SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art.45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo le deroghe previste espressamente dalla legge, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. Le disposizioni di cui all'art. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016. Le imprese ammesse al concordato preventivo che partecipano alla gara alle condizioni di cui all’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del X.X. 00 marzo 1942 n. 26 possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Bando Di Gara Procedura Aperta
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono Sono ammessi a partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016presente procedura, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente bandorichiesti, gli operatori economici di cui all’art. Ai soggetti costituiti 45, comma 2, del D.Lgs 50/2016 lettere a) b), c), d), e), f), g). Sono altresì ammesse le società e le associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata associata, secondo quanto disposto dall'art.2, comma 1, della Legge Regionale delle Regione Lombardia n° 27 del 14.12.2006. Per la partecipazione alla presente procedura di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese si applicano le disposizioni rimanda alla regolamentazione di cui agli artt. articoli 47 e 48 del D.Lgs 50/2016. In particolare, agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs.50/2016 , è fatto divieto ai concorrenti di vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale individuale, qualora abbia gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Al fine di verificare che i consorzi non incorrano in una delle situazioni sopra previste gli stessi dovranno presentare l'elenco aggiornato dei soggetti consorziati. I consorzi di cooperative e i consorzi stabili, di cui all’art.45 all'art. 45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016 ), sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed gara; in caso di violazione di tale divieto saranno sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. in In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo l'art. 353 del codice penale. Nel caso di consorzi stabili e consorzi tra società cooperative di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) produzione e c) lavoro trova applicazione l'art. 47 del D.Lgs. D.Lgs 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo le deroghe previste espressamente dalla legge, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. Le disposizioni di cui all'art. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016. Le imprese ammesse al concordato preventivo che partecipano alla gara alle condizioni di cui all’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del X.X. 00 marzo 1942 n. 26 possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Centrale Unica Di Committenza
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono partecipare La partecipazione alla gara imprese singoleè riservata alle Società di assicurazione, raggruppamenti temporanei e consorzi singole o associate (di seguito denominate anche Imprese di Assicurazione o Imprese), unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi e della normativa di settore, nei limiti rami relativi alle coperture di cui all’artal precedente art. 2 “Oggetto, Durata e Valore dell’appalto” per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione. I soggetti con sede in altri Stati sono ammessi a partecipare così come sancito dall’art. 45 del D.LgsD. Lgs. 50/2016n. 50/2016 mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. In caso di partecipazione aggregata, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli arttall’art. 47 e 48 del D.LgsD. Lgs. 50/2016n. 50/2016 nel testo vigente. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrentiIn tal caso l’offerta deve contenere l’impegno che, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art.45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016aggiudicazione della gara, le consorziate designate dal consorzio stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) conto proprio e c) del D.Lgs. 50/2016, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutricedelle mandanti. Ai sensi del comma 9 dell'art4 dell’art. 48 del D.Lgscitato D. Lgs. n. 50/2016, è vietata l'associazione l’offerta dovrà altresì indicare le parti di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In tale caso, il termine “Raggruppamento di Imprese” equivale a “Partecipazione in partecipazione sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo le deroghe previste espressamente dalla leggecoassicurazione”, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei il termine “Impresa mandataria o capogruppo” equivale a “Compagnia delegataria” e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto il termine “Impresa mandante” equivale a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. Le disposizioni di cui all'art. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016. Le imprese ammesse al concordato preventivo che partecipano alla gara alle condizioni di cui all’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del X.X. 00 marzo 1942 n. 26 possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale“Compagnia coassicuratrice”.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti di cui all’art. 45 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.LgsD. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs.50/2016 D. Lgs.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art.45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016 D. Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.LgsD. Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.LgsD. Lgs. 50/2016, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo Xxxxx le deroghe previste espressamente dalla legge, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. Le disposizioni di cui all'art. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D.LgsD. Lgs. 50/2016. Le imprese ammesse al concordato preventivo che partecipano alla gara alle condizioni di cui all’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del X.X. 00 marzo 1942 n. 26 possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: sestosg.net
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti di cui all’art. 45 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.LgsD. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs.50/2016 D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art.45 all’art. 45, comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016 D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.LgsD. Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.LgsD. Lgs. 50/2016, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo le deroghe previste espressamente dalla legge, è E' vietata qualsiasi modificazione alla della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. Le disposizioni di cui all'art. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016. Le imprese ammesse al concordato preventivo che partecipano alla gara alle condizioni di cui all’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del X.X. 00 marzo 1942 n. 26 possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsualesalvo i casi espressamente previsti per legge.
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Samples: Centrale Unica Di Committenza
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti di cui all’art. 45 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art.45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo le deroghe previste espressamente dalla legge, è E' vietata qualsiasi modificazione alla della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. Le disposizioni di cui all'art. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016. Le imprese ammesse al concordato preventivo che partecipano alla gara alle condizioni di cui all’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del X.X. 00 marzo 1942 n. 26 possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsualesalvo i casi espressamente previsti per legge.
