Soggetti promotori. 1. Il tirocinio è attivato da un soggetto promotore, con sede operativa in Sardegna, a salvaguardia della regolarità e della qualità dell'esperienza formativa. 2. Sono soggetti promotori: a) l’Agenzia Sarda per le Politiche attive del lavoro ASPAL, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati; b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico; c) le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio; d) le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certificazione di competenza; e) le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorso; f) i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss.mm.ii., che ai fini delle presenti linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza; g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Delib.G.R. n. 48/15 dell’11.12.2012; h) l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). I soggetti promotori come sopra individuati sono tenuti ad attuare il monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini secondo le modalità di cui al successivo art. 14. La Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto di propri organismi in house e di quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’ANPAL. Nella fattispecie, l'indennità dì partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 400 euro mensili. In accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, possono altresì essere promossi programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini anche con altri Ministeri. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitante.
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Samples: Linee Guida Per Tirocini Formativi E Di Orientamento, Linee Guida Sui Tirocini Formativi E Di Orientamento
Soggetti promotori. 1. Il tirocinio è attivato I tirocini di cui all’articolo 2 lett. a), b), c), d), e) f) possono essere promossi da un soggetto promotoreparte dei seguenti soggetti, con sede operativa in Sardegna, a salvaguardia della regolarità e della qualità dell'esperienza formativa.
2. Sono soggetti promotorianche tra loro associati:
a) centri per l'impiego e l’Agenzia Sarda Regionali per le Politiche attive del lavoro ASPAL, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupatiil Lavoro (APL);
b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM, dell’AFAM con riferimento ai propri studenti, entro i studenti fino a 12 mesi dal successivi al conseguimento del titolo accademicodi studio;
c) le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di che rilascino titoli di studio con valore legale, legale con riferimento ai propri studenti, entro i studenti fino a 12 mesi dal successivi al conseguimento del relativo titolo di studio;
d) le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna, fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) con riferimento ai propri allievi, entro i studenti fino a 12 mesi dal successivi al conseguimento della qualifica o della certificazione del titolo di competenzastudio;
e) le soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l’erogazione di servizi alla formazione e/o di orientamento ai sensi della disciplina vigente ;
f) soggetti accreditati dalla Regione Piemonte per l’erogazione di servizi al lavoro ai sensi della disciplina vigente;
g) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché sociali iscritti negli specifici albi regionali, nonché le Aziende Sanitarie Locali e gli enti gestori istituzionali delle attività socio-assistenziali di cui all’art. 9 della L.R. 8 gennaio 2004 n. 1, come modificato dalla L.R. 2 maggio 2006 n. 16, con riferimento ai soggetti che hanno seguito presso di loro percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla successivi alla conclusione del percorso;
fh) i Comuni, le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Enti ed Associazioni nonché gli Enti bilaterali di cui all’art. 2, comma 1, lett. H) del Dlgs. 276/03. Tali soggetti devono essere autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 Dlgs. 276/03 all’esercizio di funzioni di intermediazione e ss.mm.ii., che ai fini delle presenti linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenzaconnesse funzioni orientative;
gi) i soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. ,1 lettera h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Delib.G.R. n. 48/15 dell’11.12.2012dell’articolo 12 del medesimo decreto;
hj) l’Agenzia Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). I soggetti promotori come sopra individuati sono tenuti ad attuare il monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini secondo le modalità di cui al successivo art. 14.
2. La Regione Autonoma della SardegnaPiemonte si impegna a dare pubblicità e visibilità, nel rispetto dei principi di quanto previsto dalle normative nazionali trasparenza e regionalinon discriminazione, promuove programmi/sperimentazioni ai soggetti, pubblici e privati, accreditati o autorizzati, che prevedono l’attivazione possono promuovere il tirocinio nel proprio territorio, mediante la costituzione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto di propri organismi in house un elenco con modalità individuate da apposite e di quelli del successive disposizioni.
