Aggiornamento tecnologico Nel caso in cui, durante il corso della fornitura vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta aggiudicataria, previa autorizzazione di Xx.Xx.Xx., si impegna a immettere nella fornitura il nuovo prodotto, alle medesime condizioni contrattuali. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto piĂš aggiornato) o vere e proprie sostituzioni. Ai fini dellâautorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura la Ditta dovrĂ far prevenire a Xx.Xx.Xx. una relazione da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento in relazione a: â dimensioni del device, â caratteristiche tecnologiche, â vantaggi tecnici, di gestione, economici, di metodiche dâuso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti (allegare documentazione); â dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore (allegare documentazione); â caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza dâuso (allegare documentazione) â risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale (allegare gli studi citati) Le Informazioni generali sul dispositivo da fornire sono le seguenti: ⢠inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento ⢠Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici â CND ⢠Classe di rischio ⢠Certificazioni (marchio CE, approvazione FDA,...) ⢠Indicazioni e controindicazioni allâuso - da scheda tecnica ⢠Prezzo e condizione di vendita Xx.Xx.Xx. provvederĂ allâautorizzazione a seguito di adeguata istruttoria tecnica sottoponendo la relazione ad una commissione tecnica per la valutazione dei DM, che si riunirĂ semestralmente e sarĂ composta da: - due medici specialisti ed esperti del DM in valutazione, - un componente tecnico della Direzione Centrale di Committenza SanitĂ che svolge le funzioni di presidente. In seguito ad adeguata istruttoria tecnica, del cui esito sarĂ data comunicazione alla Ditta aggiudicataria e alle aziende sanitarie contraenti, si procederĂ o meno allâautorizzazione dellâaggiornamento tecnologico.
Ritardo nei pagamenti In caso di mancato pagamento, anche parziale, della fattura, decorso il termine di scadenza, uBroker addebiterĂ gli interessi di mora calcolati, per ogni giorno di ritardo a partire dal giorno successivo alla scadenza della fattura rimasta insoluta, su base annua pari al Tasso Ufficiale di riferimento maggiorato di 8,5 punti, oltre le maggiori spese relative ai solleciti di pagamento inviati e le eventuali spese di recupero credito sostenute. In caso di mancato pagamento della fattura uBroker, inoltre, sospenderĂ la fornitura in base a quanto previsto e indicato nelle Condizioni Generali di Contratto. In tutti i casi di morositĂ del Cliente nei confronti del Rivenditore, questâultimo procederĂ in via preventiva alla sospensione della fornitura di Energia Elettrica e/o alla chiusura del PdR relativamente alla fornitura di Gas Naturale, previa comunicazione scritta al Cliente, anche limitatamente ad alcuni dei POD e dei PdR in fornitura. Il decimo giorno (solare) successivo la data di scadenza della fattura, il Rivenditore invierĂ una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 25 (venticinque) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederĂ , dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Per i Clienti non connessi in bassa tensione il termine per lâinvio della richiesta al Distributore dovrĂ avvenire trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della comunicazione di messa in mora. Per i Clienti di gas naturale il Rivenditore invierĂ una lettera di messa in mora al Cliente di energia elettrica in bassa tensione a mezzo raccomandata A/R, o a mezzo PEC, con indicazione che, trascorsi 40 (quaranta) giorni (solari) dal ricevimento della stessa procederĂ , dopo i successivi tre giorni lavorativi, a richiedere al Distributore la sospensione della fornitura. Il Cliente potrĂ comunicare lâavvenuto pagamento anche a mezzo telefax o e-mail ai recapiti che verranno indicati nella comunicazione inviata dal Rivenditore, allegando il documento attestante lâavvenuto pagamento. Qualora il ritardo nei pagamenti da parte del Cliente superi i venti giorni dalla scadenza della fattura, saranno applicabili le disposizioni dellâart. 9 delle presenti Condizioni Generali. Trascorsi i termini della messa in mora, il Rivenditore invierĂ le richieste di sospensione ai Distributori Locali, i quali dovranno: - Per i punti in bassa tensione, senza misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 8 (otto) giorni. - Per i punti in bassa tensione, con misuratore elettronico, attendere 15 (quindici) giorni solari dalla suddetta richiesta di sospensione e poi provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) giorni, effettuando prima la diminuzione di potenza al 15% (quindici percento), ove possibile. Decorsi i 15 (quindici) giorni solari dalla riduzione di potenza il Distributore, qualora non riceva la richiesta di riattivazione da parte del Rivenditore, sospenderĂ lâerogazione dellâenergia elettrica. - Per gli altri punti, provvedere alla sospensione entro 5 (cinque) solari dal ricevimento della richiesta. In caso di persistente morositĂ , il Rivenditore avrĂ facoltĂ di cessare la fornitura, nel rispetto delle tempistiche e delle modalitĂ previste dalla normativa vigente. Lâeffettiva sospensione o cessazione della fornitura avverrĂ nei tempi tecnici compatibili con la sospensione dei servizi di trasporto e dispacciamento oggetto di contratto tra il Rivenditore e le controparti terze erogatrici di tali servizi (concessionario del servizio di trasporto e TERNA). Qualora il Cliente allacciato in bassa tensione risulti inadempiente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del fornitore con il quale aveva precedentemente sottoscritto un contratto di somministrazione di energia elettrica e tale fornitore abbia attivato il sistema indennitario ai sensi delle delibere ARG/elt 191/09, Del. 219/2020/R/com e s.m.i., il nuovo fornitore addebiterĂ al Cliente il corrispettivo CMOR relativo a corrispettivi non pagati al precedente fornitore qualora sussistano i presupposti di cui allâarticolo 2.2 Allegato B Delibera ARG/elt 219/10 âSistema indennitario per lâesercente la vendita uscente a carico del cliente finale morosoâ, ossia: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale che ha diritto di beneficiare del servizio di maggior tutela; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione della costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrĂ applicato lâindennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; d) lâesercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) lâesercente la vendita abbia provveduto nei tempi previsti dalla delibera ARG/com 164/08 a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati. Il Rivenditore potrĂ in ogni caso sospendere la fornitura anche senza preavviso in caso di comprovati prelievi fraudolenti di Energia Elettrica o Gas Naturale o di manomissione del gruppo di misura, in qualunque modo il Rivenditore ne sia venuto a conoscenza. Lâeffettiva sospensione della fornitura avverrĂ nei tempi tecnici compatibili con la sospensione del servizio di trasporto. In tutti i casi di sospensione della fornitura di Gas Naturale ai sensi del presente art. 7, il Rivenditore avrĂ diritto di richiedere al Cliente il pagamento di un contributo per la procedura di sospensione della fornitura, pari a 5,00 euro (IVA esclusa) per lâinvio sollecito e unâaggiuntiva parte determinata specificatamente dal Distributore Locale, per la copertura dei costi sostenuti per la disattivazione e la riattivazione della fornitura stessa. Sono a carico del Cliente tutti gli oneri maturati fino alla completa sospensione, cessazione o riattivazione della fornitura di Energia Elettrica e/o di Gas Naturale e dei relativi servizi collegati, inclusi eventuali spese, costi e oneri aggiuntivi ed eventuali penali per ritardato pagamento conseguenti alla sospensione e/o risoluzione del Contratto. In aggiunta ai suddetti oneri applicati dai diversi Distributori Locali (collegati alle prestazioni di sospensioni/riattivazioni/cessazioni amministrative per morositĂ ), saranno dovuti alla uBroker gli oneri amministrativi forfettari richiesti al Cliente finale a copertura delle spese di gestione tecnica della prestazione. I corrispettivi sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche (Allegato B), nella sezione âPrestazioni tecniche e servizi di connessioneâ. In caso di mancato, ritardato o parziale pagamento, il Rivenditore si riserva, inoltre, ai sensi dellâart. 1194 c.c. ed in mancanza di diversa dichiarazione ai sensi dellâart. 1193 c.c., il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal Cliente nellâordine: a. agli interessi moratori maturati alla data dellâincasso; b. alle maggiori spese di esazione; c. al capitale, indipendentemente allâimputazione difforme indicata dal Cliente allâatto del pagamento. In caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura da parte della SocietĂ , la stessa applicherĂ gli indennizzi automatici, cosĂŹ come previsto del TIMOE (258/2015/R/com) e dal TIMG (ARG/gas 99/11).
Corrispettivo e modalitĂ di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarĂ indicato allâinterno dellâOrdine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nellâOrdine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora lâOrdine abbia ad oggetto lâesecuzione di un Servizio o la realizzazione di unâOpera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali allâapplicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresĂŹ espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec cessiva onerositĂ sopravvenuta ai sensi dellâarticolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalitĂ e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi cazione, il corrispettivo dovrĂ essere pagato dal Committente in unâunica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrĂ essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti allâOrdine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. LâIVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltĂ del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.
Corrispettivi e modalitĂ di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nellâOfferta Economica e nel documento riepilogativo allegato âDâ (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla âData di accettazioneâ, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di ContabilitĂ delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrĂ essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalitĂ previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilitĂ di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalitĂ di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dellâAmministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalitĂ e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorchĂŠ non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dellâAmministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dallâart. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dellâart. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di unâistruttoria condotta in considerazione dei dati di cui allâart. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dellâindice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrĂ riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrĂ riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa allâultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrĂ riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalitĂ .
AGGIORNAMENTO Le parti firmatarie si impegnano a riformulare la presente convenzione quadro qualora le disposizioni contenute nellâart. 14 d.lgs. 276/2003 e/o le direttive regionali subiscano modificazioni.
Aggiornamenti Durante il Periodo di abbonamento, il Fornitore potrĂ fornire periodicamente, senza la previa autorizzazione o il previo consenso dellâutente, upgrade, aggiornamenti o sostituzioni per qualsiasi Soluzione (âAggiornamentoâ) e a seguito di tale fornitura lâutente potrebbe non essere in grado di utilizzare la Soluzione o il Dispositivo in questione (o alcune funzioni del Dispositivo) fino al termine dellâinstallazione o dellâattivazione dellâaggiornamento. Ogni Aggiornamento verrĂ considerato come parte della Soluzione per tutti i fini citati nel presente Accordo. Gli aggiornamenti possono comportare sia lâaggiunta che lâeliminazione di qualsiasi caratteristica o funzionalitĂ offerta da una Soluzione o possono sostituirla del tutto e il Fornitore determinerĂ il contenuto, le caratteristiche e le funzionalitĂ della Soluzione aggiornata a sua esclusiva discrezione. Il Fornitore non è tenuto a offrire allâutente la possibilitĂ di rifiutare o ritardare gli Aggiornamenti ma, in ogni caso, per ottenere le massime prestazioni dalla Soluzione, potrebbe essere necessario scaricare e consentire lâinstallazione o lâattivazione di tutti gli Aggiornamenti disponibili. Il Fornitore può interrompere il servizio di assistenza fornito per una Soluzione finchĂŠ lâutente non abbia accettato e installato o attivato tutti gli Aggiornamenti. Il Fornitore stabilirĂ , a suo insindacabile giudizio, se e quando sono necessari nuovi Aggiornamenti e non è tenuto a fornire alcun Aggiornamento allâutente. Il Fornitore ha la facoltĂ , a suo insindacabile giudizio, di sospendere la fornitura di Aggiornamenti relativi a qualsiasi versione della Soluzione diversa dalla versione piĂš recente, o Aggiornamenti che supportino lâutilizzo della Soluzione con versioni di sistemi operativi, programmi di posta elettronica, browser e altro software con cui la Soluzione è stata progettata per funzionare.
Corrispettivo 4.1. A fronte di quanto previsto agli artt. 1 e 5, il Cliente corrisponderĂ a Hilti un canone mensile per ognuno degli attrezzi in fleet, secondo le modalitĂ e le condizioni descritte nel/nei âsotto-contratto/iâ e/o âFM sottocontratto n°â. Hilti ha facoltĂ di monitorare lâindice di incremento dei prezzi al consumo registrato dallâISTAT. In ogni momento dellâesecuzione del contratto, qualora nei 12 (dodici) mesi precedenti tale incremento sia superiore al 4%, Hilti potrĂ aggiornare i canoni mensili, sulla base di tale variazione e ne dovrĂ dare tempestiva comunicazione al Cliente. 4.2. Hilti si riserva la facoltĂ di concedere in locazione al Cliente ulteriori attrezzi, ad integrazione dellâelenco di cui al/ai âsotto-contratto/i e/o âFM sottocontratto n°â, cui si applicheranno i termini, le condizioni e il listino del contratto di âFleet Managementâ, in vigore al momento della richiesta da parte del Cliente. 4.3. Il Cliente non potrĂ in alcun caso sospendere e/o ritardare lâintegrale pagamento dei canoni pattuiti e non potrĂ sollevare alcuna eccezione in difetto del puntuale ed integrale pagamento di quanto dovuto. 4.4. Ă facoltĂ di Hilti richiedere al Cliente il versamento di un deposito cauzionale infruttifero, a garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto. Tale deposito ritornerĂ nella disponibilitĂ del Cliente allo scioglimento del presente contratto, previa verifica da parte di Hilti dello stato di conservazione degli attrezzi in fleet e del puntuale adempimento, da parte del Cliente stesso, alle obbligazioni contrattuali. Nellâipotesi in cui il Cliente prenda in locazione ulteriori attrezzi in fleet rispetto a quelli originariamente indicati nel/nei âsotto-contratto/iâ e/o âFM sottocontratto n°â, Hilti potrĂ chiedere unâintegrazione del deposito cauzionale infruttifero. Il Cliente autorizza sin dâora Hilti a trattenere lâimporto versato a titolo di deposito cauzionale, nellâipotesi in cui, al termine del periodo di locazione e/o di proroga ovvero alla data di scioglimento e/o risoluzione del presente contratto ovvero di recesso dallo stesso, il Cliente stesso risulti debitore di Hilti per fornitura di prodotti e/o servizi âHiltiâ, anche se diversi da quelli oggetto del presente contratto. 4.5. Per ogni attrezzo smarrito o rubato, Hilti si riserva la facoltĂ di richiedere al Cliente il pagamento di una somma non superiore al 15% del prezzo di listino di vendita in vigore al momento della consegna di
Riattivazione FacoltĂ del Contraente di riprendere, entro i termini indicati nelle Condizioni di assicurazione, il versamento dei premi a seguito della sospensione del pagamento degli stessi. Avviene generalmente mediante il versamento del premio non pagato maggiorato degli interessi di ritardato pagamento.
DICHIARAZIONI DELLâASSICURATO Il Contraente e lâAssicurato hanno lâobbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: â di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto lâinesattezza della dichiarazione o la reticenza; â di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; â di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato lâannullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: â di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi allâAssicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto lâinesattezza della dichiarazione o la reticenza; â di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. Lâinesatta dichiarazione della data di nascita dellâAssicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora lâAssicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato ânon fumatoreâ, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrĂ darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dellâevento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: SocietĂ Cattolica di Assicurazione â SocietĂ Cooperativa â Ufficio Gestione Canali Proprietari â Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 â 00000 Xxxxxx â Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederĂ a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato âfumatoreâ.
Malattia Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.