Sicurezza sul luogo di lavoro. 1. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 3. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163, si dichiara che l’entità presunta dei lavori in oggetto non è inferiore a 200 uomini-giorno.
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Sicurezza sul luogo di lavoro. 1. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 12 18 aprile 20062016, n. 16350, si dichiara che l’entità presunta dei lavori in oggetto non è inferiore a 200 uomini-giorno.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Sicurezza sul luogo di lavoro. 1. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Ai sensi di quanto previsto dal X.Xxx. 12 aprile 2006, n. 163, si dichiara che l’entità presunta dei lavori in oggetto non è inferiore a 200 uomini-giorno.
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