SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione del servizio, il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l’intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio e l’imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti del CDD non subiscano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dal concessionario e inviato al RUP entro i successivi cinque giorni. La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell’esecuzione. Il verbale deve essere firmato dal concessionario e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione riposta l’eventuale nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal concedente per cause diverse da quelle previste dal presente articolo il concessionari può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile.
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SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione del servizio, il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l’intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio e l’imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti del CDD non subiscano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dal concessionario e inviato al RUP entro i successivi cinque giorni. La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate 6.1 Ferme le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell’esecuzione. Il verbale deve essere firmato dal concessionario e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione riposta l’eventuale nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali ipotesi di sospensione e revoca delle Credenziali di ripresa del servizioAccesso previste nel Manuale Operativo, nonché le ipotesi di sospensione per interventi di manutenzione di cui all’art. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo9.2, il concessionario può chiedere Gestore si riserva la risoluzione facoltà di sospendere l’erogazione del contratto Servizio SpidItalia qualora: 1) prenda conoscenza della violazione di uno o più divieti indicati nel presente Contratto o nella normativa vigente; 2) venga avanzata espressa richiesta in tal senso da un organo giurisdizionale o amministrativo competente in materia in base alle norme vigenti; 3) il Titolare e/o il Cliente non riscontrino tempestivamente le richieste del Gestore; 4) si verifichino cause di forza maggiore o circostanze che, ad insindacabile giudizio del Gestore, comportino pericoli per la sicurezza di persone e/o cose o per riservatezza dei dati e delle informazioni; 5) Il Titolare e/o il Cliente utilizzino apparecchiature difettose o che possano compromettere l’integrità del Servizio SpidItalia o la sicurezza di persone e/o cose.
6.2 Nelle ipotesi di cui sopra, qualora ciò non contrasti con la vigente normativa, il Gestore provvederà a comunicare al Titolare e al Cliente, qualora quest’ultimo non corrisponda al Titolare, le motivazioni dell’adozione dei provvedimenti ivi stabiliti ed avrà facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi del successivo art. 12, senza indennizzoalcun preavviso e senza per questo essere tenuta ad alcun risarcimento e fatta salva ogni altra azione di rivalsa nei confronti del responsabile delle violazioni. Nel caso Resta inteso che il Gestore non risponderà di sospensioni totali alcun rimborso, indennizzo o parziali danno, né diretto né indiretto, subito dal Titolare o dal Cliente o da terzi connesso o dipeso dalla sospensione del servizio disposte dal concedente Servizio SpidItalia.
6.3 Il Gestore si riserva, nel corso dell’esecuzione del presente Contratto, di modificare le modalità di erogazione del Servizio SpidItalia per cause diverse da quelle previste dal presente articolo il concessionari può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 adeguarlo e renderlo conforme alle disposizioni normative che saranno eventualmente emanate a disciplina del codice civileServizio SpidItalia.
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Samples: Condizioni Generali Di Servizio, Condizioni Generali Di Servizio
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. In tutti i casi 9.2.1. L’Appaltatore non può, per nessun motivo sospendere o comunque ritardare di propria iniziativa l’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, neppure in presenza di contestazioni da parte della Committente e/o controversie sorte in riferimento alle prestazioni contrattuali, con espressa rinuncia ad eccezioni di qualsiasi genere.
9.2.2. L’Appaltatore non sarà ritenuto responsabile del mancato rispetto delle obbligazioni nascenti dal Contratto di Appalto esclusivamente nella misura in cui ricorrano circostanze speciali l’assolvimento di tali obblighi venga ritardato o impedito, direttamente o indirettamente, a causa di forza maggiore o per eventi imprevedibili che impediscono in via temporanea l’esecuzione il medesimo non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal Contratto, a condizione che l’Appaltatore ne dia comunicazione scritta mediante raccomandata a/r alla Committente da inviarsi al Gestore del servizioContratto entro 24 ore dal verificarsi dell’evento, il direttore dell’esecuzione ordina nonché dalla sua cessazione.
9.2.3. Le reciproche prestazioni delle Parti saranno ritenute ineseguibili per tutta la sospensione dell’esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l’intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio e l’imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti del CDD non subiscano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dal concessionario e inviato al RUP entro i successivi cinque giorni. La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblicadurata della sospensione.
9.2.4. Qualora la sospensione duri dovesse protrarsi per un periodo comunque superiore ai sei mesi consecutivia 90 giorni, la Committente avrà la facoltà di risolvere il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto Contratto. In tal caso l’Appaltatore avrà il diritto di ottenere il pagamento delle sole prestazioni già eseguite, senza alcun compenso aggiuntivo o indennizzo.
9.2.5. La Committente si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente a proprio insindacabile giudizio in tutto o in parte l’esecuzione del Servizio dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata r/r. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessarioha effetto dal giorno stabilito dalla comunicazione. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la La ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell’esecuzione. Il verbale delle prestazioni deve essere firmato dal concessionario richiesta dalla Committente a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al Referente del Contratto e inviato al RUP nei successivi cinque giornideve avvenire nel giorno ivi stabilito o diversamente concordato tra le Parti. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione riposta l’eventuale nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizio, Eventuali sospensioni disposte dalla Committente non daranno luogo ad alcun compenso per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal concedente per cause diverse da quelle previste dal presente articolo il concessionari può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civilel’Appaltatore.
