Common use of Sistema sanzionatorio Clause in Contracts

Sistema sanzionatorio. Ai sensi della Normativa Internal Dealing, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società e dei Soggetti Internal Dealing delle sanzioni ai sensi della normativa vigente. In caso di violazione - della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all’adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l’attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione. Inoltre, l’inosservanza, da parte dei Soggetti Internal Dealing delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento da parte della Società, alle disposizioni del MAR e del TUF, può comportare l’applicazione nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Società Controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall’Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Società Controllate. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento. In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato alla presente Procedura, la Società provvederà alla relativa comunicazione a CONSOB ed al pubblico precisando che il ritardo/l’incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente ai Soggetti Internal Dealing. Si rammenta, infine, che il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di operazioni compiute dai Soggetti Internal Dealing è sanzionato, inter alia, ai sensi dell’articolo 187- ter.1 e 193 del TUF.

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Sistema sanzionatorio. Ai sensi della Normativa Internal Dealing, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società e dei Soggetti Internal Dealing delle sanzioni ai sensi della normativa vigente. In caso di violazione - della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all’adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l’attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione. Inoltre, l’inosservanza, da parte dei Soggetti Internal Dealing delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento da parte della Società, alle disposizioni del MAR e del TUF, può comportare l’applicazione nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Società Controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall’Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Società Controllate. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento. In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato alla presente Procedura, la Società provvederà alla relativa comunicazione a CONSOB ed al pubblico precisando che il ritardo/l’incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente ai Soggetti Internal Dealing. Si rammenta, infine, che il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di operazioni compiute dai Soggetti Internal Dealing è sanzionato, inter alia, ai sensi dell’articolo 187- 187-ter.1 e 193 del TUF.

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Sistema sanzionatorio. Ai sensi della Normativa Internal Dealing, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società e dei Soggetti Internal Dealing delle sanzioni ai sensi della normativa vigente. In caso di violazione - della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all’adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l’attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione. Inoltre, l’inosservanza, da parte dei Soggetti Internal Dealing delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento da parte della Società, alle disposizioni del MAR e del TUF, può comportare l’applicazione nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge xxxxx xx xxxxx o regolamentari applicabili, la Società o una Società Controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall’Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Società Controllate. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio Xxxxxxxxx di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà xxxx il Collegio Sindacale. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento. In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato alla presente Procedura, la Società provvederà alla relativa comunicazione a CONSOB ed al pubblico precisando che il ritardo/l’incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente ai Soggetti Internal Dealing. Si rammenta, infine, che il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di operazioni compiute dai Soggetti Internal Dealing è sanzionato, inter alia, ai sensi dell’articolo 187- 187-ter.1 e 193 del TUF.

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Sistema sanzionatorio. Ai sensi della Normativa Internal Dealing, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società e dei Soggetti Internal Dealing delle sanzioni ai sensi della normativa vigente. In caso di violazione - della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all’adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l’attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione. Inoltre, l’inosservanza, da parte dei Soggetti Internal Dealing delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento da parte della Società, alle disposizioni del MAR e del TUF, può comportare l’applicazione nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Società Controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall’Autorità Giudiziaria dall’autorità giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Società Controllate. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento. In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato alla presente Procedura, la Società provvederà alla relativa comunicazione a CONSOB ed al pubblico precisando che il ritardo/l’incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente ai Soggetti Internal Dealing. Si rammenta, infine, che il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di operazioni compiute dai Soggetti Internal Dealing è sanzionato, inter alia, ai sensi dell’articolo 187- ter.1 e 193 del TUF.