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Samples: Centrale Unica Di Committenza
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara imprese singolein forma singola o associata, raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti di cui all’artsecondo le disposizioni dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente bandoprescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs.50/2016 è fatto divieto È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenticoncorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, ovvero aggregazione di partecipare imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’art.45 all’articolo 45, comma 2, lettera lettere b) e c) del D.Lgs.50/2016 D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare indicare, in sede di offerta offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in presente gara. In caso di violazione di tale divieto saranno sono esclusi dalla gara sia il consorzio che sia il consorziato. ; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la consorziata designata sia, a sua volta, disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’articolo all’art. 45, comma 21, lettere lett. b) e ), c) del D.Lgs. 50/201650/2016 ovvero da una sub-associazione, quest’ultimo indicherà in gara nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la consorziata esecutrice. Ai rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi del comma 9 dell'artdell’art. 48 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazionedando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Salvo le deroghe previste espressamente dalla legge, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. Le disposizioni di cui all'art. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016. Le imprese ammesse al concordato preventivo che partecipano alla gara alle condizioni di cui all’artAi sensi dell’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942 1942, n. 26 possono 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunite riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, RTI purché non rivestano rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: sestosg.net
SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli degli artt. 45, 47 e 48 del D.LgsD. Lgs. 50/201619 aprile 2016, n. 50. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs.50/2016 D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. A tal fine i sopra citati soggetti dovranno dichiarare con apposita attestazione l'elenco aggiornato dei soggetti consorziati. I consorzi di cui all’art.45 all'art. 45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016 D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 sono tenuti ad indicare in sede di offerta offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. in In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penaleCodice Penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è E' vietata l'associazione in partecipazione sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazione, salvo il caso di cui all'art. Salvo 105, comma 20 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 9 del D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50, salvo le deroghe previste espressamente dalla per legge, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno dall'impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell’aggiudicazione dell'aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. Le disposizioni di cui all'art. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 50/2016. Le imprese ammesse al concordato preventivo che partecipano alla gara alle condizioni di cui all’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del X.X. 00 marzo 1942 n. 26 possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsualecontratto.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono partecipare La partecipazione alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei è riservata a soggetti iscritti da almeno cinque anni al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e consorzi ai sensi e nei limiti Riassicurativi di cui all’art. 45 109 del D.LgsD. Lgs. 50/20167 settembre 2005 n. 209 (o analoga norma precedente), purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni nella sezione di cui agli arttal comma 2, lettera b), di tale articolo. 47 e 48 Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti, singoli o raggruppati, di cui all’art. 34 del D.LgsD. Lgs. 50/201612 aprile 2006 n. 163. Ai sensi dell'artE’ ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all’art. 48 34 comma 7 1 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 2602 del D.Lgs.50/2016 è cod. civ.) del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all’art. 37 del medesimo D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. La partecipazione dei concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell’Ente. Non possono partecipare alla presente gara concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del cod. civ. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia il concorrente stesso partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. Tali divieti sono posti a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. I consorzi di cui all’art.45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare in sede a indicare, con l’istanza di offerta ammissione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed gara; in caso di violazione di tale divieto saranno sono esclusi dalla gara sia il consorzio che sia il consorziato. in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016, è È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazionepartecipazione. Salvo le deroghe previste espressamente dalla leggequanto disposto ai commi 18 e 19 dell’art. 37 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno dall'impegno presentato in sede di offerta. Non è ammessa la partecipazione in A.T.I. o in consorzio di due o più imprese che siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l'annullamento dell’aggiudicazione l’esclusione dalla gara dell’A.T.I. o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti consorzio così composto. A maggiore chiarimento si precisa che in raggruppamento caso di A.T.I. non più di un’impresa potrà possedere per intero i suindicati requisiti economici e tecnici di partecipazione. Il concorrente singolo, consorziato o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gararaggruppato potrà avvalersi della facoltà prevista all’art. Le disposizioni di cui all'art49 del D. Lgs. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra 12 aprile 2006 n. 163 con le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45modalità e gli obblighi previsti dallo stesso articolo. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, secondo periodo, lettera fb), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (introdotto dall’art. 3, comma 2, del D.L. 25 settembre 2009 n. 135) del D.Lgs. 50/2016. Le imprese ammesse al concordato preventivo che partecipano alla l’Ente potrà escludere dalla gara alle condizioni di cui all’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del X.X. 00 marzo 1942 n. 26 possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre i concorrenti per i quali accerti che le altre imprese aderenti al raggruppamento non relative offerte siano assoggettate imputabili ad una procedura concorsualeun unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE. Possono partecipare alla gara imprese singole, raggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti di cui all’art. 45 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti richiesti nel presente bando. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.LgsD. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D.Lgs.50/2016 D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’art.45 comma 2, lettera b) e c) del D.Lgs.50/2016 D. Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara ed in caso di violazione di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. ; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.LgsD. Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.LgsD. Lgs. 50/2016, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D.LgsD. Lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo le deroghe previste espressamente dalla legge, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. Le disposizioni di cui all'art. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D.LgsD. Lgs. 50/2016. Le imprese ammesse al concordato preventivo che partecipano alla gara alle condizioni di cui all’art. 186-bis (Concordato con continuità aziendale) del X.X. 00 marzo 1942 n. 26 possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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