Common use of Soggetti beneficiari Clause in Contracts

Soggetti beneficiari. 1. Possono presentare istanza di agevolazione le microimprese compresi i lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese che intendano accedere ad un finanziamento del Fondo per sostenere spese di funzionamento in una sede operativa in Puglia e che abbiano subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa e manifestino difficoltà di accesso al credito dovute alla crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica. 2. Possono beneficiare delle agevolazioni della Misura MicroPrestito della Regione Puglia le microimprese costituite nelle seguenti forme giuridiche: a. ditta individuale; b. società in nome collettivo; c. società in accomandita semplice; d. società cooperative; e. società a responsabilità limitata (anche in forma unipersonale e semplificata). 3. Non possono presentare istanza di agevolazione imprese che abbiano istruttorie in corso ovvero che abbiano già ottenuto la concessione di agevolazioni dal Fondo, a valere sul presente Avviso. 4. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo le microimprese: a. le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda; b. che abbiano emesso la prima fattura attiva o abbiano percepito il primo corrispettivo entro il 31 dicembre 2019, ovvero che siano state costituite dal 1 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020. 5. Alla data di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni di cui al successivo art. 6, i proponenti dovranno possedere i requisiti di Microimpresa – così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – occupare, quindi, meno di 10 persone e realizzare un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

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Samples: Microcredito d'Impresa

Soggetti beneficiari. 1. Possono presentare istanza di agevolazione le microimprese compresi i lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese che intendano accedere ad un finanziamento del Fondo per sostenere spese di funzionamento in una sede operativa in Puglia e che abbiano subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa e manifestino difficoltà di accesso al credito dovute alla crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica. 2. Possono beneficiare delle agevolazioni della Misura MicroPrestito della Regione Puglia le microimprese costituite nelle seguenti forme giuridiche: a. ditta individuale; b. società in nome collettivo; c. società in accomandita semplice; d. società cooperative; e. società a responsabilità limitata (anche in forma unipersonale e semplificata). 3. Non possono presentare istanza di agevolazione imprese che abbiano istruttorie in corso ovvero che abbiano già ottenuto la concessione di agevolazioni dal Fondo, a valere sul presente Avviso. 4. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo le microimprese: a. le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda; b. che abbiano emesso la prima fattura attiva o abbiano percepito il primo corrispettivo entro il 31 dicembre 2019, ovvero che siano state costituite dal 1 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020. 5. Alla data di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni di cui al successivo art. 6, i proponenti dovranno possedere i requisiti di Microimpresa – così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – occupare, quindi, meno di 10 persone e realizzare un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

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Samples: Accordo Di Finanziamento

Soggetti beneficiari. 1. Possono presentare istanza di agevolazione le microimprese compresi i lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese che intendano accedere ad un finanziamento del Fondo per sostenere spese di funzionamento in una sede operativa in Puglia e che abbiano subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa e manifestino difficoltà di accesso al credito dovute alla crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica. 2. Possono beneficiare delle agevolazioni dei contributi previsti dal presente avviso:  Le aziende o gli enti che svolgono attività economiche, anche se non iscritti in Camera di Commercio, di seguito denominate semplicemente “aziende” che abbiano: - almeno un’unità operativa attiva nella regione Lombardia; - stipulato o rinnovato un Accordo o un Contratto di Solidarietà a decorrere dall’ 11 agosto 2016 (data di entrata in vigore della Misura MicroPrestito legge regionale n. 22/2016), che preveda una riduzione (media) dell’orario di lavoro pari ad almeno il 40 per cento del loro normale orario lavorativo, il cui periodo di sospensione lavorativa non sia già terminato al momento della Regione Puglia presentazione della domanda. - stipulato o rinnovato un’intesa sindacale aziendale che preveda espressamente la partecipazione al presente Avviso, sulla base dei criteri definiti in seguito; - ottenuto (almeno in fase consuntiva) l’autorizzazione all’Accordo o al Contrato di Solidarietà, dagli specifici Enti preposti previsti dalla normativa statale. Sono escluse le microimprese costituite nelle seguenti forme giuridiche: a. ditta individuale; b. società aziende che si trovano in nome collettivo; c. società in accomandita semplice; d. società cooperative; e. società a responsabilità limitata stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in forma unipersonale e semplificata). 3qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa statale vigente. Non possono presentare istanza  Soggetti che erogano attività di agevolazione imprese che abbiano istruttorie in corso ovvero che abbiano già ottenuto la concessione formazione iscritti alle sezioni A o B dell’Albo regionale degli operatori accreditati, con numero definitivo di agevolazioni dal Fondo, a valere sul presente Avviso. 4. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo le microimprese: a. le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda; b. che abbiano emesso la prima fattura attiva o abbiano percepito il primo corrispettivo entro il 31 dicembre 2019, ovvero che siano state costituite dal 1 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020. 5. Alla iscrizione alla data di presentazione dell’istanza della domanda di accesso alle agevolazioni di cui al successivo art. 6, i proponenti dovranno possedere i requisiti di Microimpresa – così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – occupare, quindi, meno di 10 persone e realizzare un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.contributo