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Sistema sanzionatorio. Ai sensi della Normativa Internal DealingE’ fatto obbligo ai “Destinatari” di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni che compongono il Codice Etico ed il Modello organizzativo e gestionale ex d.lgs. 231/2001. In particolare, il mancato rispetto da del Modello organizzativo e gestionale, di cui il Codice Etico costituisce parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società eintegrante e sostanziale, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società sarà sottoposto a sanzioni proporzionali alla gravità dell’inadempimento: • per gli amministratori ed i sindaci si dovrà prevedere ,sin dall’atto di nomina o con atto emesso in corso di mandato ,l’accettazione espressa del Modello organizzativo e dei Soggetti Internal Dealing delle gestionale ex D.Lgs. n. 231/2001 e le relative sanzioni ai sensi della normativa vigente. In per il caso di violazione - della presente proceduramancato rispetto, la Società procederà fino alla revoca dell’incarico nei riguardi dei responsabili, all’adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l’attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione. Inoltre, l’inosservanza, da parte dei Soggetti Internal Dealing delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento da parte della Società, alle disposizioni del MAR e del TUF, può comportare l’applicazione nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura. Nel caso in cui, casi più gravi; • per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Società Controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, i dirigenti con il deferimento al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall’Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Società Controllate. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente per l’applicazione dei provvedimenti più idonei in conformità a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. Se la violazione è stata commessa da un dipendentequanto normativamente previsto, ciò può configurare illecito disciplinare e, fino al licenziamento per giusta causa senza preavviso nei casi più gravi; • per i dipendenti a tempo determinato con l’attivazione delle procedure previste nell’allegato A) del C.C.N.L. del 27 novembre 2000; • per il resto del personale non dirigente, può dare luogo con l’attivazione delle procedure previste dagli artt. 41- 45 X.X. 0 gennaio 1931 n. 148 reg. all. A); • per i collaboratori esterni a licenziamento. In qualunque titolo operanti, con la revoca dell’incarico; • per le imprese appaltatrici di lavori e di servizi, per i fornitori e, in generale, per tutti i soggetti esterni che effettuino prestazioni ed attività in favore della Società, con l’applicazione di sanzioni pecuniarie, fino alla risoluzione del contratto nei casi più gravi o nel caso di comunicazione tardiva, ovvero comportamenti reiterati nei casi meno gravi. Per le finalità di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato alla presente Procedura, cui sopra la Società provvederà assume l’obbligo: • di esplicitare per i dirigenti, con lettera integrativa di competenza del Consiglio di Amministrazione e sottoscritta per accettazione, gli inadempimenti ritenuti rilevanti per l’adozione di sanzioni disciplinari; • di comunicare, con ordine di servizio, al personale non dirigente la sanzionabilità dei comportamenti vietati dal Modello organizzativo e gestionale adottato in esecuzione del D.Lgs. 231/2001 e nel relativo stato di aggiornamento; • di inserire nei contratti con i collaboratori esterni apposita clausola di risoluzione del rapporto per inadempimenti ritenuti rilevanti; • di prevedere nei capitolato e, in generale, nei contratti con i soggetti di cui all’ultimo punto del capoverso precedente, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx fino alla relativa comunicazione a CONSOB ed al pubblico precisando che il ritardo/l’incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente ai Soggetti Internal Dealing. Si rammenta, infine, che il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia previsione di operazioni compiute dai Soggetti Internal Dealing è sanzionato, inter alia, ai sensi dell’articolo 187- ter.1 e 193 del TUFesplicita clausola risolutiva nei casi più gravi.

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Sistema sanzionatorio. Ai sensi della Normativa Internal Dealing, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la La violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società e dei Soggetti Internal Dealing delle sanzioni ai sensi della normativa vigente. In caso di violazione - della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all’adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l’attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione. Inoltre, l’inosservanza, da parte dei Soggetti Internal Dealing delle disposizioni della contenute nel presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento da parte della Società, alle disposizioni del MAR e del TUF, addendum può comportare l’applicazione nei confronti della stessa Società del sistema sanzionatorio interno. Il presente documento è approvato dal Cda o Assemblea dei soci e costituisce clausola contrattuale per i Fornitori di sanzioni prestazioni e servizi (realizzazione delle opere presso i cantieri) di varia naturaCIELO Scarl: La tabella di seguito riportata indica la progressività e la proporzionalità commisurata alle violazioni. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia Prima di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Società Controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, essere comminato si prevede un confronto con l’impresa al fine di ottenere contestualizzare l’inadempienza e condividere con la stessa la gravità della violazione e la relativa sanzione. Nel definire il rimborso degli oneri relativi al pagamento tipo e l’entità delle sanzioni è opportuno tener conto delle seguenti condizioni: o non conformità riscontrate in occasione di dette audit (controlli operativi) da personale incaricato da CIELO Xxxxx (richiedono trattamenti immediati o Azioni correttive su formazione procedure o istruzioni, la loro gravità aumenta in funzione del ritardo nell’applicazione dei provvedimenti previsti). o sanzioni/prescrizioni comminate da Enti di controllo esterni (penali e NC comminate dal Committente che aumentano la loro gravità nel caso di ritardi nelle risposte dell’impresa, reiterazione della violazione o gravità della violazione stessa (NC Maggiori)i. In ogni casogenerale, la le violazioni saranno perseguite nei seguenti termini: ▪ comunicazione iniziale all’impresa per segnalare ritardo o mancato adempimenti ad una NC o AC definita e sollecito / ammonimento a procedere in modo diligente. La comunicazione riepiloga fatti circostanze e termini di intervento richiesti e costituisce una informazione generale all’impresa per consentire di rispondere e dimostrare di aver agito correttamente. ▪ Riscontro della violazione per mancata risposta o assenza di prove che dimostrino un adempimento alla NC o AC da parte dell’impresa verranno deliberate da Direzione Generale sentito Cda e trasmesse via PEC all’impresa interessate con intimazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall’Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno modalità per la Società, anche soluzione della criticità emersa. ▪ Sospensione del Consorziato o risoluzione del rapporto contrattuale dell’impresa fornitore sub appaltatore in termini caso di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziarioulteriore inattività o inefficace adozione delle misure da parte dell’impresa. La violazione, pertanto, implica la possibilità, Resta fermo quanto previsto nel Codice Etico per la Società, valutazione dei provvedimenti intrapresi da parte di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Società Controllate. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento. In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informativi indicati nel modello allegato alla presente Procedura, la Società provvederà alla relativa comunicazione a CONSOB ed al pubblico precisando che il ritardo/l’incompletezza della comunicazione è riferibile esclusivamente ai Soggetti Internal Dealing. Si rammenta, infine, che il mancato adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di operazioni compiute dai Soggetti Internal Dealing è sanzionato, inter alia, ai sensi dell’articolo 187- ter.1 e 193 del TUFOdv.

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