SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi alla gara gli operatori in possesso dei requisiti, tra i quali, in particolare, quelli, costituiti da: • operatori economici di cui alle lettere a) imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative, b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, e c) consorzi stabili, dell’art. 45, comma 2, del D.Legvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; • operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, c) consorzi ordinari di concorrenti, f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e g) gruppo europeo di interesse economico dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: • le cause di esclusione i cui all’art. 80 del D. Leg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Leg.vo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; • le condizioni di cui all’art. 53,comma 16-ter, del D. Leg.vo del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 144 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L.. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 122/2010). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Leg.vo. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento, temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ( nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.Leg.vo n. 50/2016 ess.mm.ii. e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. F) del D.Leg.vo - n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione
SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori in possesso dei requisiti, tra i quali, in particolare, quelli, costituiti da: • operatori economici soggetti di cui alle lettere a) imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative, b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, e c) consorzi stabili, dell’artall’art. 45, comma 2, 45 del D.LegvoD.Lgs n. 50/2016. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; • operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, c) consorzi ordinari di concorrenti, f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e g) gruppo europeo di interesse economico dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai È ammessa la partecipazione raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici anche se non ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all’artagli artt. 47 e 48 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.iiD.Lgs. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici 50/2016. - È vietato ai concorrenti di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: • le cause di esclusione i cui all’art. 80 del D. Leg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Leg.vo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; • le condizioni di cui all’art. 53,comma 16-ter, del D. Leg.vo del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 144 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L.. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 122/2010). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Leg.vo. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese operatori aderenti al contratto di rete ( (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare . - È vietato al concorrente che partecipa alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. - È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese rete, di retepartecipare anche in forma individuale. Ai Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. - È vietato, per i consorziati indicati per l’esecuzione da un i quali il consorzio di cui all’art. 45stabile concorre, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.Leg.vo n. 50/2016 ess.mm.ii. e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. F) del D.Leg.vo - n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni di rete rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione non può partecipare alla presente gara di appalto, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. I medesimi divieti si applicano ai soggetti controllati, controllanti o collegati all’aggiudicatario della progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del Codice Civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti sopra indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori economici.
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SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono sono ammessi alla gara a presentare la manifestazione d’interesse gli operatori economici in possesso dei requisitirequisiti di:
a) carattere generale (art. 80 del D.lgs. n. 50/2016). La manifestazione d’interesse, tra in ogni caso, sottintende il possesso dei requisiti predetti. In caso di A.T.I., i qualipredetti requisiti di carattere generale dovranno necessariamente essere detenuti da tutti gli operatori economici associati. In caso di avvalimento, infine, sia dall’impresa avvalente sia dall’impresa ausiliaria;
b) idoneità professionale ex art. 83, c. 3, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente, in particolare: - deve assumere la forma di associazione che persegua finalità formative, ricreative, sociali nell’ambito dello sport, del tempo libero, culturale e altro, non avere finalità di lucro, costituita da almeno tre anni alla data di pubblicazione del presente Avviso [certificazioni da allegare alla richiesta di invito.]. In caso di A.T.I., il predetto requisito di idoneità professionale dovrà necessariamente essere detenuto da tutti gli operatori economici associati. In caso di avvalimento, infine, sia dall’impresa avvalente sia dall’impresa ausiliaria.
c) capacità economica e finanziaria ex art. 83, c. 4, del D.lgs. n. 50/2016. Il concorrente, in particolare, quellinon deve essere in situazione di morosità nei confronti del Comune di Leivi per debiti a qualsiasi titolo (autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante in sede di “richiesta di invito”). In caso di A.T.I., costituiti da: • il predetto requisito di capacità economica e finanziaria dovrà necessariamente essere detenuto da tutti gli operatori economici di cui alle lettere aassociati.
d) imprenditori individuali anche artigianicapacità tecnica e professionale ex art. 83, e le società, anche cooperative, b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, e c) consorzi stabili, dell’art. 45, comma 2c. 6, del D.LegvoD.lgs. n. 50/2016 50/2016. Il concorrente, in particolare, deve aver svolto almeno un servizio analogo a quello oggetto di gara per almeno 24 mesi nel periodo 2011-2017 – (autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante in sede di “richiesta di invito”). In caso di A.T.I., il predetto requisito di capacità tecnica e ss.mm.ii.; • professionale dovrà necessariamente essere detenuto da tutti gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva associati. In caso di cui alla lettera d) raggruppamenti temporanei di concorrentiavvalimento, c) consorzi ordinari di concorrentiinfine, f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e g) gruppo europeo di interesse economico dell’art. 45solo dall’impresa ausiliaria; Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano valgono le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: • le cause di esclusione i cui all’art. 80 del D. Leg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Leg.vo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; • le condizioni di cui all’art. 53,comma 16-ter, del D. Leg.vo del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 144 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L.. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 122/2010). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Leg.vo. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento, temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ( nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’artagli artt. 45, comma 247, lett48 e 89 del D.lgs. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.Leg.vo n. 50/2016 ess.mm.ii. e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. F) del D.Leg.vo - n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara50/2016.
