Common use of Sospensione della garanzia di solvenza del Debitore Clause in Contracts

Sospensione della garanzia di solvenza del Debitore. Considerato che il Fornitore risponde dell’esistenza e dell’esigibilità dei crediti ceduti, qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento: - inadempienze contrattuali del Fornitore; - contestazioni sulle forniture; - compensazioni con crediti vantati nei confronti del Fornitore; la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa ed il Fornitore dovrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il Debitore entro 180 gg. dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore; in assenza di tale amichevole composizione il Fornitore riacquisterà il credito corrispondendo al Factor un importo pari ai corrispettivi eventualmente già ricevuti, oltre eventuali interessi e spese. Ove il Fornitore decida di accertare giudizialmente l'esistenza e l'ammontare del credito riacquistato, resta inteso che dovrà darne immediata comunicazione al Factor facendo poi seguire puntuali aggiornamenti sullo stato della vertenza e, ove richiesto, dandone idonea prova documentale, Qualora, nel termine ultimo di 3 anni dalla data in cui si è avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore, la controversia sia definitivamente risolta a favore del Fornitore, la garanzia del Factor, nei limiti del Plafond accordato in essere al momento della notizia della contestazione e per l’importo accertato dei crediti, tornerà ad avere efficacia, a condizione comunque che: - il Fornitore ceda nuovamente i citati crediti al Factor; - il Fornitore corrisponda al Factor i compensi e quant’altro di eventuale spettanza di quest’ultimo per il periodo di mancato percepimento. In assenza di definitiva conclusione della controversia nel citato termine di tre anni, la garanzia della solvenza del Debitore in riferimento allo specifico credito ritornerà in capo al Fornitore.

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Samples: Contratto Di Factoring, Contratto Di Factoring

Sospensione della garanzia di solvenza del Debitore. Considerato che il Fornitore risponde dell’esistenza e dell’esigibilità dei crediti ceduti, qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento: - inadempienze contrattuali del Fornitore; - contestazioni sulle forniture; - compensazioni con crediti vantati nei confronti del Fornitore; la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa ed il Fornitore dovrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il Debitore entro 180 gg. 60 dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore; in assenza di tale amichevole composizione il Fornitore riacquisterà il credito corrispondendo al Factor un importo pari ai corrispettivi eventualmente già ricevuti, oltre eventuali interessi e spese. Ove il Fornitore decida di accertare giudizialmente l'esistenza e l'ammontare del credito riacquistato, resta inteso che dovrà darne immediata comunicazione al Factor facendo poi seguire puntuali aggiornamenti sullo stato della vertenza e, ove richiesto, dandone idonea prova documentale, . Qualora, nel termine ultimo di 3 2 anni dalla data in cui si è avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore, la controversia sia definitivamente risolta a favore del Fornitore, la garanzia del Factor, nei limiti del Plafond accordato in essere al momento della notizia della contestazione e per l’importo accertato dei crediti, tornerà ad avere efficacia, a condizione comunque che: - il Fornitore ceda nuovamente i citati crediti al Factor; - il Fornitore corrisponda al Factor i compensi e quant’altro di eventuale spettanza di quest’ultimo per il periodo di mancato percepimento. In assenza di definitiva conclusione della controversia nel citato termine di tre 2 anni, la garanzia della solvenza del Debitore in riferimento allo specifico credito ritornerà in capo al Fornitore.

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Sospensione della garanzia di solvenza del Debitore. Considerato che il Fornitore risponde dell’esistenza e dell’esigibilità dei crediti ceduti, qualora il Debitore adduca a motivo del mancato pagamento: - inadempienze contrattuali del Fornitore; - contestazioni sulle forniture; - compensazioni con crediti vantati nei confronti del Fornitore; la garanzia relativamente ai crediti contestati si intenderà sospesa ed il Fornitore dovrà addivenire ad una composizione amichevole della vertenza con il Debitore entro 180 gg. dalla Dalla data in cui avrà avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore; in assenza di tale amichevole composizione il Fornitore riacquisterà il credito corrispondendo al Factor un importo pari ai corrispettivi eventualmente già ricevuti, oltre eventuali interessi e spese. Ove il Fornitore decida di accertare giudizialmente l'esistenza e l'ammontare del credito riacquistato, resta inteso che dovrà darne immediata comunicazione al Factor facendo poi seguire puntuali aggiornamenti sullo stato della vertenza e, ove richiesto, dandone idonea prova documentale, Qualora, nel termine ultimo di 3 anni dalla data in cui si è avuto conoscenza delle eccezioni del Debitore, la controversia sia definitivamente risolta a favore del Fornitore, la garanzia del Factor, nei limiti del Plafond accordato in essere al momento della notizia della contestazione e per l’importo accertato dei crediti, tornerà ad avere efficacia, a condizione comunque che: - il Fornitore ceda nuovamente i citati crediti al Factor; - il Fornitore corrisponda al Factor i compensi e quant’altro di eventuale spettanza di quest’ultimo per il periodo di mancato percepimento. In assenza di definitiva conclusione della controversia nel citato termine di tre anni, la garanzia della solvenza del Debitore in riferimento allo specifico credito ritornerà in capo al Fornitore.

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Samples: Contratto Di Factoring