Partenariato Clausole campione

Partenariato. Come illustrato nella sezione 2 "Autorità ammissibili: chi può presentare domanda", solo le autorità urbane ammissibili possono presentare un modulo di domanda nel quadro di un invito a presentare proposte nell'ambito dell'EUI-IA. In tale quadro, si prevede che l'autorità urbana principale sia direttamente coinvolta nella sperimentazione e svolga un ruolo strategico di guida nello sviluppo del progetto dell'EUI-IA, istituendo e presiedendo un forte partenariato di progetto che lo renda tecnicamente, scientificamente e finanziariamente sostenibile. Il partenariato di progetto coinvolge: • partner di realizzazione: istituzioni e organizzazioni chiave in grado di contribuire all'attuazione del progetto, che ricoprono un ruolo attivo nella realizzazione e nel finanziamento delle attività del progetto fornendo un contributo finanziario al progetto (la quota di bilancio assicurata da un partner del progetto, vale a dire il tasso di cofinanziamento); • partner di trasferimento: città interessate ad apprendere dalla sperimentazione e a replicare le soluzioni innovative, seguire l'attuazione del progetto e fornire all'autorità urbana principale una prospettiva esterna relativa alla trasferibilità e alla replicabilità della soluzione innovativa sperimentata; • (se del caso) autorità urbane/a associate/a. Tutti i partner del progetto (autorità urbane principali o associate, partner di realizzazione e partner di trasferimento) che beneficiano dello stanziamento del FESR devono garantire i loro propri contributi.
Partenariato. I progetti devono essere obbligatoriamente realizzati in forma di partenariato costituito – oltre che dal capofila - da almeno DUE partners che soddisfino anch’essi i requisiti indicati al precedente paragrafo 4. Con l’adesione al partenariato ciascuno dei partners si obbliga a concorrere alla realizzazione del progetto con apporti finanziari, materiali e operativi. Ai fini del presente Avviso, è ammessa la partecipazione a un unico partenariato: qualora venga riscontrata la partecipazione a più di un partenariato da parte del medesimo soggetto, le domande di contributo pervenute successivamente alla prima, come documentato dal sistema Istanze OnLine-IOL, non saranno considerate ammissibili. Il soggetto capofila, cui compete la presentazione della domanda di contributo e la verifica della sussistenza dei requisiti di cui al presente Avviso in capo ai partner, è tenuto ad accertarsi del rispetto del vincolo all’adesione formale ad un unico partenariato. Il soggetto capofila è pertanto il soggetto responsabile di ogni aspetto amministrativo, organizzativo e finanziario nella realizzazione dell’intero progetto e della sua rendicontazione nei confronti dell’Amministrazione regionale. Possono assumere il ruolo di capofila di progetto solo i soggetti che, alla data di pubblicazione del presente Avviso, siano costituiti da almeno due anni: le domande di contributo presentate da soggetti privi di tale requisito non saranno considerate ammissibili. Quale ulteriore requisito di partecipazione, il capofila ed i partners devono sottoscrivere ed allegare alla domanda di contributo un accordo temporaneo di scopo (ATS), in forma di scrittura privata non autenticata che, in caso di ammissione a finanziamento, dovrà essere formalizzato in forma di scrittura privata autenticata entro tre mesi dalla data di approvazione delle graduatorie ai fini della liquidazione dell’anticipo, in cui deve essere indicata l’assunzione di tutti i reciproci obblighi e che deve obbligatoriamente presentare i seguenti contenuti minimi:
Partenariato. Il Partenariato è richiesto esclusivamente per la realizzazione di PROGETTI e richiede come minimo, la presenza oltre al Capofila di almeno un partner. Per la presentazione della domanda di contributo, esclusivamente per la realizzazione dei PROGETTI di cui al presente Avviso, il capofila ed i partners devono sottoscrivere un accordo temporaneo di scopo (ATS) nella forma di scrittura privata autenticata, che dovrà essere allegato alla domanda di contributo, in cui deve essere indicata l’assunzione dei seguenti reciproci obblighi:
Partenariato. Al fine di assicurare ed estendere il grado di condivisione delle politiche e delle azioni sviluppate, e per incrementare l’efficacia delle risorse disponibili anche attraverso il cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici e privati, Regione Lombardia e Sistema Camerale svilupperanno un’estesa attività di informazione e ascolto nei confronti delle parti sociali e dei territori. In particolare, Regione Lombardia, con la collaborazione di Unioncamere Lombardia, prevederà apposite sessioni della Segreteria Tecnica del Patto per lo Sviluppo, per informare sulle linee strategiche del Programma annuale d’Azione, per recepire osservazioni e proposte di azioni da implementare, per dare conto dei risultati conseguiti e dell’impatto azioni poste in essere. Con gli stessi obiettivi, le Camere di Commercio, con il coinvolgimento delle Sedi Territoriali (STER), cureranno sul loro territorio l’organizzazione di momenti di incontro con le Amministrazioni locali e con le forze sociali, anche al fine di raccogliere ulteriori cofinanziamenti.
