Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro. 1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono: a) le rappresentanze sindacali unitarie R.S.U., elette ai sensi dell’accordo collettivo quadro vigente per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale; b) le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi delle disposizioni regionali e degli Accordi vigenti in materia. 2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, sono quelli previsti dall’Accordo sulle modalità di utilizzo di distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente degli Enti locali del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia del 13 febbraio 2006 e dall’Accordo recepito con DPGR. 24 aprile 1997, n. 0132/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni. 1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascun ente individua il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, cui compete la stipula del contratto, nonché i componenti della stessa che non devono avere interesse nella trattativa. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta: a) dalla RSU; b) dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto. 3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell’A.Re.Ra.N.. 4. Negli enti provvisti di personale dirigenziale, il presidente di cui al comma 1, è individuato tra i dirigenti.
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Samples: Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Regionale Di Lavoro
Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro. 1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U., ) elette ai sensi dell’accordo dell'accordo collettivo quadro vigente per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7 agosto 1998 e recepito in via transitoria con accordo del 7.10.01;
b) le organizzazioni gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative ai sensi delle disposizioni regionali e degli Accordi vigenti in materiapreviste dall'art. 10, comma 2, dell'accordo collettivo indicato nella lettera a).
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, sono ivi compresi quelli previsti dall’Accordo dall'art.10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo di dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali riferite al personale non dirigente degli Enti locali del Comparto unico della Regione Friuli Venezia Giulia del 13 febbraio 2006 e dall’Accordo recepito con DPGRstipulato il 7 agosto 1998, sono quelli previsti dall'art. 24 aprile 199710, n. 0132/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni.
1. Ai fini della contrattazione collettiva integrativa, ciascun ente individua il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, cui compete la stipula del contratto, nonché i componenti della stessa che non devono avere interesse nella trattativa.
2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
a) dalla RSU;
b) dai rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, dell’assistenza dell’A.Re.Ra.N..
4. Negli enti provvisti di personale dirigenziale, il presidente di cui al comma 1, è individuato tra i dirigentidel medesimo accordo, che resta in vigore fino alla sottoscrizione del contratto collettivo regionale in materia.
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