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SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono impediscano in via temporanea l’esecuzione del servizio, il direttore dell’esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione del serviziodello stesso, compilando, se possibile con l’intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio l’hanno determinata e l’imputabilità delle medesime e della medesima, nonché delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti del CDD non subiscano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dal concessionario e inviato al RUP entro i successivi cinque giorni. La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensioneche l’anno determinata, il RUP Rup dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell’esecuzione. Il verbale deve essere firmato dal concessionario e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione riposta riporta l’eventuale nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire il servizio lo stesso per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le eventuali contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal concedente per cause diverse da quelle previste dal presente articolo il concessionari può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile.
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Samples: Concession Agreement, Concession Agreement
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. In Ai sensi dell’art. 107, D.Lgs. n. 50/2016, le cui disposizioni sono volontariamente richiamate da NUCLECO per i contratti di servizi rientranti nei settori speciali, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione che le prestazioni procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del servizioContratto, il direttore dell’esecuzione ordina XXXXXXX può disporre la sospensione dell’esecuzione dell'esecuzione del servizioContratto medesimo, compilando, se possibile con l’intervento del concessionariol'intervento dell’AFFIDATARIA o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione sospensione, con l’indicazione l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio e ragioni, l’imputabilità delle medesime e delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti del CDD non subiscano danni o disservizile stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale deve essere sottoscritto dal concessionario e inviato è inoltrato al RUP responsabile del procedimento entro i successivi cinque giornigiorni dalla data della sua redazione. La sospensione può può, altresì, essere disposta da NUCLECO per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione duri sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ai ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione delle prestazioni stesse, o comunque quando superino sei mesi consecutivicomplessivi, il concessionario l'AFFIDATARIA può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se XXXXXXX si oppone, l’AFFIDATARIA ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Negli altri casi non è dovuto all’AFFIDATARIA alcun indennizzo. XXXXXXX può disporre visite periodiche di controllo. La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nel verbale di sospensione. L’AFFIDATARIA deve, a decorrere da tale data, far cessare le prestazioni, lasciando immutata la consistenza delle aree, provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle aree, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge e per contratto su di lui incombono. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP XXXXXXX dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell’esecuzione. Il verbale deve essere firmato dal concessionario e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione riposta l’eventuale nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizioalla consegna dei servizi insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del serviziodelle prestazioni, il concessionario l'AFFIDATARIA è tenuto a proseguire il servizio per le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti dei servizi non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del concessionario dell’AFFIDATARIA in merito alla sospensione alle sospensioni dei servizi sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivodelle prestazioni, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. Nel caso salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di sospensioni totali ripresa qualora l’AFFIDATARIA non intervenga alla firma dei verbali o parziali del servizio disposte dal concedente si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva per cause diverse da quelle previste dal presente articolo il concessionari può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civileiscritto.
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SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea Qualora l’esecuzione del servizioServizio sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, ai sensi dell’art. 107, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il direttore dell’esecuzione ordina DEC ha il diritto di disporre, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante lettera raccomandata o via PEC, la sospensione dell’esecuzione del serviziodell’esecuzione, compilando, se possibile con l’intervento del concessionario, il redigendo apposito verbale di nel quale sono indicate:
1) le ragioni della sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio e l’imputabilità delle medesime medesime;
2) le prestazioni già effettuate;
3) le eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri;
4) i mezzi e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti del CDD non subiscano danni o disservizi. strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l’attività contrattuale era in corso di svolgimento; Il verbale deve essere sottoscritto dal concessionario e inviato al RUP entro i successivi cinque giornidall’Appaltatore. La sospensione può può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione duri sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ai ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei servizi stessi, o comunque quando superino sei mesi consecutivicomplessivi, il concessionario l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzoindennità; se la stazione appaltante si oppone, l’Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. La sospensione Nessun indennizzo è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell’esecuzione. Il verbale deve essere firmato dal concessionario e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione riposta l’eventuale nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal concedente per cause diverse da quelle previste dal presente articolo il concessionari può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civiledovuto all’Appaltatore negli altri casi.
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Samples: Appalto Di Servizi
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea l’esecuzione del servizio, il direttore dell’esecuzione responsabile del procedimento ordina la sospensione dell’esecuzione del servizio, compilando, se possibile con l’intervento del concessionario, il verbale di sospensione con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione del servizio e l’imputabilità delle medesime e delle cautele adottate affinché alla sua ripresa gli utenti del CDD non subiscano danni o disservizi. Il verbale deve essere sottoscritto dal concessionario e inviato al RUP entro i successivi cinque giorni. La sospensione può essere disposta per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione duri per un periodo superiore ai sei mesi consecutivi, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP Rup dispone la ripresa dell’esecuzione e, qualora lo ritenga necessario, indica il nuovo termine contrattuale. Della ripresa dell’esecuzione è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell’esecuzione. Il verbale deve essere firmato dal concessionario e inviato al RUP nei successivi cinque giorni. Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione riposta l’eventuale nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto indicato dal RUP nella disposizione di ripresa del servizio. Ove successivamente all’avvio dell’esecuzione del servizio, per cause imprevedibili o di forza maggiore, insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento del servizio, il concessionario è tenuto a proseguire il servizio per le parti eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle parti non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni del concessionario in merito alla sospensione sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa del servizio. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il concessionario può chiedere la risoluzione del contratto senza indennizzo. Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal concedente per cause diverse da quelle previste dal presente articolo il concessionari può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall’art. 1382 del codice civile.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Di Spazi Pubblicitari