Common use of Soggetti ammessi alla partecipazione Clause in Contracts

Soggetti ammessi alla partecipazione. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri della UE, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e sogget- tività giuridica (c.d. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’or- gano comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei re- quisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presen- tare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qua- lificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Service Agreement

Soggetti ammessi alla partecipazione. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri della UE, possono Possono partecipare alla presente gara selezione i seguenti soggetti: 1) soggetti commerciali in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) d’impresa previsti nel libro V° del Codice sono tenuti ad indicareCivile (Società, Imprese, Ditte individuali, ecc.); sarà ammessa alla selezione anche l’offerta presentata da un gruppo di operatori che dichiarino di impegnarsi a costituire una società tra loro in sede caso di offertaaggiudicazione. In questo caso all’interno del plico 1 “Documentazione amministrativa” dovrà essere inserita la dichiarazione di impegno a costituire una società in caso di aggiudicazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato parteciparesottoscritta da tutti i componenti della costituenda società, con l’indicazione dei dati anagrafici del futuro rappresentante legale, o del preposto, al quale saranno intestate le necessarie autorizzazioni. Chi intenda partecipare alla selezione in qualsiasi qualità di socio di una costituenda società non potrà presentare ulteriore offerta né singolarmente né in qualità di socio di altra forma, alla presente garasocietà. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziatoofferta presentata da parte di una società da costituire, l’effettiva costituzione della società stessa, conforme a quanto dichiarato in gara, costituisce presupposto necessario per l’assegnazione dei locali. 2) Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) costituite da raggruppamenti composti dai soggetti commerciali di cui al precedente punto 1) e da soggetti appartenenti al Terzo Settore (Associazioni, Fondazioni e Comitati ex art. 14 e ss. Codice Civile, associazioni di volontariato L. n. 266/1991, associazioni di promozione sociale L. n. 383/2000, Cooperative Sociali e loro consorzi); per tali soggetti è richiesto di allegare copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto, oltre al possesso dell’iscrizione agli albi previsti dalle rispettive normative di settore. In tal caso all’interno del plico 1 “Documentazione amministrativa” dovrà essere inserita la dichiarazione di impegno a a costituire una ATS in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45aggiudicazione, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per sottoscritta da tutti i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e sogget- tività giuridica (c.d. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’or- gano comune, che assumerà il ruolo componenti della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei re- quisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presen- tare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qua- lificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendocostituenda ATS, con applicazione integrale delle relative regole (cfrl’indicazione dei dati anagrafici del futuro rappresentante legale, o del preposto, al quale saranno intestate le necessarie autorizzazioni. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45L’effettiva costituzione della ATS, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla conforme a quanto dichiarato in gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsualecostituisce presupposto necessario per l’assegnazione dei locali.

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Samples: Concessione Di Beni Immobili

Soggetti ammessi alla partecipazione. Gli operatori economiciSono ammessi al concorso di idee i professionisti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente bando: a) Residenza nel territorio del comune di Legnaro b) Studio professionale nel comune di Legnaro c) Aver goduto per almeno 5 degli ultimi 10 anni di uno o entrambi i requisiti a) e b) e che hanno titolo a norma di legge alla progettazione urbanistica ed architettonica, anche stabiliti regolarmente iscritti ad un Ordine professionale o Collegio e a cui non sia stato inibito l’esercizio della professione o la partecipazione al concorso sia per contratto, per legge o per provvedimento disciplinare. La partecipazione può essere individuale o di gruppo, in quest’ultimo caso ogni gruppo (associazioni temporanee di professionisti, studi professionali associati, società di ingegneria, loro raggruppamenti misti) nominerà, al momento della presentazione, un suo componente come capogruppo, unico responsabile e referente nei confronti della Parrocchia. La nomina dovrà essere espressa con apposita dichiarazione firmata da tutti i componenti. Il requisito di cui al primo capoverso del presente articolo dovrà essere posseduto, a pena di esclusione, almeno dal componente capogruppo o suo legale rappresentante, e da almeno il 50% degli altri Stati membri della UEsingoli componenti, possono partecipare alla i quali non dovranno comunque trovarsi in situazioni di esclusione dalla partecipazione al presente gara concorso. Tutti i concorrenti, sia singoli sia in forma singola o associatadi raggruppamento, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché devono essere in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di ordine generale di cui agli arttal D.Lgs 50/2016. 47 A tutti i componenti del gruppo è riconosciuta, a parità di titoli, la paternità dell’opera. Non è ammessa la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo di progettazione né come capogruppo, né come singolo componente; la partecipazione di un concorrente a più di un gruppo comporta l'esclusione dal concorso di tutti i gruppi dei quali il concorrente risulta essere membro. Non è altresì ammesso l’istituto dell’avvalimento, come descritto all’art.89 D.Lgs. 50/2016. La Parrocchia acconsente che vengano effettuate foto dello stabile e 48 del Codice. I consorzi delle sue adiacenze di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offertaproprietà Parrocchiale, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e sogget- tività giuridica (c.d. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’or- gano comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei re- quisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presen- tare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qua- lificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa l’utilizzo nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsualeredazione degli elaborati richiesti.

