Esecutore. In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Esecutore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il D.L. e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, per l'eventuale verifica delle cause che li hanno determinati. L’ufficio D.L. avrà funzioni di vigilanza sull'adempimento di quanto previsto contrattualmente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con l'obbligo di riferire immediatamente con comunicazione scritta all’Appaltante, per eventuali inadempienze o danni a beni o attività dello stesso Appaltante. L’ufficio D.L. avrà la possibilità di adottare nei confronti dell'Esecutore, previa comunicazione scritta, sanzioni adeguate alla gravità delle violazioni accertate ed al numero delle stesse, che potranno andare dal richiamo scritto fino a proporre all’Appaltante la risoluzione del contratto. In particolare potrà essere disposta la sospensione dei lavori per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza, e la ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo comunicazione scritta dell'Esecutore circa l'avvenuta eliminazione della situazione di pericolo. La suddetta sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, non potrà quindi costituire motivo per richieste di compensi e non determinerà mutamento del termine di ultimazione dei lavori. Nel caso l’Esecutore sia un RTC gli obblighi derivanti dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008 sono in capo al capogruppo.

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Samples: egov.hseweb.it

Sicurezza nel cantiere. Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dall'Esecutore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell’Appaltante. Pertanto l'Esecutore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con l’Appaltante, al quale rimane comunque la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente contratto e nei Piani di sicurezza. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque almeno 20 giorni prima della consegna dei lavori, l’Esecutore redige e consegna all’Appaltante e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: − eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; − piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui sopra, redatto ai sensi del D.Lgs. D.Lgs 81/2008. La mancata consegna dei citati documenti nei tempi e nei modi stabiliti si configurerà come inadempienza dell’Esecutore. I lavori potranno iniziare, ai sensi dell’art. 101 c. 3 D.Lgs. 81/2008, solo dopo l’esito positivo della verifica del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il piano di sicurezza e di coordinamento oppure il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, coordinamento nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. L’Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. L’Esecutore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’Esecutore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Esecutore, le proposte si intendono accolte. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L'Esecutore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Esecutore restandone completamente sollevati sia l’Appaltante che i propri organi tecnici, i Collaudatori e l’ufficio D.L.. Il Direttore Tecnico di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani da parte di tutti i soggetti impegnati nell'esecuzione dei lavori. L'Esecutore, sottoscrivendo il presente contratto, dà atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi i lavori, e di aver conseguentemente verificato, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione. Su richiesta scritta dell’Appaltante, l'Esecutore dovrà fornire una certificazione rilasciata dall'ente competente in materia, oppure, nei casi in cui ciò è ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso del contratto. L'Esecutore dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per conto suo, tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, oltre alle norme contenute nel presente contratto. L’Appaltante si riserva di pretendere, in ogni caso, l'allontanamento del personale operante in cantiere ove sia stato accertato che esso contravvenga ai propri doveri di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dai subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Esecutore. In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Esecutore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il D.L. e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, per l'eventuale verifica delle cause che li hanno determinati. L’ufficio D.L. avrà funzioni di vigilanza sull'adempimento di quanto previsto contrattualmente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con l'obbligo di riferire immediatamente con comunicazione scritta all’Appaltante, per eventuali inadempienze o danni a beni o attività dello stesso Appaltante. L’ufficio D.L. avrà la possibilità di adottare nei confronti dell'Esecutore, previa comunicazione scritta, sanzioni adeguate alla gravità delle violazioni accertate ed al numero delle stesse, che potranno andare dal richiamo scritto fino a proporre all’Appaltante la risoluzione del contratto. In particolare potrà essere disposta la sospensione dei lavori per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza, e la ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo comunicazione scritta dell'Esecutore circa l'avvenuta eliminazione della situazione di pericolo. La suddetta sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, non potrà quindi costituire motivo per richieste di compensi e non determinerà mutamento del termine di ultimazione dei lavori. Nel caso l’Esecutore sia un RTC gli obblighi derivanti dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008 sono in capo al capogruppo.

