Sistema sanzionatorio Clausole campione

Sistema sanzionatorio. Ai sensi della Normativa Internal Dealing, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società e dei Soggetti Internal Dealing delle sanzioni ai sensi della normativa vigente. In caso di violazione - della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all’adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l’attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione. Inoltre, l’inosservanza, da parte dei Soggetti Internal Dealing delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento da parte della Società, alle disposizioni del MAR e del TUF, può comportare l’applicazione nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Società Controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall’Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Società Controllate. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento. In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informati...
Sistema sanzionatorio. Il sistema sanzionatorio del presente modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l’efficace attuazione del modello. Le misure sanzionatorie stabilite dal modello non sostituiscono eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato. L’instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l’applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono pertanto dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte. Sono destinatari del sistema disciplinare tutti i destinatari del modello e del Codice Etico di Gruppo, entro i limiti indicati dal precedente paragrafo 9. La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla legge, alle previsioni del modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse della Società stessa ovvero con l’intenzione di arrecare ad essa un indebito vantaggio.
Sistema sanzionatorio. 4. Statuto dell’Organismo di Vigilanza
Sistema sanzionatorio. In linea generale, il mancato rispetto e/o la violazione esplicita delle regole e dei principi contenuti nel presente Codice da parte dei Dipendenti costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, nonché illecito disciplinare. Eventuali provvedimenti sanzionatori per violazione del Codice saranno commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per la Società e saranno adottati nel rispetto della normativa applicabile e dei CCNL. L’accertamento delle infrazioni, l’avvio, la gestione dei procedimenti disciplinari e l’applicazione delle sanzioni restano di competenza delle funzioni societarie a ciò preposte e delegate. I comportamenti tenuti dai Dipendenti che violassero le regole comportamentali o procedurali contenute nel presente Xxxxxx, devono essere intesi come illeciti disciplinari sanzionabili nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2103, 2106 e 2118 cod.civ., dell’art. 7 della Legge 300/1970, nonché dai vigenti CCNL applicabili ai Dipendenti di volta in volta. La sanzione sarà irrogata dal Rappresentante Legale su proposta del responsabile della funzione Risorse Umane, previo parere non vincolante dell’Organismo di Vigilanza e a seconda dei casi, dell’Organo Amministrativo di Abbanoa. In ogni caso, il Dipendente che si sia reso responsabile di un’accertata violazione del Codice non sarà eleggibile a meccanismo di retribuzione variabile (se prevista) almeno per l’anno al quale si riferisce la violazione accertata.
Sistema sanzionatorio. L’osservanza dei principi e delle regole del Codice Etico, la loro diffusione e applicazione operativa nell’ambito delle responsabilità assegnate, sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali di ciascun Destinatario ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del Codice Civile. La violazione sarà oggetto di azione da parte della Società nei termini di legge e potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, con ogni conseguenza di legge con riguardo alla risoluzione del contratto o dell’incarico conferito, e al risarcimento dei danni derivati. Resta inteso che le violazioni attuate da soggetti che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione all’interno della Società, comporterà l’assunzione, da parte dell’organo sociale competente, delle misure sanzionatorie ritenute più opportune in relazione alla natura e gravità della violazione commessa e alla qualifica del soggetto autore della violazione, in conformità alla normativa applicabile. I Destinatari devono percepire l’osservanza del Codice come parte essenziale della qualità della prestazione di lavoro e
Sistema sanzionatorio. Art. 60 Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi.
Sistema sanzionatorio. La violazione delle previsioni del presente Codice costituisce inadempimento contrattuale e, nel caso di Dipendenti, anche violazione disciplinare, con conseguente applicazione di sanzioni, nel rispetto dell’art. 7 della L. n. 300/70 e delle previsioni di cui al CCNL applicabile, nonché risarcimento dei danni eventualmente derivanti a CDP Venture da tali comportamenti5. L’inosservanza da parte dei Dipendenti della Società delle disposizioni contenute nel presente Codice, può dar luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari secondo quanto disposto sia dalla legge che dalla sezione disciplinare prevista nel contratto collettivo nazionale del lavoro
Sistema sanzionatorio. Art.29 - Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi Valgono le sanzioni di carattere amministrativo e penale previste dalle norme di legge vigenti ed in particolare da D.Lgs.152/99, D.Lgs.258/00 e successive modifiche e integrazioni, nonché leggi regionali e regolamenti comunali. In particolare coloro che effettuano scarichi già esistenti di acque reflue sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell’inquinamento. Comunque, essi sono tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dalle regioni, dalla Società delle fognature e dalle altre autorità competenti in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previgente.
Sistema sanzionatorio. Per le infrazioni disciplinari la Direzione potrà applicare, a seconda della gravità della mancanza e tenendo conto della eventuale recidiva, i seguenti provvedimenti: - rimprovero verbale o rimprovero scritto; - multa sino a tre ore di normale retribuzione; - sospensione dal lavoro fino a tre giorni; - licenziamento con preavviso; - licenziamento senza preavviso. Ai dipendenti possono essere inflitti il rimprovero verbale o scritto nel caso di prima mancanza; la multa nei casi di recidiva; la sospensione nei casi di recidiva in mancanze già punite con la multa nei sei mesi precedenti. Tuttavia, potrà essere inflitta la multa o la sospensione qualora il dipendente:
Sistema sanzionatorio. 8.1 Sistema Sanzonatorio 8.2 Superamento delle soglie di non conformità 8.3 Sistema organizzativo di fornitura del servizio. Difformità qualitative pag. 8