3. Il Ministero del Lavoro lavoro e delle Politiche Sociali politiche sociali e dell’ANPAL. Nella fattispeciel'ANPAL, l'indennità dì partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 400 euro mensili. In in accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, Piemonte possono altresì essere promossi promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione l’attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell’apporto dei propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al precedente elenco.
4. In accordo con la Regione, possono altresì promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l’attivazione di tirocini, anche altri Ministeri, tramite i soggetti promotori di cui al precedente elenco.
5. Per l’attivazione di tirocini anche con altri Ministericd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati al di fuori del territorio regionale sono quelli di cui ai primi alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del presente articolo. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità l’indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede operativa il soggetto ospitante.
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Soggetti promotori. 1. Il tirocinio è attivato I tirocini di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), b), c), d), e e) possono essere promossi da un soggetto promotore, con sede operativa in Sardegna, a salvaguardia della regolarità e della qualità dell'esperienza formativa.
2. Sono soggetti promotoriparte dei seguenti soggetti:
a) l’Agenzia Sarda centri per le Politiche attive del lavoro ASPAL, con riferimento ai soggetti disoccupati l'impiego e inoccupatiagenzie regionali per il lavoro;
b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico;
c) le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di che rilascino titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;
d) le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certificazione fondazioni di competenzaIstruzione Tecnica Superiore (ITS);
e) le centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero soggetti accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili autorizzati o accreditati dalla regione;
h) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
i) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n.198 “Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e s.m.i.;
j) centri di orientamento al lavoro di cui all’art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e s.m.i.;
k) Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi riabilitati e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorsosociale in coerenza con gli interventi attivati ai sensi della DGR 511/2013;
fl) i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss.mm.ii., che ai fini delle presenti linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza;
g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive Politiche Attive del lavoro Lavoro ai sensi dell’articolo dell’art. 9, comma co. 1, lett. h) del decreto legislativo d.lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Delib.G.R. 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 48/15 dell’11.12.2012276/2003;
hm) l’Agenzia Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
2. I soggetti di cui al co. 1 sono iscritti nell’elenco regionale pubblicato on-line sul canale “Lavoro” del portale della Regione Lazio.
3. I soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convezione di cui all’art. 9 tra i soggetti dell’elenco di cui al co. 2.
4. I soggetti promotori come sopra individuati sono tenuti ad attuare il monitoraggio territoriale dell’andamento devono adottare un proprio codice etico volto alla promozione di tirocini di qualità. La Regione Lazio con proprio atto individuerà principi e modalità di applicazione a cui detto codice etico dovrà conformarsi.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedano l’attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell’apporto dei tirocini secondo le modalità propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al successivo art. 14. La Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto di propri organismi in house e di quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’ANPAL. Nella fattispecie, l'indennità dì partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 400 euro mensilico. 2. In accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, possono altresì essere promossi promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione l’attivazione di tirocini, anche altri Ministeri, tramite i soggetti promotori di cui al co. 2.
6. Per l’attivazione di tirocini anche con altri Ministericd. in mobilità interregionale, i soggetti promotori abilitati a promuovere tirocini presso soggetti ospitanti ubicati sul territorio della Regione Lazio sono quelli di cui alle lett. a), b), c) e d) del co. 1. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, interregionale attivati dai soggetti ospitanti con sede operativa o legale nel Lazio è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitantedisciplinata dal presente atto.
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Samples: Accordo Sui Tirocini
Soggetti promotori. 1. Il tirocinio è attivato I tirocini possono essere promossi da un soggetto promotoreparte dei seguenti soggetti, con sede operativa in Sardegna, a salvaguardia della regolarità e della qualità dell'esperienza formativa.
