Common use of SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati all’articolo 9. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Lettera di invito Autorità Urbana di Firenze 7 sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come novellati dal D.L. n. 32/2019 (convertito in L. 155/2019). In particolare, gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dovranno dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, fermo restando che, nel caso in cui l’impresa in concordato preventivo concorra come impresa riunita in RTI, essa non potrà rivestire la qualità di mandataria e le altre imprese aderenti al raggruppamento non dovranno essere assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del quinto comma del citato art. 186 bis del r.d. 267/1942. I suddetti operatori dovranno altresì presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

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SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati all’articolo al punto 9. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Lettera di invito Autorità Urbana di Firenze 7 sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186-186- bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267X.X. 000/0000, come novellati dal D.L. n. 32/2019 (( convertito in L. 155/2019). In particolare, gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dovranno dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, fermo restando che, nel caso in cui l’impresa in concordato preventivo concorra come impresa riunita in RTI, essa non potrà rivestire la qualità di mandataria e le altre imprese aderenti al raggruppamento non dovranno essere assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del quinto comma del citato art. 186 bis del r.d. 267/1942. I suddetti operatori dovranno altresì presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

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SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati all’articolo al punto 9. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, 11 del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Lettera di invito Autorità Urbana di Firenze 7 sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e Ai sensi dell’art. 186-bis bis, comma 6 del Regio Decreto 16 X.X. 00 marzo 1942, n. 267, come novellati dal D.L. n. 32/2019 (convertito l’impresa in L. 155/2019). In particolare, gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dovranno dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, fermo restando che, nel caso in cui l’impresa in concordato preventivo concorra come impresa può concorrere anche riunita in RTI, essa RTI purché non potrà rivestire rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento RTI non dovranno essere siano assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del quinto comma del citato art. 186 bis del r.d. 267/1942. I suddetti operatori dovranno altresì presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

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SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono partecipare È ammessa la partecipazione alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui dei soggetti indicati all’art. 45 del Codiced.lgs. n. 50/2016, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione cui al successivo paragrafo 4.3 costituiti da: - operatori economici con idoneità individuale di seguito specificati cui all’articolo 9. Ai 45, comma 1 del Codice lettere a) imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane; c) consorzi stabili; - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui all’articolo 45, comma 1 del Codice lettere d) raggruppamenti temporanei di concorrenti; e) consorzi ordinari di concorrenti; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete; g) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 118, del Codice; operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà alle condizioni di presentare offerta per sé o quale mandatario cui all’art. 45, comma 1° del Codice; - operatori economici stranieri, alle condizioni di operatori riuniticui all’art. 47 del Codice. Ai predetti soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 45 e 48 del Codice. È vietato Si ricorda che, ai sensi della vigente normativa, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Lettera di invito Autorità Urbana di Firenze 7 sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI GEIE o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata nonché di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Per quanto riguarda la partecipazione partecipare alla gara delle anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento, consorzio ordinario di concorrenti, GEIE o aggregazione di imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come novellati dal D.L. n. 32/2019 (convertito in L. 155/2019). In particolare, gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dovranno dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, fermo restando che, nel caso in cui l’impresa in concordato preventivo concorra come impresa riunita in RTI, essa non potrà rivestire la qualità di mandataria e le altre imprese aderenti al raggruppamento non dovranno essere assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del quinto comma del citato art. 186 bis del r.d. 267/1942. I suddetti operatori dovranno altresì presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contrattorete.

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Samples: Avviso Di Indagine Di Mercato

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati all’articolo al punto 9. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Lettera di invito Autorità Urbana di Firenze 7 sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267X.X. 000/0000, come novellati dal D.L. n. 32/2019 (convertito in L. 155/2019). In particolare, gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dovranno dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, fermo restando che, nel caso in cui l’impresa in concordato preventivo concorra come impresa riunita in RTI, essa non potrà rivestire la qualità di mandataria e le altre imprese aderenti al raggruppamento non dovranno essere assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del quinto comma del citato art. 186 bis del r.d. 267/1942. I suddetti operatori dovranno altresì presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA. Possono partecipare alla presente procedura negoziata gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti di partecipazione di seguito specificati all’articolo al punto 9. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti (o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio Lettera di invito Autorità Urbana di Firenze 7 sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del Codice, qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. Eventuali aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice devono rispettare la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibili. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Per quanto riguarda la partecipazione alla gara delle imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale, o che abbiano presentato domanda per l'ammissione alla predetta procedura di concordato preventivo, si rinvia a quanto stabilito in proposito dagli articoli 110 del Codice e 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267X.X. 000/0000, come novellati dal D.L. n. 32/2019 (convertito in L. 155/2019). In particolare, gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 dovranno dichiarare gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, fermo restando che, nel caso in cui l’impresa in concordato preventivo concorra come impresa riunita in RTI, essa non potrà rivestire la qualità di mandataria e le altre imprese aderenti al raggruppamento non dovranno essere assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi del quinto comma del citato art. 186 bis del r.d. 267/1942. I suddetti operatori dovranno altresì presentare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

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