Common use of Sinistri Clause in Contracts

Sinistri. La Società, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale della presente Polizza di Assicurazione, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati (con indicazione del numero, della data di accadimento, data di denuncia, nome dell’assicurato/ Persona Fisica, del nominativo del reclamante, stato di gestione del sinistro (aperto, riservato, liquidato, senza seguito), della tipologia e descrizione dell’evento stesso); b) importo a riserva; c) importo liquidato; d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, (file excel) editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente, anche per il tramite del Broker, di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui venisse esercitata la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistro” o la facoltà di disdetta annuale di cui all’art. “Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta“ la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso o la disdetta è stato inviato/a. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza di Assicurazione, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker.

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Samples: Assicurazione

Sinistri. La Società12.1. Denuncia del sinistro e obblighi del contraente o dell’assicurato Salve particolari previsioni per specifiche garanzie come indicato negli articoli che seguono, in caso di sinistro il contraente o l’assicurato devono denunciare l’accaduto a Linear immediatamente o al massimo entro i 60 3 giorni successivi ad dall’evento. Contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”, l’assicurato potrà ricevere il supporto necessario. Se non vengono rispettati tempi e modalità per la denuncia del sinistro, Linear potrebbe subire gravi pregiudizi economici in relazione ai quali si riserva ogni scadenza annuale della presente Polizza di Assicurazione, si impegna a fornire al Contraente azione per il tramite del Broker risarcimento di danni eventualmente subiti. Il contraente o l’assicurato deve: • fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il dettaglio dei danno • denunciare agli organi di Polizia o all’Autorità Giudiziaria i sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati (con indicazione del numero, della data di accadimento, data di denuncia, nome dell’assicurato/ Persona Fisica, del nominativo del reclamante, stato di gestione dai quali possano emergere responsabilità penali • presentare denuncia del sinistro (apertoalle Autorità competenti e trasmetterne copia a Linear, riservatoin caso di furto, liquidatorapina, scippo o quando si ipotizzi un reato doloso • conservare le tracce e i residui del sinistro, senza seguito)diritto di indennità alcuna • avvisare Linear entro 3 giorni al numero di telefono e negli orari indicati nella pagina Recapiti utili, della tipologia sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”, e fornire: - descrizione dettagliata dell’evento stesso); b) importo a riserva; c) importo liquidato; d) sinistri respinti - indicazione di eventuali testimoni e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo Autorità intervenute - indicazione delle persone, cose danneggiate ed eventuali richieste di risarcimento danni Per i sinistri relativi alle Estensioni Aggiuntive ai Danni al contenuto, art. 3.4.1 ”Furto e rapina in casa”, art. 3.4.2 “Rapina e scippo fuori casa” , art. 3.4.3 “Furto preziosi”, l’assicurato deve fornire a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte)Linear e ai fiduciari da essa incaricati prova del danno subito. La riparazione non può iniziare prima che intervenga un fiduciario incaricato da Linear per l’ispezione, ad eccezione delle attività strettamente necessarie al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e agibilità. Se l’ispezione per qualsiasi motivo non avviene entro 8 giorni lavorativi dalla denuncia del sinistro, il contraente o l’assicurato può dare corso alle riparazioni. L’assicurato in ogni caso deve inviare a Linear la documentazione per provare il danno effettivamente subito e gli interventi effettuati per ripristinare lo stesso • fornire a Linear entro i 5 giorni successivi: - elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla titolarità, qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate - copia dell’eventuale denuncia fatta alle Autorità - indicazione di altre eventuali assicurazioni sugli stessi rischi e copia delle relative polizze Su richiesta di Linear o di un fiduciario incaricato dalla stessa, il contraente o l’assicurato deve: • presentare la documentazione relativa al sinistro, rilasciata dall’Autorità Giudiziaria o altra pubblica amministrazione, ritenuta utile e necessaria per l’istruttoria del sinistro In caso di sinistro relativo alle garanzie “Responsabilità Civile del proprietario”, “Responsabilità Civile dell’inquilino”, “Responsabilità Civile della famiglia” e relative estensioni aggiuntive, e alla garanzia “Danni a terzi da incendio” di cui sopra dovrà essere fornita agli artt. 5.1.1 e 6.2, l’assicurato deve informare immediatamente Linear dei procedimenti civili o penali promossi nei suoi confronti e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa; Linear può assumere la direzione della causa e la difesa e potrà richiedere documentazione integrativa e utile alla valutazione della vertenza. L’assicurato deve evitare qualunque transazione senza aver richiesto e ottenuto il consenso di Linear. Inoltre l’assicurato deve evitare il riconoscimento della propria responsabilità senza aver preventivamente avvertito Linear. Relativamente alle garanzie “Responsabilità Civile del proprietario”, “Responsabilità Civile dell’inquilino”, “Responsabilità Civile della famiglia”, il contraente o l’assicurato deve inoltre: • comunicare tempestivamente le richieste e gli atti ricevuti anche giudiziari, relativamente al Contraente mediante supporto informaticosinistro, (file excel) editabile ed utilizzabile dall’infortunato, dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’acquisizione di ogni elemento utile Relativamente alle garanzie “Danni al Contraentefabbricato” e “Danni al contenuto”, anche per il tramite del Brokercontraente o l’assicurato deve: • contattare il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, di chiedere ed ottenere sezione “Denunciare o avere informazioni su un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, sinistro” nel caso in cui venisse esercitata la facoltà decidesse di recesso avvalersi della prestazione di cui all’art. 12.12 Recesso in caso di SinistroRiparazione diretta” o la facoltà di disdetta annuale di cui all’art. 12.13 Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta“ Pronto rientro”, fornendo una preliminare descrizione del danno subito e della sua presumibile entità e costituendo così regolare denuncia del sinistro12 e accettazione del relativo servizio Relativamente alle garanzie “Tutela legale casa” e “Tutela legale famiglia”, per attivare la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data garanzia il contraente o l’assicurato deve: • immediatamente denunciare per iscritto a Linear qualsiasi sinistro nel momento in cui il recesso o la disdetta si è stato inviato/a. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza di Assicurazione, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente verificato e/o dal Brokerne abbia avuto conoscenza • ottenere l’autorizzazione di Linear, contattando il Servizio Sinistri ai riferimenti riportati nella pagina Recapiti utili, sezione “Denunciare o avere informazioni su un sinistro”, e inviando la documentazione eventualmente richiesta • fare pervenire a Linear ogni atto a lui notificato Relativamente alle garanzie “Assistenza” e “Cyber risk” (limitatamente all’ “Assistenza malware (virus informatici)” e all’“Assistenza per cyber bullismo”) l’assicurato, al momento della richiesta di assistenza, deve comunicare alla Centrale operativa UnipolAssistance S.c.r.l.: • gli elementi per la sua identificazione e per la verifica del diritto alla prestazione (generalità, eventuale indirizzo o recapito temporaneo, estremi identificativi del contratto, ecc.) • tutte le informazioni e i documenti necessari ad attestare l’effettivo verificarsi dell’evento e ad individuare le prestazioni da erogare e i mezzi idonei con cui erogarle (tipologia dell’evento, ora e luogo dell’accadimento, numero persone presenti sul luogo dell’assistenza, presenza di eventuali animali, ecc.) L’inadempimento degli obblighi sopra indicati può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo13.