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Samples: Manifestazione d'Interesse
SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi a partecipare alla gara procedura di aggiudicazione del contratto di concessione gli operatori economici stabiliti in possesso dei requisitiItalia, tra i qualinonché gli operatori stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ricomprendendovi nella definizione di operatore economico e, dunque, in particolare, quelli, costituiti da: • operatori economici di cui alle lettere detta partecipazione i seguenti soggetti ex art. 45 del Codice dei Contratti:
a) imprenditori individuali individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative, ;
b) i consorzi tra fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, e ;
c) i consorzi stabili, dell’artcostituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 452615-ter c.c., comma 2tra imprenditori individuali, del D.Legvoanche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. n. 50/2016 I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e ss.mm.ii.; • operatori economici con idoneità plurisoggettiva forniture per un periodo di cui alla lettera tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, ccostituiti dai soggetti di cui ai precedenti punti, i quali prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato dovrà risultare da scrittura privata autenticata;
e) i consorzi ordinari di concorrenticoncorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile;
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi (GEIE) ai sensi dell’artdel decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 48L’offerta presentata da parte dei soggetti di cui alle precedenti lettere d) ed e), comma 8 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai anche non ancora costituiti, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e ai o i consorzi ordinari di concorrenti ed essere corredata dall'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato in sede di offerta come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta presentata dagli operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale nei rispettivi Paesiconfronti della stazione appaltante, nonché gli operatori economici nei confronti degli eventuali subappaltatori. È fatto divieto ai concorrenti di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: • le cause di esclusione i cui all’art. 80 del D. Leg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Leg.vo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; • le condizioni di cui all’art. 53,comma 16-ter, del D. Leg.vo del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 144 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L.. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 122/2010). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Leg.vo. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è vietato partecipare alla procedura di gara in oggetto in più di un raggruppamento, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ( nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete)concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di reteconcorrenti. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio I consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. alle lettere b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48sono tenuti ad indicare, comma 7in sede di offerta, secondo periodo del D.Leg.vo n. 50/2016 ess.mm.ii. e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridicapartecipare, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. F) del D.Leg.vo - n. 50/2016 è vietato partecipare in qualsiasi altra forma forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. È vietata l'associazione in partecipazione, nonchè qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. L'inosservanza di detti divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative alla medesima procedura di gara. Sono fatte salve le modificazioni dei raggruppamenti espressamente previste all’art. 48 commi da 17 a 19ter del D.Lgs. 50/2016.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Dell'illuminazione Elettrica Votiva
SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara gli operatori in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti, tra i quali, in particolare, quelli, costituiti da: • operatori economici di cui alle lettere a) imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative, b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, e c) consorzi stabili, dell’art. 45, comma 2, del D.Legvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; • operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, c) consorzi ordinari di concorrenti, f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e g) gruppo europeo di interesse economico dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.iirequisiti prescritti dai successivi articoli. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui all’artagli artt. 47 e 48 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: • le cause di esclusione i cui all’art. 80 del D. Leg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Leg.vo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; • le condizioni di cui all’art. 53,comma 16-ter, del D. Leg.vo del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 144 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L.. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 122/2010). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Leg.voD.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è 50/2016. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento, raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ( nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. Ai È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati indicati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del D.lgs. n. 50/2016 penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione da del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un consorzio altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2, 2 lett. bf) e c) (consorzi tra società cooperativedel D.lgs. n. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.Leg.vo n. 50/2016 ess.mm.ii. e alle imprese indicate rispettano la disciplina prevista per l’esecuzione dall’aggregazione i raggruppamenti temporanei di imprese di rete con organo comune in quanto compatibile Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è l’iscrizione e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. F) abilitazione al portale SardegnaCAT per l’espletamento del D.Leg.vo - n. 50/2016 è vietato partecipare servizio in qualsiasi altra forma alla medesima garaoggetto.
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SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Sono ammessi alla gara gli operatori Procedura negoziata, tramite R.d.O. sul M.E.La., finalizzata all’affidamento della Procedura negoziata, tramite R.d.O. sul M.E.La., finalizzata all’affidamento della
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti, tra i quali, in particolare, quelli, costituiti da: • operatori economici di cui alle lettere a) imprenditori individuali . L’organo comune potrà indicare anche artigiani, e le società, anche cooperative, b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, e c) consorzi stabili, dell’art. 45, comma 2, del D.Legvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; • operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, c) consorzi ordinari di concorrenti, f) le aggregazioni solo alcune tra le imprese aderenti al contratto di rete e g) gruppo europeo di interesse economico dell’art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Non è ammessa retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di concorrenti per i quali sussistono: • le cause queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di esclusione i cui all’artorgano comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica (cd. 80 del D. Leg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii; • le cause di divietorete-contratto), decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Leg.vo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; • le condizioni di cui all’art. 53,comma 16-ter, del D. Leg.vo del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 144 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L.. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 122/2010). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del D.Leg.vo. n. 50/2016 e ss.mm.ii, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento, temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione l’aggregazione di imprese aderenti al di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete ( rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel prosieguocaso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, aggregazione oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di reterete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in . n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione temporaneo di imprese di rete. Ai consorziati indicati per l’esecuzione può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 21, lett. b) e ), c) ovvero da una sub-associazione, nelle fornitura di materiale informatico per la Regione Lazio – Lettera di Invito forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabilicon o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla procedura, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 712, secondo periodo del D.Leg.vo n. 50/2016 ess.mm.iiCodice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai Ai sensi dell’art. 45186-bis, comma 26 del R.D. 16 marzo 1942, lett. F) del D.Leg.vo - n. 50/2016 è vietato partecipare 267, l’impresa in qualsiasi altra forma alla medesima garaconcordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Procurement Agreement