Partenariato. 1. Le proposte progettuali dovranno essere presentate dai beneficiari in partenariato con: • un soggetto accreditato alla formazione, ai sensi della DGR 264/2018, diverso dall’ente beneficiario; • una cooperativa sociale di tipo B e/o loro consorzi; • cinque imprese del territorio. Potranno far parte del partenariato anche altri soggetti non presenti tra quelli elencati, qualora ritenuti necessari al conseguimento degli obiettivi progettuali.
Partenariato. Il partenariato prevede la Chambre Des Metiers et des Artisanat di Nizza come capofila, e come partner la Chambre Des Metiers et des Artisanat di Ajaccio, il Dipartimento di Architettura e Design dell’Università di Genova, l’Accademia delle Belle Arti Xxxxx Xxxxxx di Sassari, e tre soggetti privati: Insight Risorse Umane (Cagliari), Associazione Artimanos (Sardegna) e Associazione Pigna Mon Amour (Sanremo). Centri di Risorse e Innovazione per i Mestieri d’Arte I Centri Risorse, veri e propri poli d’eccellenza dell’artigianato artistico hanno la finalità di: • migliorare e affinare i processi di ideazione creativa, di innovazione tecnologica, di promozione e commercializzazione delle attività artigiane artistiche; • favorire la riscoperta del lavoro artigiano da parte delle giovani generazioni, divulgando una nuova cultura del lavoro artigiano che favorisca la nascita di nuove imprese artigiane promosse da giovani garantendo continuità, innovazione ed impulso alla domanda di turismo esperienziale e sostenibile; • favorire l’avvicinamento della domanda turistica al lavoro artigiano, creando occasioni di esperienze innovative, in grado di sensibilizzare le categorie di turisti potenzialmente interessati a coniugare tradizione, sostenibilità e ricreatività; • valorizzare le produzioni artigianali artistiche come componente unica e peculiare dell’offerta territoriale dei partner del progetto e delle loro tradizioni storico culturali, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale della domanda turistica a cui si rivolge; • supportare il rafforzamento della cultura di impresa delle imprese di produzione artigianale insediate nei territori coinvolti, con particolare riferimento alla capacità di sviluppare una proposta commerciale efficace, per intercettare le opportunità connesse ai flussi turistici dell’area di cooperazione in un’ottica di sostenibilità e compatibilità; • adottare forme e strumenti innovativi che consentano la diffusione della conoscenza del “sapere artigiano” ai giovani, favorendo da un lato nuove opportunità lavorative con l’acquisizione di una professionalità “a rischio di estinzione”, e dall’altro la garanzia della continuità del patrimonio culturale immateriale delle produzioni dell’artigianato artistico, presenti nei territori coinvolti nel progetto.
Partenariato. Gli Stati Schengen sono tenuti a organizzare partenariati tra le autorità competenti nazionali, regionali e locali, che possono comprendere anche organizzazioni interna- zionali, organizzazioni non governative e parti sociali. Questi partenariati sono coinvolti nella stesura, nell’esecuzione, nel monitoraggio e nella valutazione dei pro- grammi nazionali. Inoltre, ciascuno Stato Schengen istituisce un comitato di sorve- glianza per supportare l’esecuzione dei programmi nazionali.
Partenariato. 1. Il Partenariato costituisce una forma di collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono finalità ed obiettivi di un’operazione, sia partecipando attivamente alle diverse fasi attuative dell’operazione – partner operativi -, sia essendone promotori sulla base di uno specifico fabbisogno di cui sono portatori – partner promotori.
Partenariato. La Direttiva intende agire in ottica di cooperazione e lavoro in rete. Il progetto dovrà essere presentato dal soggetto proponente in partenariato con almeno altri due soggetti: partner operativi, cioè destinatari di budget, o partner di rete, cioè senza budget. I partner dovranno appartenere, esclusivamente, a una delle seguenti tipologie di organismo: ● soggetti accreditati per i servizi formativi (ai sensi della DGR n. 359/04); ● soggetti accreditati per i servizi al lavoro (ai sensi della DGR n. 2238/11); ● soggetti con specifica esperienza in interventi di creazione di impresa; ● incubatori di impresa; ● organizzazioni di rappresentanza delle imprese (solo come Partner di rete); ● enti bilaterali (solo come Partner di rete); ● organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori (solo come Partner di rete); ● enti locali territoriali (solo come Partner di rete); ● imprese (solo come Partner di rete); Non sono ammesse a partecipare al progetto le imprese da cui provengono i lavoratori destinatari degli interventi. La costruzione del partenariato sarà funzionale a: 質 favorire e agevolare i passaggi di concertazione e condivisione dei percorsi di reimpiego, 質 facilitare il contatto con le imprese del territorio, 質 garantire una tempestiva capacità di risposta ai fabbisogni dei destinatari.
Partenariato. La Rete nazionale della PAC al fine di raggiungere con efficacia ed efficienza gli obiettivi e le finalità derivanti dall’art. 126 (paragrafi 3 e 4) intende svolgere le proprie attività in maniera inclusiva e partecipata con le amministrazioni regionali, organizzazioni, esperti, ricercatori e altri attori dell'innovazione del settore agricolo e dello sviluppo rurale nazionale. In linea con l’art. 106, paragrafo 3 del reg. 2021/2115 faranno parte del partenariato: 1.