Sistema della bilateralità. In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sugli assetti contrattuali del 22 settembre 2009, le Parti – al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi bilaterali esistenti – concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi: ▪ Ente bilaterale agricolo nazionale, denominato E.B.A.N., di cui all’art. 7 del presente CCNL; ▪ Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali di cui all’art. 8 del presente CCNL. Restano salvi gli altri organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva o da singoli accordi e/o disciplinati da specifiche norme di legge, che le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Sistema della bilateralità. In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sugli assetti contrattuali del 22 settembre 2009, le Parti – al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi bilaterali esistenti – concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi: ▪ Ente bilaterale agricolo nazionale, denominato E.B.A.N., di cui all’art. 7 del presente CCNL; ▪ Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali di cui all’art. 8 del presente CCNL. Restano salvi gli altri organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva o da singoli accordi e/o disciplinati da specifiche norme di legge, che le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.
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Sistema della bilateralità. In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa d'intesa sugli assetti contrattuali del 22 settembre 2009, le Parti – parti - al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi Organismi bilaterali esistenti – - concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismiOrganismi: ▪ - Ente bilaterale agricolo nazionale, denominato E.B.A.N., EBAN di cui all’artall'art. 7 del presente CCNLc.c.n.l.; ▪ - Casse extra legem "extra-legem" provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali di cui all’artall'art. 8 del presente CCNLc.c.n.l. Restano salvi gli altri organismi Organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva o da singoli accordi e/o disciplinati da specifiche norme di legge, che le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.
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Sistema della bilateralità. In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sugli assetti contrattuali del 22 settembre 2009, le Parti – al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi organi- smi bilaterali esistenti – concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi: ▪ • Ente bilaterale agricolo nazionale, denominato E.B.A.N., di cui all’art. 7 del presente CCNL; ▪ • Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali di cui all’art. 8 del presente CCNL. Restano salvi gli altri organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva o da singoli accordi e/o disciplinati da specifiche norme di legge, che le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Sistema della bilateralità. In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sugli assetti contrattuali del 22 settembre 2009, le Parti – al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi bilaterali esistenti – concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi: ▪ § Ente bilaterale agricolo nazionale, denominato E.B.A.N., di cui all’art. 7 del presente CCNL; ▪ § Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali di cui all’art. 8 del presente CCNL. Restano salvi gli altri organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva o da singoli accordi e/o disciplinati da specifiche norme di legge, che le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.
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Sistema della bilateralità. In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa d'Intesa sugli assetti contrattuali del 22 settembre 2009, le Parti – - al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi bilaterali esistenti – - concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi: ▪ - Ente bilaterale agricolo nazionaleBilaterale Agricolo Nazionale, denominato E.B.A.N., di cui all’artall'art. 7 del presente CCNLC.C.N.L.; ▪ - Casse extra legem provincialiProvinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali Bilaterali Agricoli Territoriali di cui all’artall'art. 8 del presente CCNL. C.C.N.L.. Restano salvi gli altri organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva o da singoli accordi e/o disciplinati da specifiche norme di legge, che le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.
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Sistema della bilateralità. In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sugli assetti contrattuali del 22 settembre 2009, le Parti – al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi orga- nismi bilaterali esistenti – concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi: ▪ • Ente bilaterale agricolo nazionale, denominato E.B.A.N., di cui all’art. 7 del presente pre- sente CCNL; ▪ • Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali di cui all’art. 8 del presente CCNL. Restano salvi gli altri organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva o da singoli accordi e/o disciplinati da specifiche norme di legge, che le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per Gli Operai Agricoli E Florovivaisti
Sistema della bilateralità. In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa d‟Intesa sugli assetti contrattuali del 22 settembre 2009, le Parti – al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi bilaterali esistenti – concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi: ▪ Ente bilaterale agricolo nazionale, denominato E.B.A.N., di cui all’artall‟art. 7 del presente CCNL; ▪ Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali di cui all’artall‟art. 8 del presente CCNL. Restano salvi gli altri organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva o da singoli accordi e/o disciplinati da specifiche norme di legge, che le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.
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Sistema della bilateralità. In attuazione di quanto previsto dal Protocollo d’Intesa sugli assetti contrattuali contrat- tuali del 22 settembre 2009, le Parti – al fine di riordinare e razionalizzare gli enti e gli organismi bilaterali esistenti – concordano di articolare il sistema delle relazioni sindacali nei seguenti organismi: ▪ • Ente bilaterale agricolo nazionale, denominato E.B.A.N., di cui all’art. 7 del presente CCNL; ▪ • Casse extra legem provinciali/Enti bilaterali agricoli territoriali di cui all’artal- l’art. 8 del presente CCNL. Restano salvi gli altri organismi bilaterali, previsti dalla contrattazione collettiva collet- tiva o da singoli accordi e/o disciplinati da specifiche norme di legge, che le parti ritengono utili per il miglioramento delle relazioni sindacali.
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