Sospensione cautelare non disciplinare. In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B) nell’art.45 (senza preavviso), l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Sospensione cautelare non disciplinare. In caso di licenziamento per mancanze di cui al punto B) nell’art.45 dell’art. 25 (senza preavviso), l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 6 giorni. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Sospensione cautelare non disciplinare. In caso 1. L’azienda può disporre, nei casi riconducibili alle ipotesi di licenziamento per mancanze di cui al punto B) nell’art.45 (senza preavviso)ai precedenti artt. 63 e 64, l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per . Per un periodo massimo di 6 giorni60 giorni al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione di cui al punto 1.1 e alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
2. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore la- voratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarieprovvedimento.
3. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.
4. Al termine della sospensione cautelare di cui al precedente punto 1 ovvero in relazione all’esito del giu- dizio la retribuzione di cui allo stesso punto 1 verrà inte- grata o recuperata dai trattamenti spettanti al lavoratore.
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Sospensione cautelare non disciplinare. In caso 1. L’azienda può disporre, nei casi riconducibili alle ipotesi di licenziamento per mancanze di cui al punto B) nell’art.45 (senza preavviso)ai precedenti artt. 63 e 64, l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, per . Per un periodo massimo di 6 giorni60 giorni al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione di cui al punto 1.1 e alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
2. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarieprovvedimento.
3. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensione.
4. Al termine della sospensione cautelare di cui al precedente punto 1 ovvero in relazione all’esito del giudizio la retribuzione di cui allo stesso punto 1 verrà integrata o recuperata dai trattamenti spettanti al lavoratore.
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Samples: Codice Disciplinare
Sospensione cautelare non disciplinare. In caso 1. L’azienda può disporre, nei casi riconducibili alle ipotesi di licenziamento per mancanze di cui al punto B) nell’art.45 (senza preavviso)prece- dente art. 59, l’azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato, immediato e per un periodo massimo di 6 giorni60 giorni al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione di cui al pun- to 1.1 e alle lettere c) e d) del punto 1.2 dell’art. 63 (Retribuzione) del presente CCNL.
2. Il datore di lavoro comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento provvedi- mento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.
3. Ove il licenziamento venga applicato, esso avrà effetto dal momento della disposta sospensionesospen- sione.
4. Al termine della sospensione cautelare di cui al precedente punto 1 ovvero in relazione all’esito del giudizio la retribuzione di cui allo stesso punto 1 verrà integrata o recuperata dai trattamenti spettanti al lavoratore.
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