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Samples: Informativa Precontrattuale

Sinistri. In caso di sinistro, incendio o furto, l’Utilizzatore dovrà darne tempestiva segnalazione a mezzo lettera raccomandata alla Compagnia Assicurativa ed alla Concedente. La SocietàConcedente potrà gestire le pratiche di furto o di sinistro totale, con la Compagnia Assicurativa, tramite le Agenzie di propria fiducia, addebitando all’Utilizzatore un importo forfettario di Euro 75,00 + IVA per spese gestione pratica oltre alle spese di Agenzia per il rilascio di documenti (perdita di possesso, procura, ripresa in possesso in caso di ritrovamento), pari a Euro 165,95 + IVA. In caso di distruzione o di furto totale del veicolo saranno a carico dell’utilizzatore le spese di trasporto dell’autoveicolo presso la sede del fornitore o i luoghi indicati dal Concedente così come quelle di rottamazione e di deposito in luoghi differenti da quelli indicati dal Concedente. In caso di distruzione o di furto totale del veicolo, l’Utilizzatore dovrà trasmettere alla Concedente, la documentazione necessaria ad annotare la radiazione o la perdita di possesso al PRA dei veicoli, come pure la documentazione inerente la radiazione, rottamazione e deposito in luoghi differenti da quelli indicati dal Concedente entro i 60 giorni successivi dal sinistro. In mancanza di tale trasmissione di documenti gli verranno applicati Euro 75,00 + IVA per spese di gestione pratica. Sempre in caso di distruzione o di furto totale del veicolo l’Utilizzatore sarà tenuto a pagare alla Concedente un’indennità pari al corrispettivo pattuito per il riscatto oltre al totale dei canoni a scadere dopo la comunicazione dell’evento, al netto degli interessi a scadere. Nei casi di distruzione o furto totale, che comportino il conseguimento di un indennizzo da parte di compagnie di assicurazione, l’Utilizzatore risarcirà la Concedente versando ad ogni scadenza annuale essa tante rate mensili di importo unitario parificato al valore imponibile del canone in precedenza convenuto, fino alla completa restituzione dell’indennizzo corrisposto dalla Compagnia. La RCI Banque, al momento della presente Polizza comunicazione da parte del cliente dell’importo ricevuto quale indennizzo, o in caso di Assicurazioneliquidazione diretta da parte della Compagnia Assicuratrice su delega dell’Utilizzatore, calcolerà l’importo ancora dovuto e lo richiederà all’Utilizzatore che sarà tenuto a corrisponderlo immediatamente. Detto importo sarà pari al corrispettivo pattuito per il riscatto oltre al totale dei canoni impagati scaduti e a scadere al netto degli interessi a scadere. La Concedente si impegna a fornire al Contraente restituire all’Utilizzatore l’eventuale ricavo della vendita del relitto del veicolo, nonché il risarcimento dei danni eventualmente liquidati direttamente da parte della Compagnia Assicuratrice su delega dell’utilizzatore, senza alcuna responsabilità per l’esito di contestazioni giudiziali. In caso di mancato o ritardato pagamento di uno o più canoni, il tramite del Broker il dettaglio Concedente tratterrà l’importo ricavato fino a copertura dei canoni insoluti e degli interessi maturati, restituendo all’Utilizzatore l’eventuale somma residua dell’indennizzo ricevuto. Nel caso di sinistro che non comporti un danno totale, l’Utilizzatore è tenuto a far riparare l’autoveicolo a regola d’arte presso officine autorizzate dalla casa automobilistica ed esibire le relative fatture di riparazione. La RCI Banque, in qualità di proprietaria dell’autoveicolo, concederà all’utilizzatore l’autorizzazione ad incassare l’eventuale liquidazione dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati (da parte di Compagnie di assicurazione solo dopo l’emissione delle fatture attestanti l’avvenuto pagamento per la riparazione e sempre salvo compensazione per canoni od altri importi eventualmente dovuti dall’Utilizzatore. In caso di adesione a prodotti assicurativi con indicazione del numerocondizioni agevolate rispetto ai listini in vigore, della data di accadimento, data di denuncia, nome dell’assicurato/ Persona Fisica, del nominativo del reclamante, stato di gestione del sinistro (aperto, riservato, liquidato, senza seguito), della tipologia tra cui i cosiddetti “pack service” che prevedono polizze Furto/incendio e descrizione dell’evento stesso); b) importo a riserva; c) importo liquidato; d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, (file excel) editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al ContraenteRC Auto, anche per il tramite del Brokerpoliennali, di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolarela RCI Banque, nel caso in cui venisse esercitata la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistro” risoluzione del contratto di locazione finanziaria o la facoltà di disdetta annuale di cui all’art. “Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta“ la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro recesso/ riscatto anticipato e quindi prima della sua naturale scadenza, non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso o la disdetta è stato inviato/a. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente sarà tenuta alla scadenza della Polizza di Assicurazione, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e corresponsione al Cliente del premio assicurativo non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Brokergoduto.

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Samples: Locazione Finanziaria

