Sospensione e recesso anticipato del tirocinio. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per le occorrenze specificate nella normativa di riferimento. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto formativo individuale.
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