Revoca e riduzione del Plafond di credito Clausole campione

Revoca e riduzione del Plafond di credito. E' facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i Plafond di credito concessi dandone comunicazione per iscritto al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo (ex nunc), intendendosi pertanto escluso qualsiasi effetto retroattivo. La revoca di un Plafond di credito fa cessare automaticamente la "rotatività" del Plafond. La revoca di un Plafond parzialmente o totalmente inutilizzato non impedirà, peraltro, l'accoglimento in garanzia di crediti per un ammontare complessivo pari all'importo inutilizzato alla data di efficacia del provvedimento, sempreché le relative fatture abbiano data di emissione antecedente a quella di efficacia del provvedimento stesso e si riferiscano a merci consegnate o a prestazioni rese alla data medesima. Ne consegue che, all'atto della revoca, i crediti in eccedenza al Plafond concesso o non aventi le caratteristiche per essere garantiti, si considereranno definitivamente non garantiti dal Factor. In caso di revoca di un Plafond di credito, il Fornitore sarà obbligato a cedere al Factor i crediti derivanti dalle forniture effettuate al Debitore successivamente alla revoca ed a non modificarne a danno del Factor i termini e le modalità di pagamento rispetto a quelli previsti per i crediti garantiti, sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei crediti risultanti garantiti alla data della revoca. In caso di revoca di un Plafond di credito, ai soli fini dei rapporti interni tra Fornitore e Factor, tutti i pagamenti effettuati dal Debitore o da terzi, unitamente alle eventuali note di credito emesse dal Fornitore, verranno imputati in base alla data di emissione e al numero della relativa fattura, a partire dalla più vecchia. Resta viceversa inteso che i pagamenti effettuati a titolo di riparto da procedure concorsuali cui il Debitore dovesse essere assoggettato saranno ripartiti in misura proporzionale tra crediti garantiti e non garantiti in essere alla data di efficacia della revoca del Plafond, mentre i recuperi e/o pagamenti effettuati da terzi verranno imputati prioritariamente ai crediti garantiti in essere. In caso di riduzione di un Plafond di credito, la rotatività sarà operante nei limiti del minor importo solo dopo il pagamento dei crediti garantiti eventualmente eccedenti il nuovo limite.
Revoca e riduzione del Plafond di credito. La clausola ipotizzata descrive le modalità di funzionamento di un plafond rotativo in caso di revoca del suddetto plafond. L’eventuale previsione della revoca o riduzione del plafond in qualsiasi momento e senza obbligo di motivazione è connessa alla piena discrezionalità del Factor in ordine alla valutazione del merito di credito della clientela e alla necessità di gestione del rapporto e della garanzia rispetto al verificarsi di circostanze che modificano significativamente il rischio dell’operazione, sopraggiunte alla data in cui è stato assunto il rischio. Tuttavia, quella esaminata non è l’unica modalità operativa possibile e la clausola può assumere diverse formulazioni. Tale riflessione vale anche in relazione al profilo dell’imputazione dei pagamenti del debitore ceduto, che può spaziare da una logica che tutela maggiormente il Factor dal rischio di frodi e accordi collusivi fra cedente e debitore ceduto, e che si basa sull’imputazione secondo regole interne al Factor, ad una logica che favorisce esclusivamente il cliente e che si basa sull’ipotesi di rispettare comunque le istruzioni di pagamento da parte del debitore. Nel complesso le previsioni analizzate hanno un loro equilibrio fra tutela del cedente e del Factor. Trattandosi di fattispecie che si realizza in un momento particolarmente delicato quale la revoca del plafond, al fine di prevenire ed evitare la possibilità di accordi fra cedente e debitore ceduto in ordine all’imputazione dei pagamenti a danno del Factor, la formulazione proposta adotta una soluzione di compromesso, articolata su più punti. Si parte da un criterio di imputazione in base alla data di emissione e al numero delle fatture, a partire dalla più vecchia. Ciò è in parte in linea con i criteri di cui al 2° comma dell’art. 1193 Cod. Civile, e quindi mantenendo una impostazione affine ai principi generali. Si prosegue poi distinguendo tra pagamenti pervenuti da procedure concorsuali, in cui l’imputazione avviene in modo proporzionale in base ai rispettivi interessi del cedente e del Factor, e pagamenti pervenuti da terzi (questo caso è residuale). Esempio
Revoca e riduzione del Plafond di credito. 1. È facoltà del factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, i plafond di credito concessi dandone comunicazione per iscritto al fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo; l'efficacia della revoca o della riduzione decorre dalla data di ricezione della comunicazione da parte di quest'ultimo.
Revoca e riduzione del Plafond di credito. 9.3.1 E' facoltà del Factor revocare o ridurre in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione e preavviso, i Plafond di credito concessi dandone comunicazione per iscrit- to al Fornitore con il mezzo ritenuto più rapido ed idoneo ivi compreso il fax e la posta

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  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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