Sistema sanzionatorio Clausole campione

Sistema sanzionatorio. Ai sensi della Normativa Internal Dealing, il mancato rispetto da parte dei Soggetti Internal Dealing delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società e dei Soggetti Internal Dealing delle sanzioni ai sensi della normativa vigente. In caso di violazione - della presente procedura, la Società procederà nei riguardi dei responsabili, all’adozione dei provvedimenti previsti dal codice civile, ivi inclusa l’attivazione di richieste di risarcimento danni subiti dalla Società in conseguenza della violazione. Inoltre, l’inosservanza, da parte dei Soggetti Internal Dealing delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento da parte della Società, alle disposizioni del MAR e del TUF, può comportare l’applicazione nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all’inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o una Società Controllata dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall’Autorità Giudiziaria o da Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all’autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalle Società Controllate. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un Amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l’organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento. In caso di comunicazione tardiva, ovvero di comunicazione incompleta quanto agli elementi informati...
Sistema sanzionatorio. Il sistema sanzionatorio del presente modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l’efficace attuazione del modello. Le misure sanzionatorie stabilite dal modello non sostituiscono eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato. L’instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l’applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono pertanto dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte. Sono destinatari del sistema disciplinare tutti i destinatari del modello e del Codice Etico di Gruppo, entro i limiti indicati dal precedente paragrafo 9. La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che alla legge, alle previsioni del modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse della Società stessa ovvero con l’intenzione di arrecare ad essa un indebito vantaggio.
Sistema sanzionatorio. Statuto dell’Organismo di Vigilanza
Sistema sanzionatorio. Il sistema sanzionatorio del presente Modello è un sistema autonomo di sanzioni finalizzato a rafforzare il rispetto e l’efficace attuazione del Modello. Le misure sanzionatorie stabilite dal Modello non sostituiscono eventuali ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, civile e tributaria) che possano derivare dal medesimo fatto di reato. L’instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l’applicazione delle sanzioni di seguito indicate, prescindono pertanto dall’eventuale instaurazione e/o dall’esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte. Sono destinatari del sistema disciplinare tutti i destinatari del Modello, entro i limiti indicati dal precedente § 7.
Sistema sanzionatorio. Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi.
Sistema sanzionatorio. La violazione delle previsioni del presente Codice costituisce inadempimento contrattuale e, nel caso di Dipendenti, anche violazione disciplinare, con conseguente applicazione di sanzioni, nel rispetto dell’art. 7 della L. n. 300/70 e delle previsioni di cui al CCNL applicabile, nonché risarcimento dei danni eventualmente derivanti a CDP Venture da tali comportamenti5. L’inosservanza da parte dei Dipendenti della Società delle disposizioni contenute nel presente Codice, può dar luogo all’applicazione di provvedimenti disciplinari secondo quanto disposto sia dalla legge che dalla sezione disciplinare prevista nel contratto collettivo nazionale del lavoro
Sistema sanzionatorio. Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi. (I valori seguenti sono da trasformare in euro)
Sistema sanzionatorio. L’osservanza dei principi e delle regole del Codice Etico, la loro diffusione e applicazione operativa nell’ambito delle responsabilità assegnate, sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali di ciascun Destinatario ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del Codice Civile.
Sistema sanzionatorio. 2.20 8.1. La funzione, l’autonomia e i principi del sistema sanzionatorio 20 8.2. Soggetti destinatari 22 8.3. Le regole che compongono il Modello 22 8.4. Le sanzioni 22 8.5. Le sanzioni nei confronti dei dipendenti 23 8.6. Le sanzioni nei confronti dei dirigenti 25 8.7. Le sanzioni nei confronti dei componenti del CdA e del Collegio Sindacale (se presente) 25 8.8. Le sanzioni nei confronti dei consulenti, collaboratori, tirocinanti, società di service e terzi 26 8.9. Criteri di commisurazione delle sanzioni 26 8.10. Accertamento delle sanzioni 26 TIPOLOGIA DOCUMENTO IDENTIFICAZIONE CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO MOC 231 – PARTE GENERALE CEDC 20.01 Edizione Prima Revisione 1 Data 01.02.21
Sistema sanzionatorio. 1. Nei casi di conflitto sociale, o laddove lo si ritenga appropriato e possibile, la Polizia Municipale è tenuta ad attuare tentativi di mediazione e conciliazione prima di erogare le sanzioni previste negli articoli seguenti. 2. Ai fini dell'accertamento e dell’erogazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni. 3. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni al presente regolamento possono proporre ricorso amministrativo nelle forme previste dalla legge. La competenza nell’accertare le suddette violazioni spetta, in via prioritaria, alla Polizia Municipale, nonché agli altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiale o agente di pubblica sicurezza o Polizia Giudiziaria. 4. I proventi derivanti dalle sanzioni sono destinati al Comune. 5. Il Sindaco, secondo le modalità stabilite con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, o a dipendenti di società e aziende partecipate dal Comune, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.