Valore contrattuale del Codice. L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei Dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice Civile3. I Valori e i contenuti del presente Codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi di diligenza, lealtà, imparzialità che qualificano il corretto adempimento della prestazione lavorativa ed i comportamenti. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza prevista dalla legge e dal Contratto Collettivo applicabile, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare, altresì, il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
Valore contrattuale del Codice. L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Società ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile. La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con Ravenna Entrate S.p.A. e può comportare, in ragione della concreta casistica e della tipologia di soggetti inadempienti, ad azioni disciplinari di natura privatistica e legali secondo quanto disposto per legge, regolamento ovvero dal contratto collettivo di lavoro applicato. Eventuali violazioni configurano, pertanto, illecito di natura disciplinare e, come tali, verranno perseguite e sanzionate dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui al successivo par. 16, fatta salva ogni altra azione e a prescindere dall’eventuale rilevanza penale dei comportamenti assunti e/o dall’instaurazione di un procedimento penale. Resta fermo, per i lavoratori dipendenti, il rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore.
Valore contrattuale del Codice. Il rispetto dei principi e delle norme del presente Codice Etico deve considerarsi parte integrante delle obbligazioni proprie degli Amministratori e dei Sindaci, nonché di quelle contrattuali dei dipendenti e di eventuali collaboratori della Società. Ogni violazione delle norme del presente Codice dovrà formare oggetto di segnalazione all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”) e agli Organi di Controllo Interno e può portare alle conseguenze previste nel par. 5.5 “IL SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO”.
Valore contrattuale del Codice. Le norme del Codice Etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del codice civile2. Ciascuna Società del Gruppo valuta sotto il profilo disciplinare, ai sensi della normativa vigente, i comportamenti contrari ai principi sanciti nel Codice Etico applicando, nell’esercizio del potere proprio di imprenditore, le sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare.
Valore contrattuale del Codice. Il Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni assunte con il contratto di assunzione e nel rapporto di lavoro. L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale degli obblighi dei Dipendenti delle società del Gruppo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 cod. civ. e 2105 c.c.. La violazione delle norme del Codice costituirà inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro, con ogni conseguenza anche gradata di natura disciplinare anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e, in relazione alla natura plurioffensiva di tali violazioni, potrà comportare il ricorso delle società del Gruppo alla tutela appropriata dei propri diritti in ogni sede, ivi incluse azioni per il risarcimento dei danni dalla stessa violazione causati. Per i Destinatari non dipendenti l'osservanza del Codice costituisce presupposto per la prosecuzione del rapporto professionale/collaborativo in essere con il Gruppo.
Valore contrattuale del Codice. L’osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice costituisce parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro subordinato, per i lavoratori dipendenti, e dai regolamenti contrattuali, per i collaboratori. Esso esprime il contenuto essenziale del vincolo fiduciario tra la Associazione e i membri dello staff, indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
Valore contrattuale del Codice. L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Sagem S.r.l. ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del codice civile, citato. La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.
Valore contrattuale del Codice. L’osservanza delle norme del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Fondazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 2104 del Codice Civile e del vigente C.C.N.L.
Valore contrattuale del Codice. Le norme del Codice Etico costituiscono parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale ai sensi e per gli effetti dell’art. 21041 del Codice Civile per l’Italia ed analoghe per gli stabilimenti situati negli altri stati. Ciascuna Società del Gruppo valuta sotto il profilo disciplinare, ai sensi della normativa vigente, i comportamenti contrari ai principi sanciti nel Codice Etico applicando, nell’esercizio del potere proprio d’imprenditore, le sanzioni che la diversa gravità dei fatti può giustificare.
Valore contrattuale del Codice. L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei “Destinatari” ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 del Codice civile.2 La violazione delle norme del presente Codice lede il rapporto di fiducia instaurato con l’Associazione (Impresa) e può portare ad azioni disciplinari, legali o penali. Nei casi giudicati più gravi la violazione può comportare la risoluzione del rapporto di lavoro, se posta in essere dal dipendente, ovvero alla cessazione del rapporto, se posta in essere da un soggetto terzo.