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Samples: www.provincia.modena.it

Sicurezza nel cantiere. Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dall'Esecutore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell’Appaltante. Pertanto l'Esecutore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con l’Appaltante, al quale rimane comunque la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente contratto e nei Piani di sicurezza. L'Esecutore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Esecutore restandone completamente sollevati sia l’Appaltante che i propri organi tecnici, i Collaudatori e l’ufficio DL. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitivadall’aggiudicazione, e comunque almeno 20 giorni prima della consegna dei lavori, l’Esecutore redige e consegna all’Appaltante all’Appaltante, e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, per far parte integrante del presente contratto: − eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; − piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui sopra, redatto ai sensi del D.Lgs. D. Lgs 81/2008. La mancata consegna dei citati documenti nei tempi e nei modi stabiliti si configurerà come inadempienza dell’Esecutore. I lavori potranno iniziare, ai sensi dell’art. 101 c. 3 D.Lgs. D. Lgs 81/2008, solo dopo l’esito positivo della verifica del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionedell’Appaltante. Il piano di sicurezza e di coordinamento oppure il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, se redatto, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appaltopresente contratto. L’Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. L’Esecutore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’Esecutore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Esecutore, le proposte si intendono accolte. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L'Esecutore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Esecutore restandone completamente sollevati sia l’Appaltante che i propri organi tecnici, i Collaudatori e l’ufficio D.L.. DL. Il Direttore Tecnico di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani da parte di tutti i soggetti impegnati nell'esecuzione dei lavori. L'Esecutore, L'Esecutore sottoscrivendo il presente contratto, contratto dà atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi i lavori, e di aver conseguentemente verificato, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione. Su richiesta scritta dell’Appaltante, l'Esecutore dovrà fornire una certificazione rilasciata dall'ente competente in materia, oppure, nei casi in cui ciò è ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso del contratto. L'Esecutore dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per conto suo, tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, oltre alle norme contenute nel presente contratto. L’Appaltante si riserva di pretendere, in ogni caso, l'allontanamento del personale operante in cantiere ove sia stato accertato che esso contravvenga ai propri doveri di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, piani redatti dai subappaltatori, subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Esecutore. In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Esecutore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il D.L. DL e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, per l'eventuale verifica delle cause che li hanno determinati. L’ufficio D.L. DL avrà funzioni di vigilanza sull'adempimento di quanto previsto contrattualmente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con l'obbligo di riferire immediatamente con comunicazione scritta all’Appaltante, per eventuali inadempienze o danni a beni o attività dello stesso Appaltante. L’ufficio D.L. DL avrà la possibilità di adottare nei confronti dell'Esecutore, previa comunicazione scritta, sanzioni adeguate alla gravità delle violazioni accertate ed al numero delle stesse, che potranno andare dal richiamo scritto fino a proporre all’Appaltante la risoluzione del contratto. In particolare potrà essere disposta la sospensione dei lavori per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza, e la ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo comunicazione scritta dell'Esecutore circa l'avvenuta eliminazione della situazione di pericolo. La suddetta sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, non potrà quindi costituire motivo per richieste di compensi e non determinerà mutamento del termine di ultimazione dei lavori. Nel caso l’Esecutore sia un RTC RTC, gli obblighi derivanti dall’art. 26 D.Lgs. D. Lgs 81/2008 sono in capo al capogruppo.