Sinistri. La Società6.1 Obblighi dell’Assicurato in caso di Xxxxxxxxx di Risarcimento In caso di Richiesta di Risarcimento pervenuta all’Assicurato resta convenuto che: a. agli effetti dell’Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Il Contraente o l’Assicurato, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale della presente Polizza di Assicurazione, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker Contraente, deve fare avviso scritto alla Società di ciascuna Richiesta di Risarcimento entro 15 (quindici) giorni da quando ne è venuto a conoscenza. Tale avviso deve contenere la data e la narrazione del fatto, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, il dettaglio nome e il domicilio dei sinistri così suddiviso:danneggiati e ogni altra notizia utile per la Società. ab. agli effetti dell’Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) sinistri denunciati Il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di avviso scritto alla Società di ciascuna Richiesta di Risarcimento entro 5 (cinque) giorni da quando ne è venuto a conoscenza, nonché di qualsiasi fatto dannoso dal quale ne sia derivata la morte della persona. Se per l'infortunio viene iniziato un procedimento penale, il Contraente o l’Assicurato deve darne comunicazione alla Società appena ne abbia notizia. All’avviso devono far seguito con indicazione urgenza i documenti, atti, notizie e quant'altro riguardi il Sinistro. Qualora coesistano più assicurazioni sul medesimo rischio, l’Assicurato deve denunciare il Sinistro a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 Codice civile. In caso di avviso tardivo che comporti qualsiasi pregiudizio all’assicuratore – ivi compresa l’impossibilità di coinvolgere anche in sede giudiziale co-responsabili quali il Personale Convenzionato e il Personale in Libera Prestazione - il Contraente o l’Assicurato incorre nella possibilità che eventuali risarcimenti relativi al Sinistro tardivamente denunciato possano essere proporzionalmente ridotti o addirittura non dovuti in ragione del numeropregiudizio causato all’Assicuratore. Senza il previo consenso scritto della Società, della data di accadimentol’Assicurato non deve ammettere sue responsabilità, data di denunciadefinire o liquidare Danni, nome dell’assicurato/ Persona Fisicaprocedere a transazioni o compromessi, del nominativo del reclamante, stato di gestione del sinistro (aperto, riservato, liquidato, senza seguito), della tipologia e descrizione dell’evento stesso); b) importo a riserva; c) importo liquidato; d) sinistri respinti e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte). La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita sostenere spese al Contraente mediante supporto informatico, (file excel) editabile ed utilizzabile dal Contraente stessoriguardo. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraenteavvisi di Xxxxxxxx dovranno essere inoltrati all’Intermediario o direttamente a AmTrust Assicurazioni S.p.A. – Divisione Sinistri - Xxx Xxxxxxx, anche 00 - 00000 Xxxxxx, che potrà svolgere l’Attività per il tramite del Broker, di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui venisse esercitata la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistro” o la facoltà di disdetta annuale di cui all’art. “Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta“ la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso o la disdetta è stato inviato/a. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza di Assicurazione, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Brokerdelle proprie sedi territoriali.

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Samples: Assicurazione Per La Responsabilità Civile Delle Strutture Sanitarie Private

Sinistri. La SocietàQualora si verifichi un sinistro, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale della presente Polizza di Assicurazione, il Conduttore si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker il dettaglio dei sinistri così suddivisoobbliga a: a) sinistri denunciati (con indicazione del numeroinformare immediatamente per telefono il Locatore, della data di accadimentotrasmettendogli nelle successive 12 ore il CID compilato dettagliatamente in ogni sua parte, data di denuncia, nome dell’assicurato/ Persona Fisica, del nominativo del reclamante, stato di gestione del sinistro (aperto, riservato, liquidato, senza seguito), della tipologia e descrizione dell’evento stesso)o in mancanza denuncia dettagliata dei fatti; b) importo a riservainformare la più vicina autorità di polizia; c) importo liquidatonon rilasciare dichiarazioni di responsabilità; d) sinistri respinti prendere nota di tutti i nomi e indirizzi delle parti e degli eventuali testimoni incluse le generalità delle Compagnie Assicuratrici dei mezzi coinvolti (compagnia, numero di polizza, agenzia); e) fornire al Locatore qualsiasi altra notizia utile; f) seguire le istruzioni che il Locatore fornirà relativamente alla custodia e/o chiusi senza seguito alla riparazione del veicolo. Il Conduttore si obbliga a risarcire il Locatore per qualsiasi danno cagionato al veicolo o a parti ed accessori dello stesso, nonché a rifondere tutte le spese di gestione amministrative del sinistro (per quelli respinti mettendo a disposizionerecupero veicolo, se richiestodeposito veicolo e relativi costi di noleggio durante il deposito, le motivazioni scrittesequestro del veicolo e relativi costi di noleggio durante il sequestro). La documentazione Il conduttore si impegna a comunicare entro 12 ore dall’accaduto, ogni evento dannoso ( anche di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, (file excelminima entità ) editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente, anche per accaduto durante il tramite del Broker, periodo di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicatenoleggio della moto. In particolarecaso di sinistro causato dal conduttore il locatore presenterà una stima dei danni per sostituzione dei pezzi danneggiati con ricambi nuovi, nel tale lista verrà elaborata dall’officina Hp Motorrad informando il cliente via mail anche con relative foto del danno. Nel caso in cui venisse esercitata il conduttore volesse anche la facoltà perizia sul danno dalla casa madre verrà applicato un costo aggiuntivo di recesso 500 euro. Il locatore si riserva il diritto di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistro” addebitare al conduttore tutti gli importi relativi a danni arrecati al veicolo pervenuti o la facoltà di disdetta annuale di cui all’art. “Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta“ la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso o la disdetta è stato inviato/a. Le predette statistiche possono essere richieste anche rilevati successivamente alla scadenza della Polizza riconsegna del medesimo, autorizzando l'addebito di Assicurazione, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Brokerdetti importi sulla carta lasciata come deposito cauzionale.