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Samples: Public Notice for Support of Contracts and Solidarity Agreements

Soggetti beneficiari. 1. Possono presentare istanza di agevolazione le microimprese compresi i lavoratori autonomi iscritti al registro delle imprese che intendano accedere ad un finanziamento del Fondo per sostenere spese di funzionamento in una sede operativa in Puglia e che abbiano subito perdite di fatturato o incrementi di costi in conseguenza dell’epidemia Covid-19 e delle misure di contenimento della stessa e manifestino difficoltà la domanda di accesso al credito dovute alla crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica. 2. Possono beneficiare delle agevolazioni della Misura MicroPrestito della Regione Puglia all'erogazione del contributo economico comunale le microimprese costituite nelle seguenti forme giuridiche: a. ditta individuale; b. società in nome collettivo; c. società in accomandita semplice; d. società cooperative; e. società a responsabilità limitata (anche in forma unipersonale attività commerciali, artigianali e semplificata). 3. Non possono presentare istanza di agevolazione imprese che abbiano istruttorie in corso ovvero che abbiano già ottenuto la concessione di agevolazioni dal Fondopubblico esercizio , a valere sul presente Avviso. 4. Possono accedere ai finanziamenti del Fondo le microimprese: a. le cui quote non siano detenute in maggioranza da altre imprese ovvero che non siano state istituite nel quadro di una concentrazione o di una ristrutturazione e non costituiscano una creazione di ramo d'azienda; b. che abbiano emesso la prima fattura attiva o abbiano percepito il primo corrispettivo entro il 31 dicembre 2019, ovvero che siano state costituite dal 1 gennaio 2020 al 29 febbraio 2020. 5. Alla data di presentazione dell’istanza di accesso alle agevolazioni ubicate nella zona di cui al successivo art. 6punto precedente e di seguito specificate: esercizi di vicinato per il commercio al dettaglio in sede fissa, i proponenti dovranno possedere i requisiti di Microimpresa – così come classificate dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 – occupare, quindi, meno definiti dall’art.. Art. 13 c.1 Lett d) L.R. 62/2018 con superficie di 10 persone e realizzare un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo vendita non superiore a 2 milioni mq. 300 esercizi di euro.somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come disciplinati dall’art.. 47 comma 1 Lett a ) L.R. 62/2018 piccole attività artigianali relativamente alle tipologie di attività suindicate sono tassativamente escluse dai benefici previsti dal presente progetto le attività che non possono insediarsi nel centro storico così come indicate nella delibera G.C. n.79 del 16/06/2016 ; relativamente agli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande , si richiamano i requisiti qualitativi previsti nella suddetta delibera. I commercianti che hanno già aderito al bando nel 2016 e negli anni successivi ed hanno aperto l’attività, non potranno partecipare al nuovo bando nè direttamente nè tramite un parente o familiare, tranne nel caso in cui il proprietario del fondo dove hanno aperto l’attività non aderisca alla proroga del comodato gratuito dell’immobile con la Pro Loco. In quest’ultimo caso potranno aderire a questo nuovo bando, ed avranno la precedenza nell’attribuzione del nuovo fondo commerciale, senza percepire l’incentivo di cui al presente bando. Non potranno partecipare coloro che avendo già aderito al Bando del 2016 e negli anni successivi hanno poi abbandonato il progetto e chiuso l’attività;

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Samples: Bando Concessione Contributo Economico