2. Sono soggetti promotorianche tra loro associati:
a) l’Agenzia Sarda Centri per le Politiche attive del lavoro ASPAL, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupatil’Impiego;
b) gli soggetti autorizzati alla intermediazione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e successive modifiche e integrazioni;
c) soggetti accreditati per l’erogazione dei servizi per il lavoro, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1 giugno 2012, n. 268;
d) agenzie regionali per il lavoro;
e) istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademicoaccademici;
cf) le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di che rilascino titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;
dg) le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certificazione fondazioni di competenzaIstruzione Tecnica Superiore (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008;
eh) centri di orientamento al lavoro di cui all’art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
i) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale o di orientamento, ovvero centri accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i. o accreditati secondo le disposizioni di altre Regioni o Province autonome;
j) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate alla lett. j), sulla base di specifiche autorizzazioni della Regione Lazio secondo criteri da definire con apposito provvedimento o sulla base di specifiche disposizioni di altre Regioni o Province autonome;
k) comunità terapeutiche, enti ausiliari terapeutiche inserite nell’elenco ufficiale del Dipartimento delle Politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e cooperative sociali iscritte nell’albo regionale della Regione Lazio, istituito ai sensi della legge regionale 27 giugno 1996, n. 24 “Disciplina delle cooperative sociali” e successive modifiche e integrazioni o in analoghi albi delle altre Regioni o Province autonome;
l) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalle Regioni o Province autonome;
m) Aziende Sanitarie Locali, purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ai soggetti che relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorsoanche per un congruo periodo a questi successivo;
fn) i soggetti autorizzati dal il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss.mm.ii., che ai fini delle presenti linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza;
g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Delib.G.R. n. 48/15 dell’11.12.2012;
h) l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). I soggetti promotori come sopra individuati sono tenuti ad attuare il monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini secondo le modalità di cui al successivo art. 14. La Regione Autonoma della SardegnaPolitiche Sociali, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionaliregionali vigenti, promuove programmi/qualora promuova programmi e sperimentazioni che prevedono prevedano l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto di dei propri organismi enti in house e di quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’ANPAL. Nella fattispecie, l'indennità dì partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 400 euro mensili. In accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, possono altresì essere promossi programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini anche con altri Ministeri. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitantehouse.
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Samples: Tirocinio
Soggetti promotori. 1. Il tirocinio è attivato I tirocini di cui all’art. 2, co. 1, lett. a), b), c), d), e e) possono essere promossi da un soggetto promotore, con sede operativa in Sardegna, a salvaguardia della regolarità e della qualità dell'esperienza formativa.
2. Sono soggetti promotoriparte dei seguenti soggetti:
a) l’Agenzia Sarda Centri per le Politiche attive del lavoro ASPAL, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupatil'impiego e/o agenzie regionali per il lavoro;
b) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAM, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico;
c) le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di che rilascino titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;
d) le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certificazione fondazioni di competenzaIstruzione Tecnica Superiore (ITS);
e) le centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero soggetti accreditati all'erogazione di attività di formazione professionale o di orientamento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2007, n. 968 e s.m.i.;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili autorizzati o accreditati dalla regione;
h) istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
i) soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n.198 “Disciplina per l'accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, della Regione Lazio anche in previsione del piano regionale per l'attuazione della Garanzia per i Giovani. Modifica dell'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale, 9 gennaio 2014, n. 4” e s.m.i.;
j) centri di orientamento al lavoro di cui all’art. 30, co. 2, legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e s.m.i.;
k) Aziende sanitarie locali, relativamente ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi riabilitati e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorsosociale in coerenza con gli interventi attivati ai sensi della DGR 511/2013;
fl) i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss.mm.ii., che ai fini delle presenti linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza;
g) i soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia dall’Agenzia Nazionale per le politiche attive Politiche Attive del lavoro Lavoro ai sensi dell’articolo dell’art. 9, comma co. 1, lett. h) del decreto legislativo d.lgs. n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai servizi per il lavoro 150/2015, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 276/2003, purché abbiano una sede operativa presente sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Delib.G.R. n. 48/15 dell’11.12.2012Lazio;
hm) l’Agenzia Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL).