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Samples: Noleggio Moto

Sinistri. 14.1 In caso di sinistro previsto dalla garanzia assicurativa, il Locatario dovrà assumere ogni misura necessaria a preservare il Veicolo ed alla limitazione del danno. 14.2 In caso di sinistro, il Locatario è tenuto alla scrupolosa compilazione ed alla sottoscrizione della “Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro.” La Società“Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro” con l’eventuale documentazione fotografica e le eventuali informazioni aggiuntive ritenute opportune dovranno essere trasmesse dal Locatario al Centro Assistenza Clienti Axa, entro i 60 giorni successivi cui riferimenti e modalità sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative. Non saranno ritenute valide denunce RCA o furto inviate via e-mail. Qualora si verificasse un ritardo o in caso di mancata o parziale trasmissione dei documenti e delle informazioni suddette, il Locatore potrà addebitare al Locatario il danno subito in conseguenza delle suddette inadempienze. 14.3 In caso di sinistro che produca danni riparabili al Veicolo, il Locatario continua ad ogni scadenza annuale essere tenuto al pagamento regolare dei canoni di locazione e dovrà procedere alla rimessione in pristino del Veicolo. Tale rimessione in pristino dovrà essere effettuata da un centro autorizzato dal Locatore. 14.4 In caso di sinistro in cui il Veicolo sia dichiarato tecnicamente o economicamente non riparabile dal perito della presente Polizza Compagnia assicurativa, il Contratto si risolverà di Assicurazionediritto alla data del sinistro. Il Locatario dovrà di conseguenza, si impegna per tutti i casi in cui non siano operanti le relative limitazioni di responsabilità sottoscritte nel Frontespizio, corrispondere al Locatore una somma a fornire titolo di penale pari alla valutazione commerciale del Veicolo, riportata da Eurotax Giallo al Contraente per momento dell’evento, oltre al valore degli optional e degli eventuali allestimenti, incluse le relative tasse, salvo il tramite risarcimento del Broker il dettaglio dei sinistri così suddiviso:maggior danno. a) sinistri denunciati (con indicazione del numero14.5 In caso di atti vandalici, della data di accadimento, data di denuncia, nome dell’assicurato/ Persona Fisica, del nominativo del reclamante, stato di gestione del sinistro (aperto, riservato, liquidato, senza seguito), della tipologia e descrizione dell’evento stesso); b) importo a riserva; c) importo liquidato; d) sinistri respinti furto e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizioneincendio del veicolo, se richiestoil Locatario dovrà sporgere immediatamente denuncia all’Autorità competente e farsi rilasciare attestato di resa denuncia. Il Locatario dovrà inviare la suddetta denuncia in originale al Centro Assistenza Clienti Axa, le motivazioni scritte). La documentazione di i cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informaticoriferimenti e modalità sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative e, (file excel) editabile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente, anche per il tramite del Broker, di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui venisse esercitata la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistro” o la facoltà di disdetta annuale di cui all’art. “Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta“ la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso o la disdetta è stato inviato/a. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza di Assicurazione, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente furto e/o incendio, dovrà allegare anche la chiave originale ed i duplicati. Non saranno ritenute valide denunce di furto e/o incendio inviate via e-mail. 14.6 In caso di furto, qualora il Veicolo non venga ritrovato entro 30 giorni dalla denuncia, il Contratto si intenderà risolto di diritto dalla data del furto ed il Locatario dovrà corrispondere al Locatore la somma definita all’art. 14.4. 14.7 In caso di sinistro senza terzi danneggiati, il Locatario potrà comunicare tale accadimento al Centro Assistenza Clienti Axa, i cui riferimenti sono riportate nella Sezione 2: Descrizione Delle Coperture Assicurative, entro 3 (tre) giorni lavorativi mediante invio via e-mail del “Modulo di denuncia senza controparte”, disponibile anche nell’area Documenti Utili del sito xxx.xxxxxxxxxx.xx. 14.8 Nei casi previsti dal Brokerpresente articolo, le somme dovute dal Locatario al Locatore saranno decurtate dell'eventuale indennizzo assicurativo percepito dal Locatore, ferme restando eventuali franchigie, scoperti, ecc. a carico del Locatario. 14.9 In caso di noleggio di un Veicolo Elettrico, per ragioni di sicurezza legate alla commercializzazione degli stessi, le operazioni di deposito e di rimessa in pristino della Batteria potranno essere effettuate solo in un Centro autorizzato dal Costruttore. In caso di restituzione della Batteria, essa potrà essere effettuata solo in un Centro autorizzato dal Costruttore. Anche in caso di invio della Batteria ad un Centro di Smaltimento l’organizzazione di questa operazione potrà essere effettuata solo in un Centro autorizzato dal Costruttore.

