Common use of SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Clause in Contracts

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Possono, altresì, partecipare alla presente procedura di gara, le Organizzazioni di Volontariato, le Onlus e le Cooperative sociali, regolarmente iscritte negli Albi o Registri di appartenenza, nel rispetto delle vigenti leggi di settore e nel cui Statuto sia ricompresa l’attività oggetto del presente appalto. L’attività oggetto di gara deve, dunque, essere funzionale allo scopo associativo dell’ente e compatibile con la disciplina statutaria di esso. La nozione comunitaria di “operatore economico” non presuppone, infatti, la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, sicché l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici (T.A.R. Bologna, (Xxxxxx-Romagna) sez. II, 09/04/2019, n.333). Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara Rettificato Con DCS N. 91 Del 01/02/2021, Disciplinare Di Gara Gara Telematica

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 50/2016 possono partecipare alla gara gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'artdisposizione dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Possono, altresì, partecipare alla presente procedura di gara, le Organizzazioni di Volontariato, le Onlus e le Cooperative sociali, regolarmente iscritte negli Albi o Registri di appartenenza, nel rispetto delle vigenti leggi di settore e nel cui Statuto sia ricompresa l’attività oggetto del presente appalto. L’attività oggetto di gara deve, dunque, essere funzionale allo scopo associativo dell’ente e compatibile con la disciplina statutaria di esso. La nozione comunitaria di “operatore economico” non presuppone, infatti, la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, sicché l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici (T.A.R. Bologna, (Xxxxxx-Romagna) sez. II, 09/04/2019, n.333). Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice. Ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice, è facoltà dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. c) del Codice di eseguire le prestazioni, oltre che tramite i consorziati indicati in sede di offerta, anche con la propria struttura. L’omissione dell’indicazione del consorziato esecutore da parte dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2, lett. b) del Codice, non sanata col soccorso istruttorio, costituisce causa di esclusione. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese aderenti al contratto di rete può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 1, lett. fb) o c) del Codice ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Con riferimento all’art. 48, comma 9 del Codice, rispettano la disciplina prevista per i è vietata l’associazione in partecipazione e qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di imprese concorrenti rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto compatibiledisposto ai comma 17, 18, 19, 19bis e 19ter del medesimo articolo. In particolare:Coloro che intendono partecipare alla presente gara sono tenuti a prendere esatta conoscenza, oltre che degli atti e dei modelli di gara, anche delle circostanze particolari e generali che possono influire sulla determinazione dell’offerta.

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Samples: amministrazione-trasparente.provincia.prato.it

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'artdell’art. 45 5 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Possono, altresì, partecipare alla presente procedura di gara, le Organizzazioni di Volontariato, le Onlus e le Cooperative sociali, regolarmente iscritte negli Albi o Registri di appartenenza, nel rispetto delle vigenti leggi di settore e nel cui Statuto sia ricompresa l’attività oggetto del presente appalto. L’attività oggetto di gara deve, dunque, essere funzionale allo scopo associativo dell’ente e compatibile con la disciplina statutaria di esso. La nozione comunitaria di “operatore economico” non presuppone, infatti, la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, sicché l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici (T.A.R. Bologna, (Xxxxxx-Romagna) sez. II, 09/04/2019, n.333). Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 455, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 455, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 455, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. fornitura di materiale informatico per la Regione Lazio – Lettera di Invito Gli operatori economiciOperatori Economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara procedura in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'artdell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Possono, altresì, partecipare alla presente procedura di gara, le Organizzazioni di Volontariato, le Onlus e le Cooperative sociali, regolarmente iscritte negli Albi o Registri di appartenenza, nel rispetto delle vigenti leggi di settore e nel cui Statuto sia ricompresa l’attività oggetto del presente appalto. L’attività oggetto di gara deve, dunque, essere funzionale allo scopo associativo dell’ente e compatibile con la disciplina statutaria di esso. La nozione comunitaria di “operatore economico” non presuppone, infatti, la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, sicché l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici (T.A.R. Bologna, (Xxxxxx-Romagna) sez. II, 09/04/2019, n.333). Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. partecipare anche in forma individuale. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) ), del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 del Bando di Abilitazione del Mercato Elettronico della Regione Lazio, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G09250 del 03/08/2020 “Mercato Elettronico della Regione Lazio per le Macro-classi merceologiche di forniture, servizi e dispositivi medici”, l’Operatore Economico che non possiede l’abilitazione al M.E.La. al momento dell’invio della presente R.d.O., non potrà partecipare in alcuna forma, neanche quale impresa consorziata o raggruppata. fornitura di materiale informatico per la Regione Lazio – Lettera di Invito Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 2, lett. f) ), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

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Samples: Contratto Di Fornitura Tra