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Samples: Bando Concorso Di Idee

Soggetti ammessi alla partecipazione. Gli operatori economiciLa partecipazione alla gara è riservata alle Società di assicurazione, singole o associate (di seguito denominate anche stabiliti Imprese di Assicurazione o Imprese), unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alle coperture di cui al precedente art. 2 “Oggetto, Durata e Valore dell’appalto” per le quali intendono concorrere, da comprovarsi mediante autodichiarazione. I soggetti con sede in altri Stati membri della UE, possono sono ammessi a partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’artcosì come sancito dall’art. 45 del CodiceD. Lgs. n. 50/2016 mediante la produzione di documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi. In caso di partecipazione aggregata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli arttall’art. 47 e 48 del CodiceD. Lgs. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente garan. 50/2016 nel testo vigente. In tal caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; l’offerta deve contenere l’impegno che, in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codiceaggiudicazione della gara, le consorziate designate dal consorzio stesse Imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare nell’offerta stessa e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per l’esecuzione conto proprio e delle mandanti. Ai sensi del contratto non possonocomma 4 dell’art. 48 del citato D. Lgs. n. 50/2016, a loro volta, a cascata, l’offerta dovrà altresì indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto le parti di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibileservizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici. In particolare:tale caso, il termine “Raggruppamento di Imprese” equivale a “Partecipazione in coassicurazione”, il termine “Impresa mandataria o capogruppo” equivale a “Compagnia delegataria” e il termine “Impresa mandante” equivale a “Compagnia coassicuratrice”. a) nel caso in cui la rete sia dotata quota di organo comune con potere di rappresentanza partecipazione non potrà essere inferiore al 60% per l’Impresa Capogruppo e sogget- tività giuridica (c.d. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’or- gano comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste al 40% per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questel’impresa mandante; b) nel caso le Imprese partecipanti, siano esse capogruppo o mandanti, non possono presentare anche offerte in cui la rete sia dotata proprio o in raggruppamento con altre Imprese. I requisiti di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei re- quisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presen- tare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure ammissione alla presente procedura di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qua- lificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’artal successivo art. 454, comma 1sono stati fissati in ragione della rilevanza, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria nonché complessità degli aspetti assicurativi nell'ambito dell'attività istituzionale svolta dalla FIGC e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsualenell'interesse primario dell'attività sportiva.

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Samples: Disciplinary Regulations for Tender

Soggetti ammessi alla partecipazione. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri della UE, possono Possono partecipare alla presente gara in forma singola o associataimprese singole, secondo le disposizioni dell’artraggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti di cui all’art. 45 del CodiceD. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolirichiesti nel presente bando. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CodiceD. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo all’art. 45, comma 2, lettere lettera b) e c) del Codice D. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, indicare in sede di offerta, offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In medesima gara ed in caso di violazione sono di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia che il consorziato; . in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del CodiceD. Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45Qualora la consorziata designata sia, comma 2 lett. f) del Codicea sua volta, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e sogget- tività giuridica (c.d. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’or- gano comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei re- quisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presen- tare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qua- lificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. all’articolo 45, comma 12, lett. lettere b), ) e c) ovvero da una sub-associazionedel D. Lgs. 50/2016, nelle forme quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. E' vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fineofferta, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsualesalvo i casi espressamente previsti per legge.

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Samples: Accordo Quadro

Soggetti ammessi alla partecipazione. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri della UE, possono Possono partecipare alla presente gara in forma singola o associataimprese singole, secondo le disposizioni dell’artraggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti di cui all’art. 45 del CodiceD. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolirichiesti nel presente bando. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CodiceD. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, all’art.45 comma 2, lettere lettera b) e c) del Codice D. Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare, indicare in sede di offerta, offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In medesima gara ed in caso di violazione sono di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del CodiceD. Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo le deroghe previste espressamente dalla legge, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. Le disposizioni di cui all'art. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 50/2016. Le imprese ammesse al concordato preventivo che partecipano alla gara alle condizioni di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e sogget- tività giuridica (c.d. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’or- gano comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei re- quisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presen- tare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qua- lificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 bis (Concordato con continuità aziendale) del X.X. 00 marzo 1942, 1942 n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può 26 possono concorrere anche riunita riunite in R.T.I. raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Public Works Contract

Soggetti ammessi alla partecipazione. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri della UE, possono Possono partecipare alla presente gara in forma singola o associataimprese singole, secondo le disposizioni dell’artraggruppamenti temporanei e consorzi ai sensi e nei limiti di cui all’art. 45 del CodiceD. Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolirichiesti nel presente bando. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CodiceD. Lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del D. Lgs.50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all’articolo 45, all’art.45 comma 2, lettere lettera b) e c) del Codice D. Lgs.50/2016 sono tenuti ad indicare, indicare in sede di offerta, offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In medesima gara ed in caso di violazione sono di tale divieto saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia che il consorziato; . in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del CodiceD. Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. 50/2016, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Ai sensi del comma 9 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la gara sia successivamente all'aggiudicazione. Xxxxx le deroghe previste espressamente dalla legge, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, pena l'annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. Le disposizioni di cui all'art. 48 citato trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete rete, di cui all’articolo 45, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 50/2016. Le imprese ammesse al concordato preventivo che partecipano alla gara alle condizioni di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e sogget- tività giuridica (c.d. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’or- gano comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei re- quisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presen- tare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qua- lificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 bis (Concordato con continuità aziendale) del X.X. 00 marzo 1942, 1942 n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può 26 possono concorrere anche riunita riunite in R.T.I. raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Accordo Quadro Per La Gestione E Manutenzione Della Segnaletica Luminosa

Soggetti ammessi alla partecipazione. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri della UEmembri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del CodiceD.Lgs. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CodiceD.Lgs. 50/2016. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice D.Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del CodiceD.Lgs. 50/2016, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e sogget- tività soggettività giuridica (c.dcd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’or- gano dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei re- quisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presen- tare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qua- lificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un R.T.I. o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in R.T.I. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T.I. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

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Samples: Service Agreement