Attestazione di regolare esecuzione Per il presente Accordo Quadro, compreso tra i contratti esclusi di cui all’allegato IX del D.lgs. 50/2016, si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali mediante l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal D.E.C., confermata dal responsabile unico del procedimento.
Beneficiari delle prestazioni In caso di morte dell’Assicurato, Beneficiario sono gli Eredi legittimi o altra persona designata al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione o che risulterà designata al momento dell’evento. L'Assicurato può in qualsiasi momento revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDIMENTO n° 410 del 08-07-2021 Oggetto INT.18 P.T. 2019-2021 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN ASCENSORE MONTALETTIGHE PRESSO IL PADIGLIONE N. 13 “CLINICA MEDICA” CIG 8642844C7C - CUP D15F18001220005. AFFIDAMENTO ALL’IMPRESA DI XXXXXX SRL IMPORTO COMPLESSIVO DI € 79.277,471 OLTRE IVA DI LEGGE AREA TECNICA PROVVEDIMENTO n° 411 del 09-07-2021 Oggetto Proroga contrattuale dal 01/07/2021 al 31/12/2021 del servizio di rimozione forzata dei veicoli nelle aree interne dell’AOU Careggi all’XXX Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xxx/Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx, CIG n. 455253785F. AREA TECNICA PROVVEDIMENTO n° 412 del 12-07-2021 Oggetto Inserimento in attività assistenziale del ricercatore a tempo determinato di tip. b) dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx presso la SODc Rumatologia del DAI Medico-Geriatrico AREA AMMINISTRATIVA PROVVEDIMENTO n° 413 del 13-07-2021 Oggetto ATTIVAZIONE COMANDO DELLA DR.SSA XXXXXXXXX XXXXXXXXX, COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, PRESSO LA DIREZIONE COMPETITIVITÀ TERRITORIALE DELLA TOSCANA E AUTORITÀ DI GESTIONE DELLA REGIONE TOSCANA, A FAR DATA DAL 01.08.2021 FINO AL 31.07.2022 AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE PROVVEDIMENTO n° 414 del 13-07-2021 Oggetto Accettazione in comodato d’uso di apparecchiatura da utilizzare nell’ambito di uno studio clinico e approvazione del relativo schema di contratto AFFARI GENERALI PROVVEDIMENTO n° 415 del 13-07-2021 Oggetto INT. 11 P.T. 2021-2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI UN NUOVO BLOCCO DI COLLEGAMENTI VERTICALI (SCALE E ASCENSORI) NEL PADIGLIONE 25 (C.T.O.) CIG 8830180F0A CUP D18I18000190001. APPROVAZIONE ATTI DI GARA E INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AREA TECNICA PROVVEDIMENTO n° 416 del 14-07-2021 Oggetto ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, AI SENSI DELL’ART. 42-BIS DEL D.LGS N. 151/2001, DELLA SIG.RA XXXX XXXXXXXXX, OSS A T.I. DI QUESTA AZIENDA, PRESSO L’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, PER UN PERIODO DI UN ANNO, DAL 01.09.2021 AL 31.08.2022.
Contratto di sponsorizzazione La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale sono, in particolare, stabiliti: - Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; - La durata del contratto di sponsorizzazione; - Gli obblighi assunti a carico dello sponsor; - Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. Con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione degli spazi pubblicitari espressamente indicato nel progetto.
Definizioni Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Attestazione dello stato di rischio La Compagnia mette a disposizione del Contraente e dell'avente diritto (proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o locatario), in via telematica nell'area riservata del proprio sito internet (xxx.xxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx), l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del Contratto, purché si sia concluso il periodo di osservazione. L'attestato di rischio è disponibile anche nell'home page del sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) al link "attestato di rischio". Il Contraente e l'avente diritto possono chiedere, nelle modalità descritte ai commi precedenti, il rilascio dell'attestazione di rischio aggiornata nel caso in cui, dopo la conclusione del periodo di osservazione, sia avvenuto: ⚫ il furto del veicolo, l'esportazione definitiva all'estero, la vendita (con risoluzione o cessione del Contratto), la consegna in conto vendita, la demolizione o la cessazione definitiva della circolazione; ⚫ la sospensione della garanzia nel corso del Contratto e la successiva riattivazione. In questo caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione. Se il veicolo è cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal Contraente, si considera assolto: ⚫ per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Compagnia, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in Polizza come proprietario; ⚫ per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione. Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni. La Compagnia consegna per via telematica, o per il tramite dell'intermediario se il documento è stato richiesto in forma cartacea, ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta,l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo Contratto ma ha valenza puramente informativa, così come da regolamento IVASS n. 9/2015. Nel caso di Contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria. La Società non rilascia l'attestazione nel caso di: ⚫ sospensione di garanzia nel corso del Contratto; ⚫ contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno; ⚫ contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di Premio; ⚫ contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso; ⚫ cessione del Contratto contemporanea alla vendita del veicolo assicurato, nel caso in cui il periodo di osservazione non risulti concluso.
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Ritardo nei pagamenti In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterà gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderà la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morosità del Cliente nei confronti del Rivenditore, quest’ultimo procederà in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per l’invio della richiesta al Distributore dovrà avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierà una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederà, dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrà comunicare l’avvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante l’avvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dell’art. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierà le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderà l’erogazione dell’energia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morosità, il Rivenditore avrà facoltà di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dalla normativa vigente. L’effettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterà al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui all’articolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 “Sistema indennitario per l’esercente la vendita uscente a carico del cliente finale moroso”, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l’indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) l’esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l’esercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrà in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. L’effettiva sospensione della fornitura avverrà nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrà diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per l’invio sollecito e un’aggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morosità), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione “Prestazioni tecniche e servizi di connessione”. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dell’art. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dell’art. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nell’ordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dell’incasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente all’imputazione difforme indicata dal Cliente all’atto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della Società, la stessa applicherà gli indennizzi automatici, così come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).
Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)
Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet: