Sinistri - Diritto di rivalsa Clausole campione

Sinistri - Diritto di rivalsa. Gli Assicuratori rinunciano espressamente all'azione di rivalsa ad essi spettante, nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e delle persone delle quali siano legalmente responsabili, dei trasportatori, spedizionieri, imballatori, loro sub contractors e corrispondenti esteri, siano essi spedizionieri, imballatori o vettori, salvo il caso di dolo o colpa grave. Gli Assicuratori tuttavia si riservano tutti i diritti di rivalsa nei confronti dei vettori aerei.
Sinistri - Diritto di rivalsa. La Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti delle persone di cui il Contraente e/o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge, delle Società controllate, controllanti, consociate, collegate al Contraente e/o all’Assicurato e dei loro dipendenti, salvo il caso di dolo, a condizione che il Contraente o l'Assicurato non esercitino essi stessi l'azione di richiesta di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo. La Compagnia si riserva, invece, il diritto di esperire, a nome del Contraente e/o dell'Assicurato, ma a proprio favore, qualunque azione di rivalsa per il recupero da terzi, diversi da quelli citati in precedenza, di indennizzi da essa corrisposti all'Assicurato. Resta inoltre a completa discrezione della Compagnia la condotta di tale azione di rivalsa ed il Contraente e l'Assicurato sono tenuti a fornire le informazioni e prestare la collaborazione che la Compagnia possa ragionevolmenterichiedere.

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  • Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e/o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.

  • Diritto di rivalsa La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

  • Rinuncia al diritto di rivalsa L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'Art.1916 Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • Diritto di surrogazione Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza del Risarcimento pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell’Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato che con lui collaborano stabilmente, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.

  • Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo Avvertenze

  • Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione e indirizzi Indirizzi Internet:

  • DIRITTO DI SURROGA La Società, per effetto del pagamento dell’Indennizzo all’Assicurato, si intende surrogata, fino alla concorrenza dell’importo pagato e per lo stesso titolo, nei diritti dell’Assicurato verso il terzo responsabile. Salvo il caso di dolo, la Società rinuncia al diritto di surrogazione se il danno è causato dal conducente che abbia diritto di utilizzo del veicolo.

  • Diritto di affissione Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.