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'artdell’art. 45 del CodiceD.lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Possono, altresì, partecipare alla presente procedura di gara, le Organizzazioni di Volontariato, le Onlus e le Cooperative sociali, regolarmente iscritte negli Albi o Registri di appartenenza, nel rispetto delle vigenti leggi di settore e nel cui Statuto sia ricompresa l’attività oggetto del presente appalto. L’attività oggetto di gara deve, dunque, essere funzionale allo scopo associativo dell’ente e compatibile con la disciplina statutaria di esso. La nozione comunitaria di “operatore economico” non presuppone, infatti, la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, sicché l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici (T.A.R. Bologna, (Xxxxxx-Romagna) sez. II, 09/04/2019, n.333). Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CodiceD.lgs. n. 50/2016. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice D.lgs. n. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice D.lgs. n. 50/2016 penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, D.lgs. n. 50/2016 le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del CodiceD.lgs. n. 50/2016, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:compatibile Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è l’iscrizione e abilitazione al portale SardegnaCAT per l’espletamento del servizio in oggetto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono Sono ammessi a partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'arti soggetti di cui all’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoliD.Lgs n. 50/2016. Possono, altresì, partecipare alla presente procedura di gara, le Organizzazioni di Volontariato, le Onlus È ammessa la partecipazione raggruppamenti temporanei e le Cooperative sociali, regolarmente iscritte negli Albi o Registri di appartenenza, nel rispetto delle vigenti leggi di settore e nel cui Statuto sia ricompresa l’attività oggetto del presente appalto. L’attività oggetto di gara deve, dunque, essere funzionale allo scopo associativo dell’ente e compatibile con la disciplina statutaria di esso. La nozione comunitaria di “operatore economico” consorzi ordinari anche se non presuppone, infatti, la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, sicché l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici (T.A.R. Bologna, (Xxxxxx-Romagna) sez. II, 09/04/2019, n.333)ancora costituiti. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CodiceD.Lgs. I consorzi 50/2016. - È vietato ai concorrenti di cui all’articolo 45partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, comma 2aggregazione di rete). - È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicaredi partecipare anche in forma individuale. - È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in sede di forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. - È vietato, per i consorziati per i quali consorziati il consorzio stabile concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, partecipare in qualsiasi altra forma, forma alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate I consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest’ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto. Ai sensi dell’art. 24, comma 7 del Codice, l’aggiudicatario dei servizi di progettazione non può partecipare alla presente gara di appalto, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta. I medesimi divieti si applicano ai soggetti controllati, controllanti o collegati all’aggiudicatario della progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall’art. 2359 del Codice Civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti sopra indicati dimostrino che l’esperienza acquisita nell’espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori economici.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. Gli Sono ammessi alla gara gli operatori economiciin possesso dei requisiti, tra i quali, in particolare, quelli, costituiti da: • operatori economici di cui alle lettere a) imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche stabiliti in altri Stati membricooperative, possono partecipare b) consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane, e c) consorzi stabili, dell’art. 45, comma 2, del D.Legvo. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; • operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla presente gara in forma singola o associatalettera d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, secondo c) consorzi ordinari di concorrenti, f) le disposizioni dell'artaggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete e g) gruppo europeo di interesse economico dell’art. 45 45, comma 2, del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articolioppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. Possono48, altresì, partecipare alla presente procedura di gara, le Organizzazioni di Volontariato, le Onlus comma 8 del D.Leg.vo n. 50/2016 e le Cooperative sociali, regolarmente iscritte negli Albi o Registri di appartenenza, nel rispetto delle vigenti leggi di settore e nel cui Statuto sia ricompresa l’attività oggetto del presente appalto. L’attività oggetto di gara deve, dunque, essere funzionale allo scopo associativo dell’ente e compatibile con la disciplina statutaria di esso. La nozione comunitaria di “operatore economico” non presuppone, infatti, la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, sicché l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici (T.A.R. Bologna, (Xxxxxx-Romagna) sez. II, 09/04/2019, n.333)ss.mm.ii. Ai soggetti costituiti in forma associata raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui agli arttall’art. 47 e 48 del CodiceD.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. I consorzi Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’articolo 45all’art. 49 del D.Leg.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., alle condizioni di cui al presente disciplinare di gara. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono: • le cause di esclusione i cui all’art. 80 del D. Leg.vo n.50/2016 e ss.mm.ii; • le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Leg.vo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii; • le condizioni di cui all’art. 53,comma 16-ter, del D. Leg.vo del 2001, n. 165 o di cui all’art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 144 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list” di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L.. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 122/2010). Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 27, lettere b) primo periodo, del D.Leg.vo. n. 50/2016 e c) del Codice sono tenuti ad indicaress.mm.ii, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato parteciparepartecipare alla gara in più di un raggruppamento, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso temporaneo o consorzio ordinario di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso concorrenti o aggregazione di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete ( nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete. Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all’art. 45, comma 2 2, lett. fb) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo del D.Leg.vo n. 50/2016 ess.mm.ii. e alle imprese indicate per l’esecuzione dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. F) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese D.Leg.vo - n. 50/2016 è vietato partecipare in quanto compatibile. In particolare:qualsiasi altra forma alla medesima gara.

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