2. I soggetti di cui al co. 1 sono iscritti nell’elenco regionale pubblicato on-line sul canale “Lavoro” del portale della Regione Lazio.
3. I soggetti ospitanti scelgono liberamente il soggetto promotore con cui stipulare la convezione di cui all’art. 9 tra i soggetti dell’elenco di cui al precedente co. 2.
4. I soggetti promotori come sopra individuati sono tenuti ad attuare il monitoraggio territoriale dell’andamento devono adottare un proprio codice etico volto alla promozione di tirocini di qualità. La Regione Lazio con proprio atto individuerà principi e modalità di applicazione a cui detto codice etico dovrà conformarsi.
5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'ANPAL, in accordo con la Regione, possono promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedano l’attivazione di tirocini, avvalendosi, in qualità di soggetti promotori, dell’apporto dei tirocini secondo le modalità propri enti in house ovvero dei soggetti promotori di cui al successivo art. 14. La Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto di propri organismi in house e di quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’ANPAL. Nella fattispecie, l'indennità dì partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 400 euro mensilico. 2. In accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, possono altresì essere promossi promuovere programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione l’attivazione di tirocini tirocini, anche con altri Ministeri. La disciplina , tramite i soggetti promotori di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitanteal co. 2.
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Samples: Accordo Sui Tirocini
Soggetti promotori. 1. Il tirocinio è attivato da un soggetto promotore, con sede operativa in Sardegna, a salvaguardia della regolarità e della qualità dell'esperienza formativa.
2. Sono soggetti promotori:
a) l’Agenzia Sarda le Province, tramite i Servizi per le Politiche attive del lavoro ASPALil Lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati;
b) l’Agenzia regionale per il lavoro, con riferimento ai soggetti disoccupati e inoccupati;
c) gli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell’AFAMaccademici, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del titolo accademico;
cd) le istituzioni scolastiche statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio con valore legale, con riferimento ai propri studenti, entro i 12 mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio;
de) le agenzie formative pubbliche e private accreditate nella Regione Autonoma della Sardegna, con riferimento ai propri allievi, entro i 12 mesi dal conseguimento della qualifica o della certificazione di competenza;
ef) le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, con riferimento ai soggetti che hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, entro i 24 mesi dalla conclusione del percorso;
fi) i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai sensi del Decreto Legislativo n. 276/2003 e ss.mm.ii., che ai fini delle presenti linee guida possono avvalersi delle sedi operative in Sardegna dei propri delegati, con riferimento agli utenti di propria competenza;
gl) i soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale accreditati per le politiche attive del lavoro ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. h) del decreto legislativo n. 150/2015 e successive modificazioni ovvero accreditati ai l’erogazione di servizi per il lavoro della Regione Autonoma della Sardegna Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx ai sensi della Delib.G.R. Deliberazione della Giunta n. 48/15 dell’11.12.2012;
h) l’Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). I soggetti promotori come sopra individuati sono tenuti ad attuare il monitoraggio territoriale dell’andamento dei tirocini secondo le modalità 11.12.2012, con riferimento agli utenti di cui al successivo art. 14propria competenza. La Regione Autonoma della Sardegna, nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali e regionali, promuove programmi/sperimentazioni che prevedono l’attivazione di tirocini anche avvalendosi dell’apporto di propri organismi in house e di quelli del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’ANPAL. Nella fattispecie, l'indennità dì partecipazione è di norma stabilita nella misura minima di 400 euro mensili. In accordo con la Regione Autonoma della Sardegna, possono altresì essere promossi programmi di rilevanza nazionale che prevedono l'attivazione di tirocini anche con altri Ministeri. La disciplina di riferimento per i tirocini in mobilità interregionale, ivi compresa l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha sede il soggetto ospitanteSociali.
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Samples: Linee Guida Sui Tirocini