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Sicurezza nel cantiere. Le opere I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, anche di carattere locale, in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e, in ogni caso, in condizione di permanente sicurezza e igiene. L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. L’Appaltatore è obbligato a fornire all’Amministrazione, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 81 del 2008, come mod. e int., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel presente contratto saranno realizzate dall'Esecutore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell’Appaltantecantiere. Pertanto l'Esecutore ha piena libertà e facoltà di organizzare Per la gestione della sicurezza nel cantiere si applicherà il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con l’Appaltante, al quale rimane comunque la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente contratto e nei Piani di sicurezza. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque almeno 20 giorni prima della consegna dei lavori, l’Esecutore redige e consegna all’Appaltante e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: − eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; − piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui sopra, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/200881/2008 o la normativa vigente al momento della stipula del Contratto. La mancata consegna dei citati documenti nei tempi L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e nei modi stabiliti si configurerà come inadempienza dell’Esecutore. I lavori potranno iniziare, ai sensi dell’art. 101 c. 3 D.Lgs. 81/2008, solo dopo l’esito positivo della verifica del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento oppure il piano sostitutivo predisposto dal coordinatore per la progettazione, ai sensi del piano di sicurezza D.Lgs. n. 81 del 2008, e smi, e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante altre normative eventualmente vigenti alla data della stipula del contratto di appaltoContratto. L’Esecutore L’Appaltatore può presentare direttamente al coordinatore Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazioni modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento coordinamento, nei seguenti casi: ▪ per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; ▪ per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L’Esecutore L’Appaltatore ha il diritto che il coordinatore Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’Esecutore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Esecutore, le proposte si intendono accolte. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L'Esecutore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Esecutore restandone completamente sollevati sia l’Appaltante che i propri organi tecnici, i Collaudatori e l’ufficio D.L.. Il Direttore Tecnico di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani da parte di tutti i soggetti impegnati nell'esecuzione dei lavori. L'Esecutore, sottoscrivendo il presente contratto, dà atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi i lavori, e di aver conseguentemente verificato, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione. Su richiesta scritta dell’Appaltante, l'Esecutore dovrà fornire una certificazione rilasciata dall'ente competente in materia, oppure, nei casi in cui ciò è ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso del contratto. L'Esecutore dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per conto suo, tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, oltre alle norme contenute nel presente contratto. L’Appaltante si riserva di pretendere, in ogni caso, l'allontanamento del personale operante in cantiere ove sia stato accertato che esso contravvenga ai propri doveri di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dai subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Esecutore. In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Esecutore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il D.L. e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, per l'eventuale verifica delle cause che li hanno determinati. L’ufficio D.L. avrà funzioni di vigilanza sull'adempimento di quanto previsto contrattualmente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con l'obbligo di riferire immediatamente con comunicazione scritta all’Appaltante, per eventuali inadempienze o danni a beni o attività dello stesso Appaltante. L’ufficio D.L. avrà la possibilità di adottare nei confronti dell'Esecutore, previa comunicazione scritta, sanzioni adeguate alla gravità delle violazioni accertate ed al numero delle stesse, che potranno andare dal richiamo scritto fino a proporre all’Appaltante la risoluzione del contratto. In particolare potrà essere disposta la sospensione dei lavori per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza, e la ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo comunicazione scritta dell'Esecutore circa l'avvenuta eliminazione della situazione di pericolo. La suddetta sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, non potrà quindi costituire motivo per richieste di compensi e non determinerà mutamento del termine di ultimazione dei lavori. Nel caso l’Esecutore sia un RTC gli obblighi derivanti dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008 sono in capo al capogruppol’Appaltatore.

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Sicurezza nel cantiere. Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dall'Esecutore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell’Appaltante. Pertanto l'Esecutore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con l’Appaltante, al quale rimane comunque la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente contratto e nei Piani di sicurezza. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque almeno 20 giorni prima della consegna dei lavori, l’Esecutore redige e consegna all’Appaltante e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: − eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; − piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui sopra, redatto ai sensi del D.Lgs. D.Lgs 81/2008. La mancata consegna dei citati documenti nei tempi e nei modi stabiliti si configurerà come inadempienza dell’Esecutore. I lavori potranno iniziare, ai sensi dell’art. 101 c. 3 D.Lgs. 81/2008, solo dopo l’esito positivo della verifica del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il piano di sicurezza e di coordinamento oppure il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, coordinamento nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. N Massimo gg 3650 (10 anni) per beni immobili (art. 1669 C.C.). L’Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. L’Esecutore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’Esecutore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Esecutore, le proposte si intendono accolte. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L'Esecutore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Esecutore restandone completamente sollevati sia l’Appaltante che i propri organi tecnici, i Collaudatori e l’ufficio D.L.. Il Direttore Tecnico di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani da parte di tutti i soggetti impegnati nell'esecuzione dei lavori. L'Esecutore, sottoscrivendo il presente contratto, dà atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi i lavori, e di aver conseguentemente verificato, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione. Su richiesta scritta dell’Appaltante, l'Esecutore dovrà fornire una certificazione rilasciata dall'ente competente in materia, oppure, nei casi in cui ciò è ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso del contratto. L'Esecutore dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per conto suo, tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, oltre alle norme contenute nel presente contratto. L’Appaltante si riserva di pretendere, in ogni caso, l'allontanamento del personale operante in cantiere ove sia stato accertato che esso contravvenga ai propri doveri di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, redatti dai subappaltatori, compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Esecutore. In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Esecutore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il D.L. e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, per l'eventuale verifica delle cause che li hanno determinati. L’ufficio D.L. avrà funzioni di vigilanza sull'adempimento di quanto previsto contrattualmente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con l'obbligo di riferire immediatamente con comunicazione scritta all’Appaltante, per eventuali inadempienze o danni a beni o attività dello stesso Appaltante. L’ufficio D.L. avrà la possibilità di adottare nei confronti dell'Esecutore, previa comunicazione scritta, sanzioni adeguate alla gravità delle violazioni accertate ed al numero delle stesse, che potranno andare dal richiamo scritto fino a proporre all’Appaltante la risoluzione del contratto. In particolare potrà essere disposta la sospensione dei lavori per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza, e la ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo comunicazione scritta dell'Esecutore circa l'avvenuta eliminazione della situazione di pericolo. La suddetta sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, non potrà quindi costituire motivo per richieste di compensi e non determinerà mutamento del termine di ultimazione dei lavori. Nel caso l’Esecutore sia un RTC gli obblighi derivanti dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008 sono in capo al capogruppo.