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Samples: Condizioni Generali Di Locazione

Sinistri. La Società, entro 1. Ai sensi degli artt. 11 e 24 del Decreto M.I.T. n. 49/2018 l’Appaltatore non può pretendere indennizzi per danni alle opere o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Sono considerati danni causati da forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i 60 giorni successivi ad quali l’Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. 2. L'impresa sarà sempre direttamente responsabile dei danni di qualunque natura che risultino arrecati a persone o cose dal proprio personale ed in ogni scadenza annuale della presente Polizza di Assicurazione, si impegna caso dovrà provvedere senza indugio a fornire al Contraente per il tramite del Broker il dettaglio dei sinistri così suddiviso: a) sinistri denunciati (con indicazione del numero, della data di accadimento, data di denuncia, nome dell’assicurato/ Persona Fisica, del nominativo del reclamante, stato di gestione del sinistro (aperto, riservato, liquidato, senza seguito), della tipologia e descrizione dell’evento stesso); b) importo a riserva; c) importo liquidato; d) sinistri respinti proprie spese alla riparazione e/o chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 3. L'Amministrazione sarà a disposizionesua volta responsabile dei danni a persone ed attrezzature della ditta appaltatrice causati dal personale dipendente. L'accertamento dei danni sarà effettuato dalla Stazione Appaltante alla presenza di delegati dell'Impresa. 4. A tale scopo l'Amministrazione comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa il giorno e l'orario in cui si valuterà lo stato dei danni, se richiestoin modo da consentire all'Impresa di intervenire nella stima. Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di intervenire all'accertamento in oggetto, le motivazioni scritte)l'Amministrazione interverrà autonomamente alla presenza di due testimoni. La documentazione di cui sopra Tale costatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento del danno che dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informaticocorrisposto. 5. Qualora non si addivenisse ad un accordo sull'ammontare del danno da risarcire, (file excel) editabile vi provvederà un tecnico nominato dalle due parti, ed utilizzabile dal Contraente stessoin tal caso le spese relative faranno carico totalmente alla ditta appaltatrice senza diritto di rivalsa. 6. Gli obblighi precedentemente descritti L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte a evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell’appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. Resteranno inoltre a totale carico dell’Appaltatore i danni subiti dalle opere provvisionali, dalle opere non impediscono al Contraenteancora misurate o ufficialmente riconosciute, anche per il tramite del Brokernonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di chiedere utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quanto altro occorra all’esecuzione piena e perfetta dei lavori. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente ed ottenere un aggiornamento con in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell’evento. L’Appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l’esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le modalità quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all’esecuzione dell’accertamento dei fatti. 7. L’indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all’importo dei lavori necessari per le occorrenti riparazioni, valutati ai prezzi e alle condizioni di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui venisse esercitata la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di Sinistro” o la facoltà di disdetta annuale di cui all’art. “Durata dell’Assicurazione – Rinnovo - Proroga – Disdetta“ la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso o la disdetta è stato inviato/a. Le predette statistiche possono essere richieste anche successivamente alla scadenza della Polizza di Assicurazione, fino alla definizione di tutte le pratiche. La Società si impegna a trasmettere l’aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione della richiesta inviata via fax o posta elettronica dal Contraente e/o dal Brokercontratto.

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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Dei Lavori Di Manutenzione Straordinaria