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Sicurezza nel cantiere. Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dall'Esecutore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti dell’Appaltante. Pertanto l'Esecutore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con l’Appaltante, al quale rimane comunque la facoltà di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente contratto e nei Piani di sicurezza. Entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque almeno 20 giorni prima della consegna dei lavori, l’Esecutore redige e consegna all’Appaltante e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: - eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento; - piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui sopra, redatto ai sensi del D.Lgs. D. Lgs 81/2008. La mancata consegna dei citati documenti nei tempi e nei modi stabiliti si configurerà come inadempienza dell’Esecutore. I lavori potranno iniziare, ai sensi dell’art. 101 c. 3 D.Lgs. D. Lgs 81/2008, solo dopo l’esito positivo della verifica del piano operativo di sicurezza da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Il piano di sicurezza e di coordinamento oppure il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. L’Esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza. L’Esecutore ha diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l’Esecutore. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Esecutore, le proposte si intendono accolte. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. L'Esecutore è tenuto ad adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi comunque presenti nel cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità e spesa in caso di infortuni e di danni ricadrà pertanto sull'Esecutore restandone completamente sollevati sia l’Appaltante che i propri organi tecnici, i Collaudatori e l’ufficio D.L.. DL. Il Direttore Tecnico di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani da parte di tutti i soggetti impegnati nell'esecuzione dei lavori. L'Esecutore, L'Esecutore sottoscrivendo il presente contratto, contratto dà atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto ad eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove dovranno svolgersi i lavori, e di aver conseguentemente verificato, mediante diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione. Su richiesta scritta dell’Appaltante, l'Esecutore dovrà fornire una certificazione rilasciata dall'ente competente in materia, oppure, nei casi in cui ciò è ammesso, da un professionista abilitato, attestante la conformità alle norme vigenti dei mezzi e delle attrezzature adoperate nel corso del contratto. L'Esecutore dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per conto suo, tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, oltre alle norme contenute nel presente contratto. L’Appaltante si riserva di pretendere, in ogni caso, l'allontanamento del personale operante in cantiere ove sia stato accertato che esso contravvenga ai propri doveri di sicurezza ed igiene del lavoro. L’Esecutore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani, piani redatti dai subappaltatori, subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Esecutore. In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Esecutore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il D.L. DL e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato, per l'eventuale verifica delle cause che li hanno determinati. L’ufficio D.L. DL avrà funzioni di vigilanza sull'adempimento di quanto previsto contrattualmente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con l'obbligo di riferire immediatamente con comunicazione scritta all’Appaltante, per eventuali inadempienze o danni a beni o attività dello stesso Appaltante. L’ufficio D.L. DL avrà la possibilità di adottare nei confronti dell'Esecutore, previa comunicazione scritta, sanzioni adeguate alla gravità delle violazioni accertate ed al numero delle stesse, che potranno andare dal richiamo scritto fino a proporre all’Appaltante la risoluzione del contratto. In particolare potrà essere disposta la sospensione dei lavori per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza, e la ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo comunicazione scritta dell'Esecutore circa l'avvenuta eliminazione della situazione di pericolo. La suddetta sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, non potrà quindi costituire motivo per richieste di compensi e non determinerà mutamento del termine di ultimazione dei lavori. Nel caso l’Esecutore sia un RTC RTC, gli obblighi derivanti dall’art. 26 D.Lgs. D. Lgs 81/2008 sono in capo al capogruppo.

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Samples: Contratto Per Lavori Di Completamento Sala Polivalente in Comune Di Borgo Tossignano (Bo) – c.i.g. Cup